DECRETO DIREZIONE GENERALE SANITA N.6368 DEL 15 APRILE 2003

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DECRETO DIREZIONE GENERALE SANITA N.6368 DEL 15 APRILE 2003 Oggetto: Approvazione del piano di controllo degli allevamenti avicoli sul territorio della Regione Lombardia. Modifica del D.D.U.O. n. 13606 del 17.07.2002 Piano di controllo regionale degli allevamenti avicoli. IL DIRIGENTE DELL UNITA ORGANIZZATIVA VETERINARIA VISTO il T.U.L.L.S.S. approvato con R.D. n.1265/34; VISTA la Legge 23/12/1978 n.833 e successive modificazioni ed integrazioni; VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8/2/54 n.320 e successive modificazioni ed integrazioni; VISTO il D.P.R. 3 marzo 1993, n.587 in merito agli scambi intracomunitari e importazioni del pollame, delle uova da cova e dei pulcini di un giorno; RITENUTO opportuno mantenere l adozione, a carattere obbligatorio, negli allevamenti avicoli e negli impianti collegati di misure igienico-sanitarie e manageriali, in grado di ridurre il rischio di diffusione del contagio; RITENUTO, altresì, opportuno mantenere l adozione, a carattere obbligatorio, nelle aziende che allevano, detengono, a qualsiasi titolo e commercializzano volatili destinati agli allevamenti rurali e negli impianti collegati di misure in grado di consentire la rintracciabilità delle partite di volatili commercializzati nell ambito della filiera in oggetto; RITENUTO necessario applicare sul territorio della Regione Lombardia il nuovo programma di monitoraggio degli allevamenti avicoli nei confronti del virus dell influenza aviaria, approvato e finanziato dalla CE e che sostituisce integralmente il precedente piano di controllo previsto dal D.D.U.O. 17177/2001; VISTO il Decreto Direzione Generale Sanità n. 13606 del 17.07.2002 Approvazione del piano di controllo degli allevamenti avicoli sul territorio della Regione Lombardia. Revoca del D.D.U.O. n.17177 del 12 luglio 2001 Piano di controllo regionale degli allevamenti avicoli. RITENUTO opportuno adeguare le norme di biosicurezza stabilite dal citato Decreto Dirigenziale n. 13606 del 17.07.2002 al disposto del provvedimento nazionale, con particolare riferimento alla filiera avicola rurale; RITENUTO, altresì, opportuno uniformare l adozione, a carattere obbligatorio, nelle aziende che allevano, detengono, a qualsiasi titolo e commercializzano volatili destinati agli allevamenti rurali e negli impianti collegati delle misure in grado di consentire la rintracciabilità delle partite di volatili commercializzati nell ambito della filiera in oggetto; VISTI gli artt. 3 e 18 della L.R. 23.7.1996, n.16 e successive modificazioni ed integrazioni che individuano le competenze ed i poteri dei Dirigenti;

VISTO il decreto del Segretario Generale della Giunta Regionale n. 25679 del 20.12.2002 Individuazione delle strutture organizzative e delle relative competenze e aree di attività delle Direzioni Generali della Giunta Regionale per l anno 2003 e n.5317 del 27.3.2003 Rimodulazioni delle Strutture organizzative e delle relative competenze e aree di attività delle Direzioni Generali della Giunta Regionale con decorrenza 1.4.2003 ;; VISTA la Delibera della Giunta della Regione Lombardia n.vii/12500 del 28.3.2003 Disposizioni a carattere organizzativo (1 provvedimento 2003) (di concerto con l Assessore Della Frera) ; D E C R E T A Articolo 1 Il punto 1 dell allegato 1 Definizioni del Decreto Direzione Generale Sanità n. 13606 del 17.07.2002 è sostituito dal disposto del presente articolo 1: a) Pollame: gli animali di cui al D.P.R. 3 marzo 1993, n. 587 e successive modificazioni e integrazioni; b) Allevamento di tipo intensivo: lo stabilimento la cui attività consiste nell allevamento delle specie di cui all articolo 2 punto 2 lettera a) del D.P.R. 587/93 e successive modifiche, a titolo permanente o provvisorio, anche se costituito da più unità produttive (capannoni) ed in cui sono presenti più di 250 volatili; c) Filiera avicola rurale: l insieme di strutture, sistemi di allevamento, figure commerciali e metodi di distribuzione come specificati al punto 4 dell allegato I, così come modificato dal successivo art.2 del presente decreto; d) Unità epidemiologica: insieme di animali, caratterizzati dal fatto di essere detenuti nello stesso allevamento, per i quali è possibile dimostrare la completa separazione fisica e gestionale. La separazione deve comprendere anche la tracciabilità delle uova e degli animali; e) Unità produttiva: per gli allevamenti di tipo intensivo è rappresentata da ogni singolo capannone; per gli allevamenti di svezzamento è costituita da ogni singolo ambiente nel quale il capannone è suddiviso; f) Detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile degli animali, su base sia permanente che temporanea, anche durante il trasporto o in un mercato. g) Proprietario: qualsiasi persona, fisica o giuridica, proprietaria degli animali o incaricata di allevarli dietro compenso finanziario o meno; Articolo 2 Il punto 4 dell allegato 1 Allevamenti di svezzamento del Decreto Direzione Generale Sanità n. 13606 del 17.07.2002 è sostituito dal disposto del presente articolo 2: Filiera avicola rurale 1. Nell ambito della filiera avicola rurale si applicano le seguenti definizioni:

