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Transcript:

COMUNE DI RAVARINO PROVINCIA DI MODENA Via Roma 173 41017 RAVARINO (Modena) Ordinanza n. 442 Prot. n. 9570 ORDINANZA LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE PREVISTE DALL ACCORDO REGIONALE DI PROGRAMMA PER LA GESTIONE DELLA QUALITA DELL ARIA E PER IL PROGRESSIVO ALLINEAMENTO AI VALORI FISSATI DALLA UE DI CUI AL D. LGS. N. 155 DEL 13 AGOSTO 2010.- IL SINDACO RICHIAMATI: La Legge nr. 833 del 23/12/1978 Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale ; Il D. Lgs nr. 285 del 30/04/1992 Nuovo Codice della Strada e successive modifiche e integrazioni; Il D. Lgs. Nr. 267 del 18/08/2000 Testo Unico delle Leggi sull Ordinamento degli Enti Locali e successive modifiche ed integrazioni; Il D. lgs. Nr. 155 del 13/08/2010 Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell aria ambiente e per un aria più pulita in Europa.- CONSIDERATO: che il citato D.Lgs. nr. 155 del 13/08/2010 delinea un nuovo quadro gestionale sulla qualità dell aria, al fine di garantire un approccio coerente ed uniforme in materia di valutazione e gestione della qualità dell aria ambiente nel quadro del riparto di competenze tra Stato, Regioni ed Enti Locali ed in particolare: Comporta l esigenza, da parte della Regione Emilia Romagna, di valutare e ove necessario, rivedere gli esistenti aspetti e strumenti di gestione della qualità dell aria, ovvero: 1) la zonizzazione e la classificazione delle zone (elaborazione di un progetto di zonizzazione entro 4 mesi dall entrata in vigore del decreto); 2) la rete regionale di monitoraggio della qualità dell aria (elaborazione di un eventuale progetto di adeguamento della rete di monitoraggio entro 8 mesi dall entrata in vigore del decreto); 3) gli strumenti regionali di gestione della qualità dell aria (viene introdotto l obbligo di elaborazione periodica di inventari regionali delle emissioni, di scenari energetici e livelli delle principali attività produttive e conseguenti scenari emissivi, di modellistica per le valutazioni degli scenari e viene prevista l armonizzazione degli stessi con i corrispondenti strumenti nazionali); 4) i Piani di qualità dell aria, nei quali deve essere assicurata la coerenza con le prescrizioni della pianificazione nazionale per la riduzione delle emissioni di gas responsabili dell effetto serra, con i piani e i programmi previsti dal D. Lgs. 171/2004 sui limiti nazionali di emissione per SO2, NO2, COV, NH3, con i piani di azione in materia di inquinamento acustico (D. Lgs 194/2005) e con gli altri strumenti di pianificazione settoriali; 5) i Piani d azione. Che devono riguardare specifiche circostanze contingenti, non aventi carattere strutturale o ricorrente, circostanze non prevedibili e contrastabili attraverso i Piani di qualità dell aria e interventi finalizzati a limitare oppure a sospendere le attività che attribuiscono all insorgenza del rischio di superamento;

stabilisce i modi e i limiti dell esercizio delle competenze amministrative relative alla valutazione e gestione della qualità dell aria ambiente Stato, Regioni, Province autonome ed Enti Locali; prevede, nel caso in cui risulti che tutte le possibili misure individuabili dalle Regioni e dalle Province autonome nei propri piani di qualità dell aria non siano in grado di assicurare il raggiungimento dei valori limite in aree di superamento influenzate, in modo determinante, da sorgenti di emissione su cui le Regioni e le Province autonome non hanno competenza amministrativa e legislativa, l adozione di misure di carattere nazionale, inerenti specifici settori emissivi, quali trasporti, energia, inclusi gli usi civili, attività produttive ed agricoltura; introduce un nuovo indicatore il PM 2,5 già rilevato dall attuale rete regionale; include, in aggiunta rispetto a quanto previsto dalla direttiva 2008/50/CE anche il D. Lgs. 152/2007 riguardante l arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell aria ambientale. VISTO: Vista la legge del 24/11/1981 nr. 689; Visto l art. 7 comma 1 b) e commi 13 bis e gli artt. 5/3, 6/4 e 7/1 del Codice della Strada; ORDINA nelle giornate non festive da lunedì a venerdì comprese nel periodo dal 03/11/2010 al 05/01/2011, nelle fascia oraria 8.30-18.30, secondo le disposizioni di cui alle successive lettere a) b) e c), il divieto di circolazione dei seguenti veicoli: veicoli alimentati a benzina PRE EURO, non conformi alla direttiva 91/441/CEE e successive; veicoli diesel PRE EURO e EURO 1, non conformi alla direttiva 94/12/CE e successive o alla direttiva 91/542/CEE e successive; veicoli diesel di tipo M2, M3, N1, N2, N3 EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69 A CE e successive o alla direttiva 99/96 A CE e successive, non dotati di sistema di riduzione della massa di articolato con marchio di omologazione e inquadrabili, ai fini dell inquinamento da massa di articolato, quali EURO 3 o categoria superiore; veicoli a due o tre ruote con motore a due tempi PRE EURO, non conformi alla direttiva 97/24/CE e successive.