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REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL ELENCO DEI FORNITORI DI BENI E PRESTATORI DI SERVIZI DELL UNIVERSITA DEL SALENTO Art. 1 Istituzione dell Elenco 1.E istituito presso l Università del Salento l Elenco dei fornitori di beni e prestatori di servizi per l acquisizione degli stessi in economia secondo quanto previsto dall articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., dall articolo 332 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 nonché dagli articoli 72, 80 e 81 del vigente Regolamento per l Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e dall apposito Regolamento per l acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture ove non si tratti di servizi di ingegneria e di architettura di cui all articolo 91, comma 2 del succitato decreto legislativo. 2.L avviso di istituzione dell Elenco sarà pubblicato sul sito www.unisalento.it oltre che sull Albo dell Università, del Comune e della Provincia di Lecce e sul quotidiano Aste e Appalti Pubblici. 3. L affidamento di beni e servizi tramite Elenco avverrà con le procedure, le modalità ed alle condizioni e nei casi previsti dal Regolamento per l acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture previa verifica della disponibilità della categoria mercelogica sul M.E.P.A., Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, nel rispetto del principio della trasparenza, contemperando l efficienza dell azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici. Art. 2 Soggetti 1.Possono essere iscritti all Elenco di cui all articolo 1, i soggetti di cui all articolo 34, comma 1, lett. a), b), c) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. compatibilmente con le tipologie di prestazioni indicate all articolo 3 del presente Regolamento. Art. 3 Categorie di specializzazione e classi di importo 1.I fornitori di beni ed i prestatori di servizi sono iscritti nelle rispettive categorie di specializzazione e, all interno di ciascuna categoria, per classi di importo. 2.Si intende per categoria di specializzazione sia di beni che di servizi, un ambito omogeneo di beni e di servizi tra quelli indicati negli articoli 5, 7 e 14 del Regolamento per l acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture per i quali è consentito l affidamento in economia per come riportati nelle tabelle che saranno allegate all avviso di cui all articolo 1 e pubblicate sul sito web dell Università del Salento. 3.All interno di ciascuna categoria sono individuate le seguenti classi di importo: - Classe 1 inferiore a 20.000 euro; - Classe 2 da euro 20.000,00 fino a 150,000 euro. Art. 4 Domanda di iscrizione 1.Per l inserimento nell Elenco, i soggetti di cui all articolo 2 presentano all Università del Salento apposita domanda indicando le categorie di specializzazione e le classi di importo per le quali si chiede l iscrizione.

2.La domanda di iscrizione, compilata secondo il modello A) scaricabile sul sito www.unisalento.it dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante ed indirizzata all Università del Salento Ufficio Posta Viale Gallipoli, 49 73100 Lecce. 3.Ai soggetti di cui all articolo 2 è vietata: - la presentazione di più domande per la medesima categoria di specializzazione; - la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione a titolo individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di consorzi; - la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione quale componente di più consorzi; - la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori ovvero dipendenti e/o collaboratori e/o direttori tecnici che rivestano una qualsiasi delle dette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all Elenco. 4.E ammissibile la comunanza di uno più soci tra due soggetti che richiedono l iscrizione sono nel caso di società di capitali e sempre che tra gli stessi non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi delle vigenti disposizioni del codice civile. 5.Nel caso di presentazione di domande in violazione dei divieti di cui al comma 3, l Università valuterà, ai fini dell iscrizione, la domanda pervenuta anteriormente all Ufficio. Art. 5 Requisiti per l iscrizione 1.Per l iscrizione negli Elenchi, gli operatori economici dovranno autocertificare ai sensi del D.P.R. n. 445/2000: - il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.; - il possesso dei requisiti di idoneità professionale con l iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura o nel registro delle Commissioni Provinciali per l Artigianato o presso gli Ordini o Albi Professionali qualora siano tenuti a detto obbligo; - il possesso dei requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria. Il fatturato globale conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione dovrà essere pari almeno al 100% della somma delle classi di