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La sospensione dell assicurazione per ritardo nel pagamento del premio (art. 1901 cod. civ.) è stabilita a tutela di un esclusivo interesse individuale dell assicuratore, ma trattandosi di un diritto disponibile l assicuratore stesso può validamente rinunciare accettando senza riserva il pagamento tardivo del premio. Tuttavia, l'accettazione di pagamento tardivo del premio senza riserve comporta che la garanzia assicurativa copre l'intero periodo contrattualmente stabilito dalle parti. Diversamente, si verificherebbe un caso di arricchimento indebito da parte dell'impresa assicuratrice ai danni dell'assicurato, in quanto la stessa, pur incassando l'intero premio annuale, avrebbe garantito l'assicurato per un periodo di tempo inferiore all'anno. L.C.A.: applicabilità dell'indennizzo diretto per i sinistri verificatisi prima del provvedimento di liquidazione (Giudice di Pace di Ottaviano - sentenza 23.04.2012). Sentenza segnalata dall'avv.domenico Giordano REPUBBLICA ITALIANA 1 / 8

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice di pace di Ottaviano dott. Filomena Bravaccio ha emesso la seguente Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge nella causa civile iscritta al n. 2408/2010 R.G., riservata a sentenza all'udienza del 23/04/2012, avente ad oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale, promossa da BBB AAA, nata a < > (NA) il < >, Cod. Fisc. < >, elett.te dom.ta in < > (NA) alla via Sss, presso lo studio dell'avv. Eee Ddd FFF la rappresenta e difende, come da procura a margine dell'atto di citazione Attrice contro 1. U.G.F. ASSICURAZIONI S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., (Cod. Fisc. 02705901201) elett.te dom.ta in < > (NA) alla via Mmm, n. 18 presso lo studio dell'avv. Uuu AAA che la rapp.ta e difende, come da procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione Convenuta 2 / 8

2. RRR AAA, residente in < > (NA) alla < >, n. < > Convenuto contumace CONCLUSIONI All'udienza del 23/04/2012, le parti concludevano come da verbale di causa. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione per l'udienza del 30/05/2010 BBB Aaa evocava in giudizio dinanzi a questo ufficio giudiziario onorario rispettivamente RRR Aaa, quale proprietario dell'autovettura Renault Scenic targata XX 0X0 XX, e la società U.G.F. Assicurazioni S.p.A., quale ente garante per la rca il motociclo Honda SH targato YY 00000, di sua proprietà, chiedendo, previa declaratoria di responsabilità del convenuto RRR Aaa, la condanna della detta società al risarcimento dei danni subiti dal proprio motociclo, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto, nonché le spese del giudizio, con attribuzione al procuratore anticipatario. L'istante assumeva che il giorno 10/11/2009, alle ore 17,30 circa, in San Giuseppe Vesuviano (NA) alla via Filionti, il motociclo Honda SH targato YY 00000, di sua proprietà, veniva urtato violentemente all'altezza della ruota posteriore dall'autovettura Renault Scenic targata XX 0X0 XX, di proprietà di RRR Aaa ed assicurata per la r.c.a. con polizza Progress Assicurazioni S.p.A., il cui conducente non si arrestava al segnale di Stop. Dichiarava che, a seguito dell'urto, il motociclo Honda, unitamente al suo conducente, rovinava a terra, riportando danni alla carrozzeria ed alla meccanica e che ne aveva inutilmente richiesto il risarcimento con lettere raccomandate A/R n. < > del < > e n. < > del < >, inviate rispettivamente all'aurora Assicurazioni e, p.c., alla Progress Assicurazioni S.p.A. 3 / 8

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la società U.G.F. Assicurazioni S.p.A. la quale contrastava estensivamente, sia in ordine all'an che con riferimento al quantum, la domanda attorea, chiedendone il rigetto. In particolare, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, per non essere il motociclo Honda attoreo assicurato con detta società al momento dell'incidente. Eccepiva, altresì, l'inapplicabilità della procedura di indennizzo diretto a causa della messa in liquidazione della Progress Assicurazioni S.p.A. Veniva autorizzata la rinotifica dell'atto di citazione al convenuto RRR Aaa, il quale, sebbene ritualmente evocato in giudizio, rimaneva contumace. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione bonaria, prodotti i documenti, espletata la prova testimoniale e rassegnate le conclusioni, la causa veniva riservata a sentenza all'udienza del 23/04/2012 Passando all'esame delle ragioni di diritto della decisione, preliminarmente va dichiarata la contumacia del convenuto RRR Aaa, ritualmente evocato in giudizio e mai costituitosi. Sempre in via preliminare, in rito, si osserva che la domanda è proponibile ed ammissibile, avendo l'attrice BBB Aaa provato di aver ottemperato all'onere previsto dalle disposizioni vigenti in materia, mediante invio delle lettere raccomandate n. < >e n. < > del < >, inoltrate rispettivamente all'aurora Assicurazioni e, p.c., alla Progress Assicurazioni S.p.A., e di aver proposto il giudizio decorso il termine di legge. Provate, poi, risultano sia la legittimazione attiva che quella passiva delle parti in causa. In particolare, la legittimazione attiva dell'istante BBB Aaa risulta provata attraverso la copia della carta di circolazione relativa al motociclo Honda SH targato YY 00000, prodotta agli atti; la legittimazione passiva del convenuto RRR Aaa è stata provata attraverso la documentazione allegata agli atti. Sempre in via preliminare, per quanto attiene all'eccezione di carenza di legittimazione passiva 4 / 8

