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Transcript:

COMUNE DI EDOLO Provincia di Brescia REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.) APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 35 DEL 1/10/2010 1

SOMMARIO ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8 ART. 9 OGGETTO DEL REGOLAMENTO E RIFERIMENTI AMBITO DI APPLICAZIONE DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE) NUCLEO FAMILIARE DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE MODALITA DI PRESENTAZIONE DELL ATTESTAZIONE ISEE MODALITA ATTUATIVE DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 2

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E RIFERIMENTI NORMATIVI 1. Il presente regolamento disciplina l applicazione dell I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), come strumento di calcolo atto a definire la situazione economica del nucleo familiare di coloro che chiedono di accedere ad agevolazioni, prestazioni, benefici o servizi a tariffa agevolata erogati dal Comune, che non siano destinati alla generalità dei cittadini. 2. I riferimenti normativi sono i seguenti: D.Lgs. n. 109 del 31/03/1998 Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell art. 59, della Legge 27/12/1997 n. 449 ; D.P.C.M. n. 221 del 07/05/1999 Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate ; D.P.C.M. n. 305 del 21/07/1999 Regolamento recante disposizioni per la certificazione della situazione economica dichiarata a norma dell art. 4, comma 5 del D.Lgs. n. 109 del 31/03/1998 ; D.M. 29/07/1999 Approvazione dei modelli - tipo di dichiarazione sostitutiva, attestazione provvisoria, certificazione e relative istruzioni e caratteristiche informatiche, per la richiesta di prestazioni sociali agevolate di cui al D.Lgs. n. 109 del 31/03/1998 ; D.Lgs. n. 130 del 03/05/2000 Disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs 31/03/1998 n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate ; D.P.C.M. n. 242 del 04/04/2001 Regolamento concernente modifiche al D.P.C.M. 07/05/1999 n. 221, in materia di criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate e di individuazione del nucleo familiare per casi particolari ; D.P.C.M. del 18/05/2001 Approvazione dei modelli tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell art. 4, comma 6, del D.Lgs. 109/98, come modificato dal D.Lgs. 130/00. Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE 1. Le disposizioni del presente regolamento perseguono il fine di un uso trasparente delle risorse pubbliche, nel rispetto dei principi di equità, uniformità e di parità di trattamento dei richiedenti che rientrino nei requisiti previsti dalla normativa. 2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a prestazioni agevolate, individuate e disciplinate da appositi provvedimenti, riferite a: a) servizi socio-assistenziali (assistenza domiciliare, telesoccorso, integrazione rette di ricovero ecc.) ; b) servizi scolastici (refezione, trasporto scolastico, ecc.); c) ogni altro servizio comunale oggetto di agevolazioni economiche tributarie o tariffarie che preveda la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti. 3. L elenco di cui al punto precedente ha carattere indicativo e non esaustivo, e può essere esteso o ridotto in funzione della volontà dell amministrazione comunale di estendere/ridurre gli ambiti di applicazione di prestazioni agevolate. 3

4. L applicazione del Regolamento è estesa a tutte le prestazioni agevolate, anche derivanti da disposizioni di legge inerenti funzioni attribuite o conferite all ente locale. 5. Nel rispetto degli artt. 2 e 3 della Costituzione, l accesso ai servizi erogati dall ente non è subordinato alle condizioni economiche dei soggetti richiedenti. Coloro i quali accedono ai servizi possono, ove previsto, chiedere l applicazione di una tariffa agevolata in base all I.S.E.E. Art. 3 - DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.) La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata, con riferimento al nucleo familiare (scala di equivalenza), combinando i redditi ed i patrimoni di tutti i componenti, calcolati nel rispetto della tabella I e II allegate al D.Lgs. 109/1998 e s.m.i., e precisamente: I.S.E.E. = indicatore della + indicatore della situazione situazione reddituale (Isr) patrimoniale x 20% (Isp) Parametro scala di equivalenza (nucleo familiare) Isr: (Indicatore della situazione economica reddituale): pari alla somma dei redditi dei componenti il nucleo familiare di riferimento, calcolati come indicato nella prima parte della Tabella I allegata al D.Lgs. 109/98 e s.m.i.; Isp: (Indicatore della situazione economica patrimoniale): pari alla somma dei valori patrimoniali (mobiliari ed immobiliari) dei componenti il nucleo familiare di riferimento, calcolati come indicato nella seconda parte della tabella I allegata al D.Lgs. 109/98 e s.m.i., considerato nel calcolo nella misura del 20% (art. 2, comma 4 D.Lgs. 109/98 e s.m.i.). Art. 4 - NUCLEO FAMILIARE 1. Ai fini della determinazione dell I.S.E.E. ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. 2. Il nucleo familiare considerato è definito nel D.Lgs. 109/98 e s.m.i. e specificato nel D.P.C.M. 221/99, così come modificato dal D.P.C.M. 242/01. 3. In relazione a particolari prestazioni, con la disciplina dei singoli servizi, ai sensi dell art. 3, comma 2 del D.Lgs. 109/98 e s.m.i., l Ente può assumere come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare estratta rispetto a quella risultante dall applicazione dell art. 2, commi 2 e 3 del decreto citato. 4. Al nucleo familiare, comunque definito, si applica il parametro appropriato della scala di equivalenza di cui alla tabella II del D.Lgs. 109/98 e s.m.i., tenendo conto delle ulteriori maggiorazioni previste dalla normativa citata. Art. 5 DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE 1. La situazione reddituale dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando: a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione 4

