LINEE PROCEDURALI PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI O IRREGOLARITA E DISCIPLINA DELLA TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA ILLECITI

Documenti analoghi
LINEE PROCEDURALI PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI O IRREGOLARITA E DISCIPLINA DELLA TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA ILLECITI

LINEE PROCEDURALI PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI O IRREGOLARITA E DISCIPLINA DELLA TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA ILLECITI

PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI O IRREGOLARITA E DISCIPLINA DELLA TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA ILLECITI

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione

REGOLAMENTO AVENTE AD OGGETTO LA PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI ILLECITI O DI IRREGOLARITA. DISCIPLINA DELLA TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALA ILLECITI

PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI O IRREGOLARITÀ E DISCIPLINA DELLA TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA ILLECITI (WHISTLEBLOWING)

Allegato determinazione del Segretario generale PG. N /2017.

SEGNALAZIONE DI ILLECITI O DI IRREGOLARITA. PE 01 Revisione : 0 del 10/01/17. Procedura Etica

Procedura per la segnalazione di condotte illecite Whistleblowing policy

d iniziativa dei deputati BUSINAROLO, AGOSTINELLI, FERRARESI e SARTI (V. Stampato Camera n. 3365)

Allegato determinazione del Segretario Direttore n. 395 del

Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa Procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI. il 21 gennaio 2016 (v. stampato Senato n. 2208)

PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE O DI IRREGOLARITA ALL'INTERNO DI PIETRASANTA SVILUPPO.

a)i destinatari della segnalazione, che sono individuati in un nucleo strettissimo di persone;

ALLEGATO A) In tale ottica l obiettivo prioritario del presente documento è quello di fornire al segnalante oggettive indicazioni operative circa:

Tale indirizzo può essere digitato su qualsiasi browser (chrome, Internet Explorer, FireFox, ecc.). La schermata che appare è la seguente:

PROCEDURA WHISTLEBLOWING per le segnalazioni di illeciti e irregolarità

PROCEDURA PER LE SEGNALAZIONI DI ILLECITI E IRREGOLARITA (WHISTLEBLOWING POLICY)

Procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità (whistleblowing) 1. FONTE NORMATIVA E NATURA DELL ISTITUTO

Whistleblowing. Procedura di segnalazione Illeciti ASI BENEVENTO 1

Procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità

PROCEDURE DI TUTELA DEL DIPENDENTE CHE DENUNCIA ILLECITI WHISTLEBLOWER

PROCEDURA PER LE SEGNALAZIONI DI ILLECITI E IRREGOLARITÀ (WHISTLEBLOWING POLICY)

PROCEDURA PER LE SEGNALAZIONI DI ILLECITI E IRREGOLARITÀ (Whistleblowing Policy)

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER LA SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI

WHISTLEBLOWING POLICY

Sommario. ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITÀ (WHISTLEBLOWING) Pag. 1

(1). La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

PROCEDURA PER LA TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA ILLECITI

WHISTLEBLOWING POLICY. Istruzioni per la segnalazione di illeciti e irregolarità

DISCIPLINARE DELLE MISURE PER LA TUTELA DEL DIPENDENTE DELLA REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE CHE SEGNALA ILLECITI (WHISTLEBLOWER)

PROCEDURA SEGNALAZIONI TUTELA DEL SEGNALANTE E DEL SEGNALATO

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Roma, 26/03/2018

Circolare n. 46 del 29 Marzo 2018

Procedura whistleblowing Segnalazione di illeciti e irregolarità

Comune di Alassio. Riviera dei Fiori

WHISTLEBLOWING POLICY Procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità

Comune di Verucchio Ufficio del Segretario Comunale

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DI SEGNALAZIONI DI ILLECITI E MISURE A TUTELA DEL SEGNALANTE (WHISTLEBLOWER)

PROCEDURA PER LE SEGNALAZIONI DI ILLECITI E IRREGOLARITÀ (WHISTLEBLOWING)

TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI ILLECITO (WHISTLEBLOWER) Il Comune di Grado, in attuazione dell'art. 1, comma 51 della legge

IL WHISTLEBLOWING E LEGGE

Whistleblowing Note operative

PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITÀ

Procedura Tutela del Whistleblower

COMUNE DI ARENZANO CITTA METROPOLITANA DI GENOVA

REGOLAMENTO INERENTE LA TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALA ILLECITI

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI ILLECITI (Whistleblowing)

PROCEDURA AZIENDALE Rev. 0 Pag. 1 di 6. Procedura di segnalazione del fatto illecito

PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI (WHISTLEBLOWING) TUTELA DEL DIPENDENTE

Protocollo per la segnalazione di condotte illecite (Whistleblowing policy)

PROCEDURA PER LE SEGNALAZIONI DI ILLECITI E IRREGOLARITA (WHISTLEBLOWING)

Procedura per le segnalazioni di violazioni interne Whistleblowing

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI ILLECITI (Whistleblowing)

PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE AI SENSI DEL D. LGS. 231/01 E DI VIOLAZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,

PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE ALL INTERNO DELLA SANITASERVICE ASL BRINDISI WHISTLEBLOWING POLICY

SCHEDA (SINTESI DEI CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO) SEGNALAZIONI DI REATI O IRREGOLARITÀ NEL LAVORO PUBBLICO O PRIVATO. Ufficio Legislativo

PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITÀ (WHISTLEBLOWING) 1 FONTE NORMATIVA E NATURA DELL ISTITUTO

Oggetto: Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower) - Circolare esplicativa

Segnalazioni ai sensi dell art. 54-bis del D. Lgs. n. n. 165/2001 Atto organizzativo.

WHISTLEBLOWING POLICY Studio Radiologico Dott. Di Stefano A.

Segnalazioni ai sensi dell'art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001 PROCEDURA ORGANIZZATIVA

Approvato con deliberazione n del 19 novembre 2015 DISCIPLINA DELLE MISURE PER LA TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALA ILLECITI (WHISTLEBLOWER)

INDICAZIONI E MODELLO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE (c.d. whistleblower)

IL WHISTLEBLOWING. Oristano / Sassari, 15 Dicembre 2016

Whistleblower. A.P.S.P. REDENTA FLORIANI Azienda Pubblica di Servizi alla Persona CASTEL IVANO (TN) ELENCO CRONOLOGICO DI APPROVAZIONE:

WHISTLEBLOWING POLICY

PROCEDURA PER LE SEGNALAZIONI DI ILLECITI E IRREGOLARITÀ AI SENSI DELL ART. 54 BIS DEL D. LGS 165/2001 E S.M.I.

S.p.A. Immobiliare Fiera di Brescia PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI ED IRREGOLARITA

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE. Procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità (whistleblowing)

Procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità

PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI O IRREGOLARITÀ E DISCIPLINA DELLA TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA ILLECITI (WHISTLEBLOWING)

PROTOCOLLO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE RESE DAI DIPENDENTI DEL POLITECNICO DI MILANO E RELATIVE FORME DI TUTELA

PROCEDURA PER LA TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA ILLECITI (CD. WHISTLEBLOWING)

COMUNE DI MONTEPAONE (Provincia di Catanzaro) via Luigi Rossi / MONTEPAONE - P. IVA Tel. 0967/ Fax 49180

Procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità

Indice. Premessa. pag. 2

MODULO SEGNALAZIONE ILLECITI O IRREGOLARITA'

WHISTLEBLOWING POLICY. Procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità

COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO PROVINCIA DI VICENZA 36040

Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)

SAN NICOLA ARCELLA (Provincia di Cosenza)

WHISTLEBLOWING POLICY. Procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità

PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI ILLECITI (Whistleblowing)

REGOLAMENTO PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI ED IRREGOLARITA'

Procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità

Regolamento per la tutela del dipendente che effettua segnalazione di illeciti (Whistleblowing)

PROCEDURA PER LA TUTELA DEL DIPENDENTE CHE DENUNCIA O SEGNALA ILLECITI E IRREGOLARITA ( WHISTLEBLOWING )

Transcript:

Comune di Casalecchio di Reno Via dei Mille, 9 40033 Casalecchio di Reno (BO) LINEE PROCEDURALI PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI O IRREGOLARITA E DISCIPLINA DELLA TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA ILLECITI Procedura aggiornata alla Legge 30 Novembre 2017 n. 179.

