Direzione Centrale Organizzazione. Direzione Centrale delle Entrate Contributive. Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio

Documenti analoghi
Direzione Centrale Organizzazione. Direzione Centrale delle Entrate Contributive. Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio

Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e

Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e

A tal fine i datori di lavoro domestico che intendono versare tale contributo in favore della DOMINA,

Convenzione fra l Istituto nazionale previdenza sociale e l Ente Bilaterale

CNA, CASARTIGIANI, CLAAI, CISL, UIL

Direzione Centrale Organizzazione. Direzione Centrale Entrate. Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali

Convenzione fra l Istituto nazionale previdenza sociale e l Ente Bilaterale

Direzione Centrale Organizzazione. Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito. Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio

Direzione Centrale Organizzazione. Direzione Centrale delle Entrate Contributive. Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio

Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e

Roma, 28/12/2017. e, per conoscenza, Circolare n. 190

Direzione Centrale Organizzazione. Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito. Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio

Direzione Centrale Organizzazione. Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio. Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni

Roma, 14/02/2018. e, per conoscenza, Circolare n. 30

Direzione Centrale Organizzazione. Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito. Direzione Centrale Bilancio e Servizi Fiscali

In data 8 luglio 2004, il Presidente dell Istituto ha sottoscritto una convenzione con le Associazioni dei

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Circolare numero 97 del

Roma, 08/11/2016. e, per conoscenza, Circolare n. 193

Direzione Centrale Organizzazione. Direzione Centrale delle Entrate Contributive. Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio

l Associazione Nazionale di Artigianato e piccole e medie imprese (in seguito denominata Unimpresa) nella persona del Presidente Paolo Longobardi;

Roma, 27/02/2019. Circolare n. 33. E, per conoscenza,

Direzione Centrale Organizzazione. Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio. Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni

Direzione Centrale Organizzazione. Direzione Centrale delle Entrate Contributive. Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio

Direzione Centrale Organizzazione. Direzione Centrale delle Entrate Contributive. Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio

Direzione Centrale Organizzazione. Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito. Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali

Roma, 19/11/2015. e, per conoscenza, Circolare n. 189

Sommario: Istruzioni per il servizio di riscossione dei contributi da destinare al finanziamento di EBINWELFARE tramite il mod.

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Direzione Centrale Organizzazione. Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio. Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni

Roma, 29/12/2014. e, per conoscenza, Circolare n. 190

Roma, 14/12/2016. e, per conoscenza, Circolare n. 223

Roma, 22/07/2016. e, per conoscenza, Circolare n. 135

Roma, 22/07/2016. e, per conoscenza, Circolare n. 136

Roma, 23/10/2014. e, per conoscenza, Circolare n. 133

Roma, 05/02/2018. e, per conoscenza, Circolare n. 25

visto: il D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003, in materia di protezione dei dati personali;

Direzione Centrale delle Entrate Contributive. Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio

Direzione centrale Organizzazione. Direzione centrale Entrate. Direzione centrale Bilanci e Servizi fiscali

l Associazione Mediterranea Piccole Imprese (in seguito denominata AMPI) nella persona del presidente Marco Mariani, premesso:

visto: il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 in materia dei protezione dei dati personali;

Roma, 22/07/2016. e, per conoscenza, Circolare n. 134

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Circolare numero 128 del

Roma, 19/10/2017. e, per conoscenza, Circolare n. 149

Roma, 27/12/2016. e, per conoscenza, Circolare n. 227

Direzione Centrale Organizzazione. Direzione Centrale delle Entrate Contributive. Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio

Roma, 10/04/2013. e, per conoscenza, Circolare n. 55

Roma, 10/06/2011. e, per conoscenza, Circolare n. 82

Roma, 29/04/2015. e, per conoscenza, Circolare n. 87

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito. Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio

Roma, 29/09/2016. e, per conoscenza, Circolare n. 183

Roma, 23/10/2014. e, per conoscenza, Circolare n. 134

Premessa. Direzione Centrale delle Entrate Contributive. Direzione Centrale Vigilanza sulle Entrate ed Economia Sommersa

Roma, 07/03/2017. e, per conoscenza, Circolare n. 50

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Circolare numero 110 del

Direzione Centrale Organizzazione. Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito. Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali

Convenzione fra l INPS e la FISASCAT per la riscossione dei contributi. associativi degli artigiani e dei commercianti, ai sensi della legge 4

Roma, 11/08/2016. e, per conoscenza, Circolare n. 173

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito. Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio

Roma, 28/01/2019. Circolare n. 9. E, per conoscenza,

SÜDTIROLER GEWERKSCHAFTSBUND (ASGB)

Roma, 29/12/2014. e, per conoscenza, Circolare n. 189

Roma, 04/08/2016. e, per conoscenza, Circolare n. 144

Roma, 02/10/2014. e, per conoscenza, Circolare n. 117

Roma, 16/06/2016. e, per conoscenza, Circolare n. 109

Piano BASE codice MET1, contribuzione mensile pari ad euro 13,00; Piano A codice META, contribuzione mensile pari ad euro 16,67;

Roma, 08/06/2015. e, per conoscenza, Circolare n. 115

SOMMARIO: Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore della CSE sulle prestazioni temporanee.

Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali

Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore delle Organizzazioni sindacali aderenti alla UGL sulle prestazioni temporanee.

Roma, 16/01/2015. e, per conoscenza, Circolare n. 3

visto: - il D.Lgs n.196 del 30 giugno 2003 in materia di protezione dei dati personali;

SOMMARIO: Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento all Unimpresa dei contributi associativi.

visto: - il D.Lgs n.196 del 30 giugno 2003 in materia di protezione dei dati personali;

Direzione centrale Entrate. Direzione centrale Bilanci e Servizi fiscali. Direzione Centrale Pensioni

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici.

Direzione Centrale Organizzazione. Direzione Centrale Prestazioni. Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio

Direzione Centrale Organizzazione. Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni

Direzione centrale delle Entrate contributive. Direzione centrale Finanza, Contabilità e Bilancio

Direzione Centrale Organizzazione. Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni

INSIEME (SINDACATO SLI)

SOMMARIO: istruzioni operative e contabili per l attuazione della Convenzione stipulata tra INPS ed ENI.

Transcript:

Direzione Centrale Organizzazione Direzione Centrale delle Entrate Contributive Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni Roma, 31 Marzo 2003 Circolare n. 68 Allegati 2 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Al Commissario Straordinario Al Vice Commissario Straordinario Al Presidente e ai Membri del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali OGGETTO: Legge 4 giugno 1973, n.311. Convenzione con la Federazione Italiana Panificatori, Panificatori-Pa-sticceri e affini (FIPPA) per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale tramite il mod.f24. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti. SOMMARIO: L Istituto assume il servizio di esazione delle quote di assistenza contrattuale da destinare alla FIPPA che le aziende aderenti verseranno tramite il mod.f 24.Istruzioni operative e contabili - Variazione al piano dei conti.

In data 15 gennaio 2003 il Commissario Straordinario dell INPS Avv. Gian Paolo Sassi ha sottoscritto convenzione con la Federazione Panificatori, Panificatori-Pasticceri e affini, (FIPPA) per la riscossione contributi di assistenza contrattuale. Si allega il testo della convenzione (all. 1), di cui si illustrano di seguito, i punti salienti. 1)Ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311 la FIPPA affida all'inps la riscossione, in suo nome e per co dei contributi di assistenza contrattuale che saranno versati all'inps a mezzo del modello F24. Per consentire tale modalità di versamento l'inps ha richiesto al Ministero delle Entrate, che lo ha conce un apposito codice: FIPP. Il datore di lavoro che intende versare il contributo di assistenza contruattuale p FIPPA, indicherà negli appositi campi previsti nella sezione INPS, distintamente dai dati relativi al pagam dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, i dati necessari al versamento dei contributi di assiste contruattuale: nel campo codice sede, il codice della sede INPS territorialmente competente, nel cam causale contributo il codice FIPP, nel campo matricola INPS la matricola dell azienda interessata, quin periodo di riferimento e infine l'importo del contributo. La FIPPA provvederà a comunicare alle aziende aderenti le modalità per la concreta attuazione d procedure di versamento. La FIPPA si impegna inoltre a portare a conoscenza delle aziende aderenti, ai sensi della legge 31 dicem 1996, n. 675, che i dati relativi all'operazione saranno trattati dall'inps per il raggiungimento delle fin istituzionali proprie. 2) L'INPS considererà versato il solo importo che, allo specifico titolo, verrà indicato dalle aziende sul mod F24. E escluso per l'inps qualsiasi obbligo di esazione coattiva dei contributi di assistenza contrattua l intervento diretto o di controllo nei confronti dei datori di lavoro relativamente ai versamenti in parola. 3) E esclusa altresì per l'istituto ogni responsabilità derivante dall'applicazione della convenzione, sia confronti delle imprese, sia, in generale, nei confronti di tutti i soggetti di cui all'articolo 1 dell convenzionale, sia infine verso terzi. I rapporti conseguenti all'attuazione della convenzione (compresi quelli relativi all'eventuale restituzione imprese delle somme versate) dovranno instaurarsi direttamente fra la FIPPA e le imprese interessate. 4) L importo della spesa che la FIPPA dovrà rimborsare all'inps per l'espletamento del servizio è s stabilito dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 39 del 5.02.2002. nella misura di Euro 0,76 singolo F24. 5) In base alla convenzione le Sedi periferiche dell Istituto verseranno, senza interessi, somme pari importi riscossi per contributo di assistenza contrattuale risultanti dagli F24 elaborati in ciascun mese al n del rimborso spese dovuto. L'NPS verserà alla FIPPA con sede in Roma, Via Alessandria, 159/D codice fiscale 01386110587, entr fine di ciascun mese, i contributi contabilizzati nel mese precedente. A tale proposito si precisa che è stato indicato dalla FIPPA il conto corrente della Banca di Roma- Age 118 Via Maria Luisa di Savoia, 18 00196 ROMA c/c n. 4438/59 ABI 3002 CAB 03264 intestato Federazione Italiana Panificatori.

