Consiglio regionale Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia



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Consiglio regionale Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia VIII LEGISLATURA - DOCUMENTI - PROGETTI DI LEGGE E RELAZIONI STRALCIO N. 229-01.01 Costituito da un emendamento aggiuntivo introduttivo di alcuni articoli presentato allo stralcio n. 229-01, in materia di carburanti (deliberato dalla I Commissione integrata nella seduta del 20 febbraio 2002)

(Modifiche alla legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni) Art. 1 (Sostituzione del titolo della legge regionale n. 47/1996) 1. Il titolo della legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 è sostituito dalla seguente: Disposizioni per l attuazione della normativa nazionale in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale e per l applicazione della Carta del cittadino nei vari settori istituzionali. Art. 2 (Modifica della rubrica del Titolo I) 1. 1. La rubrica del Titolo I della legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 è sostituita dalla seguente: TITOLO I DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL PREZZO ALLA POMPA DEI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE Art. 3 (Modifica dell articolo 1 della L.R. n. 47/1996) 1. Il comma 1 dell articolo 1 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 è sostituito dal seguente: 1. La presente legge disciplina le attribuzioni riservate alla Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 3, commi 15 e 16 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificati con l articolo..., comma... del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito con modificazioni in legge..., nonché commi 17 e 18, in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale. 2. Ai commi 2 e 3 dell articolo 1 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 47, le parole prezzo alla pompa delle benzine sono sostituite con le parole prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione.

3. Al comma 4 dell articolo 1 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 47, le parole punti vendita di benzine sono sostituite con le parole punti vendita dei carburanti per autotrazione. 4. Il comma 5 bis dell articolo 1 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 47, come aggiunto con l articolo 1, comma 1 della legge regionale 8 maggio 2000, n. 11, è abrogato. 5. Al comma 5 ter dell articolo 1 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 47, come aggiunto con l articolo 1, comma 1 della legge regionale 8 maggio 2000, n. 11, sono abrogate le parole: Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5 bis,. Art. 4 (Modifica dell articolo 2 della L.R. n. 47/1996) 1. All articolo 2, comma 3, della legge regionale 12 novembre 1996, n. 47, le parole prezzo alla pompa delle benzine sono sostituite dalle parole prezzo alla pompa delle benzine e del gasolio per autotrazione. Art. 5 (Modifica dell articolo 3 della L.R. n. 47/1996) 1. Il numero 1) della lettera a) del comma 1 dell articolo 3 della L.R. n. 47/1996, come sostituito con l articolo 3 della L.R. n. 11/2000, è sostituito dal seguente: le persone fisiche residenti nella regione intestatarie, cointestatarie o titolari di diritto di usufrutto dei mezzi autorizzati a beneficiare della riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione;. 2. Al comma 1 dell articolo 3 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 47, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente lettera: h) con il termine Carta del cittadino si intende l identificativo sul quale sono memorizzati i dati necessari per consentire la fruizione di servizi in vari settori di carattere istituzionale.. Art. 6 (Modifica dell articolo 6 della L.R. n. 47/1996) 1. Il comma 1 dell articolo 6 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 47, come modificato con il comma 1 dell articolo 6 della L.R. n. 11/2000, è sostituito dal seguente:

