2ã COMMISSIONE PERMANENTE
|
|
- Graziano De Angelis
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 SENATO DELLA REPUBBLICA XIII LEGISLATURA 2ã COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia) 183ë Resoconto stenografico SEDUTA DI MARTEDIÁ 6 MARZO 2001 Presidenza del presidente PINTO INDICE DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBE- RANTE (2675-B) Misure contro la violenza nelle relazioni familiari, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Discussione e rinvio) Presidente... Pag. 3, 5 * Pettinato (Verdi-l'Ulivo), relatore alla Commissione... 3 (4906) Divieto di impiego di animali in combattimenti, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Procacci; Storace; Tattarini e Nardone; Rallo; Simeone ed altri; Biondi ed altri; Procacci ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa governativa (3442) MARRI ed altri: Divieto di impiego di animali di affezione in lotte e competizioni pericolose (4115) FERRANTE ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e norme per la detenzione e la tutela degli animali di affezione da competizioni ed addestramenti pericolosi (4283) CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE: Divieto di impiego di animali di affezione in lotte e competizioni pericolose (4754) MANCONI: Disposizioni per contrastare i combattimenti tra animali e la detenzione di cani potenzialmente pericolosi (4766) PACE ed altri: Disciplina della detenzione dei cani potenzialmente pericolosi, noncheâ disposizioni per il divieto di combattimenti tra animali DL 2002 TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)
2 ± 2 ± petizioni n. 427 e n. 617 ad essi attinenti (Seguito della discussione congiunta e rinvio) Presidente... Pag. 5, 6, 7 e passim Bucciero (AN) Callegaro (CCD) * Caruso Antonino (AN) * Gasperini (Lega Forza Nord Padania)... 9, 13 Greco (Forza Italia) Maggi, sottosegretario di Stato per la giustizia... 6, 12 * Pettinato (Verdi-l'Ulivo), relatore alla Commissione... Pag. 6, 7, 9 e passim Preioni (Lega Forza Nord Padania)... 6, 7, 10 e passim Russo (Dem. Sin.-l'Ulivo)... 11, 12 * Scopelliti (Forza Italia) N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso eá stato rivisto dall'oratore.
3 ± 3 ± I lavori hanno inizio alle ore 15. DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE (2675-B) Misure contro la violenza nelle relazioni familiari, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Discussione e rinvio) PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Misure contro la violenza nelle relazioni familiari», approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati. Ringrazio il ministro Bellillo che ci onora della sua presenza nell'ambito dell'esame di questo provvedimento, sottolineandone cosõá il rilievo e l'importanza sociale sia per il Parlamento che per l'opinione pubblica italiana. Prego il senatore Pettinato di riferire alla Commissione sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati. PETTINATO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, questo disegno di legge, approvato dal Senato in prima lettura e poi modificato dalla Camera dei deputati, eá stato oggetto di un lavoro attento, lungo, ponderato e molto interessante da parte della Commissione giustizia in occasione dell'esame in prima lettura in Senato. Esso prevede misure contro la violenza nelle relazioni familiari e, in particolare, propone due diverse modalitaá di intervento per fronteggiare il fenomeno. Da un lato, si interviene sul codice di procedura penale con riferimento alla misura cautelare relativa all'allontanamento dalla casa familiare. Il disegno di legge si limita ovviamente ad attribuire al pubblico ministero il potere di iniziativa e al giudice il potere di emettere il provvedimento cautelare e di indicarne i contenuti, che in sostanza possono coincidere totalmente con l'altra misura a carattere civilistico che introduce nell'ordinamento un istituto nuovo mutuato, almeno come concetto, dal diritto anglosassone: gli ordini di protezione. Sostanzialmente si tratta nell'uno e nell'altro caso di provvedimenti attraverso i quali il giudice, dinanzi a fenomeni di violenza nell'ambito della convivenza familiare, non necessariamente ascrivibile al vincolo del matrimonio, dispone di norma l'allontanamento dell'autore delle violenze dal luogo della convivenza, vale a dire dalla casa familiare. Sono inoltre previste alcune misure accessorie, tutte dirette a garantire la protezione della persona oggetto delle violenze, che possono arrivare sino al divieto di frequentare determinati luoghi o alla possibilitaá di erogare un assegno, a carico dell'autore delle violenze, quando cioá corrisponda ad una condizione di bisogno della vittima.
4 ± 4 ± La Camera non ha introdotto modificazioni di contenuto ma ha semplicemente impresso un nuovo ordine al disegno di legge, inserendo le norme civilistiche relative agli ordini di protezione nell'ambito del codice civile e del codice di procedura civile e stabilendo poi ± con una modifica che introduce l'articolo 342-bis nel codice civile, come previsto dall'articolo 2 del disegno di legge ± che il giudice possa adottare il provvedimento in sede civile solo qualora il fatto di cui si tratti non costituisca reato perseguibile di ufficio. La previsione introdotta con quest'ultima modifica, pur non essendo limpidissima, non eá tale da allarmare eccessivamente percheâ credo troveraá poi nella giurisprudenza agevole sistemazione e consentiraá anche al giudice civile, che si trovi dinanzi ad una richiesta di un provvedimento di questo tipo, di valutare con saggezza se indirizzare la procedura verso il giudice penale oppure tenerla innanzi a seâ. Rispetto all'istituto dell'ordine di protezione, qualche elemento di incertezza puoá derivare dalla formulazione utilizzata dalla Camera. Forse sarebbe stato piuá prudente mantenere quella adottata dal Senato, sia pure riportandola all'interno di un articolo del codice civile. Il Senato prevedeva l'elencazione puntuale e distinta dei provvedimenti del giudice che potevano costituire ordine di protezione. La Camera usa invece la formula: «Con il decreto di cui all'articolo 342-bis il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone...». Si potrebbe pensare che il giudice debba obbligatoriamente emettere quel provvedimento. Soccorre in qualche modo a tranquillizzare la formulazione utilizzata nell'articolo 342-bis ± in questo caso eá stata mantenuta la formulazione originaria del