- Le restrizioni della circolazione stradale riguardano le seguenti strade: Piazza Martiri della Libertà Via Curiel ( da intersezione con via Berlinguer a intersezione con via Gramsci). Via F.lli Rosselli Via Gramsci (nel tratto da Piazza Martiri della Liberta a intersezione con via Berlinguer e via Costa) Via Berlinguer Via Parri Le limitazioni alla circolazione di cui al presente comma non riguardano: i veicoli ad emissione nulla (veicoli elettrici), ibridi, a GPL, a metano; autoveicoli omologati per quattro o più posti a sedere con almeno tre persone a bordo (pool car), autoveicoli omologati per due posti a sedere con almeno due persone a bordo (pool car); i veicoli dotati di filtro antiparticolato (FAP) del quale risulti annotazione sulla carta di circolazione ovvero il concessionario che ha venduto il veicolo ne attesti la presenza con apposita certificazione.- I veicoli oggetto di deroga al provvedimento di limitazione alla circolazione sono i seguenti: 1) i veicoli guidati da soggetti portatori di handicap con patente B speciale (ex F), i veicoli guidati da soggetti aventi difficoltà a deambulare comprovata da certificato medico e veicoli al servizio di persone invalide muniti del contrassegno di cui al D.P.R. 24/07/1996 n. 503;

2) gli autoveicoli adibiti al trasporto pubblico collettivo (autobus), compresi i taxi, gli autoveicoli a noleggio con conducente e di trasporto collettivo convenzionato di studenti; 3) i veicoli adibiti a compiti di sicurezza pubblica e di ordine pubblico, di soccorso e di enti in servizio di controllo ambientale ed igienico sanitario; 4) i veicoli attrezzati per il pronto intervento, la manutenzione di impianti pubblici e privati, a servizio delle imprese e dell utenza civile (in particolare gli interventi su impianti elettrici, idraulici, termici, della sicurezza e tecnologici in genere, per interventi di accessibilità all abitazione), i lavori stradali e la manutenzione del verde pubblico; 5) i veicoli di medici e di veterinari in visita urgente comprovata e muniti di apposito contrassegno rilasciato dall ordine professionale; 6) i veicoli di soggetti in pronta disponibilità con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o con autocertificazione nel caso di lavoratori autonomi; 7) gli autoveicoli per il trasporto di persone o animali per visite mediche, trattamenti sanitari e riabilitativi programmati e/o continuativi attestati da certificato medico o prenotazione; autoveicoli per il trasporto di persone ospitate presso centri delle strutture protette e residenze sanitarie assistenziali muniti di certificazione rilasciata dalla struttura; i veicoli di assistenti domiciliari che prestano servizio presso strutture e/o organizzazioni pubbliche o private con attestazione nominativa rilasciata dalla struttura e veicoli di familiari che assistono parenti ammalati, muniti di certificazione attestante tale necessità rilasciata dal medico curante; 8) gli autoveicoli dei cortei funebri e i veicoli di ditte di onoranze funebri per lo svolgimento delle proprie attività; gli autoveicoli dei cortei matrimoniali; gli autoveicoli di ministri di culto o di laici autorizzati ad esercitare le funzioni religiose diretti o provenienti dalla celebrazione delle funzioni religiose o da luoghi in cui vengono esercitati servizi religiosi; 9) i veicoli adibiti al trasporto di farmaci e prodotti per uso medico oltre che i veicoli di informatori scientifici, durante l espletamento delle loro mansioni, prodotti deperibili e veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali scuole e cantieri; i veicoli per il trasporto di merci (categorie N2 e N3) in transito dalla sede operativa dell impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e ritorno e dei veicoli di ditte che svolgono attività di traslochi; 10) i veicoli degli ambulanti che si recano o di ritorno dai mercati, degli edicolanti e i veicoli adibiti al trasporto di giornali, quotidiani e periodici; 11) i veicoli diretti o provenienti dagli alberghi muniti di prenotazione o ricevuta dell albergo; 12) i veicoli adibiti al trasporto di rifiuti speciali di ditte iscritte all Albo Nazionale delle imprese esercenti servizio di smaltimento rifiuti; i veicoli adibiti al trasporto di carburanti, liquidi gassosi, destinati alla distribuzione e consumo e allo spurgo di pozzi neri e condotti fognari; 13) i veicoli degli addetti alla vigilanza privata muniti di tesserino di riconoscimento o di licenza rilasciata dal Prefetto(compresi i veicoli degli addetti che si recano sul posto di lavoro) e i veicoli