1. Per l acquisto dei carburanti per autotrazione a prezzo ridotto il beneficiario è tenuto a consegnare al gestore del punto vendita, dotato di un POS, l'identificativo relativo al mezzo per il quale è stato rilasciato.. 2. Al comma 5 dell articolo 6 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 le parole addetti alla vendita di benzine sono sostitute dalla parole addetti alla vendita dei carburanti per autotrazione. 3. Al comma 6 quater dell articolo 6 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 47, come inserito con il comma 38 dell articolo 9 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, le parole prezzi delle benzine sono sostituite dalle parole prezzi dei carburanti per autotrazione e le parole contingenti di benzine a prezzo agevolato sono sostituite dalle parole contingenti di benzine e di gasolio per autotrazione a prezzo agevolato. Art. 7 (Modifica dell articolo 7 della L.R. n. 47/1996) 1. Al comma 1 dell articolo 7 della L.R. n. 47/1996, come modificato con il comma 1 dell articolo 7 della L.R. n. 11/2000, le parole per la rilevazione dei consumi di benzine con o senza piombo sono sostituite con le parole per la rilevazione dei consumi dei carburanti per autotrazione. 2. Al comma 3 quinquies dell articolo 7 della L.R. n. 47/1996, come inserito con il comma 5 dell articolo 7 della L.R. n. 11/2000, le parole per ottenere la riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale sono sostituite con le parole per ottenere la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale. Art. 8 (Modifica dell articolo 8 della L.R. n. 47/1996) 1. La lettera b) del comma 1 dell articolo 8 della L.R. n. 467/1996, come sostituito con il comma 1 dell articolo 8 della L.R. n. 11/2000, è sostituita dalla seguente: b) agli adempimenti relativi alle rilevazioni ed ai controlli sui consumi di carburante per autotrazione, sia a prezzo ridotto che a prezzo pieno ed a quelli relativi agli eventuali contingenti di carburante per autotrazione a prezzo agevolato nelle zone di confine di cui alla legge 1 dicembre 1948, n. 1438, e successive modificazioni ed integrazioni, ed all'articolo 6 del decreto legge 22 novembre 1991, n. 369, convertito con modificazioni dalla legge 22 gennaio 1992, n. 17;.

2. Al comma 4 dell articolo 8 della L.R. n. 47/1996, le parole funzionali all erogazione dei contingenti di benzina a prezzo agevolato nelle zone di confine sono sostituite con le parole funzionali all erogazione dei contingenti di carburanti per autotrazione a prezzo agevolato nelle zone di confine. 3. Al comma 6 dell articolo 8 della L.R. n. 47/1996, come modificato con il comma 6 dell articolo 8 della L.R. n. 11/2000, le parole sulle quantità di benzine con e senza piombo vendute il giorno precedente. sono sostituite con le parole sulle quantità dei carburanti per autotrazione vendute il giorno precedente.. Art. 9 (Modifica dell articolo 9 della L.R. n. 47/1996) 1. Al comma 1 dell articolo 9 della L.R. n. 47/1996, come modificato con il comma 1 dell articolo 9 della L.R. n. 11/2000, le parole vendita delle benzine a prezzo ridotto sono sostituite con le parole vendita dei carburanti per autotrazione a prezzo ridotto. 2. Al comma 2 dell articolo 9 della L.R. n. 47/1996, come sostituito con il comma 2 dell articolo 9 della L.R. n. 11/2000, le parole relativi alle quantità di benzine con e senza piombo vendute nella giornata lavorativa. sono sostituite con le parole relativi alle quantità di carburanti per autotrazione venduti nella giornata lavorativa.. 3. Il comma 3 dell articolo 9 della L.R. n. 47/1996, come modificato con il comma 3 dell articolo 9 della L.R. n. 11/2000 è sostituito dal seguente: 3. Ai fini della comunicazione di cui al comma 2 il gestore è altresì tenuto a registrare tramite il POS i dati relativi ai quantitativi di carburante per autotrazione complessivamente venduti, risultanti dalla lettura delle colonnine e riportati nel registro dell'ufficio tecnico di finanza (UTF).. Art. 10 (Modifica dell articolo 10 della L.R. n. 47/1996) 1. Al comma 1 dell articolo 10 della L.R. n. 47/1996, come modificato con il comma 2 dell articolo 10 della L.R. n. 11/2000, le parole gestori dei punti vendita di benzine sono sostituite con le parole gestori dei punti vendita di carburanti per autotrazione. Art. 11 (Modifica dell articolo 11 della L.R. n. 47/1996)