Senato ± in quanto si prevede che: «Quando la condotta del coniuge o di altro convivente» ± sottolineo con soddisfazione il fatto che la Camera abbia utilizzato il termine «altro» ± «eá causa di grave pregiudizio all'integritaá fisica o morale ovvero alla libertaá dell'altro coniuge o convivente, il giudice, qualora il fatto non costituisca reato perseguibile d'ufficio, su istanza di parte, puoá adottare con decreto uno o piuá dei provvedimenti di cui all'articolo 342-ter». Credo vada dato atto che la norma cosõá formulata lascia sostanzialmente intatto il potere del giudice di sceverare tra i possibili contenuti dell'ordine di protezione per scegliere quelli che piuá si adattano alla situazione concreta innanzi a lui. La Camera ha poi «raccolto» le norme procedurali relative al procedimento dinanzi al giudice civile inserendole nel codice di procedura civile con il nuovo articolo 736-bis, in cui il procedimento eá regolato sostanzialmente dalla stessa disciplina prevista nel testo esaminato dal Senato in prima lettura. Per il resto, si tratta di modificazioni quasi tutte riferite alla nuova collocazione nell'ambito del sistema, per cui, laddove si faceva riferimento alla presente legge ora bisogna intendere un riferimento a norme relative al codice civile e di procedura civile o penale. Credo che questo possa essere uno dei pochi fortunati disegni di legge ad entrare in vigore prima della conclusione della legislatura, se
5 ± 5 ± la Commissione provvederaá ad approvarlo. Credo che, anche rispetto ad alcune lievi perplessitaá che puoá suggerire il testo attuale, debba prevalere l'interesse a che un provvedimento cosõá importante e cosõá atteso entri in vigore. Inviterei quindi i colleghi a valutare l'opportunitaá, mi perdoneranno per questo, di non presentare emendamenti in modo da approvare il disegno di legge celermente e nel testo pervenuto dalla Camera. PRESIDENTE. La ringrazio per la chiarezza e la puntualitaá della sua relazione. Raccomando ai colleghi di valutare l'invito rivolto dal relatore Pettinato a non formulare emendamenti per consentire il rapido progredire di questo disegno di legge. Ringrazio la signora Ministro per la sua presenza. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta. (4906) Divieto di impiego di animali in combattimenti, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Procacci; Storace; Tattarini e Nardone; Rallo; Simeone ed altri; Biondi ed altri; Procacci ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa governativa (3442) MARRI ed altri: Divieto di impiego di animali di affezione in lotte e competizioni pericolose (4115) FERRANTE ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e norme per la detenzione e la tutela degli animali di affezione da competizioni ed addestramenti pericolosi (4283) CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE: Divieto di impiego di animali di affezione in lotte e competizioni pericolose (4754) MANCONI: Disposizioni per contrastare i combattimenti tra animali e la detenzione di cani potenzialmente pericolosi (4766) PACE ed altri: Disciplina della detenzione dei cani potenzialmente pericolosi, noncheâ disposizioni per il divieto di combattimenti tra animali petizioni n. 427 e n. 617 ad essi attinenti (Seguito della discussione congiunta e rinvio) PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 4906, 3442, 4115, 4283, 4754, 4766 e delle petizioni nn. 427 e 617 ad essi attinenti. Ricordo che nella seduta pomeridiana del 28 febbraio scorso era stato approvato l'articolo 2. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 3: Art. 3. (Obblighi dei medici veterinari) 1. I medici veterinari che nell'esercizio della professione hanno curato o visitato animali per lesioni che possono essere ragionevolmente riferibili ai combattimenti o alle competizioni, di cui all'articolo 1, comma 2, inoltrano segnalazione all'autoritaá giudiziaria.
6 ± 6 ± 2. Salvo che il fatto costituisca reato, il medico veterinario che omette o ritarda di effettuare la segnalazione di cui al comma 1 eá punito con la sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 2 milioni. A questo articolo eá stato presentato il seguente emendamento: 3.1 Preioni Al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 1 comma 2,» aggiungere le seguenti parole: «ovvero abbiano riscontrato l'uso di sostanze o farmaci diretti a creare, ovvero indurre anche momentaneamente, una condizione di iperaggressivitaá dell'animale, senza prescrizione del medico veterinario,». PREIONI. Do per illustrato l'emendamento 3.1. PETTINATO, relatore alla Commissione. Esprimo parere contrario. MAGGI, contrario. sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprimo parere PREIONI. VoteroÁ a favore degli emendamenti a mia firma. PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Preioni. Non eá approvato. Metto ai voti l'articolo 3. EÁ approvato. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 4: Art. 4. (Obblighi degli allevatori e dei rivenditori) 1. Dal 1ë gennaio 2001 eá fatto obbligo agli allevatori e ai rivenditori, all'atto della vendita di ogni singolo animale, di consegnare all'acquirente materiale informativo, che illustri scientificamente i percorsi fondamentali per la socializzazione dell'animale e le relative modalitaá di attuazione. Lo metto ai voti. EÁ approvato.
7 ± 7 ± Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 5: Art. 5. (AttivitaÁ formative) 1. Lo Stato e le regioni promuovono d'intesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali, ed in particolare dei cani, anche mediante prove pratiche. Lo metto ai voti. EÁ approvato. EÁ stato presentato un emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 5: Preioni Dopo l'articolo 5, inserire il seguente: «Art. 5-bis. 1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alle competizioni cruente quali la caccia al cinghiale, in cui sono impiegate razze da seguita o meticci di vario tipo, e la caccia in tana alla selvaggina considerata nociva, come la volpe e il tasso, in cui vengono impiegate razze appartenenti al tipo bassotto, terrier e piccoli meticci, noncheá alle competizioni cruente quali la caccia da seguita su selvaggina da pelo». PREIONI. Lo do per illustrato. PETTINATO, relatore alla Commissione. Esprimo parere contrario. MAGGI, contrario. sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprimo parere PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.0.1, presentato dal senatore Preioni. Non eá approvato.