adibiti al trasporto di articoli di monopolio a servizio di esercizi commerciali; 14) i veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo); i veicoli diretti alla revisione muniti di prenotazione e veicoli con targa prova; 15) i veicoli del servizio postale, corrieri e i veicoli di agenti immobiliari e rappresentanti di commercio, durante l espletamento delle loro mansioni, muniti di iscrizione alla Camera di Commercio o con attestazione rilasciata dalla società per la quale prestano servizio; 16) i veicoli di lavoratori su turno (ciclo continuo o doppio turno) purchè l orario d inizio / fine turno ricada fuori dalla fascia oraria 7.00-19.00 muniti di attestazione nominativa, rilasciata dal datore di lavoro o autocertificazione in caso di lavoratore autonomo, indicante la turnazione lavorativa, limitatamente ai percorsi casa lavoro; 17) i veicoli di insegnanti che operano su più sedi scolastiche nello stesso giorno o che svolgono il proprio lavoro fuori dal territorio comunale o che insegnano nei corsi serali, muniti di certificazione rilasciata dalla Direzione Didattica; 18) i veicoli che partecipano a manifestazioni regolarmente autorizzate dalla Prefettura o dagli Enti Locali competenti e/o i veicoli a servizio delle manifestazioni; 19) i veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, AAVS, Storica Lancia; Italiana Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI limitatamente alle manifestazioni organizzate; 20) i veicoli diretti agli istituti scolastici per l accompagnamento degli alunni agli asili nido, alle scuole materne, alle scuole elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza

indicante,inoltre, l orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario; 21) gli autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per uso speciale così come definiti dall art. 54 del Codice della Strada.- Nelle giornate non festive da lunedì a venerdì comprese nel periodo dal 07/1/2011 al 31/03/2011, nelle fascia oraria 8.30-18.30, secondo le disposizioni di cui al comma 1 lettere a) b) e c), il divieto di circolazione dei seguenti veicoli: veicoli alimentati a benzina PRE EURO, non conformi alla direttiva 91/441/CEE e successive; veicoli diesel PRE EURO e EURO 1, non conformi alla direttiva 94/12/CE e successive o alla direttiva 91/542/CEE e successive; veicoli diesel EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69 A CE e successive o alla direttiva 99/96 A CE e successive, non dotati di sistema di riduzione della massa di articolato con marchio di omologazione e inquadrabili, ai fini dell inquinamento da massa di articolato, quali EURO 3 o categoria superiore; veicoli a due o tre ruote con motore a due tempi PRE EURO, non conformi alla direttiva 97/24/CE e successive.- Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente Ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla Legge 689/ del 24/11/1981 e dal Codice della Strada.- Fatto salvo l eventuale accertamento di reati per i quali si procede ai sensi del vigente Codice di Procedura Penale, le sanzioni amministrative pecuniarie previste sono le seguenti: ai sensi dell art. 7 comma 1 b) e comma 13 bis del vigente Codice della Strada la violazione delle limitazioni alla circolazione stradale previste dalla presente Ordinanza è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 155,00 e nel caso di reiterazione della violazione nel biennio alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni; l uso di fotocopie di uno dei documenti indicati dalla presente Ordinanza o l uso improprio di uno di questi (veicolo condotto da persona estranea rispetto a quella indicata sul documento, circolazione al di fuori dei contenuti del documento) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 38,00 a Euro 228,00 (pagamento in misura ridotta di Euro 76,00).- Il versamento delle somme sopraindicate deve avvenire entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale di accertata violazione amministrativa.- Relativamente alla sanzione amministrativa pecuniaria per l uso di fotocopie ed uso improprio di uno dei documenti indicati dalla presente Ordinanza, in caso di versamento oltre il termine suddetto la sanzione sarà maggiorata del 20 % in sede di adozione dell Ordinanza ingiunzione di pagamento.- Oltre a quanto previsto dalla presente Ordinanza in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, nel caso di contraffazioni o alterazioni ai documenti indicati alla presente Ordinanza l Agente accertatore procede al sequestro del documento redigendo apposito verbale al fine di consentire la redazione dei conseguenti atti di Polizia Giudiziaria,.- All esecuzione della presente Ordinanza sono tenuti tutti gli organi di Polizia Stradale di cui all art. 12 del Codice della Strada.- Ravarino, 30.10.2010 IL SINDACO Marino Gatti