Indice Titolo I - Procedure di segnalazione Art. 1. Soggetti e contenuti del sistema di segnalazione Pag. 3 Art. 2. Procedura per la segnalazione Pag. 3 Art. 3. Attività di accertamento delle segnalazioni Pag. 4 Titolo II- Precauzioni per la tutela del segnalante Art. 4. La tutela del segnalante Pag. 5 Art. 5. Segnalazione di discriminazioni Pag. 6 Art. 6. La responsabilità del segnalante Pag. 7 Disposizioni finali Pag. 7 Appendice Allegato 1- Manuale utenti 2

TITOLO I - PROCEDURE PER LA SEGNALAZIONE Art. 1) Soggetti e contenuti del sistema di segnalazione Il Comune di Casalecchio di Reno individua nel Responsabile della Prevenzione della Corruzione, il soggetto destinatario delle segnalazioni da parte del dipendente, collaboratore o lavoratore/collaboratore di imprese fornitrici di beni, servizi, lavori in favore dell Ente, che intende denunciare un illecito o un'irregolarità all'interno dell'amministrazione Comunale, di cui è venuto a conoscenza, nell'esercizio dell'attività lavorativa e che può riguardare comportamenti, rischi, reati o irregolarità a danno dell'interesse pubblico. Il segnalante può inviare la denuncia di illecito anche all Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) o all autorità giudiziaria ordinaria o contabile. Come precisato in premessa, non è possibile redigere una lista completa e tassativa di fattispecie di comportamenti, reati o irregolarità, per cui, a titolo meramente esemplificativo, si può precisare che la segnalazione può riguardare azioni o omissioni: a) che potrebbero configurare reati (es.: peculato, corruzione, concussione, abuso d'ufficio, malversazione a danno dello Stato, rifiuto o omissione d'atti d'ufficio, falso ideologico, falso materiale, turbata libertà degli incanti, frode nelle pubbliche forniture, truffa, furto, minaccia, violenza privata); b) che costituiscono violazioni al Codice di comportamento; c) che consistono in illegittimità o illeciti amministrativi e che possono comportare danni patrimoniali all'ente o altra pubblica amministrazione o alla collettività. Il "segnalante", pertanto, non deve utilizzare l'istituto in argomento per scopi meramente personali o per effettuare rivendicazioni di lavoro contro superiori gerarchici o l'amministrazione, per le quali occorre riferirsi ad specifiche discipline. Art. 2) Procedure per la segnalazione Il dipendente/collaboratore accede al servizio per la segnalazione di illeciti attraverso browser e da qualsiasi dispositivo (pc, smartphone, tablet) con le credenziali (username e password) che ciascun segnalatore può acquisire registrandosi autonomamente nella piattaforma. Ciascun dipendente/collaboratore riceverà tramite mail l indirizzo a cui accedere per effettuare la segnalazione; i dipendenti neo assunti ed i fornitori troveranno l indicazione di detto indirizzo rispettivamente nel contratto di assunzione e nel contratto di affidamento della fornitura/servizio/lavoro. Le modalità per accedere sono riportate nel Manuale utenti, allegato in forma sintetica al presente atto e reperibile nella rete Intranet dell Ente. Detto manuale in forma aggiornata è altresì reperibile, dopo la registrazione, nell Area riservata della piattaforma (link in alto a destra). Il servizio prevede l indicazione di tutti gli elementi utili a consentire di procedere alle dovute ed appropriate verifiche e controlli a riscontro della fondatezza dei fatti che sono ricompresi nell oggetto della segnalazione. Si deve rappresentare l'indispensabilità che la denuncia presentata dal segnalante sia: 3

circostanziata riguardi fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal denunciante e non riportati o riferiti da altri soggetti contenga una chiara descrizione dei fatti, tempi e modi con cui si è realizzata la presunta condotta illecita. Art. 3) Attività di accertamento delle segnalazioni Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, all'atto del ricevimento della segnalazione, provvede ad avviare la procedura interna per la verifica dei fatti rappresentati nella dichiarazione del segnalante, investendo le strutture interne competenti. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, nel rispetto della massima riservatezza e dei principi di imparzialità, potrà effettuare ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti (indicati dal segnalante) che possono riferire sugli episodi segnalati. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione potrà contattare direttamente il "segnalante" e riceverlo in un luogo protetto, anche al di fuori dei locali dell'ente, per garantire la sua massima riservatezza, per acquisire ogni ulteriore tipo di informazione utile circa l'episodio che denuncia. La segnalazione, dopo avere subito l'oscuramento in corrispondenza dei dati identificativi del segnalante, potrà essere trasmessa, a cura del "Responsabile", ad altri soggetti interessati per consentire loro le valutazioni del caso e/o le eventuali iniziative in merito da intraprendere: le risultanze dell'istruttoria dovranno essere comunicate al "Responsabile" non oltre 30 giorni dalla ricezione della segnalazione, salvo proroga, per giustificato motivo, di ulteriore 15 giorni. Qualora, all'esito delle opportune verifiche la segnalazione risulti fondata, in tutto o in parte, il "Responsabile", in relazione alla natura della violazione, provvederà: 1. a comunicare l'esito dell'accertamento al dirigente dell Area di appartenenza dell'autore della violazione accertata, affinché provveda all'adozione dei provvedimenti di competenza, incluso, sussistendone i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare. 2. ad adottare o a proporre di adottare, se la competenza è di altri soggetti o organi, tutti i necessari provvedimenti amministrativi per il pieno ripristino della legalità. Resta impregiudicato e autonomo dalla procedura in discorso, l'obbligo di presentare denuncia all'autorità Giudiziaria competente relativamente alle fattispecie penalmente rilevanti. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, a conclusione degli accertamenti, informa dell'esito o dello stato degli stessi il segnalante, secondo la modalità previste dalla piattaforma e con le opportune precauzioni a garanzia della sua tutela. Il segnalante può verificare in qualsiasi momento ed in autonomia lo stato di avanzamento della sua segnalazione. TITOLO II - PRECAUZIONI PER LA TUTELA DEL SEGNALANTE Art. 4) La tutela del segnalante. L'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto, a partire dal momento dell'invio 4