8 ± 8 ± Passiamo all'esame dell'articolo 6: Art. 6. (Copertura finanziaria) 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per il mantenimento degli animali dei quali non sia noto il proprietario o il detentore, pari a lire milioni annue a decorrere dall'anno 2000 da iscrivere in apposita unitaá previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della sanitaá, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale , nell'ambito dell'unitaá previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanitaá. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica eá autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 3. Le risorse finanziarie provenienti dall'applicazione delle sanzioni penali e dalle sanzioni amministrative irrogate da organi dello Stato previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato. Le risorse di cui al presente comma concorrono alla realizzazione delle finalitaá della presente legge. A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti: 6.1 (Nuovo testo) Il Relatore Al comma 1, dopo le parole: «il proprietario o il detentore» inserire le altre: «e per la sterilizzazione dei cani confiscati ai sensi dell'articolo 2, comma 1». 6.2 (Nuovo testo) Il Relatore Al comma 1, le parole: «a decorrere dall'anno 2000» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2001», le parole: « » sono sostituite dalle seguenti: « » e le parole: «per l'anno 2000» sono sostituite con le seguenti: «per l'anno 2001».
9 ± 9 ± 6.3 Gasperini Al comma 1 sostituire le parole: «dall'anno 2000» con le parole: «dall'anno 2001» e sostituire inoltre le parole: «della programmazione economica per l'anno 2000» con le parole: «della programmazione economica dell'anno 2001». 6.4 Gasperini Aggiungere il seguente comma: «4. Al termine di ogni anno, verranno verificati da apposita istituenda commissione i risultati ottenuti dai centri affidatari del recupero degli animali con successiva pubblicazione dei dati e loro divulgazione alle competenti autoritaá». 6.5 Gasperini Aggiungere il seguente comma: «5. A seguito dell'esito favorevole delle verifiche in merito al recupero comportamentale degli animali, l'apposita commissione decideraá se rifinanziare o meno enti, istituti ed associazioni affidatari di cui alla presente legge». PETTINATO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, gli emendamenti da me presentati, nel loro nuovo testo, riguardano integrazioni suggerite, oltre che dal Governo, anche dalla Commissione bilancio. In particolare, l'emendamento 6.1 (Nuovo testo) eá stato presentato per ragioni di carattere finanziario, cioeá per ricomprendere nella previsione di spesa giaá contenuta nella legge anche le spese per l'eventuale sterilizzazione dei cani, operazione che peraltro eá stata limitata ai casi in cui vi sia un'accertata pericolositaá. L'emendamento 6.2 (Nuovo testo) riguarda invece adeguamenti di carattere puramente tecnico. GASPERINI. Signor Presidente, l'emendamento 6.3 eá a mio parere necessario poicheâ il testo al nostro esame fa riferimento all'anno 2000, cioeá ad un tempo passato. Senza sollevare questioni di carattere morale o giuridico, vorrei pertanto sottolineare la necessitaá di aggiornare i riferimenti temporali all'anno 2001.
10 ±10± Anche l'emendamento 6.4 eá per me importante, signor Presidente. Con tale proposta vorremmo fare in modo che al termine di ogni anno siano verificati da un'apposita Commissione i risultati ottenuti dai centri affidatari del recupero degli animali, con successiva pubblicazione dei dati e loro divulgazione alle competenti autoritaá. Considerato che si intende approvare tale provvedimento per la salvaguardia di queste povere bestiole e che si dovraá verificare la bontaá dello stesso, e quindi il conseguimento degli effetti che si spera di ottenere, eá a mio parere opportuno creare una commissione per verificare quanto eá accaduto, in particolare se gli animali sono stati adeguatamente tutelati, dando opportuna divulgazione agli esiti di tale indagine. Con questo emendamento si mira ad accertare la responsabilitaá dei centri che dovranno attuare tali incombenze. L'emendamento 6.5 mira poi a far sõá che, a seguito dell'esito favorevole delle verifiche in merito al recupero comportamentale degli animali, la commissione, cui prima facevo cenno, possa decidere se rifinanziare o meno enti, istituti ed associazioni affidatari di cui alla presente legge. Vorrei ricordare a tal proposito che esiste ancora un ente per risarcire i danni del terremoto di Messina del CioÁ posto, il chiedere che venga istituita tale commissione per la verifica dei risultati ottenuti dai centri affidatari al fine di valutare se rifinanziare o meno gli stessi, credo rientri nell'ambito di un principio di responsabilitaá consequenziale, che dovrebbe caratterizzare anche questa legge giusta e doverosa. PREIONI. Signor Presidente, vorrei apporre la mia firma agli emendamenti 6.3, 6.4, e 6.5 del senatore Gasperini. A tale proposito, vorrei sottolineare che ho ricevuto diverse pressioni da parte di associazioni animaliste e ambientaliste, le quali, attraverso loro associati, mi hanno telefonato nelle ore piuá inopportune della giornata. Tali sollecitazioni mi hanno convinto del fatto che, piuá che nell'interesse degli animali, molte associazioni che si definiscono animaliste operano per interesse proprio, cioeá per ricevere denaro dei contribuenti attraverso questa legge. Ritengo pertanto opportuno un controllo del Parlamento, non tanto per vedere come vengono trattati gli animali assegnati alle cure delle associazioni, quanto per valutare come vengono utilizzati da quest'ultime i soldi dei contribuenti. Per tale ragione voteroá a favore di questi emendamenti. CALLEGARO. Signor Presidente, vorrei apporre la mia firma agli emendamenti 6.4 e 6.5. GRECO. Signor Presidente, anche io intendo aggiungere la mia firma a tali emendamenti. PETTINATO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, esprimo parere favorevole agli emendamenti 6.1, 6.2 e 6.3. Per quanto riguarda gli emendamenti 6.4 e 6.5, pur sottolineando che essi meritano apprezzamento, avevo comunque intuito, quando ancora non ero informato del parere contrario della 5ã Commissione, che si trattava di