a) allevamento di tipo rurale: il luogo privato in cui vengono allevati esclusivamente per autoconsumo un numero di capi non superiore 250 volatili; b) allevamento di svezzamento: l azienda in cui sono presenti volatili delle specie di cui all articolo 2 punto 2 lettera a) del D.P.R. 587/93 e successive modifiche, nella quale detti animali vengono allevati per una parte del ciclo produttivo per poi essere destinati agli allevamenti rurali di cui alla lettera a) ed alle figure definite ai punti c) e d) del presente punto; c) commerciante all ingrosso: il soggetto che compera, vende e trasporta direttamente o indirettamente, animali di specie, età, razze e sessi diversi di cui alla lettera a) del punto 1 dell allegato I, assicurando il loro regolare avvicendamento con il trasferimento degli animali stessi, entro 30 giorni dal loro acquisto, ad altra azienda non di sua proprietà; d) commerciante dettagliante (in sede fissa), ambulante o itinerante: il soggetto che compera e vende direttamente animali di cui alla lettera a) del punto 1 dell allegato I, assicurando il loro regolare avvicendamento con il trasferimento degli animali stessi a soggetti di cui alla lettera a). I soggetti di cui al presente punto d) che detengono gli animali presso le proprie aziende per un tempo superiore alle 72 ore devono dotarsi necessariamente di una struttura adeguata, che permetta il soddisfacimento delle esigenze fisiche degli animali stessi. 2. La rintracciabilità dei volatili movimentati nell ambito della filiera avicola rurale deve essere garantita con la rigorosa applicazione delle seguenti disposizioni: a) i volatili che sono movimentati dall incubatoio agli allevamenti di svezzamento, e da questi ultimi al commerciante o rivenditore, devono essere accompagnati da regolare dichiarazione di provenienza degli animali (modello 4 unificato); b) i soggetti definiti alle lettere c) e d) del punto 1 che esercitano l attività di vendita nelle diverse sedi, in forma ambulante o itinerante di volatili di specie sensibili, devono rilasciare, per ogni movimentazione, la relativa dichiarazione di provenienza degli animali (modello 4 unificato) c) come contemplato dall art.31 del D.P.R. 320/54 il modello 4, se non previsto da specifiche norme sanitarie, deve essere firmato esclusivamente all interessato, non vidimato, e redatto in duplice copia; d) la rintracciabilità dei volatili di cui al presente punto 2 deve essere garantita a cura del detentore o proprietario degli animali per almeno 12 mesi dalla data della commercializzazione dei volatili; e) ogni cessione, trasferimento o vendita di volatili destinati ai soggetti di cui alla lettera a) del punto 1, anche se sporadicamente o in ambito di attività promozionali, deve essere necessariamente effettuata secondo le regole sopra citate. Articolo 3 L allegato 3 del Decreto Direzione Generale Sanità n. 13606 del 17.07.2002 è sostituito dall allegato I del presente Decreto. Articolo 4 Disposizioni sul territorio regionale 1. Negli allevamenti appartenenti alle specie sensibili, i Servizi Veterinari competenti per territorio, dovranno effettuare, con cadenza semestrale e nell'ambito dell'attività di controllo, la verifica dei requisiti strutturali e gestionali delle misure di biosicurezza, previste nell'allegato II del presente provvedimento.