ISTRUZIONI OPERATIVE E CONTABILI I contributi di assistenza contrattuale di che trattasi, evidenziati nel mod. F24 con il codice causale contributo FIPP di cui sopra è cenno, vengono imputati al conto GPA 25/104. Contestualmente a tale imputazione, al fine di rilevare il debito verso la FIPPA, deve essere predisposto apposito biglietto contabile di mod. SC3 con la scrittura in P.D.: GPA 35/104 a GPA 11/104 per un importo pari a quello rilevato in AVERE del citato conto GPA 25/104. Pertanto i saldi dei conti GPA 25/104 e GPA 35/104 devono costantemente concordare. Il versamento a favore della suddetta Organizzazione, da effettuarsi secondo le modalità indicate al precedente punto 5), deve essere imputato in DARE del conto GPA 11/104. Dell avvenuto versamento deve essere data apposita comunicazione alla stessa Organizzazione da inviare all indirizzo riportato al medesimo punto 5). Il rimborso spese e l IVA relativa devono essere rilevati in DARE del conto GPA 11/104 ed in AVERE, rispettivamente, dei conti esistenti GPA 24/042 e GPA 24/025. Per la determinazione del rimborso spese è necessario moltiplicare il costo per singolo F24 indicato nell art. 6 della convenzione in questione per il numero totale dei modd. F24 contabilizzati nel mese al conto GPA 25/104. Il numero totale di detti modd. F24 è riportato nella colonna Numero operazioni della lista del movimento mensile del citato conto GPA 25/104. Tale lista si ottiene operando in sequenza da Contabilità generale ; Reports contabilità e partitari e Lista movimenti contabili per utente e/o tipo operazione. Nella maschera che appare vanno indicati i seguenti parametri: in corrispondenza dell anno, l esercizio contabile; quale tipo operazione E2, che ha il significato di contabilizzazione F24; il conto GPA 25/104 e quale data registrazione il primo e l ultimo giorno del mese contabile nonché, naturalmente, l anno. Nell allegato n. 2) vengono riportati i conti GPA 11/104, GPA 25/104 e GPA 35/104, di nuova istituzione. IL DIRETTORE GENERALE f.f. PRAUSCELLO

Allegato 1 CONVENZIONE FRA L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE E LA FEDERAZIONE ITALIANA PANIFICATORI, PANIFICATORI-PASTICCERI E AFFINI (FIPPA) PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI DI ASSISTENZA CONTRATTUALE. L'anno 2003 il giorno 15 del mese di gennaio, in Roma, fra l'istituto Nazionale della Previdenza Sociale (che in seguito sarà denominato INPS) nella persona del Commissario Straordinario Avv.Gian Paolo Sassi e la Federazione Italiana Panificatori, Panificatori-Pasticceri e Affini (in seguito denominata FIPPA) nella persona del Presidente Edvino Jerian, residente per la carica in Roma, Via Alessandria 159/d; - vista la determinazione n. 38 del 18 dicembre 2002; - visto l'articolo unico della legge 4 giugno 1973, n. 311 con il quale si stabilisce che gli Istituti previdenziali in esso designati possono essere autorizzati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ad assumere il servizio di esazione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti alla Federazione interessata; - vista la legge 675 del 31/12/1996 sulla tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; - visto il decreto legislativo 241/97 in materia di riscossione unificata di tributi e contributi - vista la nota n.3828 del 6.12.2001, con la quale il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha autorizzato la stipula della convenzione stessa; - considerato che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività istituzionali dell'istituto, si conviene quanto segue: Art.1 Ai sensi della legge 4 giugno 1973, n.311, la FIPPA affida all'inps - che accetta la

