REGOLAMENTO PER IL REFERENDUM CONSULTIVO

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CITTÀ DI CHIERI Provincia di Torino ATTI UFFICIALI REGOLAMENTO PER IL REFERENDUM CONSULTIVO In vigore dal 14.01.2009 Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 19.12.1997 Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 27.11.2008

INDICE TITOLO I - RICHIESTA DI REFERENDUM CONSULTIVO Art. 1 - Iniziativa Art. 2 - Oggetto ed esclusioni Art. 3 - Deposito della richiesta e raccolta delle firme Art. 4 - Ammissibilità e commissione tecnica Art. 5 - Raccolta firme Art. 6 - Richiesta di referendum e autenticazione delle firme Art. 7 - Deposito delle firme dei sottoscrittori Art. 8 - Verifica regolarità Art. 9 - Mancato deposito delle firme TITOLO II - SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM Art. 10 - Indizione del referendum Art. 11 - Revoca o sospensione del referendum Art. 12 - Periodi di sospensione dei referendum Art. 13 - Disciplina della votazione Art. 14 - Rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici presso le sezioni elettorali Art. 15 - Operazioni di voto Art. 16 - Operazioni di scrutinio Art. 17 - Ufficio comunale per il referendum Art. 18 - Proclamazione dei risultati Art. 19 - Reclami Art. 20 - Effetti del referendum Art. 21 - Spese Art. 22 - Norme transitorie Art. 23 - Entrata in vigore 2

TITOLO I RICHIESTA DI REFERENDUM CONSULTIVO Art. 1 Iniziativa 1. L'iniziativa per l'indizione del referendum consultivo spetta: a) alla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali in carica secondo le modalità previste dall'art. 42, comma 2, lettera a) dello Statuto; b) ad un quindicesimo di cittadini elettori del Comune con riferimento all ultima revisione delle liste elettorali prima del deposito della richiesta di referendum. Art. 2 Oggetto ed esclusioni 1. Il referendum potrà essere indetto solo su materie di competenza locale che interessino la generalità dei cittadini. 2. Le materie escluse dalla consultazione referendaria sono indicate nel comma 1 dell'art. 42 dello Statuto. Art. 3 Deposito della richiesta e raccolta delle firme 1. La richiesta di referendum da parte dei cittadini insieme con il quesito referendario, sottoscritta in forma autenticata da cinquanta promotori, elettori del Comune di Chieri, deve essere depositata presso il Segretario Comunale che ne rilascia ricevuta. 2. Gli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento disciplinano le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme. Art. 4 Ammissibilità e commissione tecnica 1. Sull'ammissibilità del referendum decide una commissione tecnica composta dal Segretario Comunale che la presiede e da due professori di diritto indicati dal Preside della facoltà di Giurisprudenza dell'università di Torino su richiesta che il Segretario Comunale deve fare entro dieci giorni dal deposito della richiesta. 2. E' compito del Segretario Comunale convocare la commissione tecnica per esprimere il giudizio di ammissibilità sulla richiesta di referendum. 3. Il giudizio di ammissibilità si basa esclusivamente sulle seguenti verifiche: - ammissibilità della materia; - comprensibilità e correttezza della formulazione del quesito; - verifica sulla regolarità della presentazione da parte del prescritto numero di elettori proponenti e delle relative firme. 4. La commissione tecnica deve esprimere il giudizio di ammissibilità entro trenta giorni dall insediamento. Il verbale che decide sull'ammissibilità della richiesta di referendum deve essere notificato entro cinque giorni al primo firmatario dei promotori, al Presidente del Consiglio Comunale ed al Sindaco. 3

Art. 5 Raccolta firme 1. Per la raccolta delle firme devono essere usati appositi stampati ciascuno dei quali deve contenere sulla prima facciata la scritta "Comune di Chieri - Richiesta di referendum consultivo" e l'indicazione del quesito da sottoporre al voto ben evidenziato. 2. I fogli previsti dal comma precedente devono essere presentati a cura dei promotori alla segreteria comunale. 3. Il funzionario preposto appone ai fogli il bollo dell'ufficio, la data e la propria firma e li restituisce ai presentatori entro tre giorni dalla presentazione. Art. 6 Richiesta di referendum e autenticazione delle firme 1. Il referendum viene richiesto dagli elettori firmando gli stampati di cui all'articolo precedente. Accanto alle firme devono essere indicati per esteso il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore. 2. Le firme devono essere autenticate da un notaio, da un cancelliere, dal Segretario Comunale e dai funzionari comunali per i quali è stata rilasciata espressa delega. L'autenticazione, che può essere anche collettiva, deve avvenire nei modi e nelle forme previste dall art. 20 della Legge n. 15 del 1968. 3. Il Sindaco adotta le opportune misure affinchè sia garantita l'effettiva disponibilità secondo orari determinati, delle persone preposte alle autenticazioni. 4. La verifica dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune dei sottoscrittori la richiesta di referendum compete all'ufficio elettorale. Art. 7 Deposito delle firme dei sottoscrittori 1. Il deposito presso il Segretario Comunale di tutti i fogli contenenti le firme dei sottoscrittori deve essere effettuato entro tre mesi dalla data di consegna ai promotori dei fogli vidimati, attestata da verbale di consegna. Tale deposito deve essere effettuato da almeno tre dei promotori, i quali dichiarano al Segretario Comunale il numero delle firme che appoggiano la richiesta. 2. Del deposito si dà atto mediante processo verbale, facente fede del giorno e dell'ora in cui il deposito è avvenuto. 3. Il verbale è redatto in duplice originale, con la sottoscrizione dei presentatori e del Segretario Comunale. Un originale è allegato alla richiesta, l'altro viene consegnato ai presentatori. Art. 8 Verifica regolarità 1. La commissione tecnica entro quindici giorni dal deposito dei fogli contenenti le firme verifica la regolarità della presentazione da parte del prescritto numero di elettori e delle relative firme e si esprime definitivamente sull'ammissibilità del referendum. 2. Il Segretario Comunale trasmette il verbale sull'ammissibilità del referendum ai presentatori delle firme di cui all'articolo precedente, al Presidente del Consiglio Comunale ed al Sindaco entro dieci giorni. Art. 9 Mancato deposito delle firme 1. Decorso il termine di cui all art. 7, comma 1, senza che i fogli contenenti le firme siano depositati, il Segretario Comunale dichiara non raggiunto il numero prescritto, chiusa la raccolta delle firme e trasmette il verbale ai soggetti di cui all art. 8, comma 2. 2. Una nuova richiesta referendaria avente per oggetto lo stesso quesito non può essere ripresentata se non trascorsi almeno cinque anni dall ultimo atto del precedente procedimento referendario. 4

