Regolamento per la disciplina del Referendum consultivo comunale
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1 COMUNE DI QUISTELLO PROVINCIA DI MANTOVA Regolamento per la disciplina del Referendum consultivo comunale Approvato con deliberazione consiliare n. del
2 Regolamento per la disciplina del Referendum consultivo comunale INDICE Titolo Primo - I PRINCIPI GENERALI ART. 1 FINALITÀ ART. 2 OGGETTO DEL REFERENDUM ART. 3 TITOLARI DEL DIRITTO DI INIZIATIVE ART. 4 PROMOZIONE DEL REFERENDUM ART. 5 DATA DI EFFETTUAZIONE DEL REFERENDUM Titolo Secondo - VERIFICA DELL'AMMISSIBILITA' ART. 6 COMMISSIONE DEI GARANTI PER LA VERIFICA DELL'AMMISSIBILITÀ ART. 7 ESAME DEL QUESITO ART. 8 COMUNICAZIONE SUI RISULTATI DELLA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ DEL REFERENDUM ART. 9 RACCOLTA DELLE FIRME ART. 10 AUTENTICAZIONE DELLE FIRME ART. 11 SPESE PER L'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME ART. 12 PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI REFERENDUM Titolo Terzo - SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM ART. 13 INDIZIONE ART. 14 PERIODI DI SOSPENSIONE DEL REFERENDUM ART. 15 REVOCA DEL REFERENDUM ART. 16 DISCIPLINA DELLA VOTAZIONE ART. 17 COMPITI DELL UFFICIO ELETTORALE ART. 18 UFFICIO COMUNALE PER IL REFERENDUM ART. 19 UFFICIO DI SEZIONE ART. 20 PROPAGANDA DA PARTE DEI PARTITI POLITICI E DEL COMITATO PROMOTORE DEL/DEI REFERENDUM ART. 21 OPERAZIONI DI VOTO ART. 22 OPERAZIONI DI SCRUTINIO ART. 23 PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI Titolo Quarto - DISPOSIZIONI FINALI ART. 24 PRONUNCIAMENTO DEL CONSIGLIO ART. 25 RINUNCIA DELLA RICHIESTA DI REFERENDUM ART. 26 DISPOSIZIONI APPLICABILI ART. 27 SPESE ART. 28 ENTRATA IN VIGORE
3 Titolo Primo I PRINCIPI GENERALI ART. 1 FINALITÀ 1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell art. 87 dello Statuto Comunale, le modalità per l ammissibilità e lo svolgimento del referendum consultivo comunale, ritenuto un valido strumento per consentire una effettiva partecipazione dei cittadini all amministrazione dell Ente e favorire un rapporto di collaborazione fra i cittadini e l istituzione. 2. Il referendum è indetto per tutti i cittadini maggiorenni iscritti nelle liste elettorali del Comune. 3. Con il Referendum consultivo si possono sottoporre agli elettori fino ad un massimo di tre proposte al quesito sottoposto. ART. 2 OGGETTO DEL REFERENDUM 1. Il referendum consultivo è indetto per materie di esclusiva competenza comunale e non è comunque ammesso intorno a proposte già sottoposte a referendum nell ultimo quinquennio, ovvero già dichiarate illegittime o inammissibili in precedenti consultazioni referendarie. 2. Ove la dichiarazione di illegittimità o di inammissibilità sia stata motivata su irregolarità procedurali, l istanza potrà essere ripresentata e la procedura referendaria potrà essere nuovamente avviata sulle stesse proposte. 3. Il referendum non può essere proposto relativamente alle seguenti materie: a) lo Statuto ed i regolamenti che disciplinano il funzionamento degli organi comunali; b) le materie previste dall art. 87 dello Statuto Comunale; c) attività meramente esecutive di norme statali e regionali; d) elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze; e) il personale comunale o di enti, aziende, istituzioni e società dipendenti o partecipate dal Comune; f) provvedimenti inerenti il bilancio, la contabilità, l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti e l'applicazione di tributi e tariffe; g) l'attuazione dei principi dettati dall'art. 3, commi 1 e 2, Costituzione, sulla pari dignità giuridica e sociale delle persone; h) materie nelle quali siano già stati adottati atti e/o provvedimenti per effetto dei quali sono stati assunti impegni finanziari o sono sorti rapporti contrattuali con terzi, la cui revoca o modifica sostanziale esponga l amministrazione a oneri economici, anche a titolo di risarcitorio e/o indennitario. 4. Il quesito sottoposto dai proponenti agli elettori deve rendere esplicite le maggiori spese o le minori entrate derivanti dal provvedimento oggetto della consultazione e indicare le modalità di copertura di tali oneri. ART. 3 TITOLARI DEL DIRITTO DI INIZIATIVE 1. Il Sindaco indice il referendum, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio Comunale, per iniziativa di cittadini, in numero non inferiore a quello stabilito dallo Statuto Comunale, rappresentati dal Comitato dei promotori. 2
