Anagrafe degli Animali d Affezione: aggiornamenti normativi e dati relativi alla provincia di Ferrara Dott.ssa Silvia Scaioli, Dirigente Veterinario Referente Anagrafe Canina Area Sanità Pubblica Veterinaria Azienda USL di Ferrara
Normativa di riferimento Legge 14 agosto 1991, n. 281 Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo Legge Regionale 7 aprile 2000, n. 27 e succ. mod. Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina Accordo 6 febbraio 2003 Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e provincie autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy Ordinanza 6 agosto 2008 Ordinanza contingibile ed urgente concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina DGR 139/2011 del 7 febbraio 2011 Definizione della procedura di acquisto e distribuzione dei microchip di identificazione e di registrazione dei cani presenti sul territorio della Regione Emilia Romagna
Legge 14 agosto 1991, n. 281 Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo Art. 2 comma 5 I cani vaganti non tatuati catturati, nonché i cani ospitati presso le strutture...,devono essere tatuati;... Art. 3 comma 1 Le Regioni disciplinano con propria legge,..., l'istituzione dell'anagrafe canina presso i comuni o le unità sanitarie locali, nonché le modalità per l'iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del cane, da imprimersi mediante tatuaggio indolore
Legge Regionale 7 aprile 2000, n. 27 e succ. mod. Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina Art. 6 - Anagrafe canina 1. In ogni Comune è istituita l'anagrafe dei cani 3. L'iscrizione dei cani già identificati mediante tatuaggio o microchip va effettuata utilizzando lo stesso codice identificativo. 4. La Regione, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri per l'attuazione dell'identificazione dei cani mediante microchip, in sostituzione del tatuaggio, nonché i criteri per la realizzazione di una base dati informatizzata, a livello regionale e provinciale, delle anagrafi canine comunali.
Legge Regionale 7 aprile 2000, n. 27 e succ. mod. Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina Art. 7 - Iscrizioni 1. I proprietari di cani, gli allevatori ed i detentori di cani a scopo di commercio sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe canina del Comune di residenza. 2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti all'iscrizione entro trenta giorni dalla nascita dell'animale o da quando ne vengano, a qualsiasi titolo, in possesso.
Legge Regionale 7 aprile 2000, n. 27 e succ. mod. Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina Art. 7 Iscrizioni 4. Gli allevatori ed i detentori a scopo di commercio hanno l'obbligo...a segnalare le cessioni o le vendite di cani ai Comuni di residenza degli acquirenti o destinatari, entro 7 giorni dall'avvenuta cessione. Il Comune deve rilasciare apposita ricevuta dell'avvenuta comunicazione. Soggiaciono alle presenti disposizioni anche i cuccioli. La lettera della Regione E.-R. n. 646 del 16/06/2010 dice che la comunicazione va fatta al proprio Comune entro 7 giorni dall'avvenuta cessione e che sarà poi l acquirente ad iscrivere il cane nel Comune di residenza.
Legge Regionale 7 aprile 2000, n. 27 e succ. mod. Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina Art. 8 Norme di identificazione Le operazioni di tatuaggio o l'inserimento sottocutaneo del microchip sono eseguite dai Servizi veterinari delle Aziende Unità Sanitarie locali, o da veterinari liberi professionisti e devono essere eseguite in modo indolore e tale da non recare danno all'animale. Qualora, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento il codice tatuato dovesse risultare illeggibile, il proprietario, o chi esercita la patria potestà in caso di proprietario minorenne, è tenuto a fare ritatuare l'animale o a fare sostituire il codice con l'inserimento di microchip. Parimenti, qualora il microchip inserito risultasse indecifrabile, il proprietario è tenuto a procedere ad una reiscrizione all'anagrafe e conseguente reidentificazione dell'animale. L identificazione va effettuata nei 30 giorni successivi all iscrizione.
Legge Regionale 7 aprile 2000, n. 27 e succ. mod. Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina Art. 10 Casi di smarrimento Lo smarrimento o la sottrazione di un cane devono essere segnalati dal detentore, entro 3 giorni, al Comune competente. Art. 11 Casi di cessione o morte dell'animale o cambiamenti di residenza del proprietario I proprietari di cani sono tenuti a segnalare, entro 15 giorni, ai Comuni interessati, la cessione definitiva o la morte dell'animale, nonché eventuali cambiamenti della propria residenza.
Accordo 6 febbraio 2003 Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e provincie autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy Art. 4 sistema di identificazione dei cani a) introduzione del microchip come unico sistema ufficiale di identificazione dei cani, a decorrere dal I gennaio 2005 b) creazione di una banca dati informatizzata regionale o provinciale... c) attivazione di una banca dati nazionale...