11 ±11± norme che avrebbero riaperto sul piano finanziario interrogativi. Per tale ragione sono costretto ad esprimere parere contrario a tali emendamenti. CARUSO Antonino. Signor Presidente, non so se posso interpormi nell'ambito dell'espressione dei pareri del relatore e del Governo, ma, comprendendo le ragioni alla base del parere della Commissione bilancio con riferimento all'emendamento 6.4, vorrei proporre al senatore Gasperini e ai numerosi colleghi che hanno deciso di condividere la sua proposta emendativa, di modificare la stessa in questo modo: «Aggiungere il seguente comma: 3-bis.- Al termine di ogni anno, verranno verificati da apposita commissione, istituita presso i Ministeri di cui all'articolo 2, comma 2, senza ulteriori oneri per i bilanci dello Stato, i risultati ottenuti dai centri affidatari del recupero degli animali con successiva pubblicazione dei dati e loro divulgazione alle competenti autoritaá». RUSSO. Signor Presidente, comprendo lo spirito dell'intervento del collega Antonino Caruso, peroá temo che questa riformulazione dell'emendamento 6.4 ci obbligherebbe comunque a rinviare lo stesso alla 5ã Commissione per un nuovo parere. Per evitare tale eventualitaá, dal momento che con tale riformulazione si auspica in definitiva un controllo da parte di una commissione non piuá istituenda ma istituita e quindi da parte del Ministero, credo che sarebbe proprio il caso, per realizzare gli effetti voluti, di trasformare questo emendamento in un ordine del giorno. Mi sembra che questa soluzione ci consentirebbe di approvare il disegno di legge in esame superando il vincolo della richiesta di un nuovo parere alla Commissione bilancio. BUCCIERO. Ma in questo modo impegneremmo un Governo in scadenza. RUSSO. Il Governo ha comunque una sua continuitaá istituzionale: una volta che assume un impegno questo vale per qualunque Esecutivo. PREIONI. Signor Presidente, sono d'accordo con la proposta del senatore Antonino Caruso ma vorrei fare, in subordine, una proposta ulteriore, che ci consentirebbe di evitare una nuova richiesta di parere alla Commissione bilancio: si potrebbe fare riferimento in tale emendamento ad una Commissione parlamentare e non ad una commissione governativa; in questo modo si rientrerebbe nell'ambito del bilancio del Parlamento. PRESIDENTE. Ma che mezzi avrebbe la Commissione in oggetto per svolgere tale attivitaá? PREIONI. Le Commissioni parlamentari d'inchiesta sono disciplinate dall'articolo 82 della Costituzione; esse hanno gli stessi poteri di indagine della magistratura.
12 ±12± PRESIDENTE. Ma bisognerebbe nominare una Commissione di inchiesta con un disegno di legge specifico; non possiamo farlo in questa sede. MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 6, il parere del Governo, per le ragioni giaá illustrate, eá conforme a quello del relatore. Vorrei inoltre anticipare l'orientamento favorevole del Governo ad una eventuale trasformazione dell'emendamento 6.4 in ordine del giorno. CARUSO Antonino. Signor Presidente, vorrei sottolineare con grande sofferenza che non ho aggiunto la mia firma all'emendamento 6.4; mi sono semplicemente limitato a suggerire una proposta di modifica dello stesso nell'ambito del dibattito. Sono ancora incerto sul voto finale che esprimeroá con riferimento a questo provvedimento, percheâ credo che esso contenga ancora dei punti problematici che non sono stati risolti, come quello evidenziato dal collega Gasperini nel suo emendamento. Intendo pertanto compiere la scelta politica di non partecipare alla modifica di questo testo, il quale, nel momento in cui saraá legge dello Stato, saraá ascrivibile esclusivamente alla responsabilitaá di chi lo ha sostenuto, all'interno ed all'esterno del Parlamento. PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1 (Nuovo testo), presentato dal relatore. EÁ approvato. Metto ai voti l'emendamento 6.2 (Nuovo testo), presentato dal relatore. EÁ approvato. Risulta conseguentemente assorbito l'emendamento 6.3. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.4. Ricordo che se esso saraá approvato, avendo la 5ã Commissione permanente espresso parere contrario sullo stesso, il disegno di legge al nostro esame, ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del Regolamento del Senato, dovraá essere rimesso all'assemblea. RUSSO. Signor Presidente, rinnovo ai presentatori di tale emendamento l'invito a trasformarlo in un ordine del giorno, nella consapevolezza che diversamente cioá significherebbe di fatto la bocciatura del provvedimento. Ognuno di noi si assumeraá le proprie responsabilitaá, peroá mi sembra che gli intenti espressi siano realizzabili anche con un ordine del giorno.
13 ±13± GASPERINI. Signor Presidente, respingo con fermezza questa proposta del senatore Russo. PRESIDENTE. Dovremmo ora procedere alla votazione dell'emendamento 6.4. SCOPELLITI. Signor Presidente, vedo che il senatore Russo si eá allontanato dall'aula. Non si puoá bloccare l'andamento dei lavori della Commissione percheâ un collega eá uscito dall'aula. Preferirei che lei, come fa di solito, pacatamente, cercando di trovare l'accordo tra le parti, non cercasse di «prenderci per il naso» aspettando che due gentili colleghi vengano in supporto della maggioranza. PRESIDENTE. Senatrice Scopelliti, non intendo ammettere al voto i due colleghi cui lei fa riferimento. SCOPELLITI. Lei non lo puoá fare percheâ non sono componenti della Commissione giustizia; altrimenti li avrebbe certamente ammessi al voto. PRESIDENTE. Senatrice Scopelliti, vorrei farle presente che comunque non si procederaá alla votazione dell'emendamento 6.4 nella seduta di oggi. GASPERINI. Signor Presidente, accogliendo i suggerimenti del collega Antonino Caruso, intendo cosõá modificare l'emendamento 6.4: 6.4 (Nuovo testo) Gasperini Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Al termine di ogni anno, verranno verificati da una Commissione, istituita senza nuovi oneri per il bilancio dello Stato presso i Ministeri di cui all'articolo 2, comma 2, i risultati ottenuti dai centri affidatari del recupero degli animali con successiva pubblicazione dei dati e loro divulgazione alle competenti autoritaá». PETTINATO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, a parte il fatto che non sono del tutto convinto dell'ammissibilitaá di questo emendamento, percheâ nel testo del disegno di legge non eá prevista espressamente alcuna attivitaá di rieducazione degli animali, credo di dover registrare che la scelta legittima compiuta dal senatore Gasperini e da altri colleghi «condanni a morte» questo disegno di legge, eliminando la possibilitaá che esso sia approvato dalla nostra Commissione, che non so quando e come potrebbe riunirsi, e soprattutto dalla Camera dei deputati. Vorrei soltanto ricordarlo affincheâ ciascuno possa assumersi le proprie re-
