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Transcript:

COMUNE DI SCARLINO Provincia di Grosseto COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N 45 del 07-11-2013 OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2013 L anno duemilatredici e questo giorno 07 del mese di Novembrealle ore 09:00 nella Sala consiliare di Scarlino della Sede Comunale si e riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge. Presiede l adunanza il sig. BIZZARRI MAURIZIO nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti i seguenti Sigg.: COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI BIZZARRI MAURIZIO CARLINI FABIO STELLA MARCELLO MAESTRINI ROBERTO BUGELLI GABRIELE BOSCAGLIA TIZIANA RUSTICI PAOLO CUMOLI SIMONE RADI DIEGO FERRI LOREDANA CECCARELLI ROBERTA SARTORI ELEONORA MEOZZI ALDUVINCA PASTORELLI ENRICO MAGAGNINI GIACOMO FERRI FIORENZO BIANCHI PAOLO Totale 13 4 Partecipa il Segretario Comunale, PIREDDU ROBERTA incaricata della redazione del verbale. Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull oggetto sopraindicato.

COMUNE DI SCARLINO Provincia di Grosseto RICHIAMATO il verbale della discussione riportato nella delibera di Consiglio comunale n. 38/2013 IL CONSIGLIO COMUNALE PREMESSO: - che il D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, recante Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, ha istituito l imposta municipale propria (I.M.U.); - che l imposta, inizialmente da applicare a decorrere dall anno 2014, sostituisce la componente immobiliare dell imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari dei beni non locati, nonché l imposta comunale sugli immobili; - che i principi generali del tributo sono contenuti negli artt. 8, 9 e 14, commi 1, 6 e 9, del citato D.Lgs. n. 23/2011; in particolare il comma 6 dell art. 14 conferma per i comuni, soggetti attivi dell imposta, la potestà regolamentare di cui agli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 anche per l I.M.U.; PRESO ATTO che il D.L. n. 201 del 6.12.2011, recante Disposizioni urgenti per la crescita, l equità e il consolidamento dei conti pubblici, convertito nella Legge n. 214 del 22.12.2011, ha stabilito, all art. 13, comma 1, l anticipazione dell I.MU., in via sperimentale, per il triennio 2012-2014 e la sua applicazione a regime a partire dell anno 2015; VISTE le norme del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, istitutivo della I.C.I., per quanto compatibili con l applicazione dell I.M.U.; DATO ATTO che l art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 fissa al 31 Dicembre il termine di approvazione del bilancio di previsione per l anno successivo; VISTO l art. 1, comma 381, della Legge n. 228/2012 che ha prorogato al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013; VISTO l art. 10, comma 4 quater, lettera b), punto 1) del D.L. n. 35/2013, convertito nella Legge n. 64/2013, che ha previsto un ulteriore proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 da parte degli enti locali al 30 settembre 2013; VISTO altresì che con il comma 1, art. 8 del D.L. n. 102/2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l anno 2013 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 30 novembre 2013; ATTESO che : - l art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 come sostituito dall'art. 27, comma 8 della Legge 28 Dicembre 2001, n. 448, prevede che il termine per approvare le aliquote e le tariffe dei tributi locali nonché i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento - l art. 1 comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 296 precisa altresì che le deliberazioni che fissano le tariffe e le aliquote, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In

caso di mancata approvazione entro il termine suddetto, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; RICHIAMATO l'art. 1 comma 156 della Legge 296/06 (Finanziaria 2007) il quale ha modificato l art. 6 comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 così che a far data dal 01.01.2007 le aliquote dell I.C.I. dovevano essere stabilite dal Consiglio Comunale e non più dalla Giunta; CONSIDERATO pertanto che la sopra citata disposizione modifica indirettamente l'art. 42 lettera f) del T.U.E.L, approvato con D. Lgs. n. 267/2000 Attribuzioni dei Consigli, il quale prevede tra le competenze della Giunta Comunale la determinazione delle aliquote dei tributi comunali; RILEVATO che l art. 13 del suindicato D.L. n. 201/2011 stabilisce le aliquote e le detrazioni base prevedendo altresì che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale possano modificare in aumento o diminuzione dette aliquote e detrazioni, nel rispetto delle condizioni sempre indicate nel suddetto art. 13; RICHIAMATO l art. 1, comma 380, lettera a) della Legge n. 228/2012 il quale prevede che al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell imposta municipale propria, di cui all articolo 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 241/2011, per gli anni 2013 e 2014 è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del D.L. n. 201/2011; RICHIAMATO l art. 1, comma 380, lettera f) della Legge n. 228/2012 il quale dispone che a far data dal 1 Gennaio 2013 è riservato allo Stato il gettito dell imposta municipale propria di cui all art. 13 del citato D.L. n. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, previsto dal comma 6 primo periodo, del citato art. 13; RICHIAMATO l art. 1, comma 380, lettera g) della Legge n. 228/2012 il quale dispone che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13 del D.L. n. 201/2011; PREMESSO CHE: - tra gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D rientrano anche i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 557/1993, - il comma 8 dell art. 13 del D.L. n. 201/2011stabilisce che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 557/1993, l aliquota è ridotta allo 0,2 % e che i Comuni possono ridurre tale aliquota fino allo 0,1 %; VISTA la Risoluzione del Ministero dell Economia e delle Finanze n. 5/DF del 28/03/2013 la quale ha chiarito che Per quanto riguarda la facoltà riconosciuta ai comuni, di ridurre l aliquota agevolata dello 0,2 % fino allo 0,1 %, prevista dallo stesso comma 8 dell art. 13 del D.L. n. 201/2011, si deve sottolineare che tale disposizione risulta ormai incompatibile, limitatamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nel gruppo catastale D, con quelle contenute nel comma 380 dell art. 1 della Legge di stabilità per l anno 2013. L unico effetto della norma introdotta dalla Legge di stabilità per l anno 2013 per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell attività agricola, classificati nel gruppo catastale D, è dunque quello di riservare allo Stato il gettito derivante dai citati immobili all aliquota dello 0,2 %. CONSIDERATO CHE l Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini e l assolvimento di compiti istituzionali e che nel quantificare le varie aliquote

