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SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA BOZZA N. 302 DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa dei senatori RIPAMONTI, BOCO, MARTONE, TURRONI e ZANCAN COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GIUGNO 2001 Divieto di impiego di animali in combattimenti TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

Atti parlamentari ± 2 ± Senato della Repubblica ± N. 302 Onorevoli Senatori. ± La malavita organizzata ha trovato una ennesima ragione di introiti miliardari illeciti: le lotte tra cani con bisca clandestina. Il fatturato annuo complessivo di queste barbare scommesse si aggirerebbe sui mille miliardi di lire, soldi che vengono intascati dai clan mafiosi e camorristici organizzatori delle lotte. Recenti fatti di cronaca dimostrano che il fenomeno eá in continua espansione, principalmente nel Mezzogiorno d'italia e nelle zone controllate dalla criminalitaá organizzata. Gli animali impiegati nelle lotte appartengono a razze comunemente definite o impiegate alla difesa ed alla guardia. Gli animali, drogati ed inferociti dalla fame e dal trattamento loro riservato, vengono lanciati in arene improvvisate o capannoni in disuso e lottano fino alla morte. Su di loro un pubblico cinico e sempre piuá vasto di «appassionati» di cinomachia punta fior di soldi nella piuá classica cornice delle scommesse clandestine. L'aspetto piuá crudele ed intollerabile del fenomeno sono gli allenamenti dei «cani killer». Altri cani, randagi, rubati o «riscattati» dai canili fanno da vittime per la selezione dei piuá feroci cani da lotta: «bastardini» vengono legati ad un muro o ad un palo e vengono scagliati contro i «cani killer». L'esercizio criminoso si correda della vendita di videocassette riportanti immagini delle lotte e dell'utilizzo di minorenni per la raccolta di «prenotazioni» per gli incontri e le scommesse. Occorre porre fine a simili brutture indegne di un qualsiasi Paese civile e le attuali normative vigenti, pur vietando le scommesse clandestine ed il maltrattamento di animali, sono ancora troppo blande e vaghe. Chi commette i reati sopra citati rischia solo una multa o piccole sanzioni penali. Bisogna quindi fornire le Forze dell'ordine e la magistratura di coerenti ed adatti strumenti legislativi per porre fine una volta per tutte alle cinomachie ed agli altri spettacoli cruenti che impiegano animali domestici. Un aspetto non secondario ed estremamente preoccupante relativo all'addestramento di cani di media e grossa taglia alla «difesa» ed all'attacco eá quello che vede coinvolti bambini in qualitaá di vittime di aggressioni. I fatti di cronaca sono frequenti e non eá piuá tollerabile che delle creature innocenti vengano uccise o menomate a causa dell'addestramento pericoloso imposto ai cani «da guardia». EÁ utile sottolineare che i cani di per seâ non sono neâ buoni neâ cattivi. Essi vengono incattiviti ed addestrati dall'uomo alla ferocia divenendo pericolosissime armi letali vaganti. Questo tipo di addestramento dei cani deve essere dunque proibito e chi fosse intenzionato a detenere un cane di grossa taglia deve denunciarlo all'autoritaá di pubblica sicurezza, ottenendo il preventivo permesso alla detenzione.