sollevata dalla U.G.F. Assicurazioni S.p.A., va precisato che la stessa è infondata e, pertanto, va rigettata,dal momento che l'accettazione senza riserve da parte della convenuta compagnia di assicurazioni del pagamento tardivo del premio, ha implicato la volontà di rinuncia da parte della stessa società alla sospensione della garanzia assicurativa di cui all'art. 1901 c.c. Diversamente, ci saremmo trovati di fronte ad un palese caso di arricchimento indebito da parte dell'impresa assicuratrice ai danni dell'assicurato, in quanto la stessa, pur incassando l'intero premio annuale, avrebbe garantito l'assicurato per un periodo di tempo inferiore all'anno. Ancora in via preliminare, si osserva che è infondata e, pertanto, va disattesa l'eccezione di inapplicabilità della procedura di indennizzo diretto sollevata dalla convenuta società. Invero, la società Progress Assicurazioni S.p.A. è stata posta in l.c.a. con Decreto Ministeriale in data 29/03/2010, decadendo automaticamente dallo stato di impresa partecipante alla CARD, con effetto dal giorno stesso del detto provvedimento. Tuttavia, si osserva che il sinistro per cui è causa si è verificato in data 10/11/2009, antecedentemente alla l.c.a. della Progress, allorquando la stessa era in bonis, per cui al momento della proposizione della domanda sussistevano i presupposti richiesti dalla legge per il cd. Indennizzo diretto. L'istante ha agito in giudizio ai sensi dell'art. 149 del d. Lgs. n. 209/2005 secondo il quale: "In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dai quali siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti. i danneggiati devono rivolgere la. richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato". Passando all'esame del merito della controversia, con riferimento all'an debeatur, si osserva che la domanda è fondata in fatto ed in diritto e, pertanto, va accolta. Infatti, l'istruttoria orale e documentale ha messo in evidenza l'esistenza del nesso causale tra la collisione dei due suindicati veicoli ed i danni lamentati dall'attrice, con la conseguenza che la stessa ha diritto ad essere reintegrata nel pregiudizio economico subito, anche perché non essendovi alcunché da addebitarle in relazione al fatto illecito, oggetto di causa, a suo favore viene superata la presunzione di corresponsabilità prevista dall'art. 2054, 2 comma, codice civile. Infatti, il teste di parte attorea, sig. DDD Vvv, escusso all'udienza del 13/02/2012, confermate le circostanze di tempo e di luogo, oggetto della presente causa, nonché la versione dei fatti così come libellati, dichiarava che l'autovettura Renault Scenic, proveniente da via Carbone, non si 5 / 8

