Note sulla taglia minima su prodotti di acquacoltura
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- Geraldo Valentino
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1 Note sulla taglia minima su prodotti di acquacoltura Sovente da parte delle autorità di controllo vengono sollevate osservazioni in merito la detenzione di animali con taglia inferiore alla taglia minima prevista nel DPR 1639 del 1968, anche per quanto riguarda individui provenienti da pratiche di acquacoltura come, ad esempio, i mitili (Mytilus galloprovincialis e Mytilus edulis). In base alla normativa vigente si ritiene che tale problematica è stata superata con l entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 4 del 9 gennaio Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96. Pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 1 febbraio 2012, n. 26. In tale decreto all art. 7, relativo alle contravvenzioni, ai punti a) e b) viene citato esplicitamente il divieto di detenere, sbarcare, trasbordare, trasportare e commercializzare specie ittiche alla taglia minima in violazione della normativa vigente. Nello stesso articolo, al punto 4 viene specificato che tali disposizioni non si applicano ai prodotti da acquacoltura e a quelli ad essi destinati. Nel punto 4 viene anche richiamato un riferimento all art. 16 del reg. CE 1967/2006, che consente alcune deroghe alla taglia minima nel caso di azioni di ripopolamento diretto. Lo stesso reg. CE 1967/2006 nell art. 15, relativo alle taglie minime, fa riferimento all allegato III, in cui è riportato un elenco delle specie con relativa taglia minima. In questo elenco, tra i molluschi, sono riportati unicamente Pecten jacobaeus, la capasanta, Venerupis spp. (vongole longoni) e Venus spp. (vongole lupino o poverazze). Si deduce quindi che, secondo questo regolamento, sono escluse dalla taglia minima sia i mitili che le ostriche. Il D.L. n.4 del 9 gennaio 2012 abroga inoltre una serie di precedenti norme nazionali, alcune delle quali contenenti disposizioni in materia di taglia minima. In sintesi credo che sia possibile affermare che con l entrata in vigore del regolamento CE 1967/2006 e del D.L. n. 4 del 9 gennaio 2012, si sia superato il vuoto normativo in merito l applicabilità della taglia per animali da acquacoltura, attribuendo tali vincoli normativi ai soli prodotti della pesca. Per maggiore completezza si allegano gli articoli in precedenza citati con relativi allegati. Cattolica Per AMA Il presidente Giuseppe Prioli
2 D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 (1). Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96. (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 1 febbraio 2012, n. 26. Art. 7 Contravvenzioni 1. Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonché di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è fatto divieto di: a) detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima in violazione della normativa in vigore; b) trasportare e commercializzare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima in violazione della normativa in vigore; c) detenere, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa in vigore; d) danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso di materie esplodenti, dell'energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici; e) raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri organismi acquatici intorpiditi, storditi o uccisi secondo le modalità di cui alla lettera d); f) pescare in acque sottoposte alla sovranità di altri Stati, salvo che nelle zone, nei tempi e nei modi previsti dagli accordi internazionali, ovvero sulla base delle autorizzazioni rilasciate dagli Stati interessati; g) esercitare la pesca in acque sottoposte alla competenza di un'organizzazione regionale per la pesca, violandone le misure di conservazione o gestione e senza avere la bandiera di uno degli Stati membri di detta organizzazione; h) sottrarre od asportare, senza il consenso dell'avente diritto, gli organismi acquatici oggetto della altrui attività di pesca, esercitata mediante attrezzi o strumenti fissi o mobili, sia quando il fatto si commetta con azione diretta su tali attrezzi o strumenti, sia esercitando la pesca con violazione delle distanze di rispetto stabilite dalla normativa vigente; i) sottrarre od asportare, senza il consenso dell'avente diritto, gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei sottratti al libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca e, comunque detenere, trasportare e fare commercio dei detti organismi, senza il suddetto consenso. 2. In caso di cattura accessoria o accidentale di esemplari di dimensioni inferiori alla taglia minima, questi devono essere rigettati in mare. 3. I divieti di cui alle lettere a) e c) del comma 1 non riguardano la pesca scientifica, nonché le altre attività espressamente autorizzate ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale. Resta esclusa qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed è consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai prodotti dell'acquacoltura e a quelli ad essa destinati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del regolamento (CE) 1967/06.
3 Art. 27 Abrogazioni 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati: a) la legge 14 luglio 1965, n. 963; b) l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639; c) l'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 102; d) gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e successive modificazioni; e) i commi 2 e 3 dell'articolo 1 e gli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153; f) i commi 2 e 2-bis dell'articolo 11 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n Le norme abrogate dal comma 1 sono sostituite dalle disposizioni del presente decreto.
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