dei redditi, dall ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali; b) il reddito delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare definito secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. 2. Dalla predetta somma, per i nuclei in locazione, si detrae il valore del canone annuo per un ammontare massimo di euro 5.164,57. In detto caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l ammontare del canone. 3. Alla determinazione nel dettaglio della situazione reddituale, per quanto non espressamente indicato nel presente articolo, si rinvia alla normativa vigente in materia. Art. 6 DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE 1. L indicatore della situazione patrimoniale del nucleo familiare è dato dalla somma del patrimonio immobiliare e mobiliare: a) il patrimonio immobiliare è costituito da fabbricati, terreni edificabili ed agricoli sulla base del valore imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell anno precedente a quello di presentazione della domanda, con detrazione dell ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell anno precedente per mutui contratti per l acquisto di tali immobili; per i nuclei residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione del debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di euro 51.645,69; b) il patrimonio mobiliare è individuato sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuati (come determinato da tutte le componenti individuate dal D.P.C.M. 221/1999). Dal valore del patrimonio mobiliare si detrae, fino a concorrenza, una franchigia di euro 15.496,71. 2. L indicatore della situazione patrimoniale viene sommato ai redditi nella misura del 20%. 3. Alla determinazione nel dettaglio della situazione patrimoniale, per quanto non espressamente indicato nel presente articolo, si rinvia alla normativa vigente in materia. Art. 7 MODALITA DI PRESENTAZIONE DELL ATTESTAZIONE I.S.E.E. 1. Il richiedente la prestazione agevolata presenta all ente l attestazione I.S.E.E. rilasciata da soggetti autorizzati (INPS, CAAF ecc.) e, su richiesta, consegna copia della dichiarazione sostitutiva unica. 2. Qualora il richiedente la prestazione intenda ottenere dal Comune il rilascio dell attestazione I.S.E.E., è tenuto a presentare al Comune stesso la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) su apposito modello tipo previsto dal decreto ministeriale e con le modalità dallo stesso stabilite. 3. L attestazione I.S.E.E. ha validità annuale. 4. Il Comune può tenere conto, nella disciplina delle prestazioni agevolate, di rilevanti variazioni della situazione economica successive alla presentazione della dichiarazione. 5

In particolare, quando la dichiarazione sostitutiva non fa riferimento ai redditi percepiti nell anno precedente, l ufficio preposto all erogazione della prestazione può richiedere la presentazione di un attestazione aggiornata agli ultimi redditi disponibili che sostituisce integralmente l attestazione precedente. 5. Il dichiarante può avvalersi della facoltà di presentare, entro il periodo di validità, una nuova DSU per far rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e/o familiari; la decorrenza degli effetti della nuova dichiarazione parte dal mese successivo alla presentazione. 6. E obbligo del richiedente comunicare ogni variazione migliorativa delle condizioni socio economiche del nucleo familiare tali da non giustificare il mantenimento delle agevolazioni concesse. 5. Il Comune, ai sensi dell art. 71 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. eseguirà controlli, anche a campione, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite con la dichiarazione sostitutiva. In caso di accertamento di non veridicità sostanziale dei dati dichiarati, l ente invia apposita segnalazione all Autorità giudiziaria per le sanzioni penali e procede alla revoca del beneficio concesso ed al recupero dei benefici economici indebitamente ricevuti dal dichiarante. Art. 8 MODALITA ATTUATIVE 1. Il presente Regolamento trova applicazione previa adozione di singoli atti comunali che determinano nel dettaglio le agevolazioni, prestazioni, benefici o servizi a tariffa agevolata erogati dal Comune per i quali si procede all applicazione dell indicatore della situazione economica equivalente e nei quali sono stabilite le soglie entro le quali l utente può usufruire delle agevolazioni e le specifiche modalità attuative relative ai vari servizi. 2. Ai sensi dell art. 3, comma 1 del D.Lgs. 31/03/1998, n. 109 e s.m.i., l ente può avvalersi della facoltà di prevedere, oltre all indicatore della situazione economica equivalente, ulteriori criteri di selezione, definiti nelle singole disposizioni attuative. Art. 9 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 1. Per quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento si rimanda alla normative vigente in materia. 2. Le disposizioni del presente Regolamento si adeguano automaticamente alla normativa in materia emanata nel tempo. L emanazione di nuove normative in materia determinano l implicita abrogazione delle norme regolamentari contrastanti. 3. Il presente Regolamento entra in vigore a far data dall esecutività della deliberazione consiliare di approvazione. 6