PESCA ARTICOLO CHE PREVEDE LA SANZIONE SEQUESTRO
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- Alfredo Tarantino
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1 PESCA DESCRIZIONE DELL ILLECITO 1 LICENZA DI PESCA N.B. : i pesci detenuti in alla legge, se ancora vivi, devono essere reimmessi nel corso d acqua dal pescatore. Art. 23 c. 4 L.R. 37/2006 *Pesca senza licenza o senza Versamenti ( 2 ) Art. 19 lett. J + 20,00 per ( comma ) *I versamenti sono validi per 365 giorni decorrenti dalla data del versamento. 2 DIVIETI GENERICI N.B. : i pesci detenuti in alla legge, se ancora vivi, devono essere reimmessi nel corso d acqua dal pescatore. Art. 23 c. 4 L.R. 37/2006 Detenzione di sostanze esplosive, venefiche, in prossimità delle acque lacustri e fluviali e sulle rive per una fascia di metri 100 ( 3 ) Art. 11 R.D. 1486/14 7 Art. 30 R.D. 1486/14 e s.m.i ,33 Raccolta di pesci e animali storditi o uccisi con dinamite o altre materie esplodenti, corrente elettrica o altre sostanze. ( 5 ) comma 2 R.D. 1604/31 7 Art. 33 R.D. 1604/31 e s.m.i ,33 ( comma ) 1
2 Posti di pesca ad una distanza inferiore al maneggio degli attrezzi del primo occupante (salvo reciproco accordo). Art. 12 R.D. 1486/14 Art. 7 Art. 31 R.D. 1486/14 e s.m.i ,33 Abbandono di esche, pesci o rifiuti a terra lungo i corsi e specchi d acqua e nelle loro adiacenze. 4 Immissione di pesci in qualunque ambiente acquatico senza autorizzazione provinciale. Art. 17 comma 2 lett. M ,00 * per l immissione di Silurus glanis 2000 euro Esercitare l allevamento di idrofauna a scopo di ripopolamento senza autorizzazione. Art. 17 comma 7 lett. J ,00 Vendita del pescato da chi è in possesso di licenza a scopo dilettantistico. Rilascio nelle acque del territorio regionale di esemplari catturati e che appartengono a specie ittiche alloctone che necessitano di interventi di eradicazione. Art. 18 comma 9 Art. 16 Comma 3 lett. K lett. N ( comma ) 166,66 Detenzione di esche di larva di mosca carnaria, sangue preparato o diluito o esche che ne contengono in prossimità di corsi d acqua classificati come acque di particolare pregio. comma 9 Art. 8 Art. 29 R.D. 1486/ ,33 2
3 3 MODALITA VIETATE N.B. : i pesci detenuti in alla legge, se ancora vivi, devono essere reimmessi nel corso d acqua dal pescatore. Art. 23 c. 4 L.R. 37/2006 Pesca con dinamite o altro materiale esplodente. ( 5 ) R.D. 1604/31 6 Art. 33 R.D. 1604/31 Sequestro penale di fauna selvatica e mezzi di cattura Notizia di reato Procura competente Pesca con sostanze esplodenti o tossiche. ( 5 ) Gettare ed infondere nelle acque materie atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri animali acquatici. ( 6 ) comma 9 R.D. 1604/31 6 lett. L Art. 33 R.D. 1604/31 Sequestro penale di fauna selvatica e mezzi di cattura ,00 ( comma ) Notizia di reato Procura competente Gettare ed infondere nelle acque materie atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri animali acquatici. ( 6 ) 0 lett. L ,00 ( comma ) Pesca con l uso della corrente elettrica come mezzo diretto di uccisione o stordimento dei pesci, ad eccezione della pesca autorizzata dalla provincia. R.D. 1604/31 8 Art. 33 R.D. 1604/31 Sequestro penale di fauna selvatica e mezzi di cattura Notizia di reato Procura competente 3
4 Pesca con l uso della corrente elettrica come mezzo diretto di uccisione o stordimento dei pesci, ad eccezione della pesca autorizzata dalla provincia. ( 11 ) 1 lett. L ,00 ( comma ) Pesca subacquea 2 lett. L ,00 ( comma ) Pesca con le mani e pesca con l uso di qualsiasi fonte luminosa comma 8 ( comma ) Pesca con attrezzi non consentiti Art ,00 per ( comma ) 4
5 Pesca effettuata nel periodo che intercorre tra un ora dopo il tramonto ed un ora prima dell alba, (esclusa l anguilla) Art. 29 ( comma ) Pesca di pesci di misura inferiore al consentito Art. 29 L.R. 37/06 ( comma ) Pesca di salmonidi e timallidi oltre il numero consentito (10 capi complessivi) Art. 29 ( comma ) Pesca di pesci oltre il peso consentito (5 Kg) (esclusi salmonidi e timallidi) Art. 29 ( comma ) 5
