Regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici a persone, enti pubblici e privati (Articolo 12 legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i.)
Articolo 1 - Oggetto del regolamento Titolo I Disposizioni generali 1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di attuazione dello statuto e per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici a persone, enti pubblici, associazioni e altri soggetti pubblici o privati, in attuazione di quanto disposto dall articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. Articolo 2 - Finalità 1. Per l attuazione degli scopi sociali previsti all articolo 3 dello Statuto, l A.T.L. promuove e sostiene iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche, oltre che manifestazioni e iniziative dirette ad attrarre i turisti e a favorirne il soggiorno. 2. L A.T.L. sostiene le diverse iniziative assicurando prestazioni e forniture ritenute utili e indispensabili dagli organizzatori per la buona riuscita degli eventi programmati. 3. Lo svolgimento dell attività di cui al comma 1 non può consistere in concessioni di contributi a singole organizzazioni, pubbliche o private, o a singole manifestazioni, ai sensi dell articolo 4, comma 3, del «Regolamento interno della Azienda Turistica Locale del Cuneese Valli Alpine e Città d Arte». Articolo 3 - Interventi relativi alle manifestazioni ed iniziative. 1. Gli interventi di cui al precedente articolo, per quanto attiene alle attività indicate, possono essere disposti esclusivamente a favore di «enti costituenti, partecipanti o affidanti, nel territorio di competenza», ai sensi dell articolo 3 dello statuto. 2. Gli interventi e le iniziative dovranno possedere tutte le autorizzazioni degli enti di competenza. Titolo II Criteri per la concessione dei benefici Articolo 5 - Regole generali per l erogazione dei benefici 1. È fatto divieto di sostenere attività e iniziative che abbiano finalità diverse da quelle espressamente previste dalla legge, dallo statuto o dal presente regolamento. 2. L importo complessivo delle erogazioni deve essere contenuto nei limiti degli stanziamenti del bilancio di previsione. 3. L ente richiedente deve preventivamente impegnarsi a: dare massima evidenza al logo ATL del Cuneese su tutto il materiale informativo prodotto in occasione dell evento; dare massima enfasi, durante tutte le conferenze stampa di presentazione dell evento, al ruolo di sostegno da parte dell ATL del Cuneese. 4. La compartecipazione economica consiste esclusivamente nel pagamento, a favore del soggetto richiedente, del corrispettivo relativo a una o più acquisizioni di lavori, servizi o forniture necessarie all organizzazione e alla gestione della manifestazione o iniziativa, effettuate dal beneficiario stesso, nel limite dell importo stabilito dal Consiglio di amministrazione. Articolo 6 - Criteri di scelta delle attività e iniziative da sostenere
1. Verranno privilegiate le iniziative e le attività che perseguono interessi di carattere generale, con particolare riferimento alla promozione dei prodotti locali, delle bellezze paesaggistiche, ovvero con caratteri di forte innovatività e originalità nel settore del turismo e della promozione del territorio. 2. Non verranno prese in considerazione domande di compartecipazione e sostegno a iniziative ed eventi per i quali è stato ottenuto una contribuzione pubblica pari o superiore al 60% delle spese sostenute. Articolo 7 - Entità dei vantaggi riconoscibili 1. L ammontare del sostegno è stabilito in base: a. all eventuale sostegno economico già assicurato da altri enti pubblici e privati; b. alla capacità economica del richiedente; c. alla tipologia e ai contenuti qualitativi dell iniziativa o dell attività proposta. 2. L entità del sostegno non può, di norma, superare il % delle spese ritenute ammissibili. 3. Per iniziative o attività di particolare rilievo il Consiglio di amministrazione può deliberare eventuali deroghe per il superamento del limite massimo sopra indicato. Titolo III Modalità per il conseguimento delle erogazioni di sovvenzioni e contributi Articolo 9 - Termini per la presentazione della domanda ed entità delle provvidenze 1. La richiesta di concessione dei vantaggi economici di cui al presente regolamento deve pervenire all A.T.L. del Cuneese almeno 30 giorni prima dell inizio della manifestazione o dell iniziativa. 2. Eventuali domande presentate fuori dal termine sopra indicato potranno essere prese in considerazione e vagliate esclusivamente qualora siano rispettati i principi del presente regolamento. Articolo 10 - Contenuto delle domande 1. La domanda, indirizzata al Presidente dell A.T.L. del Cuneese e sottoscritta dal legale rappresentante dell ente o organismo avente diritto, deve contenere: a. descrizione progettuale, contenente tutte le caratteristiche della proposta o progetto (denominazione, data o periodo di esecuzione, luogo o luoghi di realizzazione, fasi attuative, obiettivi previsti, azioni promozionali programmate, soggetti coinvolti); b. l indicazione delle finalità generali perseguite attraverso la propria iniziativa o attività; c. dichiarazione resa ai sensi dell articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i. «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» circa eventuali contributi o finanziamenti richiesti o ottenuti, per la medesima manifestazione o iniziativa, da parte di amministrazioni dello Stato, regionali, provinciali o comunali, o da parte di enti e organismi pubblici; d. piano finanziario preventivo, con dettaglio delle entrate e delle uscite ipotizzate; e. per le società, copia dell atto costitutivo, dello statuto e del certificato camerale, con indicazione della Partita Iva e/o del Codice Fiscale, del legale rappresentante e dell oggetto sociale, con espressa dichiarazione che il proponente non è soggetto a procedimenti fallimentari;