arrestava al segnale di Stop e si immetteva nella via Filionti mentre sopraggiungeva il motociclo Honda SH attoreo, urtandolo, con il proprio lato anteriore, alla parte centrale ed alla ruota posteriore. Aggiungeva, poi, il teste che, a seguito dell'urto, il motociclo Honda rovinava a terra unitamente ai suoi passeggeri e che il conducente della Renault si dichiarava dispiaciuto per l'accaduto, in quanto non si era accorto del segnale di Stop. Precisava che la Renault investitrice era assicurata con Progress Assicurazioni, di cui esponeva il contrassegno in corso di validità. Da quanto sopra emerge la piena ed esclusiva colpa, nella produzione del fatto illecito oggetto di causa, del responsabile civile il quale, nell'occorso, violava precise norme sulla circolazione stradale e le più comuni regole di prudenza e diligenza, dal momento che, proveniente da una strada gravata da segnale di Stop, non si arrestava e non concedeva la dovuta precedenza, andando a collidere con il motociclo attoreo che procedeva regolarmente nel proprio senso di marcia. A conferma, l'art. 145 del Codice della Strada, al 4 comma, prescrive l'obbligo di dare la precedenza agli altri veicoli nelle intersezioni nelle quali sia così stabilito dall'autorità competente ai sensi dell'art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale. Pertanto, alla luce del complessivo quadro probatorio emergente dal giudizio, devono ritenersi provati i fatti dedotti a sostegno della domanda, mentre nessuna prova di segno contrario è stata offerta dalla convenuta società. Ulteriore argomento di prova è dato dalla posizione, valutabile ex art. 116, 2 comma, c.p.c., di contumacia del convenuto RRR Aaa il quale non ha inteso contestare le circostanze di fatto e la colpa affermata a suo carico, ragion per cui il conducente dell'autovettura Renault Scenic targata XX 0X0 XX va dichiarato unico ed esclusivo responsabile del sinistro per cui è causa, per avere con la sua condotta di guida causato l'evento ed i danni a cosa per i quali l'attrice chiede il risarcimento in questa sede. Ne deriva, dunque, che del tutto ingiustificato appare l'omesso adempimento da parte della società U.G.F. Assicurazioni S.p.A. dell'obbligo di risarcimento così come imposto dalla legge, o, quantomeno, l'omessa formulazione di una proposta transattiva. Si riconosce, pertanto, il diritto dell'attrice al risarcimento dei danni subiti, con conseguente 6 / 8

condanna della società U.G.F. Assicurazioni S.p.A., quale società che garantiva al momento dell'incidente il motociclo della stessa. In ordine al quantum debeatur, si osserva che la somma richiesta di 2.126,68, così come quantificata in comparsa conclusionale. appare eccessiva ed ingiustificata rispetto ai reali danni riportati dal motociclo attoreo, osservando che gli stessi possono ritenersi accertati solo alla stregua della descrizione fattane dal teste, dal momento che il preventivo allegato non può costituire prova, perché trattasi di documento di parte, rilasciato da terzi nella piena autonomia di valutazione del danno, non asseverato in giudizio, né redatto in contraddittorio con la controparte. Pertanto, considerato che il motociclo attoreo è stato immatricolato nel 2008, cioè due anni prima dell'incidente; ritenuto che non risultano prodotti rilievi fotografici raffiguranti i danni riportati da detto veicolo e che nulla può essere riconosciuto a titolo di rimborso Iva, non risultandone provato l'avvenuto versamento, questo Giudice valuta il danno secondo equità ex art. 1226 c.c., sulla base della sua entità rilevabile dagli atti di causa, tenuto conto dei dati di comune e notoria esperienza, e ritiene equo liquidare la somma di 1.300,00. Sulla somma liquidata ( 1.300,00), trattandosi di credito di valore, andrà calcolata la rivalutazione, secondo l'indice dei prezzi al consumo rilevato dall'istat, dalla data dell'incidente (10/11/2009) alla data del deposito della presente sentenza; altresì andranno calcolati gli interessi al tasso legale vigente sulla somma stessa annualmente via via rivalutata, secondo l'insegnamento del Supremo Collegio, sempre dalla data dell'incidente alla data del deposito della presente sentenza; infine, andranno calcolati gli interessi al tasso legale vigente sulla somma rivalutata alla data del deposito della presente sentenza, dalla data del deposito stesso all'effettivo pagamento. Le spese processuali seguono la soccombenza, come da dispositivo. P.Q.M. Il Giudice di Pace di Ottaviano, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da BBB Aaa nei confronti di RRR Aaa e della società U.G.F. Assicurazioni S.p.A... in persona del legale rapp.te p.t., ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede: 7 / 8

1) dichiara la contumacia di RRR Aaa; 2) dichiara RRR Aaa unico ed esclusivo responsabile dell'incidente de quo; 3) accoglie la domanda e per l'effetto, riconosciuta la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 149 D. Lgs. n. 209/05, condanna la società U.G.F. Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., a pagare, a favore: a. dell'attrice BBB Aaa la somma di 1.300,00, a titolo di risarcimento dei danni a cosa subiti, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, come precisato in motivazione; b. dell'avv. Eee Ddd FFF, quale procuratore anticipatario, le spese processuali che liquida in complessivi 1.360,00 di cui 110,00 per esborsi, 630,00 per diritti ed 620,00 per onorari, nonché rimborso spese generali forfetarie ex art.14 T.F., oltre IVA e CPA come per legge; 4) rigetta le eccezioni solevate dalla società U.G.F. Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t. Ottaviano, 23/04/2012 Il Giudice di Pace Dott.ssa Filomena Bravaccio 8 / 8