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SIDEWEB srl Sede legale via Terraglio, 14 31022 Preganziol (TV) e-mail: servizi@sideweb.it www.forzearmate.org - Forze Armate - DIRITTO ALLO STUDIO - 150 ore - Quattro giorni di permesso antecedenti gli esami universitari Militari in servizio permanente e V.f.p.4. V.F.B. +12 - Disposizioni S.M.A. - Pubblichiamo un telegramma dello Stato Maggiore Aeronautica che disciplina la fruizione dei quattro giorni di permesso studio antecedenti gli esami universitari o post- universitari. STATO MAGGIORE AERONAUTICA 1 Reparto Protocollo Mittente : M_D AAVSMA 0054824 03-09-2006 U.O.TIT.ARCII S.M.A. / 2-4/F.04.01.1 Oggetto: Articolo 16 del D.P.R. 163/2002 concernente il diritto allo studio. Testo: SCOPO DIRIMERE DUBBI FORMULATI VIE BREVI ET ASSICURARE OMOGENEA APPLICAZIONE NORMATIVA ARGOMENTO PRECISASI QUANTO SEGUE: AT PERSONALE DIRIGENTE DIRETTIVO ET NON DIRETTIVO DELLE FORZE ARMATE POSSUNT ESSERE ATTRIBUITE QUATTRO GIORNATE LAVORATIVE IMMEDIATAMENTE PRECEDENTI DATA SOSTENIMENTO ESAMI UNIVERSITARI ET POST-UNIVERSITARI SECONDO ESIGENZE PROSPETTATE ALMENO DUE GIORNI PRIMA SEMPRECHE NON OSTINO IMPELLENTI ET INDEROGABILI ESIGENZE DI SERVIZIO. CITATE QUATTRO GIORNATE POSSUNT ESSERE ATTRIBUITE ANCHE AT VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA QUADRIENNALE ET VOLONTARI FERMA PREFISSATA QUADRIENNALE ET VOLONTARI FERMA BREVE CUM PIU DI DODICI MESI DI SERVIZIO FATTE SALVE ESIGENZE OPERATIVE ADDESTRATIVE ET DI SERVIZIO ; OGNI GIORNATA LIBERA DAL SERVIZIO AT SENSI NORMATIVA OGGETTO DEBENT ESSERE CONTEGGIATA IN RAGIONE DI SEI ORE DA DETRARRE 150 ORE ANNUE SPETTANTI AT SENSI ARTICOLO 78 D.P.R. 182/1985. PREDETTA MODALITA CONTEGGIO HABET CARATTERE FORFETTARIO ET PRESCINDE PERTANTO DALL ORARIO DELLE ATIVITA GIORNALIERE IN VIGORE PRESSO L ENTE CUI IL PERSONALE CHE USUFRUISCE PERMESSO DE QUO EST IN SERVIZIO; PERSONALE IN QUESTIONE EST CONSIDERATO LEGITTIMAMENTE ASSENTE DAL SERVIZIO ET ASSENZA EST GIUSTIFICATA MEDIANTE APPOSIZIONE DICITURA IN PERMESSO EX ART. 16 D.P.R. 162/2002 SU FOGLIO RILEVAZIONE PRESENZE; FIRMATO D ORDINE CAPO 1 REPARTO STATAEREO GEN. B.A. FRANCO MARSIGLIA BT 1

