Fiscal news La circolare di aggiornamento professionale N. 356 24.11.2016 Operazioni di cartolarizzazione ed esenzione IVA del servicing Categoria: IVA Sottocategoria: Varie A cura di Marco Bargagli Nel presente intervento sarà analizzato il trattamento tributario, ai fini IVA, delle commissioni attive percepite in relazione alle prestazioni di servizio svolte a seguito delle operazioni di cartolarizzazione dei crediti. Sullo specifico tema l Agenzia delle Entrate, con la recente Risoluzione n. 106/E del 17 novembre 2016, ha avuto modo di affermare che i servizi prestati dalla banca originator, che cede il credito nell ambito delle predette operazioni di cartolarizzazione, godono del regime di esenzione IVA ex articolo 10 del D.P.R. n. 633/1972, in quanto sono considerati servizi di gestione dei crediti resi da parte del soggetto concedente. Nel presente articolo, saranno quindi illustrati i profili giuridici delle operazioni di cartolarizzazione ed i correlati riverberi fiscali, anche alla luce della prassi e della giurisprudenza comunitaria di riferimento. PREMESSA La cartolarizzazione è un operazione di natura finanziaria con la quale una società, detta originator, cede ad una società veicolo (c.d. Special Purpose Vehicle, denominata SPV) un portafoglio di crediti, con contestuale versamento di un determinato corrispettivo concordato dai contraenti. A fronte delle attività finanziarie cedute, la SPV emette a sua volta titoli obbligazionari che vengono collocati sui mercati nazionali o internazionali, per reperire le risorse utili a finanziare l acquisto dei crediti. 1
Legge 30 aprile 1999, n. 130 (stralcio) La Legge n. 130/1999 reca le disposizioni in tema di cartolarizzazione e si applica alle operazioni realizzate mediante cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti sia futuri, individuabili in blocco se si tratta di una pluralità di crediti, quando ricorrono i seguenti requisiti: a) il cessionario sia una società che ha per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti; b) le somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti siano destinate in via esclusiva, dalla società cessionaria, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi, dalla stessa o da altra società, per finanziare l'acquisto di tali crediti, nonché al pagamento dei costi dell'operazione.. omissis.. Schematizziamo, di seguito, l operazione di cartolarizzazione. Cessione di crediti Originator SPV Versamento Risorse finanziarie Emissione e collocamento titoli sul mercato Sottoscrizione SOTTOSCRITTORI LE PRESTAZIONI DI SERVIZIO CONNESSE ALLA CARTOLARIZZA- ZIONE Una volta effettuata la cartolarizzazione si rende immediatamente necessario gestire i crediti acquistati dalla SPV in quanto la stessa si presenta come una scatola vuota. Infatti, per sua natura, la SPV è una società veicolo che non dispone di personale e di un adeguata struttura organizzativa. Di conseguenza, nella prassi commerciale, la SPV stipula con un soggetto terzo (c.d. servicer) un contratto con il quale viene previsto lo svolgimento di un attività di servicing che si concretizza nella gestione dei crediti oggetto di cartolarizzazione. Solitamente, il contratto di servizi viene stipulato con lo stesso originator considerato che quest ultimo conosce bene la natura e le caratteristiche dei crediti ceduti, disponendo di tutti i mezzi tecnici necessari per un adeguata gestione degli stessi (in termini di risorse umane e materiali). 2
In base alle singole disposizioni contrattuali stipulate, al servicer vengono affidate normalmente funzioni di garanzia e lo svolgimento di prestazioni amministrative e contabili così riassumibili: - verificare che le operazioni poste in essere siano conformi alla legge ed al prospetto informativo, riferendo periodicamente all Autorità di vigilanza (Banca d Italia); - riscuotere i crediti ceduti effettuando tutti i servizi di cassa e di pagamento; - promuovere anche eventuali azioni finalizzate al recupero dei crediti insoluti, svolgendo un autonoma prestazione di servizio, distinta rispetto a quella di mera gestione all incasso degli stessi. FUNZIONI SERVICER verificare che le operazioni poste in essere siano conformi alla legge ed al prospetto informativo riferendo periodicamente all Autorità di vigilanza (Banca d Italia); riscuotere i crediti ceduti effettuando tutti i servizi di cassa e di pagamento; promuovere anche eventuali azioni finalizzate al recupero dei crediti insoluti svolgendo un autonoma prestazione di servizio, distinta rispetto a quella di mera gestione all incasso degli stessi. Le attività svolte dal servicer a titolo esemplificativo in precedenza illustrate vengono remunerate con una commissione calcolata sull ammontare residuo dei crediti amministrati, calcolata alla scadenza di un determinato periodo di riferimento. 3