2. Su tutto il territorio regionale, per gli allevamenti di tipo intensivo, i proprietari o detentori degli animali devono comunicare l avvenuto l accasamento al Servizio veterinario dell ASL competente per territorio tramite l invio della copia del documento di accompagnamento degli animali (mod.4 unificato) entro 7 gg dall immissione dei volatili; Articolo 5 Sanzioni Ai trasgressori delle norme previste dal presente Decreto sono applicate le sanzioni disposte dall'articolo 16, comma 1 del D.Lgs. 196/99. Articolo 6 Il presente Decreto entra immediatamente in vigore e è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia per consentirne la dovuta pubblicità. Mario Astuti

Allegato I BIOSICUREZZA NEGLI ALLEVAMENTI AVICOLI 1. Requisiti strutturali degli allevamenti I locali di allevamento (capannoni) debbono avere: - pavimento in cemento o in materiale lavabile per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione ad eccezione dei parchetti esterni; - pareti e soffitti pulibili; - attrezzature facilmente pulibili e disinfettabili; - efficaci reti antipassero su tutte le aperture esclusi i capannoni dotati di parchetti esterni. I capannoni devono altresì essere dotati di chiusure adeguate. 1. Tutti gli allevamenti debbono inoltre essere dotati di: a) barriere all ingresso idonee ad evitare l ingresso non controllato di automezzi (cancelli o sbarre mobili); b) agli ingressi dei capannoni devono essere presenti piazzole di carico e scarico dei materiali d uso e degli animali dotate di un solido fondo ben mantenuto, lavabili e disinfettabili e di dimensioni minime pari all apertura del capannone;. c) per i nuovi fabbricati destinati all allevamento dei riproduttori dovrà essere previsto il caricamento del mangime dall esterno della recinzione; d) una superficie larga un metro lungo tutta la lunghezza esterna del capannone dovrà essere mantenuta pulita; e) le aree di stoccaggio dei materiali d uso (lettiere vergini, mezzi meccanici ecc.) devono essere protette; f) all entrata di ogni azienda devono essere apposti cartelli di divieto di accesso agli estranei e deve essere allestita una zona filtro dotata di spogliatoio, lavandini e detergenti. Deve essere prevista una dotazione di calzature e tute specifiche; g) le attrezzature d allevamento e di carico (muletti, pale, nastri e macchine di carico etc.) si considerano di norma dotazione di ogni singolo allevamento o, se utilizzate da più aziende, devono essere sottoposte ad accurato lavaggio e disinfezione ad ogni ingresso ed uscita; h) deve esserci assenza di qualsiasi materiale nelle zone attigue ai capannoni; i) deve essere previsto uno spazio per il deposito temporaneo dei rifiuti. 2. Negli allevamenti di svezzamento ogni ambiente di allevamento deve essere delimitato da pareti e dotato di proprio accesso indipendente, anche nel caso confini su uno o più lati con altre unità produttive. 3. I tempi per l'esecuzione dei lavori di adeguamento a quanto contenute al presente decreto, saranno stabiliti, a seguito di sopralluogo, dal Servizio Veterinario competente per territorio.

2. Norme di conduzione 1. È fatto obbligo al detentore dell allevamento di: - vietare l ingresso di persone estranee. In deroga al presente punto negli allevamenti di svezzamento il responsabile deve limitare il più possibile l accesso ad estranei evitandone il contatto diretto con i volatili, e comunque obbligandoli all uso di calzari, camici o tute e cappelli dedicati, - dotare il personale estraneo di vestiario pulito per ogni intervento in allevamento, - consentire l accesso, all area circostante i capannoni, solo ad automezzi strettamente legati all attività di allevamento e previa accurata disinfezione all ingresso in azienda, - tenere apposita registrazione di tutti i movimenti da e per l azienda del personale (indicandone le mansioni), degli animali, delle attrezzature e degli automezzi, - predisporre un programma di derattizzazione e lotta agli insetti nocivi, - vietare al personale di detenere volatili propri. 2. Per l imballaggio ed il trasporto delle uova da cova e da consumo deve essere utilizzato esclusivamente materiale monouso o materiale lavabile e disinfettabile. 3. Il detentore deve verificare tramite l apposita scheda l avvenuta disinfezione dell automezzo presso il mangimificio, che dovrà avvenire almeno con cadenza settimanale. La disinfezione deve essere attestata dal tagliando allegato ai documenti di accompagnamento. 4. Gli automezzi destinati al trasporto degli animali al macello devono essere accuratamente lavati e disinfettati presso l impianto di macellazione dopo ogni scarico. Deve essere posta particolare attenzione al lavaggio delle gabbie. A tal fine deve essere predisposto un protocollo di sanificazione approvato dal Servizio Veterinario e inserito nel manuale di autocontrollo del macello. 5. Accasamento in ogni allevamento di tipo intensivo esclusivamente di tacchini da carne dello stesso sesso (solo maschi o solo femmine). In deroga a quanto previsto al presente punto 5), il Servizio veterinario competente per territorio può autorizzare l accasamento nello stesso allevamento di tacchini da carne sia di maschi che di femmine, purché il proprietario degli animali garantisca per iscritto lo svuotamento dell impianto al termine del ciclo di allevamento entro il termine massimo di 10 giorni. Negli allevamenti di tacchini da carne di tipo intensivo è consentito esclusivamente l accasamento di tacchinotti di un giorno provenienti direttamente da un incubatoio. 6. Negli allevamenti intensivi di volatili, il carico per il macello di tutti i volatili dell allevamento deve essere completato entro un massimo di 10 giorni ed i volatili devono essere trasportati direttamente all impianto di destinazione. 7. Negli allevamenti avicoli, situati al di fuori di zone soggette a provvedimenti restrittivi per malattie infettive e diffusive dei volatili, in cui non sono allevati tacchini da carne, dopo la verifica della scrupolosa applicazione dei requisiti strumentali e gestionali di biosicurezza sopra descritti, è tuttavia consentito il carico degli animali, per l invio al macello, in più soluzioni.

