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Comune di Verdellino (Provincia di Bergamo) Piazza don Martinelli, 1-24040 Verdellino cod.fisc.00321950164 - tel. 0354182811 fax 0354182899 E-Mail: polizia.locale@comune.verdellino.bg.it - sito internet: www.comune.verdellino.bg.it COMANDO POLIZIA LOCALE (Tel./Fax 0354810240) E-Mail: polizia.locale@comune.verdellino.bg.it SEDE: Via Verdi, 13 AVVISO Misure per la limitazione del traffico veicolare La Giunta Regionale ha approvato, nella seduta del 29 luglio 2009, la D.G.R. n. 9958 che stabilisce i nuovi provvedimenti per ridurre le emissioni in atmosfera e migliorare la qualità dell'aria ai fini della protezione della salute e dell'ambiente. In particolare i provvedimenti si applicano alla Zona A1 del territorio regionale (d.g.r. n. 5290/07). Veicoli interessati dal fermo AUTOVEICOLI: Dal 15 ottobre 2009 al 15 aprile 2010, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30 non possono circolare: - gli autoveicoli a benzina Euro 0 (anche detti pre-euro 1) cioè non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive; - gli autoveicoli diesel (cioè alimentato a gasolio) Euro 0, Euro 1 e, da quest'anno, anche Euro 2 (omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, o 96/1/CEE, riga B, oppure omologati ai sensi delle direttive da 94/12/CEE a 96/69/CE ovvero 98/77/CE). CICLOMOTORI: Motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 0: è stato deciso di aumentare progressivamente le limitazioni al traffico per i motoveicoli e i ciclomotori a due tempi fino al divieto alla circolazione in tutta la Lombardia dal 15 ottobre 2011. AUTOBUS M3: Continuano, come l'anno passato, a non circolare gli autobus M3 (adibiti al trasporto pubblico locale) di classe Euro 0 e Euro 1 diesel (come già stabilito dalle delibere di Giunta regionale n. 4924

e n. 6418 del 2007), a cui si aggiungeranno i veicoli Euro 2 diesel a partire dal 15 ottobre 2010, da lunedì alla domenica dalle 00.00 alle 24.00. TRASPORTI SPECIFICI: Per i veicoli per trasporti specifici e per uso speciale (di cui all'art. 54, comma 1, lettere f) e g) del DLGS n. 285/1992 ed elencati all'art. 203 del DPR attuativo n. 495 del 1992) le limitazioni entreranno in vigore a partire: - dal 15 ottobre 2009 se pre Euro 1 e Euro 1 diesel - dal 15 ottobre 2010 se Euro 2 diesel Veicoli esclusi dal fermo 1. veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri; 2. veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione; 3. veicoli alimentati a diesel (gasolio), dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili (filtri FAP) sia per dotazione di fabbrica, sia per successiva installazione. (N.B. Per "efficace sistema di abbattimento delle polveri sottili" si intende un sistema FAP in grado di garantire un valore di emissione del particolato pari o inferiore al limite fissato per gli Euro 3). Il procedimento per l'installazione di filtri FAP sugli Euro 0, 1, 2 diesel si articola in alcune fasi obbligatorie: - è necessaria innanzitutto l'installazione del FAP omologato da parte dell'installatore specializzato, - successivamente lo stesso installatore invia la documentazione con la scheda tecnica del FAP al costruttore, - il costruttore, dopo le opportune verifiche sull'emissione, rimanda all'installatore la validazione sul filtro, - l'installatore invia tutta la documentazione alla Motorizzazione Civile, la quale invierà al proprietario del veicolo un tagliando adesivo da apporre sulla carta di circolazione, che attesti che - ai fini delle emissioni - tale veicolo sia equiparabile ad un Euro 3. 3. veicoli storici, purché in possesso dell attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici (ai sensi dell art.60, comma 4, del Codice della Strada, Decreto legislativo n. 285/1992) e cioè nei seguenti albi e registri per auto e moto d epoca: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI. 4. veicoli classificati come macchine agricole di cui all art. 57 del Decreto legislativo 285/1992; 5. motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti euro 0 o pre Euro 1;

6. veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati: - veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale; - veicoli di pronto soccorso sanitario; - scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 con DGR n. 4924 del 15/06/2007 e n. 6418 del 27/12/2007; - veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso; - autovetture targate CD e CC. Deroghe Sono altresì esclusi dal fermo della circolazione i seguenti veicoli: - veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza; - veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa; - veicoli degli operatori dei mercati all ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell attività lavorativa; - veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE; - veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti n. 332 del 3 febbraio 1998; - veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro; - veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica; - veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro; - veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero; - veicoli con a bordo almeno tre persone; - veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il

conseguimento del le patenti C, CE, D, DE ai sensi dell art. 116 del Dectero legislativo 285/1992; - veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione. Si precisa che i Comuni non possono più concedere deroghe speciali e personali al di fuori di quelle già previste in accordo con Regione Lombardia. Dove si applica il fermo Si applica su tutti i tratti stradali ricadenti all'interno della Zona A1, comprese le strade provinciali e statali ad esclusione delle: - autostrade, - strade di interesse regionale R1, - tratti di collegamento tra le autostrade e le strade R1 e gli svincoli delle stesse e i tratti di collegamento ai parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici o delle stazioni ferroviarie. Inoltre il fermo veicoli si applica anche ai territori dei Comuni non appartenenti alla Zona A1 che abbiano aderito alle misure regionali secondo il "Protocollo di collaborazione delle province lombarde" (DGR n. 9595 del 11/06/2009). N.B. Viene inserito il Comune di Stezzano (BG) nell'elenco dei Comuni della Zona A1, mentre vengono esclusi i Comuni di Santa Maria Hoè (LC) e Montevecchia (LC) dallo stesso elenco. Vetrofanie obbligatorie Su tutte le tipologie di veicoli sarà obbligatoria a decorrere dal 15 ottobre 2010 l'apposizione di vetrofanie, adesivi che identificheranno la classe Euro di appartenenza del veicolo (con colori e formati che la Giunta regionale stabilirà con successivi provvedimenti). Saranno esentati dall'obbligo di apposizione della vetrofania i veicoli classificati d'interesse storico e collezionistico. Le sanzioni per la mancata apposizione delle vetrofanie inizieranno dalla stessa data: 15 ottobre 2010. Controlli I controlli sul rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale. Spegnimento motori Si applicano, infine, ulteriori misure obbligatorie per il contenimento dell inquinamento atmosferico, valide su tutto il territorio regionale (non solo in Zona A1) per il periodo dal 15 ottobre 2009 al 15 aprile 2010. In particolare è obbligatorio: - lo spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, - lo spegnimento dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico.

NOTA Resta in vigore quanto deliberato nel provvedimento precedente, relativo al periodo invernale 2008/2009, compreso il divieto di utilizzo di biomasse legnose in apparecchi obsoleti. Con il decreto n. 11254 del 13/10/2008, la Direzione Generale Qualità dell'ambiente ha proceduto all'individuazione delle tratte di collegamento tra le autostrade, le strade di interesse regionale R1, gli svincoli autostradali ed i parcheggi d'interscambio ricadenti all'interno della zona A1, escluse dal fermo della circolazione, in attuazione della d.g.r. 7635 dell'11 luglio 2008. INFO: www.ambiente.regione.lombardia.it. Verdellino, 14 ottobre 2009 f.to IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE (dr. Angelo Emilio COLOMBO)