Sig. / Azienda ( ATI o FORNITORE )

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CONSORZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI Allegato 3 URBANI - BACINO SA/1 IN LIQUIDAZIONE LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 10/02/1993 SCHEMA DI CONTRATTO PER IL SERVIZIO, PER MESI 5, DI SELEZIONE E CERNITA DEI RIFIUTI ( CER 150106) PRODOTTI DAI COMUNI DEL CONSORZIO DI BACINO SA/1 DI CORBARA, SAN MARZANO SUL SARNO E SANT EGIDIO DEL MONTE ALBINO. CIG ZB51460A16 L anno duemilaquindici il giorno. del mese di Maggio in Cava de Tirreni, presso la sede amministrativa del Consorzio di Bacino SA/1, viale G. Marconi n 55, viene stipulato il seguente Contratto per il Servizio, per mesi 5, di selezione e cernita dei rifiuti ( CER 150106) prodotti dai Comuni del Consorzio di Bacino SA/1 di Corbara, San Marzano sul Sarno e Sant Egidio del Monte Albino. TRA Sig. / Azienda ( ATI o FORNITORE ) Ragione Sociale Rappresentata da Residente / Sede in Codice Fiscale / P. IVA E AZIENDA Consorzio Bacino SA1 ( COMMITTENTE ) Con Sede in Viale G. Marconi- 55 Cava de Tirreni (SA) Rappresentata da Avv. Fabio Siani Commissario Liquidatore Partita IVA e CF 03683940658-95068720655

PREMESSO CHE: L Avv. Fabio Siani, nato a Salerno il 30/11/1971, C.F. SNIFBA71S30H703K, in qualità di commissario liquidatore della COMMITTENTE, conviene alla stipula del seguente contratto in attuazione della Determina Commissariale n del 2015 e dei relativi atti presupposti e consequenziali; il sig..., nato a. il.., C.F..., in qualità di legale rappresentante dell.,, interviene, agisce e stipula esclusivamente nel nome, per conto e nell interesse della predetta società; con Il Consorzio di Bacino SA/1 ha indetto procedura negoziata, ai sensi del D.Lgs. 163/2006, per l affidamento del Servizio, per mesi 5, di selezione e cernita dei rifiuti ( CER 150106) prodotti dai Comuni del Consorzio di Bacino SA/1 di Corbara, San Marzano sul Sarno e Sant Egidio del Monte Albino, procedura, questa, da aggiudicare con il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell art. 83 del citato D.Lgs. 163/2006. Con provvedimento del., la COMMITTENTE ha approvato gli atti di gara e ha provveduto ad aggiudicare in via definitiva il servizio in parola al prezzo di.., alla. che il Fornitore è risultato aggiudicatario della Procedura e, per l effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le prestazioni oggetto del presente Contratto, alle condizioni, modalità, termini e requisiti di seguito stabiliti; che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, ivi compreso la Specifica Tecnica, nonché dalla lettera di invito, dal Disciplinare di gara e relativi allegati, definisce in modo adeguato e completo l oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell offerta; che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto, ivi incluse la cauzione definitiva per un importo di Euro = ( /00) a garanzia dell adempimento delle obbligazioni contrattuali e una polizza assicurativa per la responsabilità civile stipulata nel rispetto delle modalità e delle condizioni indicate nel Disciplinare di gara. La menzionata documentazione, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, forma parte integrante e sostanziale del medesimo; che il presente Contratto non è fonte di alcuna obbligazione per il Consorzio di Bacino SA/1 nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite.; il FORNITORE e la COMMITTENTE insieme vengono denominate parti. TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENTE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 ACCETTAZIONE DELLE PREMESSE La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente contratto e costituisce patto. ART. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO TIPOLOGIA DEL SERVIZIO Il Consorzio di Bacino SA/1 fornisce il servizio di raccolta dei rifiuti CER 150106 presso il territorio del Comune di Sant Egidio del Monte Albino (SA). I quantitativi complessivi di rifiuti di multi materiale, stimati in tonn.. proveniente da raccolta differenziata dovranno essere sottoposti alle operazioni di selezione e cernita del materiale identificato dal codice CER 150106. Oggetto dell appalto è il servizio,, di selezione e cernita del materiale identificato dal codice CER 150106 finalizzate al recupero degli imballaggi in banda stagnata (CER 150104), plastica (CER 150102), alluminio (CER150104) per un importo massimo presunto complessivo stimabile in 16.000,00 per una durata di affidamento di 5 mesi. Si specifica che il servizio in oggetto dovrà essere disponibile dal lunedì al sabato, compreso i giorni festivi. Contratto di Biostabilizzazione pag. 2 di 6

