ASSOCIAZIONE [ ] ONLUS STATUTO



Documenti analoghi
STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

Art. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

STATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>>

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ONLUS IL ROMPIGHIACCIO. ART. 1 (Denominazione e sede)

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica

ART. 1. (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa

ASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE

Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna

STATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015

DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale

La Casa di Margherita

UNIVERSITA del MOLISE per la TERZA ETA e del TEMPO LIBERO S T A T U T O DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DENOMINATA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TERZA ETÀ ATTIVA PER LA SOLIDARIETÀ SONDRIO

STATUTO AMICIZIA MISSIONARIA ONLUS. Art.1

STATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012)

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA SCIENZA APERTA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE. Articolo 1. (Istituzione e sede)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO

Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione

ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di

STATUTO. DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA ART. 1 E costituita un associazione religiosa denominata ASSOCIAZIONE OPERA SALESIANA DEL SACRO CUORE

TITOLO PRIMO: COSTITUZIONE TITOLO SECONDO: FINALITA

STATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE StoriaMemoria.EU

STATUTO - Associazione di Promozione sociale IN-OLTRE

STATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it

ASSOCIAZIONE TEMPO DI AGIRE ONLUS STATUTO. ART. 1 - Costituzione

STATUTO Art. 1 - Costituzione "Veterinari Italiani Diplomati dei Colleges Europei" (VIDiCE). Art. 2 Finalità e Scopi sociali

STATUTO dell'associazione

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE ONLUS STAR FREEDOM

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8

STATUTO. Associazione Il Larice Club

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE. 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA SOCIALE (ONLUS) HUMAN WAVE ITALIA AVENTE LA FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE

CENTRO ANZIANI DI PORCIA

STATUTO. Denominazione Sede Durata

STATUTO. Gulliver - onlus Organizzazione di volontariato

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. Le Officine del Sapere

$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872

Statuto Associazione Culturale MirAttiva

DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE

STATUTO ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA REALTÀ

S T A T U T O. E costituita, con sede legale in Roma, Via del. "I.F.O. - Italian Fundraising Organization ONLUS"

STATUTO CENTRO DEL CAMMINO PER LA SPERANZA TRA I POPOLI ONLUS

ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DONO E SERVIZIO

ASSOCIAZIONE. Contatto - onlus STATUTO

STATUTO. Assonautica Euro-Mediterranea Assonautique Euro-Méditerannéenne Assonautic of Euro-Mediterranean

Atto costitutivo dell associazione - organizzazione di volontariato. Il giorno, alle ore, nel Comune di

STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS Marta per gli altri. Art. 1

STATUTO. Art.1 - Denominazione, sede e durata

ZEROCONFINI associazione culturale umanitaria. Via Dell Annunciata Milano. Codice fiscale

ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Denominata. È costituita l Associazione senza scopo di lucro denominata..

STATUTO ASSOCIAZIONE SOSTENITORI OSPEDALE SANTA GEMMA TANZANIA - ONLUS

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA. Articolo 1

STATUTO Amici Dei Mici Associazione di Volontariato

Associazione Nazionale tra Imprenditori di Piattaforme di Distribuzione STATUTO SOCIALE. Roma, 22 giugno 2012 INDICE

STATUTO Associazione di promozione sociale << SOLIDARIETA PER IL LAVORO >>

STATUTO DEL CENTRO DI FIRENZE PER LA MODA ITALIANA

BE REACTIVE. Statuto dell'associazione

STATUTO TIPO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO. Art. 1 (Costituzione)

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno

STATUTO ASSOCIAZIONE «LeAli per Volare»

Statuto dell associazione nazionale di promozione sociale. Art. 1 Costituzione

"AMICI DELLA CONSOLATA ONLUS"

Iscritta al registro provinciale associazionismo al numero progressivo 92 sez. C) CULTURALE l.r. n 28/96

STATUTO DELLA FONDAZIONE ANMIL SOSTENIAMOLI SUBITO ONLUS

STATUTO "ASSOCIAZIONE BUSAJO O.N.L.U.S." ART. 1 E' costituita ai sensi dell'art.10 del Decreto Legislativo 4/12/1997, n.

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE " "

Giardini d Infanzia a Mbour Senegal O.N.L.U.S.

Statuto dell Associazione LAUS Vol. LAUS Volontariato della Provincia di Lodi

STATUTO Il Sole Onlus

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

Associazione Volontari per Policlinico Tor Vergata. O.N.L.U.S. sede Viale Oxford, Roma Codice fiscale e P. IVA

STATUTO Associazione Studenti Bicocca

STATUTO. Articolo 2 Sede L Associazione ha sede in Milano - via Costantino Baroni n. 228.

