Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (GU n.112 del 16-5-2017 - Suppl. Ordinario n. 23
Capo I Principi. Oggetto e finalità della valutazione e della certificazione (articolo1) In vigore dal 1 settembre 2018- valido per tutti gli ordini di scuola 1) La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento (..) ha finalita' formativa ed educativa concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo dell'identità personale promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze
Capo I Principi. Oggetto e finalità della valutazione e della certificazione Art 1(2) 2) La valutazione: e' COERENTE CON L'OFFERTA FORMATIVA -CONFORME CON I CRITERI E LE MODALITA' definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa. 3) La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza.
Capo I Principi. Oggetto e finalità della valutazione e della certificazione Art.1 (3) 4) Le scuole possono attivare iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli studenti, 5) Per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche adottano MODALITA DI COMUNICAZIONE EFFICACI E TRASPARENTI IN MERITO ALLA VALUTAZIONE DEL PERCORSO SCOLASTICO delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti. 6) Le istituzioni scolastiche rilasciano la certificazione delle competenze anche per favorire l orientamento scolastico
Capo I Principi. Oggetto e finalità della valutazione e della certificazione Art. 1 (4) 8) I minori con cittadinanza non italiana hanno diritto all'istruzione ( anche se irregolari ) e sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.
Capo II Valutazione nel primo ciclo di istruzione Articolo 2 In vigore dal 1/9/2017 valido per primaria e media 1) La valutazione degli apprendimenti delle alunne e degli alunni frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo grado è effettuata dai docenti di classe, con votazioni IN DECIMI CHE INDICANO DIFFERENTI LIVELLI DI APPRENDIMENTO 2) L'istituzione scolastica., ATTIVA SPECIFICHE STRATEGIE PER IL MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO PARZIALMENTE RAGGIUNTI O IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 3 la valutazione è espressa collegialmente da tutti i docenti. Il dirigente scolastico presiede lo scrutinio ( anche primaria) LA VALUTAZIONE E' INTEGRATA DALLA DESCRIZIONE DEL PROCESSO E DEL LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI RAGGIUNTO.
Capo II Valutazione nel primo ciclo di istruzione Articolo 2 (2) 4) Attività di Cittadinanza e costituzione sono valutate nell ambito di storia geografia. 5) valutazione del comportamento attraverso giudizio sintetico, riportato nel documento di valutazione 6) docente di sostegno esprime valutazione su tutti gli alunni della classe. Se più docenti di sostegno sono assegnati allo stesso alunno valutano congiuntamente 7) valutazione religione cattolica e attività alternativa resa su nota distinta con giudizio sintetico sull interesse dimostrato e livelli di apprendimento conseguiti.
L ammissione alla classe successiva per gli alunni della scuola primaria: Articolo 3 possibilità di essere ammessi alla classe successiva anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. I docenti, all unanimità, possono decidere la non ammissione alla classe successiva in casi eccezionali, con specifica motivazione, (articolo 3 comma3);
L ammissione alla classe successiva per gli alunni della scuola primaria: Articolo 3 ( 2) 2)LA SCUOLA ATTIVA SPECIFICHE STRATEGIE PER IL MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO PARZIALMENTE RAGGIUNTI O IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE.
Art 4 Prove invalsi scuola primaria Si svolgono in classe seconda e quinta. Prove di italiano, matematica e, solo in quinta, inglese, ( dal 2018/19)
Art 5 - validità dell anno scolastico nella scuola secondaria e' richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attivita' oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe. Collegio docenti può stabilire deroghe
Art 6 Ammissione alla classe successiva o all esame di stato nella scuola secondaria di I grado. In caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento, il consiglio di classe PUÒ DELIBERARE LA NON AMMISSIONE alla classe successiva o all esame di STATO CON ADEGUATA MOTIVAZIONE In caso di non ammissione alla classe successiva il voto dell ins. di religione o attività alternativa, se determinante, diviene un giudizio motivato scritto nel verbale (comma 4) Se le valutazioni periodiche o finali indicano carenze negli apprendimenti la scuola attiva strategie specifiche per il miglioramento dei livelli di apprendimento )( art 6 comma3) ( non basta la comunicazione alla famiglia)
Art. 7 - Prove Invalsi scuola media Prove computer based di Italiano, matematica, Inglese, in classe terza, da svolgersi nel mese di aprile. ( dal 2018/19) La partecipazione alle prove è requisito per l ammissione all esame Anche i candidati privatisti devono sostenerle.
Art 8 Svolgimento ed esito Esami di Stato ( dal 2017/18) Il presidente della Commissione sarà il dirigente scolastico della scuola, o un suo delegato L esame è strutturato in - tre prove scritte: lingua italiana, e competenze logico- matematiche, competenze in lingue straniere ( articolata in due sezioni); - colloquio (articolo 8). finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonchè il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza, delle competenze nelle lingue straniere.
Art. 8 Svolgimento ed esito Esami di Stato ( dal 2017/18) (2) (Il voto finale viene attribuito facendo la media tra il voto di ammissione che tiene conto del percorso svolto nei tre anni, e la media dei voti riportati nelle prove d esame (articolo 6, comma 5 e 8, comma 7). Gli esiti sono pubblicati all albo della scuola.
