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Deliberazione 18 dicembre 2009 ARG/elt 194/09 Disposizioni per l anno 2010 in materia di gestione delle congestioni in importazione ed esportazione sulla rete di interconnessione con l estero L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 18 dicembre 2009 Visti: La direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE; il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica che abroga il regolamento n. 1228/200 del 14 agosto 2009 (di seguito: il regolamento n. 714/2009); la legge 14 novembre 1995 n. 481; il decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79; la legge 12 dicembre 2002 n. 273; la legge 27 ottobre 2003 n. 290; la legge 23 agosto 2004 n. 239; il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 11 dicembre 2008 recante determinazione delle modalità e delle condizioni delle importazioni e delle esportazioni di energia elettrica per l anno 2009, e direttive all Acquirente unico S.p.A. in materia di contratti pluriennali di importazione per l anno 2009 (si seguito: decreto 11 dicembre 2008); il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 27 novembre 2009 recante determinazione delle modalità per la vendita sul mercato, per l anno 2010, dell energia elettrica di cui all articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, da parte del Gestore dei servizi energetici GSE S.p.A. (di seguito: decreto 27 novembre 2009); il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 18 dicembre 2009 recante determinazione delle modalità e delle condizioni delle importazioni e delle esportazioni di energia elettrica per l anno 2010, e direttive all Acquirente unico S.p.A. in materia di contratti pluriennali di importazione per l anno 2010 (si seguito: decreto 18 dicembre 2009); 1

la deliberazione dell Autorità per l energia elettrica e il gas (di seguito: l Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06 e l Allegato A alla medesima deliberazione, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 111/06); la deliberazione dell Autorità 12 dicembre 2008, ARG/elt 182/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 182/08); la deliberazione dell Autorità 28 gennaio 2009, ARG/elt 11/09 (di seguto: deliberazione ARG/elt 11/09); la deliberazione dell Autorità 14 dicembre 2009, PAS 24/09 con cui l Autorità ha espresso il proprio parere al Ministro per lo Sviluppo Economico sullo schema di decreto recante determinazione delle modalità e delle condizioni delle importazioni e delle esportazioni di energia elettrica per l anno 2010, e direttive all Acquirente unico S.p.A. in materia di contratti pluriennali di importazione per l anno 2010; la decisione della Commissione Europea 2003/796/EC dell 11 novembre 2003 con cui viene istituito ERGEG, gruppo di lavoro europeo dei regolatori di elettricità e gas; la lettera di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) del 30 novembre 2009, prot. Autorità n. 71173, con cui si comunicano al Ministero dello sviluppo economico e all Autorità i valori della capacità di trasporto per l anno 2010 delle linee di interconnessione sulle frontiere elettriche con Francia, Svizzera, Austria, Slovenia e Grecia; le regole per l accesso alle reti di interconnessione tra Italia e Francia, Svizzera, Austria, Slovenia e Grecia con i relativi allegati - Access rules to France-Italy, Switzerland-Italy, Austria-Italy, Slovenia-Italy, Greece-Italy interconnections (di seguito: Access rules) elaborate da Terna congiuntamente agli altri gestori di rete partecipanti al gruppo di lavoro in ambito ERGEG, Iniziativa Regionale per il Centro-Sud Europa, e inviate da Terna all Autorità in data 3 dicembre 2009, prot. Autorità 73047 del 10 dicembre 2009; la comunicazione di Terna in data 16 dicembre 2009, prot. Autorità n. 74447 del 17 dicembre 2009 con cui si notifica all Autorità una modifica alle Access rules introdotta su richiesta dell Autorità di regolazione greca volta a chiarire un aspetto relativo al funzionamento delle aste relative alla capacità in importazione dalla frontiera elettrica con la Grecia; lo schema di regolamento, comprensivo dei relativi allegati, che disciplina le modalità applicative per la gestione delle congestioni sulla rete di interconnessione, predisposto da Terna in conformità al regolamento vigente per l anno 2009 e inviato all Autorità allegato alla comunicazione in data 16 dicembre 2009, prot. Autorità n. 74761 del 18 dicembre 2009. Considerato che: nell anno 2006, in coerenza con le citate disposizioni di cui al regolamento n. 1228/2003, l ERGEG ha avviato i lavori di 7 Iniziative Regionali Europee (ERI) tra cui quella relativa alla Regione Centro-Sud, coordinata dall Autorità, di cui fanno parte Italia, Austria, Germania, Slovenia, Francia, Germania, Grecia e Svizzera come membro osservatore, con l obiettivo di fornire un contributo concreto all integrazione dei rispettivi mercati nazionali; 2

