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Traduzione 1 Regolamento d applicazione dell Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese concernente l esercizio della pesca e la protezione dell ambiente acquatico nella parte del Doubs che forma confine fra i due Stati 0.923.221 Adottato il 2 giugno 1995 Entrato in vigore il 1 gennaio 1996 (Stato 11 novembre 2003) Art. 1 Classificazione delle acque del Doubs che formano confine fra la Svizzera e la Francia 1 Le acque del Doubs che formano confine sono classificate in due categorie: a) la prima categoria comprende le acque popolate principalmente da salmonidi, nonché quelle in cui appare opportuno assicurarne una protezione speciale. Tali acque sono dette di prima categoria; b) la seconda comprende tutte le acque non classificate nella prima categoria. Tali acque sono dette di seconda categoria. 2 Nel Doubs comune, a) sono considerate acque di seconda categoria: il lago dei Brenets, da Villers-le-Lac fino alle insegne situate fra lo sbarramento galleggiante e il Salto del Doubs; il limite a monte è costituito da due pali collocati sull una e sull altra riva del Doubs dalle autorità francesi; il bacino di Moron, da un punto situato 500 metri a valle del Salto del Doubs fino allo sbarramento di Châtelot; il punto a monte è costituito da due pali collocati sull una e sull altra riva del Doubs dalle autorità svizzere e francesi; il tratto compreso fra la località detta «Les Poteaux» e la cima dello sbarramento a monte della Rasse; il tratto compreso fra il luogo sito a 250 metri a valle dello sbarramento inferiore della Rasse e il cippo 606 (Biaufond); b) sono considerate acque di prima categoria tutte le acque non menzionate nella lettera a) di cui sopra. RU 1996 887 1 Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell ediz. franc. della presente Raccolta. 1

0.923.221 3 Nel Doubs francese, a) sono considerate acque di seconda categoria: il bacino del Refrain, dal cippo 606 fino allo sbarramento del Refrain; il bacino della Goule, dal vecchio sbarramento della Bouège fino allo sbarramento della Goule; b) sono considerate acque di prima categoria tutte le acque non menzionate nella lettera a) di cui sopra. 4 Nel Doubs svizzero tutte le acque sono considerate di prima categoria. Art. 2 Zone protette 1 Le autorità competenti designano le zone protette nelle quali: a) la pesca è durante tutto o una parte dell anno; b) è permessa solo la pesca a mosca secca; c) l habitat dei pesci, specialmente gli ambienti che presentano un importanza particolare per la loro riproduzione e crescita, deve essere protetto da qualsiasi influenza nociva. 2 Le autorità si comunicano, il più presto possibile, l ubicazione delle zone protette. Art. 3 Attrezzi e metodi di pesca vietati 1 E vietato pescare con le mani, intorbidendo l acqua o frugando sotto le radici o altri anfratti frequentati dai pesci, nonché utilizzare per l esercizio della pesca: a) reti o bertovelli di qualsiasi tipo; b) lo scazzone come esca; c) il vairone introdotto come esca sotto una pietra o zolla d erba: pesca alla «beuse». È inoltre vietato usare lenze con più di due ami e, nelle acque di prima categoria, fissare gli ami al di sopra del piombo o del peso immerso. 2 Inoltre, per quanto concerne i metodi e gli attrezzi di pesca, vige la seguente regolamentazione: Metodi e attrezi di pesca Acque di prima categoria Acque di seconda categoria con canna autorizzata dal 1 marzo al 30 settembre con una canna al massimo per pescatore autorizzata con due canne al massimo per pescatore al traino autorizzata dal 16 giugno all ultimo giorno di febbraio con due lenze al massimo per imbarcazione 2

e protezione dell ambiente acquatico nella parte del Doubs che forma confine Regolamento d applicazione con la Francia 0.923.221 Metodi e attrezi di pesca Acque di prima categoria Acque di seconda categoria da un imbarcazione con «torchons» o «trimmers» autorizzata con due lenze al massimo per pescatore Pesa tramite caraffa o bottiglia per vaironi autorizzata con una ca- autorizzata con una caraffa raffa o bottiglia al massimo o bottiglia al massimo per pescatore; numero per pescatore; numero delle catture limitato delle catture limitato (cfr. art. 6 capoverso 3) (cfr. art. 6 capoverso 3) Pastura: 2 con pesci vivi, ad eccezione della pesca al luccio e alle medesime condizioni che nelle acque di seconda categoria con le esche naturali o artificiali seguenti: larva della mosca carnaria, vermi di terra o di farina, uova di pesce con larve che non vivono nell acqua, con formaggio e con tutti i derivati del latte autorizzata soltanto con le specie presenti naturalmente nel Doubs, salvo che con le specie menzionate all articolo 4, e a condizione che l amo sia fissato soltanto alla bocca dell esca autorizzata, salvo che con uova di pesce autorizzata, salvo che con uova di pesce Nel Doubs comune, l uso come esca della tignola e del verme del legno è autorizzato. Per esercitare il suo diritto, il pescatore è autorizzato ad entrare nel letto bagnato del corso d acqua soltanto tra il 1 giugno e il 30 settembre, se si tratta di acque di prima categoria e tra il 16 giugno e il 14 aprile, se si tratta di acque di seconda categoria. Queste limitazioni non si applicano al Doubs comune. 2 Nuovo testo giusta la modificazionr adottata il 16 mag. 2002, in vigore dal 15 giu. 2003 (RU 2003 3989). 3