Ciò detto, occorre adesso analizzare il corretto trattamento fiscale ai fini IVA delle commissioni percepite da parte del servicer e, in particolare, se alle prestazioni di servizio svolte spetti il naturale regime di esenzione IVA previsto per le operazioni di finanziamento ossia, di contro, alcune delle operazioni poste in essere siano imponibili ai fini IVA. In merito, si evidenzia che: alle commissioni di servicing relative alla mera gestione amministrativa e contabile dei crediti, che vengono corrisposte a fronte dei servizi di incasso e pagamento dei crediti stessi, può essere indubbiamente applicata l esenzione IVA, anche considerato il grado di responsabilità del servicer nelle procedure di esecuzione delle operazioni di cartolarizzazione (cfr. Risoluzione dell Agenzia delle Entrate n. 283/E dell 11 dicembre 2009); le altre prestazioni contrattualmente previste, aggiuntive rispetto a quelle di mero incasso e pagamento sono, in linea di principio, soggette ad IVA. La normativa sostanziale di riferimento (art. 10, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972), in linea con le indicazioni riportate nella Direttiva Comunitaria n. 2006/112/CE (art. 135, par. 1, lett. b. e d.), considera esenti IVA non solo le operazioni di finanziamento, ma anche le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti, nonché le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali. Di contro, per le attività di recupero crediti la Corte di Giustizia europea (cfr. sentenza del 26 giugno 2003 causa C-305/01) ha chiarito che la nozione di recupero crediti indica le operazioni poste in essere al fine di ottenere un pagamento di un debito in denaro che, come tali, sono di tipo completamente diverso da quelle per le quali è prevista l esenzione (operazioni di finanziamento). Sullo stesso solco interpretativo, l Agenzia delle Entrate (cfr. Risoluzione n. 130 del 6 giugno 2007) ha ritenuto che i servizi di amministrazione (es. gestione e incasso dei crediti, i servizi di cassa e pagamento) e di gestione dei procedimenti (es. gestione, amministrazione e coordinamento dei procedimenti giudiziali e/o delle procedure concorsuali) sono imponibili IVA. 4
Successivamente, sempre la Corte di Giustizia Europea (cfr. sentenza del 28 ottobre 2010 causa C-175/09) ha espresso ulteriori autorevoli chiarimenti circa una fattispecie considerata assimilabile ad un attività di recupero crediti, rappresentata in un servizio di raccolta e di gestione dei pagamenti per conto dei clienti da parte di un prestatore di servizi. Sullo specifico punto, i giudici europei hanno chiarito che non rientra nel regime di esenzione IVA una prestazione di servizi la cui finalità è quella di far conseguire ai clienti (nel caso di specie dentisti), i pagamenti delle somme di denaro ad essi dovuti dai loro pazienti realizzandosi, di fatto, un attività assimilabile al recupero dei crediti. In buona sostanza, la Corte di Giustizia ha ritenuto che quando il prestatore del servizio libera i propri clienti da compiti che, senza il suo intervento, questi ultimi, in qualità di creditori, dovrebbero effettuare da soli, di fatto svolge un attività di recupero crediti, che risulta essere esclusa dal regime di esenzione IVA. Inoltre, la stessa Corte ha precisato che, ai fini della qualificazione di un servizio quale recupero crediti, non rileva il fatto che esso sia fornito al momento della scadenza dei crediti in questione. Ciò in quanto la formulazione della norma comunitaria riguarda il recupero dei crediti di qualsivoglia natura, senza restringere il suo campo di applicazione a crediti che non erano soddisfatti al momento della loro scadenza. Riassumiamo, di seguito, le regole di tassazione IVA delle operazioni strumentali alla gestione dei crediti oggetto di cartolarizzazione: Operazione Regole IVA Gestione amministrativa dei crediti: le commissioni vengono corrisposte a fronte dei servizi di incasso e pagamento dei crediti stessi Operazione esente IVA Effettuazione di altre attività quali, a titolo esemplificativo: analisi del portafoglio crediti; invio di pratiche al legale; sottoscrizione di accordi transattivi; insinuazione in procedure concorsuali, connesse a crediti in sofferenza e oggettivamente riconducibili nella nozione di recupero crediti. Operazioni imponibili IVA 5