della segnalazione ed in ogni fase successiva; pertanto non può essere rivelata e coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione, anche solo accidentalmente, sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione. La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento. Nell ambito del procedimento penale l identità del segnalante è coperta da segreto ai sensi dell art. 329 CPP. Nell ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti l identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell ambito del procedimento disciplinare l identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità. La segnalazione, come previsto dall'art. 54 bis, comma 4, del D. Lgs. n. 165 del 2001 ss.mm.ii., è sottratta all'accesso, disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 e ss.mm.ii. Il dirigente, che, ai sensi dell'art. 54 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001, quale superiore gerarchico, riceve informazioni da un dipendente, di un illecito o di una irregolarità, è tenuto a proteggerne l'identità e a invitarlo a effettuare la segnalazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione. In caso di omissione e di mancata protezione del segnalante, il dirigente risponde disciplinarmente e, se sussistono i presupposti, incorre nelle altre forme di responsabilità previste dall'ordinamento. Art. 5) Segnalazione di discriminazioni I segnalanti che denunciano all'autorità Giudiziaria o alla Corte dei Conti o all Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC) o al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non possono essere sanzionati, demansionati, licenziati, trasferiti o sottoposti ad altra misura organizzativa discriminatoria o comunque avente effetti negativi, diretti o indiretti, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla denuncia. Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione. Il segnalante che ritiene di aver subito una discriminazione deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione medesimo, per metterlo in condizioni di valutarne la fondatezza e i possibili interventi di azione, per ripristinare la situazione o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e per perseguire, disciplinarmente, l'autore della discriminazione. L adozione di misure ritorsive nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all ANAC dall interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell Ente. Il Comune promuove, a tutela dei segnalanti, un'efficace attività di sensibilizzazione, comunicazione e formazione sui diritti e gli obblighi relativi alla segnalazione degli illeciti, a tutela del pubblico interesse, nell'ambito dei percorsi di formazione sull'etica pubblica e il codice di comportamento dei pubblici dipendenti. 5

Art. 6) La responsabilità del segnalante La tutela del segnalante non può essere assicurata nei casi in cui questi incorra, con la denuncia, in responsabilità, accertata anche con sentenza di primo grado, a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale, o in responsabilità civile extracontrattuale per dolo o colpa grave, ai sensi dell'art. 2043 del codice civile. Inoltre, l'anonimato del segnalante non può essere garantito in tutte le ipotesi in cui l'anonimato stesso non è opponibile per legge (come per es. nel corso di indagini giudiziarie, tributarie, ispezioni di organi di controllo). Nel caso in cui, a seguito di verifiche interne, la segnalazione risulti priva di ogni fondamento saranno valutate azioni di responsabilità disciplinare o penale nei confronti del segnalante, salvo che questi non produca ulteriori elementi a supporto della propria denuncia. Disposizioni finali Le violazioni degli obblighi previsti dal presente atto configurano una responsabilità disciplinare, per inosservanza a disposizioni di servizio, se, a seconda della fattispecie, non sono individuabili illeciti disciplinari più gravi. La procedura individuata nel presente atto per il whistleblowing, nonché i profili di tutela del segnalante saranno sottoposti a revisione periodica per verificare possibili lacune o incomprensioni anche da parte dei dipendenti e collaboratori. Le linee procedurali adottate con il presente atto aggiornano e sostituiscono integralmente quelle precedentemente adottate con proprio atto P.G. n. 37985/2014. 6