4 2. Per il calcolo del numero dei cittadini richiedenti si assumono i dati accertati nell ultima revisione utile delle liste elettorali. ART. 4 PROMOZIONE DEL REFERENDUM 1. I cittadini che intendono promuovere il referendum debbono presentare al Protocollo generale del Comune, entro il 30 ottobre di ogni anno, una apposita istanza scritta indirizzata al Sindaco. 2. L'istanza, redatta in carta libera, deve recare, a pena di inammissibilità, in calce il nome, il cognome, la data, il luogo di nascita, gli estremi di un documento valido di riconoscimento e la firma di almeno 100 (cento) degli elettori del Comune di Quistello. L ufficio Elettorale accerta l effettiva iscrizione alle liste elettorali comunali dei suddetti firmatari. I primi tre firmatari si intendono delegati ad illustrare l istanza di fronte alla Commissione dei Garanti e a ricevere le comunicazioni inerenti lo svolgimento delle operazioni referendarie. 3. L'istanza, a pena di inammissibilità, deve contenere in termini esatti la proposta che si intende sottoporre alla votazione popolare, e deve essere formulata in modo semplice, chiaro ed univoco, così da consentire un'agevole e obiettiva libertà di opzione. 4. Qualora l'istanza riguardi un referendum consultivo che prospetti alla consultazione popolare più proposte, il quesito dovrà essere completato con la formula "quale, fra le seguenti proposte, ritiene più idonea per..." cui dovrà seguire l'esatta definizione dell'oggetto sul quale viene richiesto il referendum. ART. 5 DATA DI EFFETTUAZIONE DEL REFERENDUM 1. Ogni anno solare può aver luogo una sola consultazione referendaria, riferita ad uno o più referendum in numero non superiore a tre, in una giornata di domenica, non coincidente con altre consultazioni elettorali, dal 15 aprile al 15 giugno dalle ore 8.00 alle ore
5 Titolo Secondo VERIFICA DELL'AMMISSIBILITA' ART. 6 COMMISSIONE DEI GARANTI PER LA VERIFICA DELL'AMMISSIBILITÀ 1. La verifica di ammissibilità dei referendum proposti è rimessa al giudizio della Commissione dei Garanti, composta dal Segretario Comunale e da altri 2 (due) garanti, che abbiano maturato una significativa esperienza giuridico-amministrativa (di cui almeno uno con esperienza accademica pluriennale), comprovata da idoneo curriculum, nominati dal Consiglio Comunale. Tale nomina deve essere fatta nel Consiglio Comunale successivo alla seduta di approvazione del presente regolamento. 2. La Commissione dura in carica quanto il Consiglio che l ha eletta. Qualora uno dei componenti venga a mancare, per decadenza o dimissioni o qualsiasi altro impedimento, il Consiglio Comunale è convocato entro i successivi sessanta giorni per provvedere a sostituirlo. 3. La Commissione di cui al comma 1 del presente articolo decide sull ammissibilità dei referendum, nel rispetto di quanto prescritto agli articoli 2 e 4 del presente regolamento, entro 45 giorni dalla data di ricevimento della proposta. 4. Le modalità procedurali a cui si deve attenere la Commissione dei garanti sono stabilite al successivo art. 7 del presente regolamento. 5. Le decisioni della Commissione dei Garanti sono motivate e, quando siano di rigetto, devono altresì indicare le norme che lo hanno determinato. 6. Le decisioni della Commissione dei Garanti, sono assunte a maggioranza, sono verbalizzate e devono essere tempestivamente comunicate ai tre promotori delegati, al Sindaco e ai Capigruppo consiliari; le sue decisioni sono definitive e avverso di esse non è ammesso reclamo ad alcun altro organo comunale. 7. Le prestazioni rese dai Garanti sono compensate con un gettone di presenza onnicomprensivo spettante ad ogni componente per ciascuna seduta e il cui importo sarà fissato dalla Giunta comunale prima dell insediamento della Commissione stessa. ART. 7 ESAME DEL QUESITO 1 La legittimità e l'ammissibilità delle proposte referendarie promosse dai cittadini è espressa in via obbligatoria, vincolante e definitiva, dalla Commissione dei Garanti di cui all'articolo precedente. 2. Il Sindaco trasmette alla Commissione dei Garanti le proposte di referendum entro trenta giorni dal loro ricevimento. 3. I tre promotori delegati di cui all'art. 3, comma 2, possono chiedere audizione al Commissione dei Garanti per integrare, fermi restando i termini della proposta, le motivazioni della loro istanza. A tal fine, e altresì se lo ritenga comunque opportuno al fine di acquisire ulteriori elementi di giudizio, la Commissione dei Garanti invierà loro un avviso di convocazione per la riunione dedicata all'esame di legittimità e di ammissibilità della proposta referendaria. I promotori delegati hanno diritto di far inserire nel verbale della riunione le proprie osservazioni. 4
