Grosseto 8/11/2006 Prot. n. 619/3 A TUTTI GLI ISCRITTI ALBO PROFESSIONALE LORO SEDI 1. CONCORSO PUBBLICO PER ISTRUTTORE DIRETTIVO FARMACISTA COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (Gr) Il Comune di Castiglione della Pescaia ha indetto concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di ISTRUTTORE DIRETTIVO DI FARMACISTA cat. D1 a tempo pieno e indeterminato. Scadenza presentazione domande: 30 novembre 2006 Il bando è disponibile anche sul sito www.comunecdp.it Per informazioni o chiarimenti rivolgersi Ufficio Personale: tel. 0564/927161-62-63-64. 2. MASTER DI II^ LIVELLO IN FITOTERAPIA CLINICA FIRENZE L Università degli Studi di Firenze Facolta di Medicina e Chirurgia ha istituito per l anno accademico 2006/2007 il Master di cui all oggetto Il corso avrà la durata di 24 mesi con inizio il 10 gennaio 2007 e rilascia 80 crediti Universitari - Posti disponibili 40 - Siti web: www.med.unifi.it - www.naturamedica.net 3. MASTER UNIVERSITARIO IN SISTEMA FARMACIA PISA La Facoltà di Farmacia dell Università di Pisa ha organizzato il Master di cui all oggetto Posti disponibile 30 Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito: www.farm.unipi.it/scieweb/master.htm 4. ONAOSI CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA. La FOFI con propria circolare 6875 ha fornito informazioni e chiarimenti nonché suggerimenti in ordine alle procedure da seguire per ricorrere contro l ingiunzione contenuta nelle cartelle esattoriali inviat4e, dalla Fondazioni ONAOSI, a quei farmacisti che non hanno provveduto al pagamento del contributo negli anni 2003-2004 e 2005. Il mancato pagamento del contributo Onaosi alla scadenza indicata nella cartella esattoriale costituisce giusto titolo per il recupero del credito e permette all esattoria di procedere all esecuzione forzata, al fermo amministrativo di beni, nonché all iscrizione di ipoteche sugli immobili di proprietà del destinatario della cartella. La circolare sopra menzionata ( nella sua completezza di contenuto tra cui i suggerimenti della Federazione) è a disposizione di tutti gli iscritti sia presso la Segreteria dell Ordine che nel sito web: www.fofi.it Per quanto riguarda invece l invio dei modelli RAV con i quali l Onaosi ha proceduto alla richiesta del contributo anno 2006 precisa che essi, vanno considerati semplici avvisi di pagamento e che il mancato ricevimento del bollettino non esonera il contribuente dall obbligo del versamento del contributo dovuto. 5. MEDICINALI ANALGESICI OPPIACEI PER LA TERAPIA DEL DOLORE. DIFFICOLTA DI REPERIMENTO IN FARMACIA La Federazione con circolare 6880 ha informato che il Ministero della Salute, a seguito di lamentele di pazienti che hanno difficoltà ad approvvigionarsi di farmaci analgesici oppiacei, ritiene comprensibile ma non giustificabile l atteggiamento di quei farmacisti che, per timore di avere problemi, preferiscono non detenere oppiacei pertanto ha invitato anche gli Ordini a sollecitare gli iscritti ad una maggiore sensibilità verso tale grave problematica e ad acquisire e detenere regolarmente presso le farmacie i medicinali analgesici oppiacei
A tal proposito, si deve ancora una volta richiamare l attenzione sull obbligo per le farmacie di essere provviste dei medicinali di cui alla tabella n. 2 FU, nei quantitativi ritenuti sufficienti al regolare espletamento del loro servizio e nelle forme e nei dosaggi rispondenti alle abituali esigenze terapeutiche, nonché sull obbligo per i farmacisti (stabilito dall art. 38 del RD n. 1706/1938) di procurare nel più breve tempo possibile i medicinali di cui non siano eventualmente provvisti. Ciò premesso in linea generale, nuovamente si richiama l attenzione sulla necessità che le farmacie siano sempre fornite, e sempre in quantità sufficiente, di tutti i medicinali