importo per le iscrizioni richieste nelle varie categorie. Nel caso in cui i soggetti abbiano avviato l attività da meno di tre anni il requisito del fatturato sarà rapportato al periodo di attività. Nel caso in cui l operatore economico non sia in grado, per giustificati motivi ivi compreso quello relativo all inizio dell attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste può fornire la dimostrazione della propria capacità finanziaria ed economica secondo quanto previsto dall articolo 41 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. - il possesso dei requisiti relativi alla capacità tecnico-professionale tramite la presentazione di un elenco relativo all avvenuta esecuzione di contratti di servizi e forniture per categoria analoga per quelle che si chiede l iscrizione effettuati negli ultimi 36 mesi antecedenti la data di presentazione dell istanza per un importo complessivo, IVA esclusa, pari almeno alla classe di importo di ciascuna categoria per la quale si chiede l iscrizione; - l insussistenza dei divieti di cui al comma 3 dell articolo 4 del presente Regolamento. Art. 6 Documentazione per l iscrizione 1.La domanda di iscrizione nell Elenco dovrà essere redatta secondo la modulistica scaricabile sul sito www.unisalento.it utilizzando gli appositi modelli (mod. A e B)

con dichiarazione, successivamente verificabile, sottoscritta dal legale rappresentante con le modalità previste dal D.P.R. n. 445/2000, con il cui il soggetto attesti ( modello A) l esistenza dei requisiti di ordine generale di cui all articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.., l insussistenza dei divieti di cui al comma 3 dell articolo 4 del presente Regolamento, l elenco delle eventuali società con le quali intercorrano rapporti di collegamento ovvero di controllo ai sensi dell art. 2359 c.c. La dichiarazione di cui alle lettere b) e c), comma 1, articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. sarà resa individualmente da tutti soggetti indicati nell articolo medesimo tal fine utilizzando il modello B. In caso di consorzi la documentazione e la dichiarazione di cui ai precedenti punti dovrà essere prodotta da ciascun consorziato. Alle suddette dichiarazioni dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000. 3. Il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all articolo 39 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., sarà attestato con dichiarazione, resa con le modalità previste dal D.P.R. n. 445/2000, con cui il soggetto certifichi di essere iscritto nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competente per attività coincidenti con quelle oggetto dell iscrizione. La dichiarazione deve riportare: denominazione, C.F., p. IVA, sede legale, eventuali sedi secondarie, estremi di iscrizione, tipo di attività, forma giuridica, nominativi, date di nascita, residenza e cittadinanza dei titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, indicazione dell insussistenza delle cause di divieto, decadenza, sospensione di cui all art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575. Nel caso di operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia, lo stesso potrà provare la sua iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali pervisti dalla vigente normativa mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito. 4.Il possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria di cui all articolo 5, saranno attestati con dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (utilizzando il modello A) riportante il fatturato globale conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione dell istanza di iscrizione. 5.Relativamente ai requisiti relativi alla capacità tecnico-professionale dovrà essere prodotta dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (modello A), in ordine all avvenuta esecuzione di contratti di servizi e forniture per categoria analoga a quella per la quale si chiede l iscrizione effettuati negli ultimi 36 mesi antecedenti la data di presentazione dell istanza per un importo complessivo, IVA esclusa, pari almeno alla classe di importo di ciascuna categoria per la quale si chiede l iscrizione. La dichiarazione potrà essere corredata da elenco sottoscritto dal legale rappresentante riportante per ciascun servizio o fornitore il committente, l oggetto del servizio o della fornitura, l importo, la percentuale dell importo attribuibile alla categoria per la quale si chiede l iscrizione, il periodo di esecuzione. Nel caso di servizi eseguiti in Raggruppamento con altri soggetti, dovrà essere specificata la quota di partecipazione al raggruppamento. Art. 7 Comunicazioni dell esito della domanda di iscrizione 1.L università del Salento provvede all esame delle domande di iscrizione dei soggetti seguendo l ordine progressivo con cui le stesse sono pervenute complete di tutta la documentazione richiesta.