le Access Rules predisposte per l anno 2010 nell ambito della Regione Centro-Sud da parte dei gestori di rete partecipanti in conformità alle disposizioni del regolamento n. 714/2009 e alle principali indicazioni fornite dai Regolatori che coordinano i lavori della medesima Regione sono state redatte in continuità con le regole adottate per l anno 2008 apportando alcune modifiche per migliorare l efficienza del mercato della capacità assegnata con particolare riferimento all interconnessione con la Francia; il decreto 18 dicembre 2009 prevede, tra l altro, che: a) l assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto sulle frontiere con Francia, Svizzera, Austria, Slovenia e Grecia è effettuata nell ambito di procedure concorsuali condotte secondo modalità definite negli accordi stipulati tra Terna e i gestori di rete dei Paesi interconnessi per l allocazione congiunta della capacità assegnabile; b) i proventi delle procedure di assegnazione, per la quota spettante a Terna, sono utilizzati a salvaguardia dell economicità delle forniture per i clienti finali, attraverso la riduzione dei corrispettivi di accesso alla rete; il decreto 18 dicembre 2009 prevede inoltre: a) il mantenimento della riserva di capacità di trasporto ai fini dell esecuzione dei contratti pluriennali per la sola frontiera svizzera e il mantenimento, sulla medesima frontiera, di una quota riservata alla società Raetia Energie; b) la riserva di capacità di trasporto per i soggetti cui è stata concessa un esenzione dalla disciplina di accesso a terzi, pari alla capacità concessa in esenzione e resa disponibile dall entrata in esercizio delle relative linee di interconnessione private; c) di ottemperare agli accordi assunti con la Repubblica di San Marino e lo Stato Città del Vaticano ripartendo i proventi delle assegnazioni dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto sulla frontiera elettrica con la Francia, garantendo l equivalenza economica rispetto all assegnazione di riserva di capacità di trasporto, ovvero assegnando una riserva sulla capacità della frontiera svizzera; d) la destinazione di una quota di capacità di trasporto sulla frontiera svizzera per il reingresso in Italia di una parte dell energia elettrica prodotta presso il bacino idroelettrico di Innerferrera, rendendo disponibile per il mercato libero la quota parte di detta capacità giornaliera non utilizzata; con la deliberazione ARG/elt 182/08 l Autorità ha previsto che, a partire dall anno 2010, i proventi delle procedure di assegnazione della capacità di trasporto fossero utilizzati a riduzione dei corrispettivi di accesso alla rete attraverso la riduzione del corrispettivo per l approvvigionamento delle risorse nel mercato per i servizi di dispacciamento di cui all articolo 44 della deliberazione n. 111/06, mantenendo separata evidenza delle diverse partite economiche che concorrono alla sua determinazione; la disposizione di cui al precedente alinea consente l utilizzo dei proventi derivanti dall assegnazione della capacità di interconnessione a copertura dei costi sostenuti da Terna per l approvvigionamento delle risorse nel mercato per i servizi di dispacciamento e in particolare dei costi sostenuti per garantire l effettiva disponibilità della capacità assegnata. 3

