Pagamenti pubbliche amministrazioni

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Transcript:

Pagamenti pubbliche amministrazioni A decorrere dal 1 marzo 2018 si è ridotta da diecimila a cinquemila euro la soglia oltre la quale le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare i pagamenti, devono verificare anche in via telematica se il beneficiario è inadempiente all obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo (art. 48-bis D.P.R. n. 602/1973). 2

Pagamenti pubbliche amministrazioni Art.48 bis D.P.R. 602/1973 Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le societa' a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a (cinquemila) euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario e' inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attivita' di riscossione delle somme iscritte a ruolo. 3

Pagamenti pubbliche amministrazioni articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 4

Pagamenti pubbliche amministrazioni Decreto del 18/01/2008 n. 40 - Min. Economia e Finanze Se Equitalia Servizi S.p.A.(ora Agenzia della Riscossione) comunica che risulta un inadempimento, la richiesta del soggetto pubblico costituisce segnalazione ai sensi del citato articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. 3. Con la stessa comunicazione, si preannuncia l'intenzione dell'agente della riscossione competente per territorio di procedere alla notifica dell'ordine di versamento di cui all'articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. 5

Pagamenti pubbliche amministrazioni Decreto del 18/01/2008 n. 40 - Min. Economia e Finanze Il soggetto pubblico non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato ai sensi del comma 3 del D.M. 40 per i sessanta giorni successivi a quello della comunicazione. 6

Pagamenti pubbliche amministrazioni Decreto del 18/01/2008 n. 40 - Min. Economia e Finanze Se durante la sospensione di cui al comma 4 e prima della notifica dell'ordine di versamento di cui all'articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 intervengono pagamenti da parte del beneficiario o provvedimenti dell'ente creditore che fanno venir meno l'inadempimento o ne riducono l'ammontare, Equitalia Servizi S.p.A. lo comunica prontamente al soggetto pubblico, indicando l'importo del pagamento che quest'ultimo puo conseguentemente effettuare a favore del beneficiario. 7

Pagamenti pubbliche amministrazioni Decreto del 18/01/2008 n. 40 - Min. Economia e Finanze Decorso il termine di cui al comma 4 senza che il competente agente della riscossione abbia notificato l'ordine di versamento di somme, il soggetto pubblico procede al pagamento delle somme spettanti al beneficiario 8

LA VERIFICA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO PENDENTI 9

10

CREDITO DI IMPOSTA PER LE LIBRERIE A decorrere dall'anno 2018, agli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice Ateco principale 47.61 o 47.79.1 è riconosciuto, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. 11

CREDITO DI IMPOSTA PER LE LIBRERIE Il credito d'imposta è parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con apposito decreto, anche in relazione all'assenza di librerie nel territorio comunale. 12

CREDITO DI IMPOSTA PER LE LIBRERIE Il credito d'imposta è stabilito nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri esercenti. 13

CREDITO DI IMPOSTA PER LE LIBRERIE Il credito d imposta è soggetto alla disciplina de minimis, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'irap, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi (art. 61 e 109, c. 5 TUIR), ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento. 14

CREDITO DI IMPOSTA PER LE LIBRERIE In data 26 aprile 2018 Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dell Economia e delle Finanze, hanno firmato il decreto attuativo delle misure di agevolazione fiscale per le librerie 15

CREDITO DI IMPOSTA PER LE LIBRERIE Le norme del Decreto Attuativo Al fine del riconoscimento del credito d'imposta di cui al presente decreto i beneficiari presentano per via telematica, alla Direzione generale Biblioteche e istituti culturali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo apposita richiesta da redigersi su modelli predisposti dalla medesima DG e corredata dalla eventuale documentazione richiesta dalla medesima Direzione. 16

CREDITO DI IMPOSTA PER LE LIBRERIE Le norme del Decreto Attuativo Le richieste devono essere presentate entro il 30 settembre di ogni anno. Entro i trenta giorni successivi, la DG Biblioteche e istituti culturali, verificata la disponibilità delle risorse, comunica ai soggetti interessati il riconoscimento del credito d imposta spettante. 17