IMU, si è dovuto tenere conto anche della necessità di garantire il necessario equilibrio di bilancio, con conseguente utilizzo della facoltà di variare le aliquote; RITENUTO pertanto necessario procedere ad una manovra tariffaria IMU che permetta di garantire il gettito stanziato a previsione; VISTI gli artt. 8, 9 e 14, commi 1, 6 e 9, del D.Lgs. 23/2011, e successive modifiche e integrazioni; VISTO l art. 13, commi dall 1 al 14-quater, del D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni; VISTA la Legge n. 228 del 24 dicembre 2012; VISTO il D.L. n. 35 del 8 aprile 2013, come convertito dalla Legge n. 64 del 6 giugno 2013; VISTO il D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 in fase di conversione in legge; VISTO, l art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011 il quale dispone che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione; VISTO l art. 8, comma 2, del D.L. n. 102/2013 il quale stabilisce che per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune. RITENUTO necessario dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000; D E L I B E R A 1) DI STABILIRE, per quanto in premessa specificato, le seguenti misure delle aliquote ai fini dell Imposta municipale propria a valere per l anno 2013: - aliquota ordinaria per tutte le fattispecie immobiliari diverse da quelle specificate di seguito: 0,86%; - aliquota ridotta per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e relative pertinenze: 0,45 %; - aliquota per unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale e sue pertinenze ai sensi della Legge n. 431/1998: 0,86 %; - aliquota per le unità immobiliari non locate ai sensi della Legge. n. 431/1998 classificate nella categoria catastale A: 1,06 %;

- aliquota per fabbricati appartenenti alla categoria catastale D (escluso D/10): 0,90 %, di cui 0,14 % quota di spettanza del comune e 0,76 % quota di spettanza dello Stato; - aliquota per fabbricati rurali a uso strumentale di attività agricole ( di cui all art. 9 comma 3 bis del D.L. 30.12.1993 n. 557 ) iscritti o iscrivibili in catasto in categoria D10 ( totale riserva statale ) : 0,20 %; - aliquota per fabbricati rurali a uso strumentale di attività agricole ( di cui all art. 9 comma 3 bis del D.L. 30.12.1993 n. 557 ) : 0,20 %; - aliquota per terreni agricoli: 0,76 %; - aliquota per aree edificabili: 1,00 %. 2) DI STABILIRE, per l annualità 2013, nella misura di. 200,00 la detrazione prevista per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale e per le relative pertinenze e di. 50,00 per ogni figlio dimorante abitualmente e residente anagraficamente nella stessa, di età non superiore a 26 anni fino all importo massimo di. 400,00; 3) DI PRENDERE ATTO CHE la maggiorazione prevista di cui al punto 2) di. 50,00 per ogni figlio dimorante abitualmente e residente anagraficamente nella stessa, di età non superiore a 26 anni è limitata agli anni d imposta 2012 e 2013 ai sensi dell art. 13 c. 10 del D.L. 201/2011 4) DI PUBBLICARE copia della presente delibera sul sito istituzionale ai sensi di quanto previsto dall art. 8, comma 2, del D.L. n. 102/2013; 5) DI TRASMETTERE copia della presente Deliberazione al Ministero dell Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, il quale provvederà alla sua pubblicazione sul proprio sito informatico; tale pubblicazione sostituisce l avviso nella Gazzetta Ufficiale previsto dall art. 52, comma 2, terzo periodo del D.Lgs. n. 446/1997. 6) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutiva ai sensi dell art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000. Presenti 13 VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata; VISTO che sulla proposta sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs 267/2000; Con voti favorevoli 9 e contrari 4 (Meozzi, Magagnini, Pastorelli e Bianchi) APPROVA la su indicata proposta Con voti favorevoli 9 e contrari 4 (Meozzi, Magagnini, Pastorelli e Bianchi) DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile

COMUNE DI SCARLINO Provincia di Grosseto Proposta di Deliberazione N 20 dell Anno 2013 Ufficio Proponente: TRIBUTI OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2013 PARERE DI REGOLARITA TECNICA (ex art. 49 D.lvo 267/2000): () FAVOREVOLE () CONTRARIO () NON NECESSARIO Data: 30-10-2013 Firma Responsabile del Servizio F.to LIZIO BRUNO CHIARA

PARERE DI REGOLARITA CONTABILE (ex art. 49 D.lvo 267/2000): () FAVOREVOLE () CONTRARIO () NON NECESSARIO Data: 30-10-2013 Firma Responsabile del Servizio F.TO LIZIO BRUNO CHIARA

Letto, confermato e sottoscritto Sindaco F.TO BIZZARRI MAURIZIO Segretario Comunale F.TO PIREDDU ROBERTA Il segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi dal 13-11-2013 al 28-11-2013. Scarlino, lì 13-11-2013 Segretario Comunale F.TO PIREDDU ROBERTA