Statuto dell'associazione di volontariato L ASSOCIAZIONE VIVIAUTISMO Onlus di Padova

STATUTO. SOCIETÀ ITALIANA di TEORIA CRITICA. ARTICOLO 1: Denominazione e Sede

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE L ISOLA CHE C E

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI STATUTO ASSOCIAZIONE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CASA DELLA CITTÀ LEOPOLDA

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO denominata Lande d Abruzzo

È costituita un associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità

STATUTO DELLA FONDAZIONE. Articolo 1 Denominazione e Sede

ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO «AMICI DEL TESORO» TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA AMICI DELL ONCOLOGIA Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) DISPOSIZIONI GENERALI

STATUTO Associazione di Volontariato Riscatti O.N.L.U.S.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO

STATUTO FeBAF Articolo 1 (Natura, soci e sede) Articolo 2 (Scopo) Articolo 3 (Competenze)

Transcript:

ASSOCIAZIONE [ ] ONLUS STATUTO Art. 1 Denominazione, durata, sede. 1.1. Ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile e degli artt. 10 e seguenti del decreto legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997, è costituita l Associazione denominata IL LARIBINTO. Progetti Dislessia Onlus, più brevemente IL LARIBINTO ONLUS (di seguito anche Associazione ). L Associazione assume nella propria denominazione la locuzione Onlus e ne fa uso in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. 1.2. La durata dell Associazione è illimitata. 1.3. L Associazione ha sede in Milano. Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi secondarie e sezioni distaccate in Italia e all estero. Art. 2 Scopi. 2.1. L Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei settori della beneficenza e dell assistenza sociale e socio-sanitaria a favore dei soggetti affetti da dislessia e/o disgrafia e/o discalculia, in particolare dei minori. Art. 3 Attività. 3.1. L Associazione persegue le finalità di cui all articolo 2 attraverso le seguenti attività: i. promozione, organizzazione e gestione di eventi ed iniziative per la raccolta di fondi, anche in collaborazione con enti che perseguono fini analoghi ai propri, da destinare a favore delle persone in condizioni di svantaggio e di altri enti senza scopo di lucro che operano a favore dei soggetti affetti da dislessia e/o disgrafia e/o discalculia, in particolare dei minori; iv. promozione, organizzazione e gestione, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, gli enti locali e le Aziende Sanitarie Locali, di programmi e percorsi per l'integrazione scolastica, sociale e lavorativa delle persone con disturbi di apprendimento; assistenza sociale e socio sanitaria ai soggetti affetti da dislessia e/o disgrafia e/o discalculia e alle loro famiglie per aiutarli a trovare risposta ai loro problemi sia diagnostici sia di assistenza scolastica e riabilitativa; sensibilizzazione, divulgazione e informazione su tutte le problematiche inerenti le tematiche oggetto di interesse dell Associazione, con qualsiasi mezzo di comunicazione, strumento e supporto; v. promozione e cura, in modo diretto e/o indiretto, della pubblicazione di libri, riviste periodiche, notiziari, indagini, ricerche, anche per mezzo di strumenti telematici, nell ambito delle finalità istituzionali. 3.2. E fatto divieto all Associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad Pagina 1 di 6

eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. Art. 4 Soci. 4.1. Sono soci coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (fondatori), nonché coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari). Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche e di enti privi di personalità giuridica, nella persona di un rappresentante designato con apposita deliberazione dell'ente interessato. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita associativa. 4.2. Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'associazione e i suoi regolamenti. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione, deliberando l'iscrizione nel registro dei soci o il diniego. E ammesso ricorso all Assemblea dei soci, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile. 4.3. Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri. Ciascun socio, in particolare, ha diritto di voto per l approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. I soci sono tenuti a versare il contributo annuale deliberato dall'assemblea, nel termine da essa stabilito. Tale contributo non è trasferibile e non è in alcun caso ripetibile. 5.1. La qualifica di Socio si perde per: Art. 5 Perdita della qualifica di socio. morte della persona fisica, estinzione dell ente; recesso. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Consiglio Direttivo per iscritto, con qualsiasi mezzo che ne attesti la ricezione, ed ha effetto allo scadere dell anno in corso purché sia ricevuta dai destinatari almeno tre mesi prima; decadenza. Il Socio decade automaticamente in caso di: (i) fallimento o sottoposizione a procedure concorsuali o ad altre procedure liquidatorie; (ii) condanna definitiva ad una pena che comporti, anche temporaneamente, interdizione dai pubblici uffici od incapacità ad esercitare uffici direttivi; (iii) dichiarazione di interdizione o inabilitazione; (iv) mancato pagamento della quota sociale nel termine previsto dal Assemblea. espulsione. Il Socio può essere espulso per (i) constatata violazione delle norme statutarie o regolamentari o delle deliberazioni degli organi dell'associazione; (ii) aver tenuto una condotta in contrasto con i fini che si prefigge l'associazione; (iii) essere incorso in una mancanza così grave da non consentire, per ragioni di opportunità, la prosecuzione del rapporto associativo. 5.2. La perdita della qualifica di Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. E ammesso ricorso all Assemblea dei soci, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile. 5.3. I Soci che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di far parte dell Associazione non possono ripetere i contributi versati né possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell Associazione. Pagina 2 di 6

