REGOLAMENTO PER IL REFERENDUM CONSULTIVO DEL COMUNE DI RIVALTA DI TORINO

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REGOLAMENTO PER IL REFERENDUM CONSULTIVO DEL COMUNE DI RIVALTA DI TORINO Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 18/12/1998 1

INDICE Art. 1 pag. 3 Art. 2 pag. 3 Art. 3 pag. 3 Art. 4 pag. 3 Art. 5 pag. 3 Art. 6 pag. 4 Art. 7 pag. 4 Art. 8 pag. 4 Art. 9 pag. 5 2

ART. 1 Il Comune di Rivalta di Torino, in attuazione dell art. 68 del vigente statuto, prevede referendum consultivi su tutte le materie di esclusiva competenza comunale, ad eccezione di quelle espressamente previste del presente regolamento. Il referendum consultivo si propone di sollecitare una maggiore partecipazione dei cittadini alle scelte che improntano l azione amministrativa. ART. 2 Non possono essere indetti referendum consultivi in materia di: a) tributi locali e provvedimenti tariffari; b) provvedimenti vincolati da leggi statali o regionali; c) provvedimenti che sono già stati oggetto di consultazione referendaria nell ultimo quinquennio. ART. 3 Soggetti promotori del referendum sono: a) il dieci per cento del corpo elettorale; b) il consiglio comunale, con deliberazione approvata dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al comune. Hanno diritto di partecipazione alle consultazioni referendarie tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune di Rivalta di Torino che godono del diritto di elettorato attivo. Il quesito referendario deve essere formulato in maniera comprensibile e deve consentire risposte sintetizzabili in un si o in un no. ART. 4 I promotori del referendum consultivo previa autorizzazione del Sindaco, possono avvalersi della collaborazione delle strutture burocratiche del Comune per l espletamento di tutte le procedure necessarie all attività referendaria, di norma in ore d ufficio e nel rispetto delle normativa e delle disposizioni dei contratti di lavoro in materia di prestazioni straordinarie. ART. 5 Le firme dei richiedenti devono essere presentate su apposito modulo approvato dalla giunta comunale e vidimato dal Segretario generale con firme autenticate nei modi di legge. La verifica dell iscrizione nelle liste elettorali del Comune dei sottoscrittori la richiesta di referendum compete all ufficio elettorale del Comune stesso. 3

ART. 6 Dalla data di vidimazione dei moduli i promotori del referendum hanno 90 giorni di tempo per la raccolta delle firme e per il deposito dei moduli compilati. Trascorso il termine di cui al primo comma l ufficio di segreteria non può accettare la consegna di ulteriori moduli. ART. 7 Il Consiglio Comunale si esprime, entro 30 giorni dalla presentazione della proposta referendaria, corredata dalle firme raccolte, sull ammissibilità del referendum e stabilisce la data della consultazione, da effettuarsi nei successivi 120 giorni. L esame dell ammissibilità è limitato alla verifica del quorum previsto dall art. 3 - comma1, lett. a) ed alla non sussistenza delle cause di esclusione disciplinate dall art. 2. Qualora il Consiglio Comunale deliberasse di accogliere le indicazioni della proposta referendaria, il referendum non può essere indetto. ART. 8 La consultazione elettorale avviene in un unica giornata, possibilmente di domenica, dalle ore 8,00 alle 20,00. Essa è preceduta da adeguata pubblicità per consentire a tutti i cittadini di partecipare. In particolare, almeno 15 giorni prima della data prestabilita, l avviso di convocazione deve essere pubblicato all albo pretorio, affisso in tutti gli spazi pubblicitari destinati alla pubblica amministrazione e pubblicizzato con i mezzi d informazione dell ente. Le schede elettorali sono stampate a cura dell ente. L ufficio elettorale di sezione ha la stessa composizione e si applicano le stesse norme previste per le consultazioni referenziale nazionali. Lo scrutinio sarà effettuato immediatamente dopo la chiusura delle votazioni. La proposta referendaria si definisce accolta quando partecipa alla consultazione almeno il 50 per cento più uno del corpo elettorale e la stessa ha conseguito almeno il 50 per cento più uno dei voti validi. I risultati ufficiali devono essere pubblicati entro 30 giorni dallo svolgimento delle elezioni. In particolare l avviso dei risultati deve essere pubblicato all Albo Pretorio ed affisso in tutti gli spazi pubblicitari destinati alla pubblica amministrazione e pubblicizzati con i mezzi di informazione dell ente. Per quanto non espressamente previsto, occorre fare riferimento alle leggi elettorali. 4

ART. 9 Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dai due terzi dei consiglieri assegnati al Comune. *** 5