f. per le associazioni, copia dell atto costitutivo e dello statuto, con indicazione della Partita Iva e/o del Codice Fiscale e del legale rappresentante; g. eventuale scheda di partecipazione di partner interessati,debitamente sottoscritta. In caso di cooperazione tra più soggetti proponenti, gli atti di cui ai punti c), e), f) e g) devono essere prodotti da ciascun associato. Articolo 12 - Assegnazione dei contributi 1. Le modalità e i termini economici della compartecipazione all organizzazione della manifestazione è deliberata dal Consiglio di amministrazione, nel rispetto dei criteri indicati nel presente regolamento. 2. Con successivo provvedimento, il direttore impegna le somme necessarie all acquisizione di beni e servizi secondo quanto deliberato dal Consiglio di amministrazione e concordato con il soggetto richiedente. 3. La compartecipazione alla manifestazione non conferisce diritto ad altri futuri interventi, né aspettative di continuità per gli anni successivi. Articolo 13 - Modalità di erogazione di sovvenzioni e contributi 1. Al termine della manifestazione, l ente beneficiario deve trasmettere: a. una relazione sintetica sull attività o iniziativa posta in essere, con chiara indicazione dei risultati effettivamente raggiunti; un dettagliato rendiconto delle risorse economiche (contributi, sovvenzioni, erogazioni e sponsorizzazioni effettivamente ottenute da parte di altri enti pubblici o privati) acquisite e delle spese sostenute, corredato in particolare dei dati identificativi dei soggetti affidatari di lavori, servizi e forniture, del Codice Identificativo Gara [CIG] delle singole attività, delle modalità di affidamento delle stesse, delle fatture emesse a saldo del corrispettivo pattuito e degli estremi di avvenuto pagamento delle prestazioni ordinate. L ente dovrà in particolare produrre una dichiarazione circa il completo rispetto delle norme contenute nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» per l affidamento di lavori, servizi e forniture operato nell ambito della manifestazione per la quale viene chiesto il sostegno all A.T.L. del Cuneese. Il pagamento delle prestazioni da parte dell ente organizzatore dovrà avvenire previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) attestante la regolarità contributiva della ditta fornitrice; una rassegna stampa dalla quale si evinca la visibilità assicurata all ATL del Cuneese a fronte del sostegno garantito. 2. Il rendiconto di cui al punto 1 deve documentare una spesa complessiva non inferiore a quattro volte il sostegno economico concesso dall A.T.L. del Cuneese. Qualora il totale delle spese sia inferiore, la compartecipazione sarà ricalcolata in proporzione al costo effettivamente documentato per la realizzazione dell evento.
3. L erogazione della sovvenzione è subordinata alla produzione delle autorizzazioni amministrative eventualmente necessarie per svolgere l attività o l iniziativa per cui è richiesta la compartecipazione dell A.T.L. del Cuneese. 4. La richiesta di liquidazione delle somme spettanti e la documentazione necessaria indicata ai commi precedenti devono essere presentate, a pena di decadenza, al termine dell attività o dell iniziativa e comunque, di norma, entro sei mesi dalla conclusione della stessa. 5. In casi particolari, su richiesta motivata, l erogazione può essere ripartita in due quote del 50% cadauna. In tal caso, la prima quota può essere erogata prima dell attività o dell iniziativa, a titolo di acconto, mentre la seconda quota sarà corrisposta a conclusione dell attività o dell iniziativa e su presentazione del relativo rendiconto. 6. Nel caso in cui il direttore ravvisi una discordanza tra i risultati economico-finanziari e gestionali previsti al momento della presentazione della domanda e i risultati effettivamente conseguiti, anche in termini di minori spese o di maggiori entrate, senza che vi siano motivi oggettivi tali da giustificare tale discordanza, la misura del contributo può essere proporzionalmente ridotta. In questo caso il Consiglio di amministrazione valuta tutte le circostanze rilevanti e ridetermina, con atto motivato, l ammontare della compartecipazione. Articolo 14 - Decadenza dai benefici 1. Decadono dal beneficio concesso i soggetti che: a. non forniscono la documentazione indicata da questo regolamento a corredo della richiesta di liquidazione senza ragionevole giustificazione; b. non realizzano l attività o l iniziativa per cui è stato concesso il vantaggio economico; c. realizzano l attività o l iniziativa in modo irregolare o acquisiscono lavori, servizi o forniture in modo difforme dalle procedure previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»; d. impiegano le somme concesse violando il vincolo di destinazione imposto con l atto di concessione del beneficio. 2. Nelle ipotesi descritte al comma precedente, il direttore può provvisoriamente sospendere l erogazione del beneficio e invitare il beneficiario ad adeguare il proprio comportamento alle direttive impartite. Laddove il soggetto non si conformi alle direttive, il Consiglio di amministrazione può dichiarare la decadenza dal beneficio. Articolo 15 - Condizioni generali di concessione dei benefici 1. A.T.L. del Cuneese resta estraneo a qualunque rapporto di obbligazione che si venga a costituire fra i beneficiari delle provvidenze e soggetti terzi. 2. A.T.L. del Cuneese non assume alcuna responsabilità circa l organizzazione e lo svolgimento delle manifestazioni, iniziative o progetti finanziati. Titolo IV Disposizioni finali Articolo 16 - Pubblicità da parte dei beneficiari
1. I beneficiari di provvidenze economiche per lo svolgimento di attività e iniziative sono tenuti a far risultare dagli atti e dagli altri mezzi di comunicazione il contributo di collaborazione dell A.T.L. del Cuneese. Articolo 17 - Normativa di rinvio 1. L osservanza delle norme contenute al presente regolamento è condizione essenziale per la legittimità degli atti di concessione delle provvidenze economiche da parte dell A.T.L. del Cuneese. 2. Per i casi non specificamente individuati si applicano in via analogica le norme del presente regolamento. 3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle vigenti norme di legge.