analgesici oppiacei utilizzati nella terapia del dolore di cui all allegato III-bis del DPR 309/1990, indicati nella tabella n. 2 della Farmacopea Ufficiale, e quindi, in particolare, di Buprenorfina, Codeina, Metadone e Morfina. Va infine rammentato che in base a quanto previsto dagli articoli 1 e 4 del Codice Deontologico il farmacista deve sempre tener presenti i diritti del malato, il rispetto della vita ed essere attento e sensibile alle necessità sociali e sanitarie che possono manifestarsi nell espletamento della sua professione, ricordando sempre che la sua professione è costantemente finalizzata alla tutela dello stato di salute. Inoltre, in base all art. 16 dello stesso Codice, il titolare o direttore della farmacia deve curare che l esercizio sia organizzato in modo adeguato al ruolo che la farmacia svolge in quanto presidio socio-sanitario e centro di servizi sanitari. 6. TARIFFA VENDITA AL PUBBLICO DEI MEDICINALI CHIARIMENTI MINISTERIALI. La FOFI aveva rilevato che all art. 2 della legge 248/2006 (legge Bersani ) è stabilita l abrogazione delle disposizioni che prevedono, con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali, l obbligatorietà di tariffe fisse o minime, e che tuttavia, nel medesimo articolo sono fatte salve le le disposizioni riguardanti l esercizio delle professioni reso nell ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso. A fronte di tali previsioni normative è stato posto al Ministero della Salute un quesito in merito all eventuale abrogazione delle disposizioni relative alla tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali (art. 125 TULS e DM 18.8.1993). Nel porre il quesito la Federazione ha comunque evidenziato che le farmacie operano tutte in regime di convenzione ex lege con il SSN (ex art. 28 legge 833/1978) e che la tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali non disciplina soltanto l importo degli onorari professionali che competono al farmacista, ma determina anche il prezzo di vendita dei medicinali al pubblico. Il Ministero interpellato ha evidenziato che la tariffa di vendita al pubblico dei medicinali, prevista dall art. 125 TULS e stabilita dal DM 18.8.1993, è determinata sulla base prevalentemente di due elementi: il valore delle sostanze impiegate e gli onorari professionali. Le disposizioni sull onorario professionale non hanno, dunque, una rilevanza autonoma, ma intendono definire una voce ai fini della quantificazione del prezzo finale del prodotto venduto, assicurando, nell interesse del consumatore, un livello di prezzo uniforme e controllato sull intero territorio nazionale. Per tali ragioni il Ministero ha escluso che la tariffa nazionale di vendita al pubblico di medicinali sia da ritenersi abrogata dalla legge 248/2006. 7. QUOTA ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE -ANNO 2007 Si ricorda che questo Ordine riscuote da tutti gli iscritti all albo professionale la quota di iscrizione annuale pari a 145.00 a mezzo bollettino di c/c postale che Vi verrà inviato da parte dell ex Esattoria (ora denominata SOCIETA GERIT SPA GRUPPO Riscossione) entro il 31 gennaio 2007 Il non ricevimento del bollettivo o avviso bonario - non esonera il farmacista dal pagamento del suddetto importo. Si consiglia di andare comunque entro tale data negli Uffici di riscossione e pagare il contributo di cui sopra che corrisponde al tributo n. 542 (tassa iscrizione albo professionale) altrimenti verrà emessa regolare cartella esattoriale con aggravio di ulteriori spese. 8. ATTESTATI ECM CORSI DI AGGIORNAMENTI Si ricorda che devono essere ritirati ancora da molti farmacisti gli attestati ECM di corsi svolti dal 2002 al 2006. Siete cortesemente invitati a ritirarli entro la fine dell anno in corso. Distinti saluti IL PRESIDENTE (Dott. Marcello Cerboneschi)