6 Pesca con reti e apparecchi fissi o mobili nei fiumi o altri corpi idrici occupando più di 1/3 della loro larghezza. 7 ( comma ) Pesca manovrando paratie, prosciugando corsi o bacini d acqua, deviandoli o ingombrandoli con opere stabili o con sommovimenti del fondo. ( 8 ) 5 lett. l (Art. 26 lett. F) Pesca da natanti (esclusi i bacini lacustri classificati come acque principali), e pesca con natante in movimento, ( escluso pesca professionale o con tirlindana). comma 5 ( comma ) Pesca durante l asciutta completa. (In caso di prosciugamento parziale è permessa esclusivamente la pesca canna) 6 ( comma L.R. 37/06) 6
7 Pesca in corsi d acqua gelati mediante aperture nel ghiaccio 3 ( comma ) Pesca nelle acque pregiate con l uso della larva di mosca carnaria, sangue preparato o diluito o esche che ne contengono e ogni tipo di pasturazione. D.G.R /82 e s.m.i. ( comma ) Pesca nelle acque pregiate con camole o mosche artificiali con zavorra affondante e terminale radente il fondo. D.G.R /92 ( comma ) Pescare usando a strappo attrezzi con amo o ancoretta ovvero eseguire manovre atte ad allamare il pesce senza che lo stesso abbia abboccato l esca. ( comma ) 7
8 Pescare usando contemporaneamente attrezzi professionali, fatta eccezione per la canna con o senza mulinello e la lenza da fondo o spaderna comma 2 ( comma ) Utilizzare il guadino diversamente dal suo uso come mezzo ausiliario per il recupero del pesce allamato. comma 7 ( comma ) 4 LUOGHI TEMPI PERIODI DI DIVIETO N.B. : i pesci detenuti in alla legge, se ancora vivi, devono essere reimmessi nel corso d acqua dal pescatore. Art. 23 c. 4 L.R. 37/2006 Pesca in zone di protezione. Art. 10 comma 5 lett. F/1 lett. A ,66 ( c 1 let. F ) 8
9 Pesca in zone di divieto temporaneo o a specie temporaneamente protette, stabilite dalla provincia. Art. 3 L.R: 37/06 ( comma ) Pesca in periodo di divieto per la singola specie. Art. 29 lett. A ( comma ) Pesca in acque private, soggette a diritti esclusivi di pesca o di uso civico, senza il consenso del proprietario. ( 9 ) Art.li lett. G ( comma ) Pesca da ponti, passerelle e ogni altra opera di attraversamento dei corsi d acqua. comma 4 ( comma ) 9
10 Pescare con reti ad una distanza inferiore a 30 m. da scale di risalita per pesci e dalle dighe. comma 6 L.R: 37/06 ( comma ) Pescare con reti ad una distanza inferiore a 30 m. da griglie delle macchine idrauliche, imbocchi e sbocchi dei canali, dai pilastri e dalle opere a difesa dei ponti. 2 ( comma ) Pesca in periodo di divieto, in acque di particolare pregio (D.G.R /86) D.G.R /86 ( comma ) Violazione alle norme relative alla gestione delle zone turistiche di pesca. Art. 10 Comma 5 Lett. F/2 lett. B ,00 ( lett. F ) 10
11 Violazione alle disposizioni relative alle zone per attività agonistiche, promozionali e per le zone a regolamentazione particolare. Art. 10 Comma 5 Lett. F Punto 3 lett. C ( comma ) Pesca con licenza di pesca professionale utilizzando mezzi non consentiti o usando attrezzi con modalità o tempi diversi da quelli previsti o in acque non destinate alla pesca professionale. Art. 18 Comma 2 lett. H ,00 ( lett. F ) 5 ACQUE PRINCIPALI (FIUME PO dalla foce della Dora Riparia a valle, GHI : VIVERONE CANDIA AVIGLIANA) N.B. : i pesci detenuti in alla legge, se ancora vivi, devono essere reimmessi nel corso d acqua dal pescatore. Art. 23 c. 4 L.R. 37/2006 Pesca con più di 2 canne. Art. 3 comma 2 ( comma ) Pesca con la bilancia di lato superiore a metri 1,50 e con le maglie inferiori a millimetri 15. Art. 3 ( comma ) 11
12 Pesca con la bilancia con i piedi in acqua. Art. 3 ( comma ) Pesca con la bilancia in periodo di divieto di uso dell attrezzo. Art. 3 ( comma ) Pesca con la bilancia con apparecchiature atte a facilitarne il sollevamento. Art. 3 ( comma ) 6 PESCA NELLE ACQUE SECONDARIE N.B. : i pesci detenuti in alla legge, se ancora vivi, devono essere reimmessi nel corso d acqua dal pescatore. Art. 23 c. 4 L.R. 37/2006 Pesca con più di 2 canne. Art. 4 comma 2 ( comma L.R. 37/06) 12
13 Pesca con la bilancia di lato superiore a metri 1,50 e con le maglie inferiori a millimetri 15. Art. 4 ( comma ) Pesca con la bilancia con i piedi in acqua. Art. 4 ( comma ) Pesca con la bilancia in periodo di divieto. Art. 4 ( comma ) Pesca con la bilancia nelle rogge, canali e fontanili. Art. 4 comma 4 ( comma ) 13
