VADEMECUM IMPOSTA SULLA PUBBLICITA
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA 1. Premessa 2. Che cosa è l imposta comunale sulla pubblicità 3. Soggetti interessati 4. Come si determina l imposta 5. Maggiorazioni tariffarie 6. Riduzioni di imposta 7. Esenzioni di imposta 8. Pubblicità effettuata con veicoli
Imposta sulla Pubblicità 1. Premessa Abbiamo ritenuto opportuno ricordare e riproporre all attenzione degli operatori associati le norme generali che regolano l applicazione dell imposta comunale sulla Pubblicità (I.C.P.) al fine di permettere alle imprese il rispetto degli adempimenti e degli obblighi previsti dalla legge. 2. Che cosa è l imposta comunale sulla pubblicità L imposta comunale sulla Pubblicità è un entrata di competenza del Comune, di natura tributaria, regolata dal Decreto Legislativo n. 507 del 15/11/1993 (in particolare, gli articoli da 5 a 17) e successive modifiche ed integrazioni e dal Regolamento comunale. 3. Soggetti interessati L imposta sulla pubblicità si applica a tutti coloro che effettuano la diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive e/o acustiche in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibile. 4. Come si determina l imposta L imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti. La norma prevede arrotondamenti da applicare alla superficie del mezzo pubblicitario come di seguito riportato: quando la superficie di un cartello è inferiore al metro quadrato, si arrotonda per eccesso (esempio mq 0,80 si arrotonda a 1 mq); le frazioni, superiori al primo metro, si arrotondano a mezzo metro quadrato (esempio mq 1,20 di arrotonda a 1,50 mq); l imposta non viene applicata per le superfici inferiori ai 300 centimetri quadrati.
5. Maggiorazioni tariffarie Per le insegne, i cartelli e simili, le tariffe di base stabilite dal Comune secondo quanto previsto per la relativa classe di appartenenza, subiscono le seguenti maggiorazioni: 100% se trattasi di pubblicità illuminata o luminosa; 50% se i mezzi hanno superficie compresa fra mq. 5,50 e mq. 8,50; 100% se i mezzi hanno superficie superiore a mq. 8,50. La maggiorazioni di tariffa sono cumulabili fra di loro e si applicano sempre alla tariffa di base. 6. Riduzioni di imposta La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà: per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali; per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza. 7. Esenzioni dell imposta Sono esenti dall imposta: tutti i mezzi aventi superficie inferiore a trecento centimetri quadrati; la pubblicità realizzata all interno dei locali adibiti alla vendita di beni ed alla prestazione di servizi, quando si riferisca all attività negli stessi esercitata; i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi, purché riguardino l attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso; gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali relativi all attività svolta, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato. Per avvisi al pubblico si intendono i messaggi generici quali svendita, saldi, aperto, orario, ecc; gli avvisi riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili su cui sono affissi di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
la pubblicità comunque effettuata all interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo, qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione e non al locale; la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita; la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio; la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi; la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali; le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro; le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie. la pubblicità effettuata mediante proiezioni all'interno delle sale cinematografiche in quanto e laddove percepibile esclusivamente dai possessori dei titoli d'ingresso; le insegne di esercizio delle attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l attività cui si riferiscono, per la superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Sono definite insegne di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. Si evidenzia che la misura dei 5 metri quadrati non è rappresentativa di una franchigia. Ad esempio, se l unica insegna esposta per individuare la sede di svolgimento di attività economica ha una superficie di 9 metri quadrati, il titolare del mezzo pubblicitario deve pagare il tributo commisurandolo a detta superficie, e non a quella di 4 metri quadrati, vale a dire alla misura che risulta dalla differenza tra la superficie complessiva dell'insegna ed i 5 metri quadrati a cui si riferisce la norma.
Il suddetto meccanismo di commisurazione della superficie assoggettabile a tributo trova applicazione anche nel caso in cui siano esposte una pluralità di insegne di esercizio. Da ciò consegue che se per individuare la sede di svolgimento di attività economica vengono esposte, ad esempio, due insegne, una di superficie di 3 metri quadrati, e l'altra di 1 metro quadrato, essendo la loro superficie complessiva pari 4 metri quadrati, per entrambe le insegne non è dovuta l imposta sulla pubblicità, in quanto non viene superato il limite di 5 metri quadrati. Diverso è invece il caso in cui una delle due insegne abbia la superficie di 3 metri quadrati, e l'altra di 4 metri quadrati; in tale ipotesi, infatti, essendo la superficie complessiva delle due insegne pari a 7 metri quadrati - e quindi superiore ai 5 metri quadrati stabiliti dalla legge - non sarà accordabile nessuna esenzione. 8. Pubblicità su automezzi Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l impresa stessa. L imposta non è dovuta quando: riporta esclusivamente il marchio, ragione sociale, indirizzo dell impresa; è apposta non più di due volte; ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato. Le informazioni contenute in questa nota non esonerano il contribuente dal prendere esatta cognizione della normativa di settore. Dette informazioni sono suscettibili di variazioni a seguito di modifiche legislative o di nuovi orientamenti interpretativi che potrebbero sorgere. INFO: Confcommercio Umbria Area Normativa - Michela Martini, Tel. 075.5067138, Fax 075.5967177 - m.martini@confcommercio.umbria.it