6 4. Sulla base dei risultati delle operazioni di verifica la Commissione dei Garanti dà atto formalmente, con propria motivata relazione, in modo da rendere chiare le ragioni per le quali la richiesta è accolta o respinta, della ammissibilità o inammissibilità della richiesta di referendum e invia il verbale al Sindaco. 5. Qualora la Commissione dei Garanti riscontri delle irregolarità nella procedura di formazione o di presentazione dell'istanza e della prescritta documentazione, deve stabilire un termine per le eventuali sanatorie o per la presentazione di memorie intese a contestarne l'esistenza. 6. La Commissione, ove ritenga che il referendum proposto sia ammissibile, ma che il quesito referendario non sia sufficientemente chiaro nella formulazione, concede ai proponenti un termine, non inferiore a quindici giorni, per la riformulazione del quesito. Ove la riformulazione non venga trasmessa alla Commissione nel termine assegnato ovvero non sia idonea a superare le osservazioni avanzate, la Commissione dichiara la proposta inammissibile. ART. 8 COMUNICAZIONE SUI RISULTATI DELLA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ DEL REFERENDUM 1. Qualora la proposta sia stata dichiarata ammissibile dall apposita Commissione dei Garanti, il Sindaco, entro 15 giorni dal ricevimento, notifica al Comitato promotore la decisione della Commissione e il quorum delle firme necessarie ai sensi dell art. 87 dello Statuto Comunale. 2. Qualora la proposta di referendum sia stata dichiarata inammissibile il Sindaco provvede a darne comunicazione nelle stesse forme previste dal comma precedente. ART. 9 RACCOLTA DELLE FIRME 1. La raccolta delle firme dei referendum promossi dai cittadini è effettuata su fogli vidimati dal Segretario Comunale e deve essere conclusa entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data della loro consegna. Ciascuno di essi deve recare, stampato o dattiloscritto in epigrafe a cura del Comitato promotore, il testo della proposta formulata nell'istanza di referendum dichiarata legittima e ammissibile dalla Commissione dei Garanti, nonché allegata copia dell'estratto del verbale di cui all'art. 7, comma Il Comitato Promotore, entro 15 giorni dal ricevimento della dichiarazione di ammissibilità espressa dalla Commissione dei Garanti, trasmette all Ufficio Elettorale i fogli predisposti per la raccolta delle firme dei referendum. L Ufficio Elettorale, entro 10 giorni, provvede a completare i fogli, apponendovi il numero d ordine, il timbro, la data e la firma del Segretario comunale. 3. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che i fogli contenenti le firme siano depositati, il Segretario Comunale dichiara non raggiunto il numero prescritto e chiusa la raccolta delle firme e trasmette il verbale al Sindaco e al Comitato promotore. ART. 10 AUTENTICAZIONE DELLE FIRME 1. L'elettore appone la propria firma nei fogli di cui all'articolo precedente, scrivendo chiaramente nome e cognome, luogo e data di nascita, estremi di un documento valido di riconoscimento e residenza. 2. Sono competenti ad eseguire l autenticazione i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti d Appello e dei tribunali, i segretari delle Procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al 5
7 presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco. 3. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio; in tal caso deve indicare il numero delle firme raccolte. 4. L autenticazione delle firme presso l Ufficio Elettorale potrà essere effettuata negli orari di apertura al pubblico dell ufficio stesso. Dovrà essere altresì inserita la certificazione anche collettiva di iscrizione alle liste elettorali, rilasciata dall Ufficio Elettorale. ART. 11 SPESE PER L'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME 1. Le autenticazioni delle firme effettuate dal Sindaco, dal Segretario generale, dai Consiglieri comunali o dal funzionario incaricato dal Sindaco sono esenti da spese. ART. 12 PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI REFERENDUM 1. La richiesta di referendum, corredata dei fogli di cui all'art. 9, recanti le firme autenticate e dalla attestazione, anche collettiva, dell ufficio Elettorale della effettiva iscrizione dei firmatari nelle liste elettorali comunali, deve essere presentata dai promotori al Sindaco entro il decimo giorno successivo alla scadenza del termine fissato per la raccolta delle firme. 