IL NOSTRO COMMENTO Evidenziamo in particolare i seguenti punti: Il diritto a fruire delle quattro giornate di permesso antecedenti gli esami universitari o post universitari salve impellenti e inderogabili esigente di servizio; Disciplina per i volontari in ferma prefissata quadriennale e vfb +12 mesi ; Riconoscimento a regime forfettario delle 4 giornate antecedenti l esame; Il primo punto che rileviamo ribadisce il principio che i permessi per lo studio costituiscono un diritto che può essere negato solamente quanto vi ostino impellenti e inderogabili esigente di servizio. Tale principio trova il suo riscontro positivo nell articolo 78 del D.P.R. 28-10-1985, n. 782 (vedi testo sottoriportato); Relativamente al secondo punto le disposizioni del dispaccio non fanno che riportare quanto già stabilito dall articoli 12 sexies e 15 del D.lgs215/2001 (vedi in appendice il codice de Volontari v.f.p.) ovvero l estensione ai vfp4 e vfb +12 mesi delle 4 giornate antecedenti il giorno dell esame. Questi soggetti tuttavia godono di una tutela inferiore rispetto al quadro permanente in quanto il legislatore ha previsto che il diritto possa essere limitato qualora vi siano esigenze operative addestrative e di servizio. Questa formula letterale comporta un maggiore spazio discrezionale a favore dell autorità militare anche se, come accade per il quadro permanete, l eventuale diniego dovrà essere motivato e contenuto nei limiti imposti dalle fonti normative. Riteniamo che quando disposto in merito al terzo punto costituisca invece un interessante innovazione rispetto alla prassi interpretativa riscontrata in passato. L articolo 16 del D.P.R. 163 2002 stabilisce che Per la preparazione ad esami universitari o post universitari nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio possono essere attribuite e conteggiate le quattro giornate lavorative immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno. 2

Dall entrata in vigore della norma è emersa subito qualche difficoltà applicativa in relazione ai permessi presi nei giorni composti da otto ore lavorative (ed in generale quelli superiori a sei ore). In tale circostanza infatti in molti reparti venivano riconosciute come permesso per lo studio, solamente 6 ore (sottratte dalle 150 ore), mentre coloro che si assentavano per l intera giornata (otto ore) dovevano recuperare le due ore aggiuntive oppure decurtare quelle personali del deposito ore eccedenti l orario di lavoro accumulate con lo straordinario (per lavoro o servizi). Con la stessa logica il permesso di studio fruito di venerdì, comportava la decurtazione di solo 4 ore (nel caso di orario di lavoro distribuito su 5 giorni settimanali lunedì-giovedì 08.00-16.30, venerdì 08.00-12.00). Le ultime disposizioni prevedono invece che le modalità di conteggio delle ore [abbiano] carattere forfetario e prescind[ono] dall orario delle attività giornaliere in vigore presso l ente. Si specifica inoltre che Il personale in questione è considerato legittimamente assente dal servizio. Tale indicazione attende ad un riconoscimento dell intera giornata lavorativa antecedente l esame. Pertanto nel caso sopra ipotizzato l interessato avrà diritto a 8 ore di permesso nei quattro giorni antecedenti, di cui 6 ore verranno sottratte dalle 150 ore già previste e per le rimanenti due sarà considerato come legittimamente assente dal servizio. L interpretazione sopra esposta si dimostra più logica e coerente con il sistema normativo che disciplina i permessi per lo studio. Ed invero l accordo contrattuale del 2002, D.P.R. 163, prevedeva comunque le quattro giornate lavorative antecedenti il giorno dell esame, conteggiandole in ragione di 6 ore ai soli fini della decurtazione dalle 150 ore annuali. Inteso con il significato sopra esposto, l intervento dello Stato Maggiore dell Aeronautica costituisce un chiarimento opportuno e giustificato. Speriamo quindi che questo telegramma, trovi nell ambito dei diversi comandi, un applicazione uniforme e aderente al dettato dell articolo 16 del D.P.R. 163. Qualche perplessità rimane in merito al c.d. regime forfetario. la ratio di tale regime dovrebbe essere solamente quella di consentire agli interessati la fruizione dei giorni di permesso senza che vi siano decurtazioni delle ore di straordinario accumulato (o doverle comunque recuperare successivamente). Sotto questo profilo ermeneutico nel caso in cui uno dei 4 giorni corrisponda al un venerdì - e l orario sia distribuito su 5 giorni lavorativi 4 ore il venerdì- dovrebbero essere decurtate solamente 4 ore e non 6. Il legislatore ha infatti cercato di salvaguardare 3