3. Pulizie e disinfezioni 1. Alla fine di ogni ciclo di allevamento e prima dell inizio di un nuovo ciclo i locali e le attrezzature debbono essere puliti e disinfettati. I silos debbono essere puliti e disinfettati ad ogni nuovo ciclo di animali. 2. In deroga al precedente punto 1, negli allevamenti di svezzamento la pulizia e disinfezione dei silos e dei capannoni è effettuata almeno una volta l anno. 3. L immissione di nuovi volatili deve essere effettuata rispettando un periodo di vuoto. Dal giorno di svuotamento dell allevamento a quello di immissione di nuovi volatili debbono trascorrere almeno: - 14 giorni: per i polli da carne; - 21 giorni: per i tacchini destinati alla produzione di carne; per i riproduttori in fase pollastra. Il vuoto sanitario minimo da effettuare nelle unità produttive delle altre aziende di allevamento è il seguente: - 14 giorni per i galli golden e livornesi e le faraone destinati alla produzione di carne; - 21 giorni per le galline per uova da consumo (ovaiole) e le anatre destinate alla produzione di carne; - 14 giorni per la selvaggina da penna; - 8 giorni per le aziende di svezzamento. Dopo le operazioni di pulizia e disinfezione, prima dell inizio del nuovo ciclo, è comunque fatto obbligo di rispettare un vuoto sanitario di almeno 3 gg dell intero allevamento o dell unità epidemiologica, nel caso di animali da carne, e delle unità produttive per le altre tipologie. 4. Animali morti 1. Per lo stoccaggio degli animali morti devono essere installate idonee celle di congelazione collocate all esterno del perimetro dell area di allevamento, assicurando che il ritiro sia effettuato da ditte regolarmente autorizzate. Le celle possono essere collocate anche all'interno, a condizione che l'operazione di carico degli animali morti avvenga all'esterno dell'area di allevamento. La capienza delle celle deve essere determinata in funzione della superficie di allevamento e delle specie animali allevate; 2. Al termine di ogni ciclo di allevamento gli animali morti devono essere inviati a stabilimenti autorizzati ad alto rischio, ai sensi delle vigenti normative, accompagnati da certificazione veterinaria; 3. In deroga a quanto previsto nel precedente punto è consentito il carico delle carcasse anche durante il ciclo di allevamento nel caso di: - mortalità eccezionale, anche non imputabile a malattie infettive sempre e comunque previa certificazione veterinaria; - allevamenti con superficie dei locali superiore ai 10.000 mq., allevamenti a ciclo lungo come i riproduttori e allevamenti a ciclo continuo quali quelli di galline ovaiole devono dotarsi di celle di congelamento che permettano il ritiro con una frequenza superiore al mese, così pure gli svezzatori avranno un ritiro delle carcasse ad intervalli non inferiori al mese.

4. Gli animali morti devono essere trasportati ad un impianto autorizzato ai sensi delle normative vigenti tramite mezzi autorizzati. 5. Gestione delle lettiere 1. La lettiera e la pollina, se sottoposte a processo di maturazione, devono essere opportunamente stoccate presso l allevamento così come previsto dalla vigente normativa. Quando ciò non fosse possibile queste devono essere allontanate tramite ditte regolarmente autorizzate. 2. La lettiera deve essere asportata con automezzi a tenuta e coperti in modo da prevenire la dispersione della stessa. 6. Verifiche Il Servizio veterinario dell ASL., nell'ambito dell'attività di controllo è incaricato della verifica dei requisiti strutturali e gestionali di quanto sopra espresso.