E necessario, peraltro, considerare attentamente che, in ragione delle condizioni di variabilità sempre ipotizzabili nell andamento dei risultati dei servizi di raccolta differenziata di rifiuti, il quantitativo di servizi realmente richiesto ed i conseguenti corrispettivi, potrebbero risultare, nella realtà, ridotti, anche in misura elevata, rispetto all importo di cui sopra, senza che per questo l affidatario possa presentare rivalsa alcuna nei confronti di Consorzio di Bacino SA/1, che effettuerà le proprie richieste effettive di servizio, nel corso del periodo di affidamento, secondo le necessità reali che ad essa si porranno, di volta in volta, nel corso di tale periodo. La percentuale di impurità residuale dei materiali selezionati e cerniti dovrà essere non superiore a 2% in peso. La società affidataria dovrà mettere a disposizione un apposita area onde consentire al Consorzio di Bacino SA/1 di poter effettuare apposite analisi merceologiche (in contraddittorio con la società affidataria) con frequenza a discrezione del Consorzio ed a campione, dalle cui risultanze verranno desunte le quantità attese di materiali selezionati e le quantità dei sovvalli cerniti. Le quantità attese di sovvalli cerniti e materiali selezionati dovranno essere congruenti con le risultanze delle analisi merceologiche effettuate a campione. Nel periodo di affidamento saranno effettuate minimo 3 analisi merceologiche che determineranno la media mobile da porre a base della quantificazione dei materiali attesi a valle della selezione e della cernita. I quantitativi attesi di sovvalli cerniti e materiali selezionati per ciascun intervallo temporale di conferimento faranno riferimento alle risultanze dell ultima analisi merceologica del periodo di attinenza. 2.1 Autorizzazioni L aggiudicatario dovrà garantire che tutti i soggetti coinvolti nel servizio siano, regolarmente e durante tutto il periodo di affidamento del servizio, autorizzati alle attività di gestione dei rifiuti elencati all art 1, in conformità con quanto previsto dal D.M. n 406/98 e s.m.i, dal D.M. n 324/91 e dal D. Lgs. n 152/06 e s.m.i., dal D.Lgs 13 gennaio 2003 n 36 e s.m.i, dal decreto del Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio 3 agosto 2005 e s.m.i., nonché dalle altre specifiche normative applicabili. 2.2 Modalità di riconoscimento dei servizi effettuati Preliminare a qualunque autorizzazione di pagamento sarà la verifica di avvenuta riconsegna della doppia copia del formulario di identificazione del rifiuto con apposizione di timbro e del cedolino di stampa del peso ; si applicano, a tale fattispecie, le previsioni legate al passaggio in operatività del sistema SISTRI. L Aggiudicatario ha l obbligo di quantificare il peso dei rifiuti a destino per ogni viaggio effettuato; tale quantificazione dovrà essere effettuata con il sistema della doppia pesata, cercando di mantenere, per quanto possibile, invariato l assetto del mezzo in entrata e in uscita dall impianto di destinazione finale (stesso mezzo e stesse vasche di contenimento in entrata ed in uscita); Il Consorzio di Bacino SA/1 potrà richiedere all aggiudicatario copia della documentazione attestante la taratura e l effettuazione delle verifiche periodiche, così come previsto dalle vigenti normative, degli impianti di pesatura utilizzati dagli impianti di gestione dei rifiuti per la quantificazione degli stessi a destino; il Consorzio di Bacino SA/1 provvederà, per ogni viaggio effettuato, a confrontare i pesi in partenza con i pesi a destinazione, che faranno fede per la fatturazione e i pagamenti, salvo quanto di seguito indicato: qualora, infatti, la differenza fra i pesi in partenza e i pesi a destinazione sia significativa, l appaltatore, dietro richiesta di Consorzio di Bacino SA/1 dovrà fornire le necessarie indicazioni formali a giustificazione dello scostamento