14 ±14± sponsabilitaá in piena serenitaá di coscienza, e percheâ chi guarda ai nostri lavori, non solo le associazioni cui faceva riferimento il senatore Preioni, ma anche altri interessati alle vicende di cui stiamo parlando, sappia chi dovraá ringraziare se la propria attivitaá potraá proseguire in futuro. Ieri eá stato presentato un rapporto sulle ecomafie nell'ambito del quale eá stato rilevato che i cani utilizzati nei combattimenti sono in genere drogati con cocaina ed altri stupefacenti, per renderli piuá aggressivi e piuá idonei ai combattimenti. Questo prova con chiarezza quale sia l'interlocutore che si aspetta che questo disegno di legge non venga approvato e il suo ruolo all'interno della societaá. Detto questo, ognuno potraá serenamente decidere, secondo la propria coscienza, di bloccare o no l'approvazione di questo provvedimento. Le preannuncio l'intenzione di dimettermi dall'incarico di relatore. PRESIDENTE. Poiche eá necessario acquisire il parere della 5ã Commissione permanente sull'emendamento 6.4 (Nuovo testo), rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge ad altra seduta. I lavori terminano alle ore 15,40. Licenziato per la stampa dall'ufficio dei Resoconti
15
16
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 1372 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa della senatrice TOIA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2002 (*) Modifica dell articolo 156 del codice civile, e norme
SENATO DELLA REPUBBLICA
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 293 DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa del senatore RIPAMONTI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GIUGNO 2001 Istituzione del servizio sanitario mutualistico e norme
7ª COMMISSIONE PERMANENTE
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA 7ª COMMISSIONE PERMANENTE (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE 18º Resoconto stenografico
Come nasce una legge: dalla presentazione all approvazione definitiva
Un giorno in SENATO Come nasce una legge: dalla presentazione all approvazione definitiva Presentazione L iter di una legge inizia con la presentazione, al Senato o alla Camera, di un progetto di legge;
Nota di approfondimento
Nota di approfondimento Applicazione delle sanzioni tributarie ai tributi locali a seguito delle modifiche disposte con la legge finanziaria per il 2011 ad alcuni istituti di definizione agevolata. Con
A.C. 2985 ed abb. (Nuovo testo unificato - Approvato dal Senato A.S. 344)
A.C. 2985 ed abb. Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie (Nuovo testo unificato - Approvato dal Senato
S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A
S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A X I I I L E G I S L A T U R A N. 2399 D I S E G N O D I L E G G E d iniziativa del senatore DE ANNA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MAGGIO 1997 Disciplina dell attività
DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3461
Senato della Repubblica LEGISLATURA N. 3461 DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa dei senatori BUGNANO, LANNUTTI e MASCITELLI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 SETTEMBRE 2012 Modifiche alla legge 4 maggio 1983,
CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE N. 354. Norme sull informazione e sull educazione sessuale nelle scuole. Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 354 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato ALBERTA DE SIMONE Norme sull informazione e sull educazione sessuale nelle scuole Presentata
SENATO DELLA REPUBBLICA
SENATO DELLA REPUBBLICA X LEGISLATURA N. 2463-A RELAZIONE DELLA 3 a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE) (RELATORE ACHILLI) Comunicata alla Presidenza il 30 gennaio 1991 SUL Ratifica ed
Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare
Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare febbraio 2013 1 1 PREMESSA... 3 1.1 Oggetto... 3 1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento...
NATO DELLA REPUBBLICA
NATO DELLA REPUBBLICA Vili LEGISLATURA DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa del senatore MURMURA (M. 34) COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 1979 Modifica agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto del Presidente
SENATO DELLA REPUBBLICA
BOZZA SENATO DELLA REPUBBLICA XIII LEGISLATURA N. 5021 DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa dei senatori PIZZINATO, BERNASCONI, VIGEVANI, DANIELE GALDI, ZILIO, BETTONI BRANDANI, COÁ, CAPONI e RIPAMONTI COMUNICATO
IL RETTORE. VISTO lo Statuto di autonomia dell Università del Salento ed in particolare l art. 29;
OGGETTO: Emanazione del Regolamento per la formazione del personale tecnicoamministrativo novellato dalla delibera del Consiglio di Amministrazione in data 22/12/2010. IL RETTORE D.R. N. 1 VISTO lo Statuto
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 3338 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori BISCARDINI, CASILLO, CREMA, LABELLARTE e MARINI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MARZO 2005 Modifiche alla legge
X COMMISSIONE PERMANENTE
Mercoledì 15 aprile 2015 61 Commissione X X COMMISSIONE PERMANENTE (Attività produttive, commercio e turismo) S O M M A R I O SEDE CONSULTIVA: Disposizioni per l adempimento degli obblighi derivanti dall
REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI DEL PERCORSO FORMATIVO COMUNE DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MATEMATICA
REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI DEL PERCORSO FORMATIVO COMUNE DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MATEMATICA Art. 1 - Finalità, durata, e modalità di assegnazione 1. La
PROPOSTA DI LEGGE n. 242/9^ di iniziativa del consigliere regionale gianluca gallo, recante:
PROPOSTA DI LEGGE n. 242/9^ di iniziativa del consigliere regionale gianluca gallo, recante: modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 16 del 2 maggio 2001 Il Dirigente F.to antonio cortellaro
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (integrato con modifiche apportate dal Senato Accademico con delibera n 994
Servizio INFORMATIVA 730
SEAC S.p.A. - 38100 TRENTO - Via Solteri, 74 Internet: www.seac.it - E-mail: info@seac.it Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161 Servizio INFORMATIVA 730 15 GENNAIO 2008 Informativa n. 10 ULTERIORI NOVITÀ
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 61 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori EUFEMI, CUTRUFO, CICCANTI, MELELEO, RONCONI, GABURRO e ZANOLETTI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1º GIUGNO 2001 (*)
LEGGE 21 novembre 1988, n. 508 Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti.