Considerato inoltre che: il decreto 18 dicembre 2009 prevede che l energia elettrica importata dal titolare italiano del contratto pluriennale sia ritirata dall Acquirente unico SpA (di seguito: Acquirente unico) purché in coerenza con la propria previsione dei costi medi di approvvigionamento dell energia elettrica per l anno 2010 alle medesime condizioni di cui al decreto 11 dicembre 2008 - al prezzo di 59,5 euro/mwh e che tale prezzo (di seguito: prezzo AU) è adeguato in corso d anno dall Autorità con modalità analoghe a quelle definite con riferimento al prezzo di assegnazione dei diritti di cui al decreto 27 novembre 2009 (di seguito: prezzo CIP6); il decreto 27 novembre 2009 prevede che l Autorità adegui il prezzo CIP6 con modalità analoghe a quelle adottate per l anno 2009 in funzione dell andamento, calcolato su base trimestrale, dell indice dei prezzi di cui all articolo 5 del decreto del Ministero delle attività produttive 19 dicembre 2003; con la deliberazione ARG/elt 11/09 l Autorità ha stabilito le modalità di aggiornamento del prezzo CIP6 valevole per l anno 2009 sulla base dell andamento trimestrale dei prezzi registrati nel mercato del giorno prima ed in particolare del prezzo di acquisto di cui al comma 30.4, lettera c), dell Allegato A alla deliberazione n. 111/06 (di seguito: PUN). Ritenuto che: sia opportuno approvare la metodologia di aggiornamento per l adeguamento del prezzo AU nel corso dell anno 2010 confermando la metodologia adottata per l anno 2009, conforme alle modalità di aggiornamento del prezzo CIP6 di cui alla deliberazione ARG/elt 11/09; sia opportuno approvare le Access Rules elaborate da Terna congiuntamente agli altri gestori di rete partecipanti al gruppo di lavoro attivato nell ambito dell Iniziativa Regionale per il Centro-Sud Europa facente capo a ERGEG; sia opportuno approvare lo schema di regolamento predisposto da Terna per disciplinare le modalità applicative per la gestione delle congestioni sulla rete di interconnessione per l anno 2010; sia opportuno prevedere, conformemente a quanto disposto dal decreto 18 dicembre 2009, che i proventi delle procedure di assegnazione siano utilizzati per la riduzione dei corrispettivi di accesso alla rete; ai sensi dell articolo 18 del regolamento n. 714/09, e conformemente a quanto previsto dalla deliberazione ARG/elt 182/08, i proventi di cui al precedente alinea siano utilizzati a riduzione del corrispettivo di cui all articolo 44 della deliberazione n. 111/06 come copertura dei costi sostenuti da Terna per garantire l effettiva disponibilità della capacità assegnata, nell ambito del mercato per i servizi di dispacciamento DELIBERA 1. di approvare le Access Rules elaborate da Terna congiuntamente agli altri gestori di rete partecipanti al gruppo di lavoro attivato nell ambito dell Iniziativa Regionale per il Centro-Sud Europa facente capo a ERGEG, e inviate da Terna all Autorità in data 4

3 dicembre 2009, opportunamente integrate in seguito al recepimento della modifica relativa alla frontiera greca di cui alla comunicazione di Terna del 18 dicembre 2009; 2. di approvare le disposizioni per l anno 2010 in materia di gestione delle congestioni in importazione ed esportazione sulla rete di interconnessione con l estero come definite nell Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale; 3. di approvare lo schema di regolamento predisposto da Terna e inviato all Autorità in data 16 dicembre 2009, contenente le modalità applicative per la gestione delle congestioni sulla rete di interconnessione per l anno 2010; 4. di prevedere che il prezzo AU per ciascun trimestre dell anno 2010, a partire dal secondo, sia determinato a partire dal corrispondente prezzo per il primo trimestre del medesimo anno con la formula di seguito riportata e che l Acquirente unico pubblichi sul proprio sito internet, entro il decimo giorno del primo mese di ciascun trimestre dell anno 2010 a partire dal secondo, il prezzo AU determinato sulla base della presente deliberazione. - PAU = PAU Dove: 1 PUN PUN T T1 - PAU 1 è il prezzo AU del primo trimestre dell anno 2010, fissato pari a 59,5 euro/mwh; - PUN T è la media aritmetica del PUN nel trimestre precedente a quello cui l aggiornamento si riferisce; - PUN T1 è la media aritmetica del PUN nell ultimo trimestre dell anno 2009; 5. di prevedere che i proventi delle procedure di assegnazione della capacità di trasporto per l anno 2010 spettanti a Terna siano utilizzati a riduzione dei corrispettivi di accesso alla rete per tutti i clienti finali del sistema elettrico nazionale attraverso la riduzione del corrispettivo per l approvvigionamento delle risorse nel mercato per i servizi di dispacciamento di cui all articolo 44 della deliberazione n. 111/06, mantenendo separata evidenza delle diverse partite economiche che concorrono alla sua determinazione; 6. di inviare, per informazione, copia del presente provvedimento alla Commission de régulation de l énergie, 2 rue du Quatre Septembre, 75084 Paris, Francia, all Ufficio federale dell energia, Worblenstrasse 32, Ittigen e all Elektrizitätskommission ElCom, Mühlestrasse 4 CH-3063 Ittigen, Svizzera, all E- Control GmbH, Kaerntner Rudolfsplaz 13a, 1010, Wien, Austria, all Agencija za energijo Republike Slovenije, Svetozarevska ul. 6, Maribor, Slovenia ed alla Regulatory Authority for Energy, Pireus Ave 80, 11854 Athens Grecia; 7. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro degli Affari Esteri, al Ministro delle Politiche Comunitarie, al Commissario europeo con delega all energia, alla società Terna Rete elettrica nazionale S.p.a. ed alla società Acquirente unico S.p.a.; 5

8. di pubblicare sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell Autorità (www.autorita.energia.it), il presente provvedimento che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione. 18 dicembre 2009 Il Presidente: Alessandro Ortis 6