COMUNE DI VIGNOLO - Provincia di Cuneo - ----------------------------------------------------- ORIGINALE N. 129 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE OGGETTO: IMU Rideterminazione valore venale aree fabbricabili anno 2018 L anno duemiladiciassette, addì ventinove, del mese di dicembre, alle ore 17:00 nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori: Cognome e Nome Carica Presente BERNARDI DANILO Sindaco Sì GHIBAUDO MARCELLO Vice Sindaco Sì PEANO SIMONA Assessore Giust. Assiste il Sig. DEGIOANNI Dr. Sergio Segretario Comunale. Totale Presenti: 2 Totale Assenti: 1 Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE PREMESSO che - gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale hanno istituito l Imposta municipale propria a decorrere dall anno 2014; - con l art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni nella L. 22 dicembre 2011 n. 214 l imposta municipale propria è stata anticipata in via sperimentale a decorrere dal 1 gennaio 2012; - il comma 5 del predetto art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 rinvia, per la determinazione della base imponibile dell imposta all art. 5 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 in materia di ICI; - l art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», ha disposto l istituzione dell imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; - il comma 703 dell'articolo 1 della predetta Legge n. 147/2013 precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'imu; - il presupposto dell imposta è il possesso di immobili di cui all art. 2 del D.Lgs. 504/1992, tra i quali le aree fabbricabili; - ai sensi dell art. 36, comma 2 del D.L. 04/07/2006 n. 223 sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall approvazione della regione e dall adozione di strumenti attuativi del medesimo; - ai sensi dell art. 5 comma 5 del precitato D.Lgs. 504/1992, per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all indice di edificabilità, alla destinazione d uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche; - l art. 59 comma 1 lettera g del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 prevede la facoltà per i Comuni, nell ambito della propria autonomia regolamentare, di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune qualora l imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l insorgenza di contenzioso; - con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 in data 22/08/2014 si è provveduto ad approvare il vigente Regolamento Comunale per l applicazione dell Imposta Unica Comunale (IMU TASI TARI), poi successivamente aggiornato con deliberazioni del C.C. n. 25 del 28/07/2015, n. 7 del 28/04/2016 e n. 40 del 20.11.2017; - l art. 14 del predetto Regolamento, ai commi 6, 10 ed 11, prevede che al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e ridurre al massimo l insorgenza di contenzioso la Giunta Comunale possa determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al di sopra dei quali non sia possibile rettificare le dichiarazioni dei contribuenti stessi; VISTA la tabella allegato B al predetto regolamento con la quale si provvedeva da ultimo alla determinazione di tali valori ai fini dell IMU, definiti con deliberazione di G.C. n. 84 del 31.10.2012; RITENUTO opportuno rivedere i valori contenuti in tale tabella con l inserimento per le aree produttive artigianali industriali commerciali (siglate P1 e P2) di una riduzione del 20% sino al momento della sottoscrizione della relativa convenzione attuativa prevista dalle Norme di attuazione dello strumento urbanistico, in considerazione dell attuale periodo di stagnazione che interessa tale settore immobiliare e l eliminazione di un valore attribuito ad una area produttiva a carattere agro zootecnico ora non più edificabile; VISTA la nuova tabella allegata al presente provvedimento di determinazione di tali valori ai fini dell imposta IMU con decorrenza dal 01.01.2018;
DATO ATTO che per la definizione di tali valori si è avuto riguardo: - per i prezzi medi rilevabili sul mercato per la vendita di aree analoghe: in assenza, date le modeste dimensioni di questo Comune, di rilevamenti specifici per aree fabbricabili e generali del mercato immobiliare da parte della Camera di Commercio di Cuneo, ci si è avvalsi dei dati forniti sulle quotazioni immobiliari (suddivisi per aree territoriali e tipologie di immobili, senza la previsione anche in questo caso delle aree fabbricabili) dalla Agenzia delle Entrate e dall Osservatorio (borsino) immobiliare: i valori assegnati alle aree fabbricabili con il presente provvedimento rappresentano circa il 7% del valore medio di vendita al mq. di fabbricati residenziali ed il 6% del valore medio di vendita al mq. di fabbricati ad uso produttivo, con percentuali di incidenza inferiori a quelle ordinariamente considerate nel mercato immobiliare (circa 10/20%); tali dati non possono naturalmente tener conto delle specificità dei singoli terreni; - per l individuazione delle zone territoriali di ubicazione: si è fatto riferimento alla suddivisione in aree edificabili del territorio comunale per sigle operata in sede di pianificazione urbanistica, tenendo conto delle modeste dimensioni e della prevalente uniformità del territorio comunale edificabile; - per gli indici di edificabilità: si è tenuto conto della sostanziale omogeneità per tipologia di intervento di tali parametri prevista dallo strumento urbanistico comunale; - per la destinazione d uso consentita: si è fatto riferimento alle destinazioni d uso consentite dal vigente strumento urbanistico comunale: residenziale di nuovo impianto e di completamento, con valori ridotti per le aree a modesta capacità edificatoria; non residenziale produttiva, con valori ridotti per le aree a carattere agrozootecnico rispetto a quelle artigianali industriali commerciali; - per gli oneri di trasformazione e costruzione: si è tenuto conto, con