CREDITO DI IMPOSTA PER LE LIBRERIE Le norme del Decreto Attuativo Sono ammessi al beneficio gli esercenti che abbiano sviluppato nel corso dell esercizio finanziario precedente ricavi derivanti da cessione di libri pari ad almeno il 70% dei ricavi complessivamente dichiarati. 18

CREDITO DI IMPOSTA PER LE LIBRERIE Le norme del Decreto Attuativo 19

Adempimenti IVA settore carburanti A decorrere dal 1 luglio 2018: A. viene anticipato l obbligo di fattura elettronica per le cessioni di benzina o gasolio utilizzati come carburanti per motori e per le prestazioni di soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nell ambito di contratti di appalto di lavori, servizi o forniture stipulati con una PA; 20

Adempimenti IVA settore carburanti B. Si dispone l obbligo della fattura elettronica per gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti IVA e si circoscrive l esclusione dall obbligo di certificazione per le cessioni di carburanti e lubrificanti per autotrazione ai soli acquisti al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione; 21

Adempimenti IVA settore carburanti C. si limitano la deducibilità e la detraibilità ai fini IVA delle spese per carburante ai soli pagamenti tracciabili; D. viene abolita la scheda carburanti; E. l avvenuta effettuazione dell operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate. 22

Adempimenti IVA settore carburanti Per capire nel dettaglio come funzionerà l efattura per il pagamento dei carburanti bisogna far riferimento alle indicazioni contenute nel provvedimento pubblicato dall Agenzia delle Entrate il 30 aprile 2018. I benzinai dovranno, a seguito di richiesta, emettere obbligatoriamente la fattura elettronica per chi intende beneficiare delle agevolazioni fiscali sui costi auto. 23

Adempimenti IVA settore carburanti In sede di acquisto di benzina e gasolio, sarà necessario richiedere esplicitamente al rifornitore l emissione dell e-fattura: l obbligo ad oggi non è generalizzato ma riguarda soltanto i titolari di partita IVA. L acquirente quindi dovrà informare il benzinaio che l acquisto è effettuato nell ambito di attività d impresa, arte e professione. In caso contrario l operazione si considererà effettuata da un privato, non sarà possibile beneficiare di detrazione IVA e della deduzione della spesa. 24

Adempimenti IVA settore carburanti SOLUZIONI ALTERNATIVE L UTILIZZO DELLE CARTE PETROLIFERE 25

Deducibilità fiscale delle spese per acquisto di carburanti Ai fini della deducibilità fiscale, i veicoli utilizzati possono essere suddivisi nelle seguenti categorie: A. veicoli a deducibilità integrale: sono integralmente deducibili le quote di ammortamento e le spese di impiego relative ai mezzi utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell attività propria dell impresa e i veicoli adibiti ad uso pubblico (art. 164, co. 1, lett. a) TUIR); 26

Deducibilità fiscale delle spese per acquisto di carburanti B. veicoli a deducibilità limitata: sono parzialmente deducibili, nella misura del 20% del loro ammontare annuo, le quote di ammortamento e le spese di impiego relative ai veicoli utilizzati in via non esclusiva per l attività d impresa. Oltre al limite della percentuale di deducibilità, tale tipologia di spese ha un limite di costo annuo massimo fissato a 18.075,99 euro (art. 164, co. 1, lett. b) del TUIR); 27

Deducibilità fiscale delle spese per acquisto di carburanti C. veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti: sono deducibili nella misura del 70% (senza alcun limite quantitativo) le spese relative alle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d imposta (art. 164, co. 1, lett. b-bis) del TUIR). 28

Deducibilità fiscale delle spese per acquisto di carburanti Ai fini IVA, la detraibilità dell imposta è dettata dall art. 19-bis1 del DPR 633/72, ovvero: 40% dell IVA per i veicoli ad uso promiscuo; 100% dell IVA per i veicoli ad uso esclusivo. 29

SALUTI 30