0.923.221 Dal 1 marzo al 15 giugno, nelle acque di seconda categoria, sono vietati i seguenti tipi di pesca: pesca con esca viva, con pesce morto, col cucchiaino, con devon, con qualsiasi tipo di esca artificiale, metallica o non (tranne le mosche). Le date indicate sopra sono sempre comprese nei periodi autorizzati. 3 Nel Doubs comune la pesca con il vairone è prima del 16 giugno nelle acque di seconda categoria. 4 La pesca da un imbarcazione a motore è sul bacino di Moron. Art. 4 Lunghezza minima dei pesci 1 La lunghezza del pesce viene misurata dalla punta del muso all estremità della pinna caudale normalmente spiegata; quella dei gamberi, dalla punta della testa, antenne e chele escluse, all estremità della coda spiegata. 2 I pesci designati in appresso possono essere pescati soltanto se hanno raggiunto la lunghezza minima seguente: a) trota 28 cm; b) temolo 32 cm; c) luccio (soltanto nelle acque di seconda categoria) 50 cm; d) gambero (tranne gambero americano) 11 cm. 3 Qualsiasi pesce, morto o vivo, catturato quando non ha ancora raggiunto la lunghezza minima di cui sopra, deve essere immediatamente rimesso in acqua con la massima cura. Se non è possibile staccare il pesce senza mutilarlo, il pescatore deve tagliare il filo della lenza. Art. 5 Periodi di protezione del pesce 1 Nelle acque di prima categoria, la pesca di qualsiasi specie di pesce e di gambero è all ultimo giorno di febbraio. 2 La pesca delle diverse specie di pesce è nei periodi seguenti: Specie Acque di prima categoria Acque di seconda categoria Trota Temolo Luccio all ultimo giorno di febbraio al 15 maggio dall 1 ottobre all ultimo giorno di febbraio al 15 maggio dal 1 marzo al 15 giugno Re del Doubs tutto l anno tutto l anno 4

e protezione dell ambiente acquatico nella parte del Doubs che forma confine Regolamento d applicazione con la Francia 0.923.221 Specie Acque di prima categoria Acque di seconda categoria Gambero (tranne gambero americano) al 13 luglio dal 16 ottobre al 13 luglio Le date che precedono sono comprese nei periodi di divieto. Art. 6 Restrizioni alla cattura dei pesci 1 Ogni pescatore può catturare al massimo sei salmonidi (trote e temoli) al giorno nei percorsi di pesca oggetto dell Accordo, ad eccezione del Doubs francese dove è autorizzato a pescarne soltanto quattro (di cui due temoli al massimo). Ogni cattura di salmonide deve essere iscritta nel libretto di pesca. 2 Nei percorsi di pesca classificati fra le acque di seconda categoria, ogni pescatore può pescare al massimo cinque lucci al giorno. 3 È vietato pescare il vairone per scopi diversi da quello del consumo personale e non commerciale. Il numero massimo di catture è fissato a 30 vaironi al giorno per pescatore. Art. 7 Orari di pesca La pesca è autorizzata durante le ore seguenti: Mese Ora d apertura Ora di chiusura gennaio 08.00 17.00 febbraio 07.30 18.00 marzo 07.00 19.30 aprile 06.00 20.00 maggio 05.00 21.00 giugno 04.00 21.30 luglio 04.00 21.30 agosto 05.00 21.00 settembre 06.00 20.00 ottobre 07.00 19.00 novembre 07.30 17.30 dicembre 08.00 7.00 Durante il periodo in cui è in vigore l ora estiva, occorre aggiungere un ora a ciascuna delle ore che figurano nella tabella che precede. 5

0.923.221 Art. 8 Deroghe 1 Per quanto concerne il Doubs comune, le autorità competenti possono, di comune intesa e a titolo eccezionale, autorizzare la pesca di pesci destinati alla riproduzione della specie durante i periodi di divieto di pesca. 2 Le autorità competenti dei due Stati possono, a titolo eccezionale e per una durata limitata, derogare, o autorizzare deroghe sotto il loro controllo, agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, e 7 del presente Regolamento: a) per prendere un provvedimento che si riveli necessario dal punto di vista biologico o ecologico; b) per studi scientifici. Adottato a St-Ursanne il 2 giugno 1995. 6