14 Pesca nelle acque montane di particolare pregio con più di una canna (con o senza mulinello), oppure con più di un solo amo (semplice o multiplo). Art. 5 Facol tativo ( comma ) Pesca con la bilancia con apparecchiature atte a facilitarne il sollevamento. Art. 4 ( lett. F ) Prosciugamento di corsi d'acqua, bacini, canali senza darne avviso in tempo utile al Presidente della e mancato recupero ed immissione fauna ittica nelle acque pubbliche a proprie spese. ( 4 ) Realizzare opere di interesse pubblico o privato con occupazione totale o parziale degli alvei, senza costruzione di scale di risalita per pesci, (esclusi i canali, bacini artificiali creati a scopo irriguo ed i canali di derivazione Idrica per impianti di acquacoltura, ad eccezione delle opere di presa). Mancato rilascio del deflusso minimo vitale a valle di opere idrauliche, derivazioni e attingimenti. ( 4 ) Art. 12 Com.5 Art. 12 Com.6 Art. 12 Com.1 Com.1 lett.d Com.1 lett.d Com.1 lett.d , , ,33 14
15 Prosciugamento di corsi d acqua, bacini, canali, senza darne avviso in tempo utile alla provincia. ( 4 ) Art. 12 comma 5 lett. D ,33 Effettuare manutenzione straordinaria o ristrutturazione su dighette, briglie e sbarramenti in genere,(già esistenti),senza la costruzione di scale di risalita, (non sono richieste per canali, bacini artificiali creati a scopo irriguo ed ai canali di derivazione Idrica per impianti di acquacoltura, ad eccezione delle opere di presa). Scaricare in acque pubbliche delle acque di lavaggio dei materiali sabbiosi e ghiaiosi degli impianti di estrazione e frantumazione senza avere prima decantato i fanghi in sospensione. ( 10 ) Art. 12 Com.7 Art. 12 Com.10 Com.1 lett.d Com.1 lett. D , ,33 15
16 ART 16 L.R. 18 FEBBRAIO 1981 N 7 SPECIE PERIODO DI DIVIETO DAL AL ALBOREL (con le reti) 15 Maggio 15 Giugno MISURE MINIME ANGUIL Cm 30 BARBO 1 Giugno 30 Giugno CARPA 1 Giugno 30 Giugno Cm 25 CARPIONE Cm 25 CAVEDANO (con le reti) 1 Giugno 30 Giugno COREGONE 15 Dicembre 15 Gennaio Cm 28 LUCCIO 15 Febbraio 15 Marzo Cm 30 PESCE PERSICO 25 Aprile 31 Maggio Cm 18 PERSICO TROTA 25 Aprile 31 Maggio Cm 18 SALMERINO Dal tramonto della prima domenica di Ottobre, all alba della prima domenica di Febbraio TEMOLO Chiuso per anni 3, Cm 20 Cm 35 (DGR n del 10/04/2006) TINCA 1 Giugno 30 Giugno Cm 20 TROTA (del lago) 15 Ottobre 31 Gennaio Cm 30 TROTA FARIO TROTA MORMORATA (e suoi ibridi) TROTA IRIDEA Dal tramonto della prima domenica di Ottobre, all alba dell ultima domenica di Febbraio Dal tramonto della prima domenica di Ottobre, all alba dell ultima domenica di Febbraio Dal tramonto della prima domenica di Ottobre, all alba dell ultima domenica di Febbraio Cm 20 Cm 35 Cm 18 16
17 REGOMENTO GESTIONE DIRITTI DEMANIALI ESCLUSIVI DI PESCA D.C.P. n del 22/11/2005 (DDEP) Art. 2 comma 2 il versamento ha validità per l anno solare e scade inderogabilmente il 31 Dicembre dello stesso anno DESCRIZIONE DEL VIOZIONE ART. AMM.VO MEZZI PESCA E FAUNA ITTICA Pesca senza versamento quota annuale acque D.D.E.P. (validità anno solare art. 2 c. 2 ) Art.2 D.C.P Art.9 c D.C.P ,00 Divieto temporaneo di pesca ordinaria nella zona di gara alla trota dall immisione del pesce fino allo scadere delle due ore successive alla durata della prova, per le gare di pesca alla trota (divieto esteso anche per gli iscritti alla competizione) Divieto temporaneo di pesca ordinaria nelle due ore antecedenti e nelle due ore successive alla durata della gara, per le gare di altre specialità (divieto esteso anche per gli iscritti alla competizione) Art.5 ccomma 5 D.C.P Art. 5 comma 5 D.C.P Art.9 D.C.P Art. 9 D.C..P Facoltati vo , ,00 Divieto di cattura di un numero di capi o di una quantità superiore di fauna ittica, rispetto ai limiti prefissati, ( 7 capi di salmonidi di cui al massimo 3 trote mormorate, (1 temolo), 2 lucci, e 3 kg di pesci delle altre specie. Art.6 D.C.P Art.9 D.C.P ,00 Divieto immettere Art.5 commi 3 e 4 Art ,00 17
18 materiale ittico senza preventiva autorizzazione le o in contrasto con i disposti relativi alle attività competitive D.C.P D.C.P
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