Art. 6 Risorse economiche. 6.1. Il fondo patrimoniale iniziale è quello indicato nell atto costitutivo. 6.2. L associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle attività da: - quote e contributi degli associati; - contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti e di istituzioni pubbliche e private; - contributi dell Unione europea e di organismi internazionali; - iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento; - erogazioni liberali, lasciti testamentari, eredità e legati; - ogni altra entrata, provento o contributo destinato all'esercizio delle attività statutarie, compatibile con le disposizioni di legge e del presente statuto. 6.3. E fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura. 6.4. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. 7.1. Sono organi dell'associazione: - l Assemblea dei soci; - il Consiglio Direttivo; - il Presidente e il Vice-Presidente. Art. 7 - Organi sociali. 7.2. L Assemblea può eleggere un Revisore dei Conti. Art. 8 Assemblea. 8.1. L Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa. 8.2. L Assemblea è convocata dal Presidente ed è di regola presieduta dallo stesso. La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell' Associazione. La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo dei soci; in tal caso l'avviso di convocazione deve essere comunicato entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta a cura del Presidente. 8.3. L Assemblea ordinaria viene convocata per: i. l approvazione del programma generale delle attività e del bilancio preventivo; l approvazione della relazione sulle attività e del bilancio consuntivo; l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo; Pagina 3 di 6

iv. l elezione dei componenti del Consiglio Direttivo; v. l elezione eventuale del Revisore dei Conti; vi. la determinazione dell ammontare della quota associativa annuale. 8.4. L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione ed eventuale approvazione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell Associazione. 8.5. L avviso di convocazione, che deve indicare giorno, luogo e ora della riunione e l ordine del giorno, è inviato individualmente per iscritto ai soci almeno otto giorni prima della data stabilita (tre in caso di urgenza) con modalità tali da assicurarne la conoscenza, ed è reso pubblico nella sede sociale. 8.6. In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega. Ciascun socio può essere portatore di una sola delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento dell associazione e la devoluzione del patrimonio sono richieste le maggioranze indicate nell'articolo 13 del presente statuto. 8.7. Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee dei soci. Art. 9 - Consiglio direttivo. 9.1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall Assemblea dei soci ed è composto da un minimo di tre fino ad un massimo di sette componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive. 9.2. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente. 9.3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo. 9.4. Compete al Consiglio Direttivo: i. compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli riservati dalla legge o dallo statuto ad altri organi; iv. fissare le norme per il funzionamento dell Associazione; sottoporre all approvazione dell Assemblea il bilancio preventivo per l approvazione entro il 31 dicembre di ciascun anno; sottoporre all approvazione dell Assemblea il bilancio consuntivo per l approvazione Pagina 4 di 6

entro il 30 aprile di ciascun anno; v. determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall Assemblea, promuovendo e coordinando le attività e autorizzando la spesa; vi. v v eleggere il Presidente ed il Vice Presidente; deliberare in merito all ammissione di nuovi soci e alla perdita della qualifica di socio; nominare, all occorrenza, un Segretario generale determinandone le funzioni e l eventuale compenso, nonché ogni altro organismo necessario e/o utile per il buon andamento dell Associazione. 9.5 Il Consiglio Direttivo può delegare l ordinaria amministrazione al Presidente, a singoli componenti e/o ad altri organi ed organismi dell Associazione. 9.6 Il Consiglio Direttivo può nominare un Presidente Onorario, scegliendolo su proposta del Presidente fra personalità di specchiata onorabilità e professionalità. Il Presidente Onorario, se nominato, partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo. Art.10 Presidente. 10.1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei voti, di norma nella prima riunione dopo l elezione. 10.2. Il Presidente: i. ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; iv. ha facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti riguardanti l Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa; convoca e presiede le riunioni dell Assemblea e del Consiglio Direttivo; in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli al Consiglio stesso entro 30 giorni. 10.3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell assenza per impedimento del Presidente. Art.11 - Revisore dei conti. 11.1. L Assemblea può eleggere un Revisore dei Conti, scelto anche tra i non soci. 11.2. Il Revisore dei Conti esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti, può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e riferisce annualmente all Assemblea con relazione scritta. Art.12 Bilancio. 12.1. L esercizio sociale inizia il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno. Ogni Pagina 5 di 6

anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo che devono essere approvati dall Assemblea rispettivamente entro il 31 dicembre e il 30 aprile. 12.2. Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere redatti con chiarezza e devono rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell associazione, nel rispetto del principio di trasparenza nei confronti dei soci, che possono prenderne visione nei quindici giorni che precedono l Assemblea. Art.13 - Modifiche allo statuto e scioglimento dell Associazione. 13.1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all Assemblea da uno degli organi sociali o da almeno un decimo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall Assemblea con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 13.2. Per deliberare lo scioglimento dell Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. 13.3. Salvo diversa destinazione imposta dalla legge, i beni che residuano dopo l esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l organismo di controllo di cui all art. 3, comma 190, della legge n. 662 del 1996. Art.14 - Norme di rinvio. 14.1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile e al D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460. Pagina 6 di 6