il diritto allo studio, dividendo l onere dei giorni di permesso antecedenti all esame, tra l interessato e l amministrazione: il primo deve infatti rinunciare a 6 ore che potrebbe dedicare alla frequenza delle lezioni, mentre l amministrazione, riconosce oltre al giorno di licenza straordinaria per l esame anche due ore al giorno nei quattro giorni precedenti. La sottrazione quindi di due ore il venerdì anche quando la giornata si compone di 4 ore lavorative, comporterebbe quindi un ulteriore decurtazione delle ore da dedicare alla frequenza delle lezioni. De iure condendo IL RINNOVO CONTRATTUALE - PARTE NORMATIVA - Le 150 ore non solo per la frequenza delle lezioni L interpretazione dello S.M.A. deve comunque essere accolta con favore vista la diversa applicazione che veniva attuata in numerosi comandi periferici. Ad ogni modo il problema sopra esposto del venerdì può eventualmente trovare una soluzione nel prossimo provvedimento di concertazione delle FF.AA.. Un intervento in merito, il cui vivo interesse è stato da noi verificato nel corso delle nostre attività di consulenza legale, riguarda la possibilità di riconoscere il diritto di fruire delle 150 ore non solo per la frequenza delle lezioni, ma anche per la semplice preparazione degli esami, per le attività legate all iscrizioni annuali all anno accademico, ai singoli esami, ai colloqui con i docenti universitari e all audizione preliminare degli esami negli appelli precedenti. Il timore di eventuali abusi potrebbe essere scemato con la previsione di un numero minimo di esami da sostenere all anno ovvero con l obbligo di documentare/certificare l attività svolta. Le soluzioni in tal senso possono essere numerose purché siano dirette in conclusione a favorire il diritto allo studio. Infine il solo pensiero dei costi da sostenere per la retta di iscrizione annuale e l acquisto dei libri è sufficiente a sfatare le fantasie di chi crede che vi sarebbero individui pronti ad iscriversi solo per beneficiare delle ore di studio. Non ultima la considerazione che permettere la ruizione delle ore di recupero anche per attività non legate alla sola frequenza delle lezioni potrebbe essere vista come una compensazione dei tagli ai sussidi, operati con le restrizioni finanziarie. Sideweb Servizi Giuridici Riportiamo di seguito i riferimenti normativi nella loro versione integrale 4

RIFERIMENTI NORMATIVI Le sotto riportate fonti normative sono riportate nel IL CODICE DEGLI ACCORDI CONTRATTUALI DEI MILITARI DELLE FF.AA. (Edito Da Sideweb Distribuito Gratuitamente Agli Abbonati Time E Flash). SIDEWEB WWW.FORZEARMATE.ORG DIRITTO ALLO STUDIO D.P.R. 13-06-2002, n. 163 Recepimento dello schema di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003. Art. 16 - Diritto allo studio 1. Per la preparazione ad esami universitari o post universitari nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio di cui all'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, possono essere attribuite e conteggiate le quattro giornate lavorative immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno. Il personale in tali giornate non può comunque essere impiegato in servizio. D.P.R. 16-03-1999, n. 255 Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 Articolo 13 - (Diritto allo studio) 1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, ove i corsi richiamati nel predetto articolo non siano attivati nella sede di servizio il diritto alle 150 ore da dedicare alla frequenza compete anche per i medesimi corsi svolti in altra località. In tal caso i giorni eventualmente necessari per il raggiungimento di tale località ed il rientro in sede sono conteggiati, in ragione di 6 ore per ogni giorno impiegato, nelle 150 ore medesime. 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al personale trasferito ad altra sede di servizio che abbia già iniziato la frequenza dei corsi nella precedente sede di servizio. 5