LEGGE 21 novembre 1988, n. 508 Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti. Vigente al: 14-3-2012 La Camera dei deputati ed il Senato della
Regione Siciliana Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità L'ASSESSORE
foglio n. 1 DECRETO n. 38 /GAB Istituzione presso la della commissione d'esame per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di persone, di cui al decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395
SENATO DELLA REPUBBLICA
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA BOZZA N. 1171 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI) COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 2002 Concessione di prestiti
SENATO DELLA REPUBBLICA. Commissione Lavoro, Previdenza Sociale
SENATO DELLA REPUBBLICA Commissione Lavoro, Previdenza Sociale Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della disciplina in materia di diritto al lavoro delle persone disabili Audizione Associazione
5 per mille al volontariato 2007
Indice COORDINAMENTO REGIONALE DEI CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO DELLA LOMBARDIA 5 per mille al volontariato 2007 Inquadramento Come funziona Beneficiari Come le OdV possono accedere 1. Iscrizione
OGGETTO: Trasferimenti immobiliari. Nuove modalità di versamento del prezzo di vendita
Informativa per la clientela di studio N. 08 del 15.01.2014 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Trasferimenti immobiliari. Nuove modalità di versamento del prezzo di vendita Gentile Cliente, con la stesura
News per i Clienti dello studio
News per i Clienti dello studio N.44 del 12 Marzo 2013 Ai gentili clienti Loro sedi Recupero edilizio e riqualificazione energetica: per la maxi detrazione pagamenti entro il 30.06.2013 Gentile cliente,
XVI LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI
Frontespizi o Parer i Progetto di Legge Nascondi n. pagina Stamp a XVI LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI N. 1415-C DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI l'11 giugno 2009 (v. stampato Senato
DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE REGOLAMENTO RECANTE NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEL FONDO
DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE E MINISTERO DEL TESORO, DEL 13 GENNAIO 2000, N. 91 REGOLAMENTO RECANTE NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,
IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell
FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI B A R I
FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI di B A R I REGOLAMENTO DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO per l Attività Formativa Professionale Continua degli Iscritti all Ordine Consigliatura
DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2745
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2745 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa della senatrice THALER AUSSERHOFER COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MAGGIO 2011 Modifiche agli articoli 12 e 15 del testo unico
REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE, CHIRURGICHE E TECNOLOGIE AVANZATE G.F. INGRASSIA. (art. 15, comma 12, dello Statuto di Ateneo)
REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE, CHIRURGICHE E TECNOLOGIE AVANZATE G.F. INGRASSIA (art. 15, comma 12, dello Statuto di Ateneo) Art. 1 Oggetto, denominazione e sede Il presente regolamento
Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1188 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI BOLOGNESI, DE MARIA, ALBANELLA, AMODDIO, ANTEZZA, ARLOTTI, BARUFFI, BAZOLI, CARBONE, CARNEVALI,
Gazzetta Ufficiale N. 54 del 6 Marzo 2006
Gazzetta Ufficiale N. 54 del 6 Marzo 2006 DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2006, n.69 Disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia
SENATO DELLA REPUBBLICA
SENATO DELLA REPUBBLICA IX LEGISLATURA (N. 2123) DISEGNO DI LEGGE presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CRAXI) dal Ministro del Tesoro (GORIA) e dal Ministro dell'interno (SCALFARO) di
SENATO DELLA REPUBBLICA
N. 1942 SENATO DELLA REPUBBLICA XVII^ LEGISLATURA DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa dei Sen. FABBRI,BORIOLI,ESPOSITO S. Disposizioni per l'ammissione delle vittime dell'amianto e dei loro familiari al patrocinio
Applicazione della direttiva 95/16/CE relativa alla messa in esercizio di ascensori e montacarichi
Applicazione della direttiva 95/16/CE relativa alla messa in esercizio di ascensori e montacarichi (Schema di decreto del Presidente della Repubblica n. 111) N. 146 8 ottobre 2014 Camera dei deputati XVII
REGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA
COMUNE DI CARRARA Decorato di Medaglia d Oro al Merito Civile REGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA Approvato in data con deliberazione consiliare n. Premesso che la Legge 5 Febbraio 1992 n.
REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.
SENATO DELLA REPUBBLICA XVI LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XVI LEGISLATURA Doc. XVIII n. 59 RISOLUZIONE DELLA 8ª COMMISSIONE PERMANENTE (Lavori pubblici, comunicazioni) (Estensore BUTTI) approvata nella seduta pomeridiana del 20 ottobre
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE. promulga
REGIONE PIEMONTE BU47 22/11/2012 Legge regionale 16 novembre 2012, n. 13. Ulteriori modifiche alla legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 (Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 'Disciplina
Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 952
Senato della Repubblica Fascicolo Iter DDL S. 952 Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per padri separati 28/09/2015-07:36 Indice 1. DDL S. 952 - XVII Leg. 1 1.1. Dati generali 2 1.2. Testi
REGOLAMENTO. PER L ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL FORUM DELLE ASSOCIAZIONI e FONDAZIONI (APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N.
REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL FORUM DELLE ASSOCIAZIONI e FONDAZIONI (APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 21 DEL 02/08/07) INDICE ARTICOLO 1 - FORUM DELLE ASSOCIAZIONI FINALITA ARTICOLO
Legge 7 giugno 1999, n. 213. pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1999. Art. 1. (Ratifica ed esecuzione)
Legge 7 giugno 1999, n. 213 " Ratifica ed esecuzione dell'atto finale della Conferenza diplomatica per l'adozione del progetto di Convenzione dell'unidroit sul ritorno internazionale dei beni culturali
SENATO DELLA REPUBBLICA Disegno di legge 2152 XVI Legislatura. Norme in materia di regolamentazione della figura di operatore sanitario naturopata
SENATO DELLA REPUBBLICA Disegno di legge 2152 XVI Legislatura Norme in materia di regolamentazione della figura di operatore sanitario naturopata Firmatari: Bianco, Vizzini, D alia, Pinzger, Contini, Finocchiaro,
Circolare Informativa n 21/2013
Circolare Informativa n 21/2013 DURC negativo ed intervento sostitutivo della stazione appaltante e-mail: info@cafassoefigli.it - www.cafassoefigli.it Pagina 1 di 6 INDICE Premessa pag.3 1) Intervento
Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio.
Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Vengono posti alcuni quesiti in relazione al servizio di trasporto dei rifiuti. Un Consorzio di Enti Locali, costituito
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE Articolo 1 Natura giuridica 1. L Associazione Amici della Scuola di musica di Fiesole, promossa dal Maestro Piero Farulli, è un istituzione
Legge 30 aprile 1999, n. 130. " Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti "
Legge 30 aprile 1999, n. 130 " Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti " pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1999 Art. 1. (Ambito di applicazione e definizioni) 1. La presente
Art. 1 Sostituzione dell articolo 2 della legge regionale n. 5 del 2005
Deliberazione legislativa n. 58/2013 2 Art. 1 Sostituzione dell articolo 2 della legge regionale n. 5 del 2005 1. L articolo 2 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 5 (Norme a tutela del benessere
Professionisti ed Installatori alla luce del Nuovo Regolamento di Prevenzione Incendi DPR 151-2011 e del DM 20-12-2012 Luciano Nigro
Professionisti ed Installatori alla luce del Nuovo Regolamento di Prevenzione Incendi DPR 151-2011 e del DM 20-12-2012 Luciano Nigro Firenze, 18 febbraio 2014 NUOVI RUOLI NEI PROCEDIMENTI DI PREVENZIONE
REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER L AMBIENTE
REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER L AMBIENTE approvato con approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 14/02/2005 Pagina 1 di 5 Art. 1 ISTITUZIONE Il Comune di Bari istituisce la
COMUNE DI PERUGIA AREA DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLE ALTE PROFESSIONALITA
COMUNE DI PERUGIA AREA DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLE ALTE PROFESSIONALITA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE Approvato con atto G.C. n. 492 del 07.12.2011 1
CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi...
CIRCOLARE N. 49/E Roma, 01 ottobre 2010 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Esecuzione dei rimborsi dovuti per effetto di sentenze nei giudizi tributari INDICE 1. Premessa...2 2. Rimborsi
Norme relative alla costituzione della Commissione regionale per le parità e le pari opportunità tra uomo e donna.
Page 1 of 7 Leggi Regionali d'italia L.R. 26-11-1991, n. 27 Norme relative alla costituzione della Commissione regionale per le parità e le pari opportunità tra uomo e donna. Pubblicata nel B.U. Basilicata
CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato LIVIA TURCO
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 3047 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato LIVIA TURCO Norme per la promozione della partecipazione dei giovani immigrati al servizio
CAMERA DEI DEPUTATI (AFFARI ESTERI E COMUNITARI)
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 4880-A RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) (Ai sensi dell articolo 79, comma 15, del regolamento) Presentata
CARTA DEI SERVIZI. Premessa:
CARTA DEI SERVIZI Premessa: La Carta dei Servizi è uno strumento utile al cittadino per essere informato sulle caratteristiche del servizio offerto, sulla organizzazione degli uffici comunali, sugli standards
REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO
REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO Emanato con D.R. n. 12096 del 5.6.2012 Pubblicato all Albo Ufficiale dell Ateneo l 8 giugno 2012 In
Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 529
Senato della Repubblica Fascicolo Iter DDL S. 529 Concessione di un contributo all'associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro per la riqualificazione dei lavoratori che hanno subìto infortuni
Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2139
Senato della Repubblica Fascicolo Iter DDL S. 2139 Disposizioni in materia di procedure di riparto delle somme relative al cinque per mille 26/01/2016-18:18 Indice 1. DDL S. 2139 - XVII Leg. 1 1.1. Dati
Approvato definitivamente dal Parlamento l 8 luglio 2004
Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate Approvato definitivamente dal Parlamento l
SETTORE ASSICURATIVO. Il giorno 18 aprile 1995. tra. l ANIA. le OO.SS. premesso che
SETTORE ASSICURATIVO Il giorno 18 aprile 1995 tra l ANIA e le OO.SS. premesso che Le Parti intendono, con il presente accordo, dare attuazione agli adempimenti loro demandati dal decreto legislativo 19
Decreto Ministeriale n. 42
Decreto Ministeriale n. 42 Modalità di attribuzione del credito scolastico e di recupero dei debiti formativi nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
PIEMONTE. D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005
PIEMONTE D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005 Oggetto: Programmazione della rete scolastica nella Regione Piemonte - anni scolastici 2005/06-2006/07 art. 138 del D.lgs 112/98. Indicazioni programmatiche inerenti
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 2883-A RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE) (Relatore PROVERA) Comunicata alla Presidenza il 20 maggio 2004 SUL DISEGNO DI LEGGE
Roma, 24.11.2005. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane Loro sedi. All Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti Sede
\ Roma, 24.11.2005 Protocollo: Rif.: Allegati: 3224/IV/2005 Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane Loro sedi All Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti All Area Centrale Personale
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 18 ottobre 2013
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 1119 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del deputato COSTA (V. stampato Camera n. 925) approvato dalla Camera dei deputati il 17 ottobre 2013 Trasmesso dal Presidente
NOZIONI DI BASE DEL DIRITTO IL DIRITTO COME INSIEME DI REGOLE
NOZIONI DI BASE DEL DIRITTO IL DIRITTO COME INSIEME DI REGOLE SI SENTONO SPESSO MOLTE FRASI CHE CONTENGONO LA PAROLA DIRITTO, AD ESEMPIO: - L omicidio è punito dalla legge - I cittadini sono obbligati,
MINISTERO DELL'INTERNO
MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 4 giugno 2010 Modalita' di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana, previsto dall'articolo 9 del decreto legisaltivo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo
Volontariato. Sulle delibera della regione Marche che trasferisce al Centro servizi volontariato risorse per sostenere progetti delle associazioni
Fabio Ragaini, Gruppo Solidarietà Volontariato. Sulle delibera della regione Marche che trasferisce al Centro servizi volontariato risorse per sostenere progetti delle associazioni Quale valutazione dare
statuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004
statuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004 Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE È costituita dal 1908 l Unione delle Province d Italia (U.P.I.). Essa ha sede in Roma.