1. Al comma 2 dell articolo 11 della L.R. n. 47/1996, come modificato con il comma 2 dell articolo 11 della L.R. n. 11/2000, le parole dichiarazione del gestore che le benzine sono state erogate effettivamente ai mezzi per i quali sono stati rilasciati gli identificativi. sono sostituite dalle parole dichiarazione del gestore che i carburanti a prezzo ridotto sono stati erogati effettivamente ai mezzi per i quali sono stati rilasciati gli identificativi. 2. Al comma 2 bis dell articolo 11 della L.R. n. 47/1996, come aggiunto con il comma 3 dell articolo 11 della L.R. n. 11/2000, le parole monitoraggio sui consumi di benzine sono sostituite dalle parole monitoraggio sui consumi dei carburanti per autotrazione ; le parole i volumi di benzine consegnati ad ogni punto vendita; sono sostituite dalle parole i volumi dei carburanti per autotrazione consegnati ad ogni punto vendita; e le parole le quantità di benzine vendute dagli stessi punti vendita. sono sostituite dalle parole le quantità dei carburanti per autotrazione vendute dagli stessi punti vendita.. Art. 12 (Modifica dell articolo 15 bis della L.R. n. 47/1996) 1. Al comma 2 dell articolo 15 bis della L.R. n. 47/1996, come inserito con l articolo 15 della L.R. n. 11/2000, le parole sospensione dell'autorizzazione alla vendita di benzine a prezzo ridotto sono sostituite con le parole sospensione dell'autorizzazione alla vendita di carburanti per autotrazione a prezzo ridotto. 2. Al comma 3 dell articolo 15 bis della L.R. n. 47/1996, le parole il quantitativo di benzine erogate a prezzo ridotto all'atto del rifornimento sono sostituite con le parole il quantitativo di carburanti per autotrazione erogati a prezzo ridotto all'atto del rifornimento. 3. Al comma 4 dell articolo 15 bis della L.R. n. 47/1996, le parole i dati relativi ai quantitativi di benzine complessivamente vendute sono sostituite dalle parole i dati relativi ai quantitativi dei carburanti per autotrazione complessivamente venduti. Art. 13 (Modifica dell articolo 19 della L.R. n. 47/1996) 1. Al comma 2 dell articolo 19 della L.R. n. 47/1996, come sostituito con il comma 1 dell articolo 20 della L.R. n. 11/2000, le parole i dati relativi ai consumi di benzine nel territorio regionale sono sostituite dalle parole i dati relativi ai consumi dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale. Art. 14

(Allegati) 1. All allegato B) alla L.R. n. 47/1996, come sostituito con l articolo 24 della L.R. n. 11/200, sono apportate le seguenti modifiche: a) il progressivo 3) della lettera b) del punto 1. del numero 1) è sostituita dalla seguente: 3) tipo di alimentazione del mezzo (benzina/gasolio). b) la lettera a) del punto 1. del numero 3) è sostituita dalla seguente: a) tipo di carburante oggetto del rifornimento (benzina/gasolio); c) la lettera c) del punto 3. del numero 3) è sostituita dalla seguente: c) tipo di carburante oggetto del rifornimento (benzina/gasolio); d) il progressivo 7) del punto 4. del numero 3) è sostituito dal seguente: 7) tipo di carburante oggetto del rifornimento (benzina/gasolio); e) il progressivo 4) della lettera b) del numero 4) è sostituito dal seguente: 4) tipo di carburante oggetto del rifornimento (benzina/gasolio);. Art. 15 (Norme finanziarie) (Modifica delle denominazioni ed impinguamento di capitoli di entrata e di spesa) 1. Modifica denominazioni dei capitoli di entrata 122 Entrate derivanti dall attribuzione della quota delle accise sulle benzine e sul gasolio per autotrazione ai sensi dell articolo 3, comma 16, L. 549/1995, come modificato con l articolo... della Legge.../2001 di conversione del DL 452/2001 e DM Tesoro 23.10.1996, n. 655 e di Spesa 920 Rimborso alle compagnie petrolifere delle somme anticipate ai gestori dei punti vendita dei carburanti per autotrazione relative alle riduzioni di prezzo praticate alla pompa, con impinguamento di entrambi in ragione di Euro 22.000.000,00.