riscossione dei contributi di assistenza contrattuale dovuti dalle Aziende ad essa iscritte L INPS provvederà alla riscossione dei contributi, di cui al comma precedente, nei confronti delle Aziende, nella misura indicata dai datori di lavoro sul modello F24. Art.2 Il versamento del contributo di cui all articolo 1, avverrà alle stesse scadenze previste per la riscossione dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, dovuti dai datori di lavoro all INPS, così come stabilito dal D.M. 5 febbraio 1969 e successive modificazioni ed integrazioni. Le aziende associate provvederanno ad effettuare il versamento tramite il modello F 24 indicando, nella sezione INPS, i dati necessari distintamente dai dati relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. Art.3 Ai fini previsti nei precedenti articoli 1 e 2, la FIPPA provvederà a comunicare alle aziende aderenti, le modalità per la concreta attuazione delle procedure di versamento. La Federazione si impegna, inoltre, a portare a conoscenza delle aziende aderenti, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, che i dati relativi all operazione saranno trattati dall INPS per il raggiungimento delle finalità istituzionali proprie e di quelle previste dalla presente convenzione. Art.4 L INPS considererà versato a titolo di contributo per assistenza contrattuale, di cui alla presente convenzione, il solo importo che verrà indicato dai datori di lavoro sul modulo F 24, identificato dall apposito codice causale contributo. E escluso per l INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva dei predetti contributi. Art.5 L INPS verserà alla FIPPA, entro la fine di ciascun mese, i contributi di cui al precedente art.1, contabilizzati nel mese precedente. Dall ammontare dei contributi, di cui al precedente comma, saranno detratti gli oneri derivanti dal costo del servizio reso, maggiorato dell IVA, di cui al successivo art. 6.

Art.6 I costi di esazione del contributo di assistenza contrattuale, sono stati determinati con delibera n. 39 del 5.2.02. Il costo del servizio di cui trattasi, così determinato è di Euro 0,76 (settantasei centesimi) per singolo F 24. La FIPPA si impegna ad accettare ogni variazione dei costi sopra indicati, stabilita dall INPS. E a carico della Federazione, oltre alle spese, ogni altro eventuale onere, anche fiscale, inerente la presente convenzione. La FIPPA si impegna ad accettare, senza riserve, le decisioni di cui ai precedenti commi del presente articolo. Art.7 I dati relativi alle riscossioni dei contributi di cui trattasi, verranno messi a disposizione della FIPPA entro un mese dalla riscossione, salvo ritardi non imputabili all INPS. La Federazione potrà accedere ai dati sul sito Internet dell INPS, tramite apposita autorizzazione. I dati relativi ai dipendenti e alle retribuzioni, affluiranno nel predetto archivio al momento del completamento della elaborazione dei modelli DM 10/2. L INPS è esonerato da ogni responsabilità, qualora i datori di lavoro non provvedano all adempimento della denuncia e/o del versamento dei contributi di cui trattasi. Art.8 In base alla legge 4 giugno 1973, n. 311, l INPS è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti delle aziende aderenti alla Federazione e, comunque, di tutti i soggetti di cui all articolo 1 e verso i terzi e verso chicchessia, derivante dall applicazione della presente convenzione. I rapporti conseguenti alla attuazione della presente convenzione, ivi compresi quelli relativi alla eventuale restituzione delle somme versate dalle aziende per contributi

associativi, dovranno essere instaurati direttamente tra la FIPPA e le aziende interessate. In particolare l INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità ed onere ove le rimesse monetarie alla Federazione dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative connesse alla esigenza prioritaria di assolvimento dei compiti istituzionali. Art.9 La presente convenzione sarà operante non appena saranno stati approntati i necessari strumenti operativi ed avrà validità sino al 31 dicembre 2003. Essa si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, spedita almeno sei mesi prima della scadenza. Letto, confermato e sottoscritto IL COMMISSARIO STRAORDINDARIO DELL'INPS Avv. Gian Paolo Sassi IL PRESIDENTE DELLA FIPPA Dr. Edvino Jerian

Allegato 2 VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI Tipo variazione : I Codice conto : GPA 11/104 Denominazione completa Denominazione abbreviata : Debito verso la Federazione Italiana Panificatori, Panificatori-Pasticceri e Affini (FIPPA) per contributi di assistenza contrattuale riscossi per suo conto : DEB.V/FIPPA PER CONTRIBUTI ASSISTENZA CONTRATTUALE Tipo variazione : I Codice conto : GPA 25/104 Denominazione completa Denominazione abbreviata : Contributi di assistenza contrattuale riscossi per conto della Federazione Italiana Panificatori, Panificatori-Pasticceri e Affini (FIPPA) : CONTRIBUTI ASSISTENZA CONTRATTUALE RISC.C/FIPPA Tipo variazione : I Codice conto : GPA 35/104 Denominazione completa Denominazione abbreviata : Accreditamento alla Federazione Italiana Panificatori, Panificatori-Pasticceri e Affini (FIPPA) dei contributi di assistenza contrattuale riscossi per suo conto : ACCRED.FIPPA CONTRIBUTI ASSISTENZA CONTRATTUALE