REGOLAMENTO COMUNALE AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI Approvato con Delibera C.C. 43/01 ART. 1 ART. 2 ART. 3
REGOLAMENTO COMUNALE AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI Approvato con Delibera C.C. 43/01 ART. 1 L amministrazione comunale attua l affidamento familiare allo scopo di garantire al minore le condizioni migliori
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA
D.R. 7675 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA IL RETTORE - Vista la Legge del 19 novembre 1990, n.341 e in particolare gli articoli 6 e 7, concernenti la riforma degli ordinamenti didattici universitari;
DECRETO 25 maggio 2001, n. 337
DECRETO 25 maggio 2001, n. 337 Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro per la solidarietà sociale 1 dicembre 2000, n. 452, in materia di assegni di maternità e per i nuclei familiari con
Comune di San Martino Buon Albergo
Comune di San Martino Buon Albergo Provincia di Verona - C.A.P. 37036 SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI Approvato dalla Giunta Comunale il 31.07.2012 INDICE PREMESSA A) LA VALUTAZIONE
QUADRO RW E DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO RAVVEDIMENTO OPEROSO E QUADRO RW QUADRO RW E DICHIARAZIONE INTEGRATIVA SANDRO BOTTICELLI Commissione Diritto Tributario Nazionale ODCEC Milano Milano, Corso
COMUNE DI ESCALAPLANO
COMUNE DI ESCALAPLANO Provincia di Cagliari STATUTO CONSULTA GIOVANI DI ESCALAPLANO CAPO I NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI FONTI NORMATIVE Le disposizioni contenute nel presente statuto trovano il loro
Art. 1 (Definizione) Art. 2 (Requisiti)
TESTO UNIFICATO AS 3236 1928-1645 Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l istituzione
d iniziativa dei senatori PASTORE, AMATO, BATTAGLIA, CARRARA, GHIGO, NESSA, SARO, VICARI, IZZO, TANCREDI e FLERES
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 357 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori PASTORE, AMATO, BATTAGLIA, CARRARA, GHIGO, NESSA, SARO, VICARI, IZZO, TANCREDI e FLERES COSTA, COMUNICATO ALLA
Schema di decreto del Ministro dell Interno
Schema di decreto del Ministro dell Interno Regolamento recante modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale per l'immissione nel ruolo dei direttivi, ai sensi dell'articolo 42 del decreto
DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3459
Senato della Repubblica LEGISLATURA N. 3459 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore FLERES COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 SETTEMRE 2012 Modifiche alla legge 17 agosto 2005, n. 173, in materia di nuove
www.lavoripubblici.it
RELAZIONE TECNICA Il presente decreto legislativo specifica sostanzialmente obblighi cui i datori di lavoro sono già tenuti, in base alla disciplina generale del corrispondente Titolo I del decreto legislativo
SENATO DELLA REPUBBLIC
SENATO DELLA REPUBBLIC IX LEGISLATURA (N. 2082) DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa dei senatori SCHIETROMA, PAGAMI Maurizio, BELLAFIORE Salvatore, PRANZA, RIVA Dino e SCLAVI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 2216 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore ASCIUTTI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 APRILE 2003 Modifica alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL CONCORSO SPESE SCOLASTICHE, PREMI SCOLASTICI E BORSE DI STUDIO
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL CONCORSO SPESE SCOLASTICHE, PREMI SCOLASTICI E BORSE DI STUDIO ART. 1 SCOPO DELL ATTIVITÀ L ARCA, fra le sue attività istituzionali, persegue l obiettivo di favorire
ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO
ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI DI STUDIO SULLE MATERIE OGGETTO DELLA PROFESSIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
2 aprile 2010 Sicurezza: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Chiarimenti 2 aprile 2010 Sicurezza: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Questo soggetto della prevenzione
Camera dei Deputati 5 Senato della Repubblica PREFAZIONE
Camera dei Deputati 5 Senato della Repubblica XIV LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI PREFAZIONE La riduzione dei danni sanitari e sociali causati dall alcol è, attualmente, uno dei più
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE PARERE DELLA COMMISSIONE
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, 28.11.2006 COM(2006)759 definitivo 2004/0218 (COD) PARERE DELLA COMMISSIONE a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE,
L.R. 19 giugno 1982, n. 55 ( 1).
L.R. 19 giugno 1982, n. 55 ( 1). Ulteriori interventi finanziari in favore delle cooperative edilizie ed integrazione della legge regionale 22 marzo 1963, n. 26, concernente la disciplina della cessione
CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE BALDELLI, BRUNETTA, PIZZOLANTE, POLVERINI, BOSCO, MOTTOLA, GIAMMANCO
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1226 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI BALDELLI, BRUNETTA, PIZZOLANTE, POLVERINI, BOSCO, MOTTOLA, GIAMMANCO Disposizioni per il
Al Presidente del Collegio Geometri e Geometri laureati della Provincia di xxx. Al Responsabile dell Area Governo del Territorio del Comune di xxx
DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE. RELAZIONI EUROPEE E RELAZIONI SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA INTERNAZIONALI IL RESPONSABILE GIOVANNI
S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A
S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A X I I I L E G I S L A T U R A N. 4369 D I S E G N O D I L E G G E d iniziativa del senatore PASSIGLI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1 o DICEMBRE 1999 Norme in materia
STATUTO CONSORTILE ART. 1 - SCOPO DEL CONSORZIO. di azioni volte a migliorare l accesso delle PMI al mercato del credito e ai mercati finanziari,
STATUTO CONSORTILE ART. 1 - SCOPO DEL CONSORZIO E costituito il Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza, avente per scopo lo svolgimento di azioni volte a migliorare l accesso delle PMI al mercato
PROTOCOLLO DI INTESA TRA REGIONE LAZIO- DIREZIONE RAGIONALE POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA E L UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
PROTOCOLLO DI INTESA TRA REGIONE LAZIO- DIREZIONE RAGIONALE POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA E L UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO La Regione Lazio - Direzione Ragionale Politiche Sociali e Famiglia
Riferimenti normativi: DM 42/07 E 80/07 OM N 92/07 Legge n 1/07
Riferimenti normativi: DM 42/07 E 80/07 OM N 92/07 Legge n 1/07 Al termine del primo trimestre ( dicembre) Alla fine del mese di marzo inizio aprile ( valutazione intermedia) Alla fine dell anno scolastico.