specifiche riduzioni, dei maggiori oneri e tempi di trasformazione normalmente necessari nel caso di aree che prevedano l obbligatorietà di ricorso a pianificazioni esecutive ed attuative rispetto a quelle soggette a semplice permesso di costruire; - per caratteristiche edificatorie: si è tenuto conto, con valori inferiori, di aree caratterizzate da particolarità attuative ed edificatorie; TENUTO CONTO che il presente provvedimento sostituisce, con decorrenza dal 01.01.2018, quello già adottato da ultimo con precedente atto n. 84 del 31/10/2012; VISTO il vigente Piano Regolatore Comunale adottato; VISTA l allegata determinazione per zone omogenee del valore venale delle aree fabbricabili predisposta dall Ufficio Tecnico conformemente alle predette indicazioni; VISTO il Decreto Ministero Interno in data 29/11/2017 con il quale è stato differito al 28 febbraio 2018 il termine per l approvazione del bilancio triennale 2018/2020 e delle relative tariffe; TENUTO CONTO che la proposta di legge finanziaria 2018, in fase di pubblicazione, conferma anche per il 2018 il blocco per i Comuni degli aumenti di tributi ed addizionali e dato atto che il presente provvedimento ha contenuto migliorativo rispetto alle aliquote dell imposta IMU sinora in vigore; PRESO ATTO che la presente ridefinizione di valori imponibili ai fini IMU dovrà essere confermata entro il 28.02.2018 da apposita deliberazione del Consiglio comunale che recepisca l allegata tabella mediante apposita modifica ed aggiornamento del vigente Regolamento Comunale per l applicazione dell Imposta Unica Comunale (IMU TASI TARI); DATO ATTO che la predetta deliberazione del Consiglio Comunale di recepimento della presente nuova definizione di valori venali delle aree fabbricabili ai fini dell imposta IMU, verrà trasmessa al Ministero dell Economia e Finanze per la loro pubblicazione entro i termini e con le modalità di cui agli artt. 52 comma 2 del D.Lgs. 446/1997 e 13 comma 13bis del D.L. 06/12/2011 n. 201 (convertito dalla Legge 214/2011) e verrà resa nota sul sito istituzionale del Comune; ACQUISITI i pareri favorevoli e l attestazione espressi dai Responsabili dei servizi competenti ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.L.vo 18/08/2000 n. 267; VISTO il D.L.vo 15/12/1997 n. 446;
VISTO lo Statuto Comunale; Con voto unanime e favorevole espresso in forma palese per alzata di mano DELIBERA 1. di rideterminare in attuazione dell art. 14 commi 6 e 10 del vigente Regolamento Comunale per l applicazione dell Imposta Unico Comunale (IMU TASI TARI) negli importi previsti nell allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, i valori venali in comune commercio per zone omogenee delle aree fabbricabili o produttive del territorio comunale; 2. di dare atto che la presente ridefinizione di valori imponibili ai fini IMU dovrà essere confermata entro il 28.02.2018 da apposita deliberazione del Consiglio comunale che recepisca l allegata tabella mediante apposita modifica ed aggiornamento del vigente Regolamento Comunale per l applicazione dell Imposta Unica Comunale (IMU TASI TARI) 3. di dare atto che i suddetti valori verranno applicati ai fini dell applicazione della Imposta Municipale Propria con decorrenza dal 1 gennaio 2018; 4. di dare altresì atto che con decorrenza dalla suddetta data non saranno sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili ai fini dell imposta comunale IMU quando la base imponibile assunta dal soggetto passivo non risulti inferiore a quella determinata con il presente provvedimento; 5. di dare atto che con decorrenza dal 01/01/2018 non verranno ulteriormente applicati tutti i provvedimenti precedentemente adottati in materia da parte di questa Giunta Comunale (da ultimo la deliberazione di G.C. n. 84 del 31/10/2012); 6. di dare la massima diffusione e divulgazione al testo della presente deliberazione, tramite il sito istituzionale comunale; 7. di dare atto che la predetta deliberazione del Consiglio Comunale di recepimento della presente nuova definizione di valori venali delle aree fabbricabili ai fini dell imposta IMU, verrà trasmessa al Ministero dell Economia e Finanze per la loro pubblicazione entro i termini e con le modalità di cui agli artt. 52 comma 2 del D.Lgs. 446/1997 e 13 comma 13bis del D.L. 06/12/2011 n. 201 (convertito dalla Legge 214/2011) e verrà resa nota sul sito istituzionale del Comune; 8. di dichiarare con successiva e separata votazione unanime e favorevole la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
Letto, confermato e sottoscritto IL SINDACO BERNARDI DANILO DEGIOANNI Dr. Sergio CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE La presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio telematico del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 08/02/2018 al 23/02/2018 ai sensi dell'art. 124, 1 comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n 267 e dall'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii.. Vignolo, li 08/02/2018 F.to: DEGIOANNI Dr. Sergio E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per gli usi consentiti dalla legge. Vignolo, li 08/02/2018 DEGIOANNI Dr. Sergio Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d ufficio ATTESTA che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: [] Ai Signori Capi Gruppo consiliari così come prescritto dall art.125 D.L.vo. 267/2000 con lettera prot.n. in data 08/02/2018 [] Alla Prefettura di CUNEO ai sensi dell art.135, comma 2, D.L.vo. 267/2000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29-dic-2017 [] Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, 3 comma D.L.vo 18/8/2000 n.267) [] Ai sensi dell art. 134 comma 4 del DL.vo 18.8.2000 N. 267; Ai sensi dell art. 3 della Legge 07.08.1990 n. 241 e smi avverso la presente deliberazione può essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza tramite la pubblicazione all Albo Pretorio del Comune. DEGIOANNI Dr. Sergio