3. Non si applicano i commi 1 e 2 nel caso di iscrizione a corsi universitari o postuniversitari fuori dalla sede di servizio e laddove nella sede di appartenenza siano attivati analoghi corsi, e pertanto il tempo necessario al raggiungimento di tali località ed il rientro in sede non può essere computato nelle 150 ore. 4. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche in caso di corsi organizzati dagli Enti pubblici territoriali. 5. Per la preparazione ad esami universitari o postuniversitari, nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio, possono essere attribuite e conteggiate le tre giornate immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di 6 ore per ogni giorno. Articolo 14 - (Elevazione ed aggiornamento culturale) 1. Il comma 1 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, è sostituito dal seguente: 1. L'Amministrazione favorisce l'elevazione e l'aggiornamento culturale del personale anche attraverso protocolli con le Regioni ovvero con convenzioni con gli enti locali, università, società private e Amministrazioni utilizzando, oltre a quote degli stanziamenti di bilancio, anche le risorse previste da apposite norme di legge ovvero da particolari disposizioni comunitarie.. D.P.R. 31-07-1995, n. 394 Recepimento del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze armate (Esercito, Marina e Aeronautica). Art. 18 - Diritto allo studio 1. Nei confronti del personale, per quanto applicabile, è esteso il contenuto dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782. D.P.R. 28-10-1985, n. 782 Approvazione del regolamento di servizio dell'amministrazione della pubblica sicurezza. Regolamento Art. 78 - Diritto allo studio L'amministrazione della pubblica sicurezza favorisce l'aspirazione del personale che intende conseguire un titolo di studio di scuola media superiore o universitario o partecipare a corsi di specializzazione postuniversitari o ad altri corsi istituiti presso le scuole pubbliche o parificate nella stessa sede di servizio. A tal fine, oltre ai normali periodi di congedo straordinario per esami, è concesso un periodo annuale complessivo di 150 ore da dedicare alla frequenza dei corsi stessi. Tale periodo viene detratto dall'orario normale di servizio, secondo le esigenze prospettate dall'interessato almeno due giorni prima al proprio capo ufficio, e la richiesta deve essere accolta ove non ostino impellenti ed inderogabili esigenze di servizio. 6

L'interessato dovrà dimostrare, attraverso idonea documentazione, di avere frequentato il corso di studi per il quale ha richiesto il beneficio, che è suscettibile di revoca in caso di abuso, con decurtazione del periodo già fruito dal congedo ordinario dell'anno in corso o dell'anno successivo. Le sotto riportate fonti normative sono riportate nel IL CODICE DEI VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA VFP1 VFP4 VFB (Edito Da Sideweb Distribuito Gratuitamente Agli Abbonati Time E Flash). ELEVAZIONE AGGIORNAMENTO CULTURALE Decreto Legislativo 08 maggio 2001 n 215 Art. 12-sexies (Elevazione e aggiornamento culturale). [1] 1. In aggiunta ai normali periodi di licenza straordinaria per esami, ai volontari in ferma prefissata quadriennale, che intendono conseguire un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o universitario ovvero partecipare a corsi di specializzazione post-universitari o ad altri corsi istituiti presso le scuole pubbliche o parificate nella stessa sede di servizio, sono concessi periodi pari complessivamente a 150 ore annuali da dedicare alla frequenza dei corsi stessi, fatte salve le esigenze operative, addestrative e di servizio. Si applicano l'articolo 13, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, e l'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163. 2. I periodi di cui al comma 1 sono detratti dai periodi previsti per la normale attività d'impiego, secondo le esigenze prospettate dall'interessato al comando di appartenenza almeno due giorni prima dell'inizio dei corsi. Se l'interessato non dimostra, attraverso idonea documentazione, di avere frequentato il corso di studi per il quale ha ottenuto il beneficio, il beneficio stesso è revocato e il periodo fruito è detratto dalla licenza ordinaria dell'anno in corso o dell'anno successivo. 3. I volontari in ferma prefissata quadriennale raffermati possono fruire del congedo per la formazione di cui all'articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 13, commi 3, 4, 6, 7 e 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 2002. Il personale che fruisce del congedo per la formazione viene posto in licenza straordinaria senza assegni, non compresa nel tetto massimo previsto per la licenza straordinaria, e il relativo periodo non è utile ai fini dell'avanzamento, della maturazione della licenza ordinaria e della determinazione della posizione previdenziale. [1] Articolo introdotto dal Dlgs197/2005. 7