Il recente parere dell Agenzia Un contribuente ha presentato istanza di interpello all Agenzia delle Entrate, al fine di avere chiarimenti circa il corretto regime IVA applicabile ai servizi di servicing prestati dalla banca originator nell ambito delle operazioni di cartolarizzazione dei crediti. Il soggetto istante ha evidenziato come il prevalente orientamento del peculiare settore ha da sempre considerato i servizi di servicing relativi ai crediti in bonis alla stregua di operazioni esenti IVA ritenendo, invece, imponibili quelli relativi ai crediti in sofferenza in quanto, come illustrato in precedenza, gli stessi sono assimilabili ad operazioni di recupero crediti. Tuttavia, ad avviso dell istante l attività svolta dal servicer non può essere assimilata a quella di recupero crediti, essendo per sua natura più complessa ed articolata e, come tale, rientrerebbe nel novero delle operazioni esenti IVA (articolo 10, comma 1, n. 1, del D.P.R. n. 633/1972). Preso atto delle argomentazioni espresse da parte del contribuente, l Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa - con la recente Risoluzione n. 106/E del 17 novembre 2016 ha, in via preliminare, osservato che per alcune tipologie di servizi finanziari è espressamente previsto il regime di esenzione IVA. Infatti, l articolo 10, primo comma, n. 1), del D.P.R. n. 633 del 1972, prevede l esenzione da IVA per alcuni servizi finanziari tra cui: le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l assunzione di impegni di natura finanziaria, l assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero crediti [ ]. Tale norma trae origine dall analoga fattispecie di esenzione prevista dall art. 135, paragrafo 1, lettere b) e d), della Direttiva 2006/112/CE ed il relativo ambito di applicazione deve essere individuato tenendo conto delle pronunce espresse nella specifica materia da parte della Corte di Giustizia UE (cfr. sentenza 5 giugno 1997, causa C-2/95; sentenza 13 dicembre 2001, causa C- 235/00; sentenza 28 luglio 2011, causa C-350-10). 6
In particolare, la Corte ha sancito la regola generale relativa all assoggettamento ad IVA di tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso all interno di ogni Stato membro da parte di un soggetto passivo. Quindi, l esenzione IVA è considerata un eccezione rispetto alla regola generale e, come ogni disposizione che prevede una deroga rispetto ad un obbligo/onere fiscale, deve essere interpretata restrittivamente. Schematizziamo, di seguito, le regole generali di tassazione IVA. Cessioni di beni Prestazioni di servizio Regola generale OPERAZIONI IMPONIBILI IVA Cessioni di beni Prestazioni di servizio Eccezione da valutare attentamente ed in modo restrittivo ESENZIONE IVA SERVIZI FINANZIARI Con particolare riferimento ai servizi di carattere finanziario, l Agenzia delle Entrate richiama nuovamente l orientamento espresso da parte della Corte di Giustizia Europea la quale ha chiarito che l esenzione prevista per detti servizi è di carattere oggettivo, in quanto si applica a prescindere dal soggetto che li pone in essere, ovvero che ne è beneficiario, nonché indipendentemente dalle modalità tecniche con cui i servizi in parola sono realizzati (ossia con modalità elettroniche, automatiche o manuali). Per quanto riguarda la nozione di recupero crediti, i principi espressi dai Giudici comunitari nella sentenza 28 ottobre 2010, C-175/09, possono essere sintetizzati nei termini seguenti: la nozione di recupero crediti ai sensi della normativa comunitaria [ex art. 13, parte B, lett. d), punto 3, della sesta direttiva] indica le operazioni finanziarie volte ad ottenere il pagamento di un debito in denaro; 7