2.A tal fine, fa fede la data ed il numero di protocollo in arrivo. Nel caso di variazione requisiti, fa fede la data di arrivo dell ultima comunicazione. 3.L Università comunicherà all interessato l iscrizione all elenco dei fornitori di beni e prestatori di servizi specificando le categorie e le classi di importo per cui il soggetto risulta iscritto. 4.Nel caso di documentazione incompleta o non esauriente, il procedimento di iscrizione rimane sospeso, previo comunicazione all interessato, sino a che non vengano forniti i chiarimenti e le integrazioni. 5.L istanza di iscrizione verrà respinta nel caso in cui la stessa e relativa le documentazione non risulti conforme a quanto previsto dal presente Regolamento. 6.L istanza potrà anche essere accolta parzialmente nel caso in cui la stessa non soddisfi interamente i requisiti. 7.In entrambi i suddetti casi, l Università provvederà a darne comunicazione al soggetto interessato. 8.In esito a verifiche a campione, saranno respinte le istanze presentate da soggetto avente a proprio carico annotazioni sul casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture rilevanti ai sensi dell articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. Art. 8 Durata, validità ed effetti dell iscrizione 1.L iscrizione nell Elenco ha validità triennale a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito www.unisalento.it dell Elenco sempre che nel triennio perdurino le condizioni che hanno dato luogo all iscrizione. 2. L Elenco sarà oggetto di aggiornamento con cadenza almeno annuale. 3.Nel caso in cui l Università intenda avvalersi dell Elenco per le finalità di cui all articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., dell articolo 332 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 nonché dagli articoli 72, 80 e 81 del vigente Regolamento per l Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e dall apposito Regolamento per l acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, i soggetti iscritti saranno invitati alla presentazione di specifiche offerte senza alcuna ulteriore forma di pubblicità. 4.L individuazione, tramite Elenco, dei soggetti da invitare alla procedura di cottimo avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. 5. La scelta del soggetto da invitare alla procedura di cottimo potrà avere luogo con le medesime modalità di cui al presente Regolamento anche nei casi di acquisizione in economia tramite unico fornitore/prestatore previsti dal Regolamento per l acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture. 6.Le condizioni di partecipazione e qualsiasi prescrizione sarà contenuta nella lettera di invito. 7.L Università si riserva di effettuare una verifica in sede di procedura di cottimo fiduciario. Art. 9 Efficacia iscrizione 1.Sulla base degli elementi acquisiti nel corso della verifica dei requisiti, l Università può sospendere l efficacia dell iscrizione, ridurre la stessa o disporne la cancellazione in contraddittorio con l operatore interessato. Analogamente nel caso in cui, in esito a verifiche a campione, il soggetto risultasse avere a proprio carico annotazioni sul casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture rilevanti ai sensi dell articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. 2.L Amministrazione dispone la cancellazione d ufficio nel caso in cui l operatore economico non abbiano risposto, senza adeguata motivazione, all invito di gara per cinque volte.

3.L Amministrazione può inoltre, escludere dall Elenco gli operatori economici che abbiano eseguito e/o eseguano le prestazioni contrattuali con grave negligenza o malafede ovvero in caso di grave errore nell esercizio dell attività professionale Art. 10 Vicende modificative iscrizione 1.Gli operatori iscritti all Elenco sono tenuti a comunicare all Università qualsiasi variazione relativa ai requisiti di cui agli articoli 5 e 6 che abbia influenza ai fini dell iscrizione. La variazione dovrà essere comunicata a mezzo raccomandata entro 30 giorni dal verificarsi della stessa. 2. Nel caso in cui l Università accertasse una omessa e tardiva segnalazione della variazione, procederà a sospendere l efficacia dell iscrizione ai sensi dell articolo 8. 3.L Università, inoltre, potrà procedere d ufficio ad apportare le eventuali modifiche all Elenco a seguito della variazione segnalata dall operatore economico. 4.Sei mesi prima dalla scadenza del triennio di validità dell iscrizione, l operatore economico deve presentare domanda per il rinnovo dell iscrizione con le modalità e la documentazione appositamente aggiornata prevista dagli articoli 4, 5 e 6. 5.L Università comunicherà, ai sensi dell articolo 7, l esito del procedimento all operatore economico. 6.L iscrizione decade automaticamente in caso di mancata istanza di rinnovo. 7.L operatore economico iscritto può richiedere l estensione dell iscrizione ad altre tipologie, categorie e classi d importo ove ricorrano i requisiti di cui agli articoli 5 e 6. 8.La domanda di estensione dell iscrizione conterrà esclusivamente le indicazioni alla medesima relative e sarà corredata dalla documentazione di cui agli articoli 4, 5 e 6. Art. 11 Trattamento dei dati personali 1.Ai sensi di quanto previsto dall articolo 13 del D.Lgs. 30/06/2001, n. 193, si informa che l Università del Salento gestirà l archivio dei dati personali dei soggetti che presenteranno domanda di iscrizione all Elenco. I dati personali saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia. Articolo 12 Disposizioni Finali 1.Con l avviso di cui all articolo 1 l Università del Salento non pone in essere alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale. 2. L iscrizione agli Elenchi di cui al presente Regolamento non è in ogni caso condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisto in economia. 3. Le disposizioni previste dal presente decreto si applicano a tutte le domande di iscrizione all Elenco pervenute all Università del Salento.