Art. 15 - (Volontari di truppa in ferma breve e in rafferma) 1. [2] Ai volontari in ferma breve si applicano: a) fino al dodicesimo mese di servizio, le disposizioni del presente decreto riguardanti i volontari in ferma prefissata di un anno; b) oltre il dodicesimo mese di servizio, le disposizioni del presente decreto riguardanti i volontari in ferma prefissata quadriennale; c) per quanto non diversamente disposto, le norme in materia di stato giuridico e avanzamento relative ai volontari di truppa in servizio permanente. ; 2. Nell'ambito dei contingenti massimi di volontari di truppa in ferma breve di cui all'articolo 5, è consentito prolungare la ferma dei volontari in ferma breve triennale con tre ulteriori rafferme biennali. 3. Ai fini dell'armonizzazione del trattamento economico con quello dei volontari in servizio permanente, al personale volontario in ferma breve o in rafferma è corrisposta un'indennità mensile pari a lire 200.000 volta anche a compensare l'attività effettuata oltre il normale orario di servizio. 4. Per partecipare ai concorsi straordinari per il reclutamento nei ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente, i volontari in ferma breve di cui all'articolo 26, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 2004, n. 226, devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), c), d), e), g) e h), e all'articolo 11, comma 1, lettera a) della stessa legge n. 226 del 2004.[3] 4-bis. I volontari in ferma breve reclutati o ammessi alla rafferma ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, ovvero dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, e i volontari in ferma breve reclutati ai sensi del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332decreto del, e non utilmente collocati nelle graduatorie per l'accesso alle carriere iniziali dallo stesso previste possono partecipare ai concorsi per il transito nei ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente delle Forze armate di cui all'articolo 2, comma 4, del decretolegge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, al compimento del terzo anno di servizio. [1] 4-ter. I vincitori dei concorsi di cui al comma 4-bis mantengono lo status di volontario in ferma breve per il periodo necessario all'espletamento dei tirocini pratico-sperimentali ovvero dei corsi propedeutici e sono immessi nei ruoli del servizio permanente con il grado di 1 caporal maggiore, o grado corrispondente, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria del concorso e nell'ordine risultante dalla stessa. [1] 4-quater. Fino all'anno 2010, per partecipare ai concorsi straordinari per il reclutamento nei ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente, i volontari in ferma breve di cui al comma 4-bis del presente articolo e all'articolo 26, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 226 del 2004, se in servizio, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), c), d), e), g) e h), della legge n. 226 del 2004; b) possesso dei coefficienti relativi alle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario previsto per l'arruolamento volontario dalla direttiva tecnica di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto del Ministro della difesa 4 aprile 2000, n. 114, nonché degli ulteriori requisiti fisici richiesti per tale arruolamento ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958. [4]. Note: [1] Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236. [2] Comma sostituito dal Dlgs 197/2005. 8

[3] Comma sostituito dal Dlgs 197/2005. [4] Comma modificato dal Dlgs 197/2005. SIDEWEB www.forzearmate.org - www.sideweb.it le pubblicazioni di sideweb Il primo CODICE dei Volontari delle Forze Armate in Ferma Prefissata vfp1 - vfp4 - raffermati - vfb ESERCITO - MARINA AERONAUTICA (EDIZIONE 2006) Il primo CODICE degli ACCORDI CONTRATTUALI DEI MILITARI DELLE FF.AA. Parte Normativa ed Economica Volontari - Sottufficiali - Ufficiali ESERCITO - MARINA AERONAUTICA (EDIZIONE 2006) Per l anno in corso I codici verranno forniti gratuitamente agli abbonati sideweb per richiederli scrivi a servizi@sideweb.it ABBONAMENTI A SIDEWEB L abbonamento a SIDEWEB consente di accedere ai seguenti servizi: banca dati internet al cui interno troverete materiale informativo esaustivo e completo su: leggi, circolari, direttive, fac-simile istanze attinenti il personale militare, manuali, ecc.; consulenze telefoniche su: disciplina, carriera, avanzamento, trattamento economico, cause di servizio, note caratteristiche, rapporti gerarchici, trasferimenti, congedi parentali, ecc.; 9

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