Atti parlamentari ± 3 ± Senato della Repubblica ± N. 302 DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Divieto di combattimenti tra animali) 1. EÁ vietato l'addestramento finalizzato al combattimento tra animali. 2. Chiunque organizza, promuove o dirige combattimenti o competizioni cruenti tra animali, in luoghi privati, pubblici o aperti al pubblico, eá punito con la pena della reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 100 milioni a lire 300 milioni. La pena eá aumentata sino alla metaá se alle predette attivitaá partecipano od assistono minorenni o persone armate o se i combattimenti o le competizioni sono documentati con foto o filmati. 3. Chiunque alleva o addestra animali al fine della loro partecipazione ai combattimenti o alle competizioni di cui al comma 2eÁ punito con la reclusione da tre mesi a due anni. 4. Chiunque assiste a qualsiasi titolo, anche in veste di spettatore, ai combattimenti o alle competizioni di cui al comma 2, eá punito con l'ammenda da lire 20 milioni a lire 100 milioni. Alla stessa pena sono soggetti i proprietari o i detentori degli animali, se consapevoli o consenzienti, e chiunque effettua scommesse, anche se non presente nel luogo del reato. 5. EÁ vietato produrre, importare, acquistare, detenere, esporre al pubblico ed esportare, allo scopo di farne commercio o distribuzione, a fini di lucro e comunque in attivitaá collegabili ai combattimenti, video o materiale di qualsiasi tipo contenenti scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni di cui al comma 2. Tali divieti non si applicano alle associazioni per la tutela degli animali, alle universitaá degli studi,

Atti parlamentari ± 4 ± Senato della Repubblica ± N. 302 alle istituzioni scientifiche e culturali ed a chiunque utilizzi il materiale di cui al presente comma per finalitaá educative. 6. La violazione del divieto di cui al comma 5 eá punita con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 10 milioni. Con la sentenza di condanna o con il decreto penale eá inoltre disposta la sospensione da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni dell'eventuale licenza inerente l'attivitaá commerciale o di servizio. Art. 2. (Confisca e pene accessorie) 1. EÁ disposta la confisca degli animali che servirono o furono destinati a commettere i reati previsti dalla presente legge, salvo che appartengano a persona estranea al reato e siano da questa legittimamente detenuti. EÁ disposta la sterilizzazione dei cani confiscati. 2. Gli animali di cui al comma 1, per i quali sia stata disposta la confisca, sono affidati, con spese a carico del proprietario o del detentore, ad associazioni o enti individuati con decreto del Ministro della salute, da adottare, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, la condanna per uno dei reati previsti dalla presente legge comporta la sospensione della licenza o dell'analogo provvedimento amministrativo previsto per l'esercizio delle attivitaá concernenti l'allevamento, la conduzione, il commercio e il trasporto di animali per un periodo da tre mesi a tre anni e, ove dalla commissione del reato derivi la morte di un animale, la revoca della licenza o dell'analogo provvedimento amministrativo.

Atti parlamentari ± 5 ± Senato della Repubblica ± N. 302 Art. 3. (Obblighi dei medici veterinari) 1. I medici veterinari che nell'esercizio della professione hanno curato o visitato animali per lesioni che possono essere ragionevolmente riferibili ai combattimenti o alle competizioni, di cui all'articolo 1, comma 2, inoltrano segnalazione all'autoritaá giudiziaria. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, il medico veterinario che omette o ritarda di effettuare la segnalazione di cui al comma 1 eá punito con la sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 2 milioni. Art. 4. (Obblighi degli allevatori e dei rivenditori) 1. Dal 1ë gennaio 2002 eá fatto obbligo agli allevatori e ai rivenditori, all'atto della vendita di ogni singolo animale, di consegnare all'acquirente materiale informativo, che illustri scientificamente i percorsi fondamentali per la socializzazione dell'animale e le relative modalitaá di attuazione. Art. 5. (AttivitaÁ formative) 1. Lo Stato e le regioni promuovono d'intesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali, ed in particolare dei cani, anche mediante prove pratiche.

Atti parlamentari ± 6 ± Senato della Repubblica ± N. 302 Art. 6. (Copertura finanziaria) 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per il mantenimento degli animali, noncheâ per la sterilizzazione dei cani confiscati, dei quali non sia noto il proprietario o il detentore, pari a lire 1.300 milioni annue a decorrere dall'anno 2001 da iscrivere in apposita unitaá previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della sanitaá, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unitaá previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanitaá. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze eá autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 3. Le risorse finanziarie provenienti dall'applicazione delle sanzioni penali e dalle sanzioni amministrative irrogate da organi dello Stato previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato. Le risorse di cui al presente comma concorrono alla realizzazione delle finalitaá della presente legge.