SENATO DELLA REPUBBLICA

Documenti analoghi
SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

Decreto Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 (in GU 17 febbraio 1998, n. 39)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3234

SENATO DELLA REPUBBLICA

MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO

Servizio di documentazione tributaria art. 8 Imposta sostitutiva sul risultato di gestione degli organismi di investimento collettivo del risparmio.

DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2010, n. 264

COMUNE DI FONDI (Provincia di Latina) VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Adunanza ordinaria di I convocazione - seduta pubblica.

SENATO DELLA REPUBBLIC

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 2000, n. 442

Via Giuseppe Garibaldi n BELLAGIO (Como) Italia

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 4 novembre 2015

Provincia di Caserta

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Legge n. 27 del 24 marzo 2012

SENATO DELLA REPUBBLIC

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

2. Le disposizioni di cui alla presente legge sono, in particolare, dirette a:

SENATO DELLA REPUBBLICA

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 5 marzo 2014 (v. stampato Senato n. 1254)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3349

LE NUOVE PROCEDURE PER LA VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI TERRA, PROTEZIONE DAI FULMINI E IMPIANTI ELETTRICI PERICOLOSI

COMUNE DI PRIMALUNA. Provincia di Lecco DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE. N. 6 del

COMUNE DI CERTOSA DI PAVIA Provincia di Pavia

236. MINISTERO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO

Serie Generale n. 221 del

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLIC

CITTÀ DI VENTIMIGLIA (PROVINCIA DI IMPERIA)

SENATO DELLA REPUBBLICA LEGISLATURA

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

Roma, 9 ottobre Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane 4805/V/AGT. Agli Uffici Tecnici di Finanza

COMUNE DI ANTRONA SCHIERANCO Provincia VERBANO-CUSIO-OSSOLA ANNO FINANZIARIO 2015

S EN AT O D EL LA R EP UB BL IC A

GIUNTE E COMMISSIONI 274 RESOCONTO

Imposta sulla importazione di beni strumentali. e provvedimenti fiscali diversi. Noi Capitani Reggenti. la Serenissima Repubblica di San Marino

XIII Legislatura. Legge 21 dicembre 1999, n.508 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000 n.2

COMUNE DI BADIA POLESINE

LEGGE 21 febbraio 2014, n. 10. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23

SENATO DELLA REPUBBLICA

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2015, n. 210

Disegno di legge A.S. n. 1305

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2015, n (GU n.302 del ) Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA

Casistica impositiva sulle risorse energetiche

VISTO il momento di particolare difficoltà economica in cui versa la Nazione;

INDICE GENERALE. COMMISSIONE D INDAGINE A NORMA DELL ARTICOLO 58 DEL REGOLA- MENTO (richiesta dal deputato Renato Farina)

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

La Giunta comunale in seduta del 30 aprile 2015 ha disposto di sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale l'argomento in oggetto.

COPIA DELL ORIGINALE Deliberazione n COMUNE DI VERBANIA PROVINCIA DEL V.C.O. Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

D.M. 18 marzo 2010 (1).

Ministero della Salute

Preambolo LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO APPROVATO; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2015, n (GU n.190 del )

LEGGE 21 novembre 1988, n. 508 Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti.

Art. 9. Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento

Preambolo. Art.1. O g g e t t o

Legge 4 aprile 1956, n. 212 Norme per la disciplina della propaganda elettorale* Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 dell 11 aprile 1956

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 settembre 2010, n. 177

DECRETO-LEGGE 2 novembre 2012, n Misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la

SENATO DELLA REPUBBLICA

RISOLUZIONE N.143/E. Roma, 21 giugno 2007

PROVINCIA DI COMO. Estratto dal registro delle Deliberazioni del Consiglio Comunale. Oggetto : MODIFICHE AL REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE UNICA.

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2073

copia n 323 del

CASELLI RENATA LAURA. Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 548/2012

Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all entrata in funzione degli archivi informatici

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 385

SENATO DELLA REPUBBLIC

Art. 1 Finalità e oggetto della legge

CITTÀ di AVIGLIANA Provincia di TORINO

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

Attuazione della direttiva 2003/110/CE, relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea.