la nozione di recupero crediti prevista dalla normativa comunitaria riguarda il recupero di crediti di qualsivoglia natura, senza restringere il suo campo di applicazione a crediti che non erano soddisfatti al momento della loro scadenza; non assume rilevanza, ai fini della classificazione di un attività come recupero crediti, la circostanza che tale attività non preveda l applicazione di misure coercitive volte al pagamento effettivo dei debiti. Al fine di individuare il regime IVA applicabile alla fattispecie concreta rappresentata nell istanza di interpello, il ruolo del soggetto originator e l attività di servicing svolta dallo stesso nell ambito delle operazioni di cartolarizzazione vanno esaminati, a parere dell Agenzia delle Entrate, alla luce dei principi interpretativi espressi dalla giurisprudenza comunitaria. In particolare, l attività di servicing svolta dal soggetto originator risulta, per espressa disposizione normativa [ex art. 2 - comma 3 - lett. c), della Legge n. 130 del 1999], necessaria e strumentale alle operazioni di cartolarizzazione. Inoltre, la stessa attività di gestione si concretizza anche nell addebito sul conto corrente del debitore ceduto delle somme dovute e, successivamente all incasso, nell accredito delle medesime somme alla SPV, titolare giuridico del portafoglio di crediti acquisito ai sensi della predetta Legge n. 130 del 1999. Tali servizi comportano, quindi, un effetto dispositivo nella sfera giuridica ed economica dei soggetti coinvolti nell operazione, tipico delle operazioni di pagamento esenti da IVA ai sensi dell art. 10, primo comma, n. 1), del D.P.R. n. 633 del 1972. In buona sostanza, nonostante l attività del servicer (c.d. soggetto originator) - fornita in relazione ai crediti in bonis (ossia quelli contraddistinti dal pagamento spontaneo da parte del debitore ceduto) sia finalizzata all incasso dei crediti ceduti ed al successivo accredito dei relativi importi alla SPV, i servizi di addebito e di accredito (c.d. servizi di pagamento) costituiscono solo un segmento limitato dell attività più complessa affidata al servicer che ha concesso i crediti oggetto di cessione, funzionale all adempimento (spontaneo) del debitore ceduto. 8
Proprio in virtù di tale natura complessa, l Agenzia ha ritenuto che l attività svolta da parte dell originator che agisce in qualità di servicer, espressamente prevista dalla legge, possa essere ricondotta nel più ampio perimetro dell attività di gestione di crediti da parte dei concedenti, come tale esente da IVA ai sensi dell art. 10, primo comma, n. 1), del D.P.R. n. 633 del 1972. Sul punto, l Agenzia ha precisato che: per quanto riguarda il profilo oggettivo della fattispecie di esenzione, nella nozione di gestione di crediti per la definizione della quale non sussiste alcun orientamento specifico della Corte di Giustizia UE possono essere compresi i servizi di riscossione dei crediti ceduti, i servizi di cassa e di pagamento e, in generale, tutta l attività funzionale a detti servizi che l originator è tenuto a svolgere, in qualità di servicer, nei confronti della SPV; sotto il profilo soggettivo, nei casi in cui il servicer coincida con la banca che ha concesso i crediti oggetto di cessione (originator), viene rispettata la disposizione normativa che fa specifico riferimento all attività di gestione effettuata dai soggetti concedenti. Infatti, tale locuzione viene ritenuta riferibile al soggetto concedente (che nel caso esaminato è la banca), alla quale sin dall inizio può imputarsi la posizione creditoria, avendo la stessa originariamente concesso il credito ceduto alla SPV. In conclusione, limitatamente alle operazioni di cartolarizzazione, per cui ricorrano le condizioni di cui alla Legge n. 130 del 1999, l Agenzia delle Entrate ha ritenuto che i correlati servizi di servicing resi dal soggetto concedente il credito (c.d. originator) possano fruire del regime di esenzione in quanto considerati come servizi di gestione dei crediti da parte dei concedenti, ai sensi dell art. 10, primo comma, n. 1), del D.P.R. n. 633 del 1972. Infatti, i servizi di riscossione dei crediti ceduti, i servizi di cassa e di pagamento e, in generale, tutta l attività funzionale a detti servizi che l originator è tenuto a svolgere, in qualità di servicer, nei confronti della SPV, sono strettamente connessi con le operazioni di cartolarizzazione e, come tali, sono esenti IVA. 9
In merito, si ricorda che la normativa sostanziale di riferimento - sia a livello domestico che europeo - considera esenti IVA non solo le operazioni di finanziamento, ma anche le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti. Di contro, qualora il servicer renda altre prestazioni di servizi, diverse rispetto alle operazioni proprie rese da parte del servicing dovrà essere individuato, caso per caso, il correlato regime IVA applicabile. - Riproduzione riservata - 10