Art 9 -Certificazione delle competenze nel primo ciclo Previsto un modello nazionale per l attestazione delle competenze chiave e di cittadinanza da rilasciare al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. Nell ambito della certificazione si prevede anche la restituzione individuale alle famiglie, attraverso un giudizio in forma descrittiva, del livello di apprendimento raggiunto in italiano,matematica e inglese nelle prove invalsi All interno della certificazione delle competenze è prevista l indicazione per gli alunni con disabilità dell adattamento al piano educativo individualizzato.
Art. 10- Esami di idoneità idoneità alla classe seconda, terza quarta, quinta - a sei, sette, otto, nove anni( da compiere entro il 31 dicembre dell anno in cui si sostiene l esame) Idoneità alla prima e seconda media a 10 e 11 anni Esame di terza media possibile a 13 anni per chi abbia conseguito l ammissione alla prima media. E anche possibile a chi abbia conseguito l ammissione alla prima media da un triennio.
Art. 11 (Commi 1-6) Valutazione alunni con disabilità Per gli alunni con disabilità "l'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione avviene [...] tenendo a riferimento il PEI" (comma 3). Gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate INVALSI, prerequisito per l'ammissione agli esami, ove necessario, con "misure compensative e dispensative" o con "specifici adattamenti" od esonero dalle stesse (comma 4).
Art. 11 (Commi 1-6) Valutazione alunni con disabilità (2) se necessario, possono sostenere gli esami con "PROVE DIFFERENZIATE" CHE "HANNO VALORE EQUIVALENTE AI FINI DEL SUPERAMENTO DELL'ESAME E DEL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA". Le prove differenziate devono essere predisposte "SULLA BASE DEL PEI" e devono essere "idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali" (comma 6).
La valutazione e gli esami di alunni con DSA. Per essi sono ribadite le norme già note della l. n 170/2010 e delle norme applicative (D.M. n 5669 del 12 luglio 2011). Si precisa che essi hanno diritto A TEMPI PIÙ LUNGHI, A MISURE DISPENSATIVE E STRUMENTI COMPENSATIVI ED ALL USO DI STRUMENTI TECNOLOGICI "SOLO" SE UTILIZZATI DURANTE L ANNO O SE RITENUTI NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DELLE VERIFICHE (comma 11). Se la certificazione prevede la dispensa dalla prova scritta delle lingue straniere si deve compensare tale prova con una prova orale sostitutiva (comma 12).
Art. 11 La valutazione e gli esami di alunni con DSA (2) Il comma 13: un alunno con certificazione di DSA di particolare gravità "su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato". L'ALUNNO CON DSA ESONERATO DALLE LINGUE STRANIERE "IN SEDE D'ESAME DI STATO SOSTIENE PROVE DIFFERENZIATE, COERENTI CON IL PERCORSO SVOLTO, CON VALORE EQUIVALENTE AI FINI DEL SUPERAMENTO DELL'ESAME E DEL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA".
Compiti spettanti al collegio dei docenti in vista delle nuove norme sulla valutazione (1) DEFINIZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA DI VALUTAZIONE art.1 Obiettivo prioritario da perseguire utilizzare una linea di azione comune e condivisa a livello collegiale
Compiti spettanti al collegio dei docenti in vista delle nuove norme sulla valutazione (2) VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NEL PRIMO CICLO art.2 DEFINIZIONE DEI DESCRITTORI DEI DIFFERENTI LIVELLI DI APPRENDIMENTO DEFINIZIONE DEI DESCRITTORI DEL PROCESSO E DEL LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI CONDIVISIONE DEI DESCRITTORI PER LA VALUTAZIONE DELL INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E ALL ARRICCHIMENTO DELL OFFERTA FORMATIVA
Compiti spettanti al collegio dei docenti in vista delle nuove norme sulla valutazione (3) DEFINIZIONE DEI GIUDIZI SINTETICI PER LA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA ALTERNATIVE ALL INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA DEFINIZIONE DELLE MODALITA PER LA VALUTAZIONE DEGLI INSEGNAMENTI CURRICOLARI PER GRUPPI DI ALUNNE E DI ALUNNI e delle modalità di VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA E DEGLI INSEGNAMENTI FINALIZZATI ALL AMPLIAMENTO E ALL ARRICCHIMENTO DELL OFFERTA FORMATIVA
Compiti spettanti al collegio dei docenti in vista delle nuove norme sulla valutazione (4) DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE STRATEGIE DA ATTIVARE PER IL MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO PARZIALMENTE RAGGIUNTI O IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE art.2, comma 2 VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO art.1 DEFINIZIONE DEI GIUDIZI SINTETICI INDIVIDUAZIONE DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA CHE LA SCUOLA INTENDE VALUTARE
Compiti spettanti al collegio dei docenti in vista delle nuove norme sulla valutazione (5) DETERMINAZIONE DELLE INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE E ALLA VALORIZZAZIONE DEI COMPORTAMENTI POSITIVI DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI ANCHE CON IL COINVOLGIMENTO ATTIVO DEI GENITORI