Epigrafe. Premessa. 1. Sanzioni in materia di imposta di registro. 2. Sanzioni in materia di imposta sulle successioni e donazioni.

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 2014

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 527

De Agostini Professionale - FulShow - UIL P.A. PENITENZIARI

LEGGE 14 novembre 2000, n.331 (Gazzetta Ufficiale n. 283 del ) Norme per l'istituzione del servizio militare professionale.

CITTÀ DI MODUGNO PROVINCIA DI BARI

CONSIGLIO REGIONALE ATTI 4329 PROGETTO DI LEGGE N di iniziativa dei Consiglieri regionali:

COMUNE DI MONTORSO VICENTINO

COMUNE DI QUART REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER LA FRUZIONE DEI BENI E SERVIZI E DEI TRIBUTI ANNO 2014.

C I R C O L A R E N. 6

Il Ministro dello Sviluppo Economico. Il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con

DECRETO LEGISLATIVO 13 ottobre 2014, n. 153

SENATO DELLA REPUBBLICA

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

1. Soggetti passivi dell'imposta unica sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse.

Transcript:

SENATO DELLA REPUBBLICA X LEGISLATURA N. 1630-A RELAZIONE DELLA 68 COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO) (RELATaRE DE CINQUE) Comunicata alla Presidenza il 23 marzo 1989 SUL DISEGNO DI LEGGE Conversione in legge del decretolegge 27 gennaio 1989, n. 21, recante disposizioni in materia di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi e dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile, nonchè in materia di agevolazioni tributarie previste dall'articolo Il del decretolegge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n.470. Modifica all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sulle calzature presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro delle Finanze di concerto col Ministro del Tesoro col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica e col Ministro dell'industria, del Commercio e dell' Artigianato (V. Stampato Camera n. 3581) approvato dalla Camera dei deputati nella seduta dell'8 marzo 1989 Trasmesso dal PresIdente della Camera del deputati alla Presidenza il 9 marzo J989 TIPOGRAFIA DEL SENATO (2300) (Imposte mdirette)

Il DISEGNI 2 della Repubblica 1630-A DI LEGGE E RELAZIONI ONOREVOLI SENATORI. decreto-legge 27 gennaio 1989, n. 21, il cui disegno di legge di conversione è stato già approvato dalla Camera, è stato emanato dal Governo in reiterazione di un provvedimento che il conosce perfettamente, trattandosi di misure che risalgono sostanzialmente al decreto-legge 30 luglio 1988, n. 303. Non vi è nulla da osservare, pertanto, quanto al contenuto principale del provvedimento, che consiste nella elevazione dell'aliquota ordinaria deli'iva. Il decreto reca inoltre, come il precedente (decreto-legge 28 novembre 1988, n. 512) modifiche dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati e proroghe di disposizioni di agevolazione fiscale in relazione a calamità naturali. Si tratta di modifiche conseguenziali all'aumento dell'aliquota IV A al 19 per cento, nel primo caso, e di proroghe di agevolazioni perfettamente comprensibili, nel secondo caso. Novità di rilievo costituisce invece il reinserimento (nel disegno di legge di conversione anzichè nel decreto), della agevolazione IVA sulle calzature, un problema già dibattuto fra i due rami del Parlamento in occasione del precedente decreto-legge. La Commissione finanze e tesoro ha ritenuto di non uniformarsi, in merito, al parere della sa Commissione, ritenendo che con tale disposizione si intenda dare effettuazione ad un impegno dichiarato più volte dal Parlamento e condiviso dal Governo. La Commissione ha ritenuto quindi di poter accogliere la soluzione del problema individuata dalla Camera, anche per quanto attiene alla decorrenza della agevolazione in questione. A nome della Commissione propongo, pertanto, di approvare il disegno di legge n. 1630 nel testo pervenuto dalla Camera. DE CINQUE, relatore