2. Il Segretario comunale, mediante processo verbale di cui rilascia copia, dà atto della presentazione della richiesta, della data e del deposito dei documenti. Nel verbale è inoltre indicato, su dichiarazione dei promotori, il numero delle firme raccolte. Il Segretario entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta di referendum, verifica la regolarità degli atti, delle firme di presentazione autenticate e dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune di un numero di sottoscrittori non inferiori a quello minimo previsto dall'art. 3 e ne dà comunicazione al Sindaco. 6
8 Titolo Terzo SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM ART. 13 INDIZIONE 1. Il referendum proposto dai cittadini viene indetto se il numero di firme valide è stato raccolto nel termine dettato dal precedente art Entro i termini previsti dal presente Regolamento all art. 5 comma 1, il Sindaco indice il referendum, salvo i casi previsti dal successivo art. 14. L'atto di indizione elenca per ciascun referendum, nel rispetto del numero d'ordine, i quesiti o le proposte da sottoporre agli elettori. 3. Il Sindaco provvede a dare notizia del referendum mediante affissione all'albo Pretorio e manifesti da affiggersi almeno 45 giorni prima della data del referendum. Nei manifesti saranno altresì precisati il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum, il giorno, l'orario e il luogo della votazione, il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum. I manifesti sono pubblicati negli spazi per le pubbliche affissioni in numero di copie pari almeno al doppio delle sezioni elettorali. ART. 14 PERIODI DI SOSPENSIONE DEL REFERENDUM 1. Il referendum non può essere effettuato : a) nei sei mesi che precedono la scadenza del mandato del Consiglio comunale; b) in caso di anticipato scioglimento del Consiglio, nel periodo intercorrente tra la pubblicazione di indizione dei comizi elettorali e l'elezione del nuovo Consiglio comunale; c) nei tre mesi successivi alla elezione del nuovo Consiglio comunale; d) contestualmente ad altre consultazioni elettorali. 2. Nei casi previsti dal comma precedente, il referendum si svolgerà entro i sessanta giorni successivi allo spirare della causa di sospensione, nel rispetto delle procedure stabilite dal precedente art. 13. ART. 15 REVOCA DEL REFERENDUM 1. Il referendum può essere revocato qualora, entro il mese di febbraio, gli organi comunali competenti abbiano adottato un atto o una deliberazione sulla stessa materia oggetto della proposta referendaria. 2. La Commissione dei Garanti, cui è trasmesso immediatamente l'atto o la delibera consiliare esecutiva, stabilisce insindacabilmente entro dieci giorni se la proposta referendaria sia da considerarsi assorbita dal contenuto della deliberazione o se debba comunque procedersi allo svolgimento delle operazioni referendarie. 3. Il Sindaco, tramite manifesti e/o altri strumenti all'uopo adeguati, comunica tempestivamente alla cittadinanza l'eventuale revoca del referendum e le ragioni che l'hanno consentita. 4. La presa d atto della revoca di un referendum dovrà essere oggetto di deliberazione nella prima seduta utile del Consiglio Comunale. ART. 16 DISCIPLINA DELLA VOTAZIONE 1. Hanno diritto di partecipare ai referendum tutti i cittadini di cui all art. 1 comma La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto. 7