Ordinanza 6 agosto 2008 Ordinanza contingibile ed urgente concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina Art. 1 2. il proprietario o il detentore di un cane deve provvedere a far identificare e registrare l'animale, nel secondo mese di vita, mediante l'applicazione del microchip... 4.... Il certificato di iscrizione in anagrafe canina deve accompagnare il cane in tutti i trasferimenti di proprietà. Art. 2 1. E' vietata la vendita di cani di età inferiore ai due mesi, nonché di cani non identificati e registrati in conformità alla presente ordinanza. Verrà definita l'interoperatività tra le diverse banche dati. Identificazione degli animali che sono ospitati nei canili Dotare la Polizia locale di un dispositivo di lettura di microchip ISO compatibile
Ordinanza 6 agosto 2008 Ordinanza contingibile ed urgente concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina Verrà definita l'interoperatività tra le diverse banche dati. Ribadisce l identificazione degli animali che sono ospitati nei canili e nei rifugi Dotare la Polizia locale di un dispositivo di lettura di microchip ISO compatibile Definisce quali ditte possono produrre e commercializzare i microchip
DGR 139/2011 del 7 febbraio 2011 Definizione della procedura di acquisto e distribuzione dei microchip di identificazione e di registrazione dei cani presenti sul territorio della Regione Emilia Romagna Anagrafe Regionale degli animali da affezione (ARAA): finalità. Iscrizione animali alla banca dati (ARAA) Accreditamento dei Veterinari LL.PP Modalità di accesso informatico all'anagrafe regionale degli animali d'affezione.
Anagrafe Regionale degli animali da affezione (ARAA): finalità. Nella ARAA devono essere registrati anche i gatti identificati mediante microchip su richiesta del proprietario o per altri fini (es. colonie feline) Accessibili i dati ad altre figure esterne alle amministrazioni comunali coinvolte nel sistema di controllo della popolazione canina (veterinari pubblici e veterinari liberi professionisti accreditati) Registrazione dei passaporti europei rilasciati Registrazione degli episodi di morsicatura e di aggressività non controllata Alimenta il flusso informativo nei confronti dell'anagrafe Nazionale degli animali da affezione istituita presso il Ministero della Salute-
Identificazione dei cani e degli altri animali da affezione Unico metodo identificativo riconosciuto per i cani, i gatti e i furetti ai fini dell'iscrizione all'anagrafe regionale è l'inserimento del microchip elettronico. Microchip conforme alle norme ISO 11784 a 15 cifre, rivestimento esterno biocompatibile, confezione monouso sterile Applicato nel sottocute della regione mediana del collo sul lato sinistro
Registrazione dei cani e altri animali Registrazione tramite Comune: I Comuni all'atto dell'iscrizione registrano in anagrafe le informazioni relative al proprietario e all'animale attestato di iscrizione I proprietari devono identificare l'animale entro 30 giorni dall'iscrizione o prima della vendita o cessione attestato di iscrizione compilato I proprietari dei cani trasmettono copia dell'attestato compilato entro 7 giorni ai Comuni VETERINARI LL.PP. ACCREDITATI (41 nella provincia di FE)
CANI PRESENTI PER COMUNE 45 9,5 10 6,5 7,0 3,6 4,0 4,4 4,5 5 38,9 40 35 30 25 20 15 2,2 1,0 1,2 VOGHIERA VIGARANO MAINARDA TRESIGALLO SANT'AGOSTINO RO PORTOMA GGIORE MIRABELLO OSTELLA TO MIGLIARO MASI TORELLO MESOLA LAGOSANTO JOLANDA DI SAVOIA 1,5 ARGENTA BERRA BONDENO CENTO CODIGORO COMACCHIO COPPARO FERRARA FORMIGNANA GORO 0,4 1,1 0,5 MASSA FISCAGLIA 1,0 MIGLIARINO 0 1,1 1,2 0,7 1,4 1,2 0,9 1,7 2,4 1,8
n. cani iscritti e chippati iscritti chippati 30.000 29.000 28.000 27.000 26.000 25.000 24.000 23.000 22.000 21.000 20.000 19.000 18.000 17.000 16.000 15.000 14.000 13.000 12.000 11.000 10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 VOGHIERA VIGARANO MAINARDA TRESIGALLO SANT'AGOSTINO RO PORTOMAGGIORE OSTELLATO MIRABELLO MIGLIARO MIGLIARINO MESOLA MASSA FISCAGLIA MASI TORELLO LAGOSANTO JOLANDA DI SAVOIA GORO FORMIGNANA FERRARA COPPARO COMACCHIO CODIGORO CENTO BONDENO BERRA ARGENTA
Grazie!!!!