rilevato; In assenza di giustificazioni accettabili, la fatturazione dovrà avere luogo sulla base del peso più favorevole al Consorzio di Bacino SA/1. ART. 3 INIZIO DEI LAVORI E DEL SERVIZIO Il servizio di selezione e cernita, così come riportato in oggetto, dovrà, a pena di risoluzione immediata del presente contratto, iniziare entro giorni 10 dalla firma del presente contratto. I quantitativi totali si intendono realizzati nell arco di mesi cinque a partire dall inizio del servizio. Entrambi i termini di cui al presente articolo, si intendono sospesi per cause ostative non imputabili al FORNITORE. Contratto di Biostabilizzazione pag. 3 di 6

ART. 4 Protocollo Interno: SA/00 2011 del /01/2011 VALORE DEL CONTRATTO E PAGAMENTI Il prezzo concordato per l esecuzione del servizio per i quantitativi e le performance di cui all oggetto, è fissato in. (./00) a tonnellata per lo smaltimento e la cernita dei rifiuti ( CER 150106) e in. (./00) a tonnellata per lo smaltimento dei sovvalli. Il pagamento sarà effettuato dalla COMMITTENTE su presentazione di apposita fattura emessa dal FORNITORE del servizio, entro 90 (novanta) giorni data fattura fine mese (d.f.f.m.). Le fatture dovranno essere intestate a Consorzio di Bacino SA/1, viale G. Marconi N.55 84013 Cava de Tirreni. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario a favore del Fornitore presso l Istituto Bancario, Agenzia e Codice IBAN che saranno indicati sulle fatture emesse dalla stessa. In rispetto dell art. 3 della L. 136 del 10/08/2010, il FORNITORE assume l obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari nella parte dei pagamenti. ART. 5 RITARDO NEI PAGAMENTI In caso di ritardo nei pagamenti, rispetto ai tempi di previsti al precedente articolo, spetteranno al FORNITORE gli interessi nella misura di legge e non moratori. ART. 6 INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO Per I corrispettivi come fissati nei precedenti articoli, non è prevista alcuna revisione dei prezzi, non trovandosi applicazioni di quanto disposto dall art. 1664 c.c. né quanto disposto all art. 133, commi 4, del D. Lgs. 163/2006 e della rivalutazione monetaria. ART. 7 DURATA DEL CONTRATTO Il presente contratto ha validità dalla data della stipula e avrà termine non oltre il 31/12/2015. ART. 8 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO La COMMITTENTE ha la facoltà di risolvere il contratto, previo preavviso scritto di quindici giorni da inviare al FORNITORE a mezzo lettera raccomandata, nei seguenti casi: 1. frode nell'esecuzione delle attività; 2. inadempimento grave alle disposizioni contrattuali; 3. manifesta incapacità o inidoneità, nell esecuzione delle attività e/o del servizio; 4. inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 5. sospensione delle attività e/o del servizio da parte del FORNITORE senza giustificato motivo per un tempo di giorni 10; 6. rallentamento delle attività e/o del servizio, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione degli stessi nei termini previsti dal contratto; 7. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e all oggetto contrattuale tale da pregiudicare la realizzazione delle attività e del servizio nei termini previsti dal contratto; Il FORNITORE potrà di interrompere i termini di cui al presente articolo inviando dettagliate giustificazioni alla COMMITTENTE nel termine di quindici giorni, mediante lettera raccomandata. La COMMITTENTE è tenuta al pagamento di quanto già realizzato dal FORNITORE entro i termini di risoluzione contrattuale. Il FORNITORE è sempre tenuto al risarcimento dei danni ad essa imputabili. ART. 9 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA Il FORNITORE deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, la sicurezza, la salute, l assicurazione e l assistenza dei lavoratori. Il FORNITORE è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa con particolare riguardo all'art. 118, comma 6, del Codice dei Contratti. Il FORNITORE è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale Contratto di Biostabilizzazione pag. 4 di 6