9 3. Ai soli fini dei referendum comunali di cui al presente regolamento, saranno ammessi al voto gli elettori risultanti dall ultima revisione dinamica. 4. Gli elettori dovranno presentarsi al seggio muniti del documento elettorale previsto dalla normativa vigente al momento del Referendum. ART. 17 COMPITI DELL UFFICIO ELETTORALE 1. Entro dieci giorni dalla comunicazione di ammissibilità del referendum, l'ufficio Elettorale predispone tempestivamente il calendario di tutte le operazioni referendarie. Inoltre: a) sovrintende a tutte le operazioni referendarie; b) procede entro il giorno immediatamente successivo alle operazioni di voto: - all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto; - all'accertamento del numero dei votanti e quindi alla somma dei voti validamente espressi; - alla verifica della quota percentuale minima per la validità della consultazione. 2. Di tali operazioni è redatto verbale, trasmesso tempestivamente all Ufficio comunale per il referendum. ART. 18 UFFICIO COMUNALE PER IL REFERENDUM 1. Entro dieci giorni dalla comunicazione di ammissibilità del referendum, si insedia l'ufficio comunale per il referendum. L'Ufficio, che è collegio perfetto, è composto dal Segretario Generale, dal Responsabile dell Ufficio Elettorale e da un Istruttore Amministrativo afferente al servizio elettorale nominato dal Segretario. Ai lavori dell Ufficio possono assistere i promotori delegati delle istanze di referendum, ai quali, a cura del Segretario Generale, vengono comunicate le date delle sedute. 2. L Ufficio comunale per il referendum procede, in pubblica adunanza, il giorno immediatamente successivo alle operazioni di voto: - al riesame e alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati; - alla verifica, ove lo ritenga necessario, dei verbali delle votazioni delle sezioni cui si riferiscono i reclami, procedendo all'eventuale correzione degli errori nei risultati; - alla proclamazione dei risultati definitivi del o dei referendum. 3. Di tali operazioni è redatto verbale depositato presso l'ufficio di Elettorale e trasmesso in copia al Sindaco e ai promotori delegati. ART. 19 UFFICIO DI SEZIONE 1. Per quanto attiene alla ripartizione del Comune in sezioni verrà fatto riferimento alle sezioni elettorali già costituite ai sensi della normativa vigente. 2. In ciascuna sezione elettorale è costituito un Ufficio di sezione composto da un Presidente, da tre scrutatori di cui uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vicepresidente e da un Segretario. L Ufficio comunale del Referendum di cui all art. 18 provvederà alla nomina dei Presidenti di seggio e degli scrutatori. 3. Per i compensi dei componenti degli Uffici di sezione verrà fatto riferimento alla normativa vigente al momento della consultazione referendaria. 8
10 ART. 20 PROPAGANDA DA PARTE DEI PARTITI POLITICI E DEL COMITATO PROMOTORE DEL/DEI REFERENDUM 1. Il Comitato promotore del/i referendum, i partiti o i gruppi politici, i soggetti pubblici e privati nelle loro forme singole o associate contemplati dal D.Lgs. 267/2000, hanno diritto di svolgere apposita propaganda elettorale sui temi referendari nei termini e secondo le modalità previste dalle normative in vigore. 2. A tale scopo tutte le organizzazioni di cui al comma che precede devono presentare apposita istanza al Sindaco entro il 30 giorno antecedente la data di svolgimento del referendum. 3. A decorrere dal 30 giorno antecedente la data di inizio della consultazione referendaria, la propaganda sui temi oggetto della consultazione stessa può essere svolta unicamente con i mezzi e le modalità indicate al 1 comma del presente articolo; detta propaganda deve cessare alle ore 24 del penultimo giorno antecedente a quello di inizio della consultazione. 4. Qualora abbiano luogo contemporaneamente più referendum, a ciascun soggetto previsto al 1 comma spetta un unico spazio agli effetti dell affissione di manifesti di propaganda, da richiedersi con unica domanda. ART. 21 OPERAZIONI DI VOTO 1. L'Ufficio di sezione si costituisce nella sede prestabilita alle ore 6.00 del giorno della votazione. Dalle ore 6.00 alle ore 8.00 gli incaricati del Comune provvedono a consegnare al Presidente le schede, i verbali, una copia delle liste elettorali della sezione, due copie del manifesto di indizione del referendum da esporre nella parte riservata al pubblico, e tutto l'altro materiale necessario per la votazione. 2. Le schede per il referendum, di tipo unico e di identico colore per ciascuna richiesta referendaria, devono possedere le caratteristiche delle schede di votazione previste per le consultazioni referendarie nazionali, con la dicitura "Referendum comunale". 3. Esse contengono la proposta, corredata dei relativi quesiti avanzati dai proponenti ed eventualmente dalla Giunta, formulata nella richiesta di referendum dichiarata legittima e ammissibile, letteralmente riprodotta a caratteri chiaramente leggibili. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'ufficio di sezione secondo la suddivisione effettuata dal Presidente. 