TITOLO II SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM Art. 10 Indizione del referendum 1. Ricevuta comunicazione dell'ammissibilità della richiesta di referendum, il Presidente del Consiglio Comunale convoca entro venti giorni il Consiglio Comunale per approvare la deliberazione di indizione del referendum secondo quanto previsto dall art. 42, comma 4 dello Statuto. 2. La deliberazione di indizione del referendum viene trasmessa alla Giunta Comunale per la fissazione della data di svolgimento della consultazione e elencazione, per ciascun referendum, dei quesiti da sottoporre agli elettori. Le votazioni dovranno avvenire entro nove mesi. 3. Il Comune dà pubblicità alla deliberazione di indizione del referendum mediante manifesti da affiggersi almeno quaranta giorni prima della data stabilita per la votazione. Art. 11 Revoca o sospensione del referendum 1. Il referendum può essere revocato o sospeso previo parere della commissione tecnica e con motivata deliberazione del Consiglio Comunale quando l oggetto del suo quesito non abbia più ragione d essere o sussistano impedimenti temporanei. La deliberazione del Consiglio Comunale di revoca del referendum dovrà essere approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Art. 12 Periodi di sospensione dei referendum 1. Ogni attività ed operazione relativa ai referendum è sospesa nei sei mesi che precedono la scadenza del Consiglio Comunale e nei sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio Comunale. Art. 13 Disciplina della votazione 1. L organizzazione tecnica delle operazioni elettorali (aggiornamento liste, certificati elettorali, tabelloni, propaganda, seggi - numero - scrutatori - ubicazioni - durata votazioni), viene disciplinata con la deliberazione consiliare di indizione del referendum. 2. Per quanto ivi non espressamente previsto, si fa rinvio alle disposizioni del T.U. 16/05/1960, n. 570. Art. 14 Rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici presso le sezioni elettorali 1. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere un rappresentante per ognuno dei partiti o dei gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale e dei promotori del referendum. 2. Alle designazioni dei predetti rappresentanti provvede persona munita di mandato, autenticato dal notaio o dal Segretario Comunale, da parte del referente locale del partito o del gruppo politico oppure da parte dei promotori del referendum. Art. 15 Operazioni di voto 1. Le schede per il referendum sono prodotte dal Comune. 2. Esse contengono il quesito formulato letteralmente, riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. 5

3. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene. Art. 16 Operazioni di scrutinio 1. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono ad esaurimento. Art. 17 Ufficio comunale per il referendum 1. Presso il Comune è costituito l ufficio elettorale per il referendum composto dal dirigente della ripartizione Affari Generali, dal responsabile dei Servizi Demografici e dal responsabile dell Ufficio Elettorale. Art. 18 Proclamazione dei risultati 1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutte le sezioni elettorali del Comune, l'ufficio comunale per il referendum dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati conseguiti dal referendum dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati. 2. Di tali operazioni è redatto verbale che viene inviato in copia al Presidente del Consiglio Comunale e ai promotori della richiesta di referendum. 3. Il referendum consultivo è valido se alla votazione ha partecipato oltre il 50% degli aventi diritto. Art. 19 Reclami 1. Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio presentati entro dieci giorni contro l'ufficio comunale per il referendum decide la commissione tecnica entro i successivi venti giorni. Art. 20 Effetti del referendum 1. Se l esito del referendum è valido secondo quanto disposto dal comma 3 dell art. 18, il Consiglio Comunale deve essere convocato entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati per prenderne formalmente atto ed assumere motivate deliberazioni in materia. 2. L eventuale reiezione deve essere deliberata con il voto favorevole di almeno due terzi dei consiglieri assegnati, ovvero, in una seconda votazione da tenere non prima di dieci giorni, ma non oltre trenta giorni, dalla maggioranza assoluta dei consiglieri. Art. 21 Spese 1. Le spese per le operazioni attinenti al referendum sono a carico del Comune. 2. Agli oneri derivanti dallo svolgimento del referendum si provvede con stanziamento da imputarsi ad apposito capitolo di bilancio. Art. 22 Norme transitorie 1. Per i procedimenti referendari già in corso alla data di approvazione del presente regolamento: - non si applicano le disposizioni di cui all art. 3, comma 1 e art. 5; - Il giudizio di ammissibilità della commissione tecnica di cui all art. 4, viene formulato dalla medesima in sede di verifica della regolarità di cui all art. 8; 6

- Il termine previsto dall art. 7, comma 1, decorre dalla data di approvazione in Consiglio Comunale del presente regolamento. Art 23 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento, dopo l esecutività della deliberazione di approvazione, viene ripubblicato all Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo alla scadenza della sua ripubblicazione. 7