di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. ART. 10 ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA E IN MATERIA PENALE In relazione a quanto disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e dal D.P.R. 3/06/1998, n 252, si prende atto che: Il FORNITORE ha fornito certificazione camerale contenente la dicitura che nulla osta ai fini dell art. 10 della legge 31/05/1965 n 575 e s.m.i. e ha dichiarato e confermato con la sottoscrizione del presente atto, l inesistenza, a carico dell ATI, di procedimenti in corso per l applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all art. 3 della legge n. 1423/56 o di una causa ostativa prevista dalla citata legge n. 575/65 e s.m.i. Ai sensi dell art. 11, comma 2, del D.P.R. 3/06/1998, n 252, il presente contratto è stipulato sotto condizione risolutiva in caso di accertamenti antimafia positivi. ART. 11 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO DIVIETO DI CESSIONE DEI CREDITI Il contratto non può essere ceduto o subappaltato, a pena di nullità. Le parti espressamente dichiarano che i debiti e i crediti derivanti dal presente contratto non possono formare oggetto di cessione, di delegazione o di mandato all incasso, salvo il caso in cui le stesse lo consentano con autorizzazione scritta. ART. 12 COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DEL FORNITORE AI FINI DELLA SICUREZZA Il FORNITORE è tenuto all osservanza piena della normativa vigente in materia di sicurezza sul luogo di lavoro (T.U. 81/2008). ART. 13 RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI Per quanto non espressamente previsto dal presente atto negoziale, si rinvia alle norme legislative e alle altre disposizioni vigenti in materia, in particolare, al D.P.R. 21/12/1999, n 554, al Codice dei contratti D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed al D.Lgs. 152/06 e al D.Lgs 81/2008, in quanto applicabili. Per tutto quanto non altrimenti disciplinabile sulla base delle predette norme, si rinvia alle norme del Codice Civile. ART. 14 CLAUSOLA DI RISERVATEZZA Tutte le informazioni riguardanti le attività di ciascuna delle parti, per effetto dell esecuzione del contratto, saranno considerate riservate e non potranno essere usate per scopi diversi da quelli previsti nel presente contratto. ART. 15 SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico del FORNITORE. Sono altresì a carico del FORNITORE, tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione dei lavori e del servizio, dal giorno della consegna a quello della naturale scadenza del presente atto. Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui al presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto, nei termini di legge, per cui si richiede la registrazione in misura fissa, cui provvederà a proprie cura e spese del FORNITORE, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986, n 131. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della COMMITTENTE. ART. 16 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI Il FORNITORE presta in consenso, ai sensi degli artt. 11, 20, 22, 24 e 28 della Legge 31/12/1996 n 675, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa. Il consenso è condizionato al rispetto della vigente normativa e relativo ai contenuti dell informativa di cui sopra. ART. 17 CONTROVERSIE E sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell articolo 239 del Codice dei contratti. ART. 18 FORO COMPETENTE Nel caso di mancato accordo tra le parti a seguito della Procedura Conciliativa, ed in ogni altro caso di controversia per la quale non trovi applicazione la Procedura Conciliativa, sarà competente in via Contratto di Biostabilizzazione pag. 5 di 6

esclusiva il Foro di Salerno, con esclusione espressa di ogni altro Foro. Il FORNITORE solleva la COMMITTENTE da ogni e qualsiasi responsabilità comunque connessa alla realizzazione delle attività oggetto di appalto. ART. 19 DOMICILIO Agli effetti del presente contratto, il Fornitore elegge domicilio in via, n CAP provincia. Il presente contratto è redatto in duplice originale e consta di n 10 pagine. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e ss. Del C.C. le parti approvano espressamente le clausole di cui agli artt. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10- 11-12-13-14-15-16-17-18 e 19. Società Consorzio Bacino SA/1... Il Legale Rappresentante Il Commissario Liquidatore Contratto di Biostabilizzazione pag. 6 di 6