4. All'elettore vengono consegnate, per la votazione, tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum sottoposte al voto. 5. L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sulla risposta da lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene. 6. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 8.00 della giornata di domenica fissata dall'atto di indizione del referendum e terminano alle ore dello stesso giorno. Sono ammessi a votare gli elettori in quel momento presenti all'interno del seggio. ART. 22 OPERAZIONI DI SCRUTINIO 1 Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono fino ad esaurimento. Concluse le operazioni tutto il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene recapitato all'ufficio Elettorale. 9
11 2. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonché alle operazioni dell'ufficio Elettorale, possono assistere, un rappresentante di ognuno dei Comitati promotori del referendum, designati dai rispettivi delegati. 3. In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, l'ufficio di sezione osserva per gli scrutini l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione, quale risulta dall'atto sindacale di indizione. ART. 23 PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI 1. Il Sindaco provvede, entro cinque giorni dal ricevimento del verbale dell'adunanza dell'ufficio comunale per il referendum, alla comunicazione dell'esito della consultazione: a) ai cittadini mediante affissione di appositi manifesti in luoghi pubblici; b) ai Consiglieri comunali mediante l'invio a ciascuno di essi dei dati riassuntivi del referendum; c) al Comitato Promotore. 2. Sui reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio presentati entro dieci giorni all Ufficio comunale per il Referendum decide l Ufficio entro i successivi venti giorni. 10
12 Titolo Quarto DISPOSIZIONI FINALI ART. 24 PRONUNCIAMENTO DEL CONSIGLIO 1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato almeno la metà più uno dei cittadini aventi diritto al voto e se ha conseguito la maggioranza dei consensi validamente espressi. 2. Se l esito del referendum è valido, il Consiglio Comunale deve essere convocato entro novanta giorni dalla proclamazione dei risultati per prenderne formalmente atto ed assumere motivata deliberazione in materia. 3. L esito del referendum non può impegnare direttamente l Amministrazione, la quale ha comunque sempre il dovere di valutare le ragioni di pubblico interesse e le connesse implicazioni economico finanziarie in ordine alla eventuale adozione di atti, non potendosi trasferire e riassorbire, nella espressione della volontà popolare, la discrezionalità e le responsabilità connesse alle funzioni proprie ed esclusive dell amministrazione pubblica. 4. Le decisioni del Consiglio Comunale vengono rese note alla cittadinanza mediante idonee forme di pubblicità. ART. 25 RINUNCIA DELLA RICHIESTA DI REFERENDUM 1. Il Comitato dei cittadini promotore dell'istanza di referendum può rinunciare alla prosecuzione delle operazioni referendarie fino al momento della pronuncia della Commissione dei Garanti. A questo fine, dovrà inoltrare un'apposita istanza scritta al Sindaco corredata delle firme autenticate, a proprie spese, di almeno i quattro quinti dei firmatari dell'istanza di cui all'art. 3. ART. 26 DISPOSIZIONI APPLICABILI 1. Per tutto ciò che non è disciplinato dallo Statuto e dal presente regolamento, si fa rinvio, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di consultazioni elettorali e referendarie. 2. Per i procedimenti la cui istanza venga depositata tra il 20 dicembre ed il 10 gennaio ovvero dal 1 al 31 agosto, i soli termini previsti dall art. 7 comma 2 possono essere aumentati fino al doppio, previa comunicazione ai promotori da parte del responsabile del procedimento. ART. 27 SPESE 1. Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti ai referendum, nonché quelle per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali, fanno carico al Comune fatto salvo quanto disposto all'art. 20, comma Agli oneri derivanti dallo svolgimento del referendum in dipendenza del presente regolamento, si provvede con stanziamenti da imputarsi ad apposito capitolo di bilancio. ART. 28 ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato dal Consiglio Comunale. 11
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