DISEGNI 3 della Repubblica 1630-A DI LEGGE E RELAZIONI PARERE DELLA sa COMMISSIONE PERMANENTE (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO) (Estensare: DELL'OSSO) 15 marzo 1988 La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza esprime, a maggioranza, parere favorevole, fatta eccezione per i com mi 2 e 3 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione. Le disposizioni, infatti, di cui ai predetti commi 2 e 3 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione comportano una minore entrata (stimabile intorno a circa 400 miliardi su base annua) per la quale non è indicata alcuna forma di copertura con riferimento agli oneri ricadenti su ciascuno degli anni compre si nel bilancio pluriennale in vigore, secondo quanto espressamente previsto dall'articolo 40, comma 8, del Regolamento.

4 della Repubblica 1630A DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DISEGNO DI LEGGE Art. 1. 1. È convertito in legge il decretolegge 27 gennaio 1989, n. 21, recante disposizioni in materia di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di fabbricazione su tal uni prodotti petroliferi e dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combu stibile, nonchè in materia di agevolazioni tributarie previste dall'articolo Il del decreto legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470. 2. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiun to sulle calzature è determinata nella misura del 9 per cento. 3. Con decreto da emanarsi da parte del Ministro delle finanze verrà fissata la data di decorrenza della disposizione di cui al comma 2, che non potrà, comunque, essere anteriore allo gennaio 1990 nè posteriore al 31 dicembre 1990. 4. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti legge 30 luglio 1988, n. 303, 27 settembre 1988, n. 417, e 28 novembre 1988, n. 512.

DISEGNI 5 della Repubblica 1630-A DI LEGGE E RELAZIONI Decretolegge 27 gennaio 1989, n. 21, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 1989. Disposizioni in materia di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi e dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile, nonchè in materia di agevolazioni tributarie previste dall'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n.384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare l'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto, nonchè le aliquote dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi e dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile, nonchè di confermare le agevolazioni tributarie per i comuni delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987; Vista la deliberazione dei Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 1989; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'arti gianato; EMANA il seguente decreto: Articolo 1. 1. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del 18 per cento è elevata al 19 per cento. Agli effetti dell'articolo 27, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la quota imponibile corrispondente all'aliquota del 19 per cento si ottiene riducendo il corrispettivo, comprensivo di imponibile e di imposta, del 15,95 per cento o, in alternativa, dividendo il corrispettivq stesso per 119 e moltiplicando il quoziente per 100. 2. Le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, sono così modificate:

DISEGNI 6 della Repubblica 1630A DI LEGGE E RELAZIONI a) sigarette............................ b) sigari e sigaretti naturali... c) sigari e sigaretti altri............... d) tabacco da fumo................... e) tabacco da masticare............... f) tabacco da fiuto.................... 56,28 per cento; 23,28 per cento; 47,28 per cento; 55,28 per cento; 26,28 per cento; 26,28 per cento. Articolo 2. 1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate come segue: a) oli da gas, da L. 33.400 a L. 37.150 per ettolitro, alla temperatura di 15 C; b) oli combustibili speciali ed oli combustibili diversi da quelli speciali, da L. 40.000 a L. 44.500 per cento chilogrammi; c) oli lubrificanti (bianchi e diversi dai bianchi), da L. 40.000 a L. 44.500 per cento chilogrammi; d) estratti aromatici e prodotti di composizione simile, da L. 40.000 a L. 44.500 per cento chilogrammi. 2. L'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile è aumentata da L. 40 a L. 77 al metro cubo. Articolo 3. 1. Fino alla data del 31 dicembre 1992 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo Il del decretolegge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, salva, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'applicazione dell'aliquota del 4 per cento per le cessioni e le prestazioni previste nelle medesime disposizioni. Al relativo onere, valutato in lire 33 miliardi in ragione d'anno, si provvede con le maggiori entrate derivanti dal presente decreto. Articolo 4. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. n presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di asservaria e di fari o osservare. Dato a Roma, addì 27 gennaio 1989. COSSIGA Visto, il Guardasigilli: VASSALLI DE MITA COLOMBO AMATO FANFANI BATTAGLIA