CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO POLIZZA DI ASSICURAZIONE R.C.A. DEI MEZZI DELL AUTOPARCO LOTTO 1 DI GARA



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1 R.C.A. dei mezzi dell autoparco Comune di SAN CATALDO Piazza Giovanni XXIII 93017 SAN CATALDO (CL) CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO POLIZZA DI ASSICURAZIONE R.C.A. DEI MEZZI DELL AUTOPARCO LOTTO 1 DI GARA Edizione 15/06/2015 Il presente capitolato consta di n. 05 pagine, inclusa la presente.

2 PREMESSA Il contenuto del presente capitolato deve intendersi sempre operante e prevalente sulle condizioni generali di assicurazione e/o particolari, che nel testo di polizza siano eventualmente contrastanti. Copertura assicurativa di tutti gli automezzi dell'autoparco dell Ente contro: la Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C.A.), in base a quanto disposto dal titolo X del D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche e integrazioni (ex Legge n 990/69); <><><><><><> Garanzia Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C.A.) Ai fini della formulazione dell'offerta economica, le Società Assicuratrici partecipanti dovranno indicare gli estremi della tariffa aziendale utilizzata e la percentuale di sconto utilizzata sulla tariffa stessa per la formulazione dell offerta. L applicazione di tale percentuale di sconto immodificabile - sarà riconosciuta per tutta la durata del servizio. Per tutti i veicoli la tariffa applicata dovrà essere quella in forma bonus/malus ovvero tariffa fissa con o senza applicazione di pejus in caso di sinistri e le condizioni del presente capitolato si intenderanno integrate dalla condizione speciale a tal uopo utilizzata dall Impresa assicuratrice. La Società Assicuratrice aggiudicataria dovrà provvedere alla copertura assicurativa di tutti gli automezzi dell'autoparco dell Ente, contro il rischio responsabilità civile autoveicoli, in base a quanto disposto dal titolo X del D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche e integrazioni (ex Legge n 990/69). La garanzia obbligatoria di responsabilità civile auto dovrà essere prestata per tutti i veicoli soggetti all obbligo assicurativo del titolo X del D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche e integrazioni (ex Legge n 990/69), con massimale unico di 6.000.000,00 (elevato ad 12.000.000,00 limitatamente agli autobus e scuolabus ) - compresa la garanzia dei terzi trasportati - a qualsiasi titolo - a bordo dei veicoli. Inoltre la garanzia dovrà essere operante: sia all esterno che all interno delle aree cortilizie dell Ente; durante il carico e scarico; durante la circolazione su aree pubbliche, così come definibili nella più ampia accezione dall attuale giurisprudenza, compresi i danni provocati da avarie in genere del mezzo (anche se con allestimento speciale) o derivanti dalla perdita dei suoi liquidi, fluidi, lubrificanti e carburanti anche se costituenti carico e/o rifornimenti -; per la circolazione del veicolo in aree private; per la circolazione nelle aree aeroportuali, la garanzia è prestata per il massimale indicato in polizza, con il massimo di Euro 1.250.000,00 per sinistro; anche nei confronti dei dipendenti e/o addetti in genere alle attività aziendali escluso il conducente considerati terzi a tutti gli effetti; per i danni involontariamente cagionati ai terzi nell'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna; nell'ambito di questa garanzia, non sono considerati terzi coloro che prendono parte alle suddette operazioni e le persone trasportate durante il loro svolgimento; personale e autonoma responsabilità dei trasportati per danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione del veicolo assicurato, esclusi i danni al veicolo medesimo. I premi indicati in tariffa saranno comprensivi di ogni onere e tassa. L offerta dovrà essere sviluppata sulla base dei dati contenuti nell allegato elenco dei mezzi da assicurare. All atto della consegna da parte dell Ente Contraente alla Società Assicuratrice aggiudicataria degli attestati di rischio o altro documento equipollente, per l'attribuzione della classe di merito di appartenenza, quest ultima procederà al ricalcolo del premio complessivo offerto sulla base delle evidenze degli attestati di rischio o altro documento equipollente. Le differenze attive o passive rispetto all offerta, risultanti dall anzidetto ricalcolo, verranno conteggiate nel pagamento della rata di premio alla firma del contratto.

3 Qualora nel corso del rapporto contrattuale si verifichino variazioni al numero dei mezzi, l Ente Contraente provvederà a comunicare tempestivamente alla Società Assicuratrice aggiudicataria le avvenute alienazioni, integrazioni o sostituzioni, indicando, in questi ultimi casi, le caratteristiche del nuovo veicolo. Si precisa che è facoltà dell Ente chiedere l esclusione dall assicurazione di mezzi fuori uso e/o in avaria, purchè ciò comporti almeno tre mesi di mancata circolazione e venga restituito il certificato ed il contrassegno di assicurazione, nonché la loro reintegrazione nell assicurazione. All uopo la Società Assicuratrice aggiudicataria provvederà a ridurre il premio in corso per gli autoveicoli alienati e/o esclusi dall assicurazione ad integrarlo per i nuovi mezzi immessi in servizio. E ammessa la comunicazione a mezzo telefax, e-mail e p.e.c. anche ai fini dell adempimento dell avviso di sinistro. La Società Assicuratrice aggiudicataria dovrà mettere a punto un efficiente servizio di liquidazione danni per i sinistri generati dall Ente Contraente, in relazione alla loro frequenza ed entità ed alle conseguenti quotidiane necessità di contatti operativi fra le parti contrattuali, al fine anche di favorire la pronta liquidazione dei danni nel comune interesse del contenimento degli indennizzi ai terzi danneggiati. La Società assicuratrice si impegna ad espletare la ricezione delle denunce di sinistro, con periodicità settimanale, curandone il ritiro presso il domicilio dell ufficio amministrativo mezzi dell Ente Contraente e dandone alla stessa opportuna ricevuta, ovvero disporre di specifico Call Center per l inoltro delle denunce di sinistro. Limitatamente ai sinistri R.C.A. gestiti in regime di procedura di indennizzo diretto a cura della Società Assicuratrice dell Ente Contraente (D.Lgs 209/2005 e D.P.R. 254/2006) e/o di accordi convenzionali e/o di accordi associativi fra Imprese assicuratrici, nonché per tutti quelli relativi alle altre sezioni, se non diversamente richiesto dall Ente Contraente, le operazioni di accertamento del danno da parte della Società assicuratrice dovranno avvenire presso la sede dell Ente Contraente, così come la loro liquidazione ai fini della determinazione dell indennizzo ed il loro materiale pagamento. Per quanto attiene alle denunce di incidente o di sinistro, presentate anche solo in via cautelativa, la Società Assicuratrice aggiudicataria sarà tenuta, di volta in volta, a comunicare all Ente Contraente l'esito finale della relativa pratica ai fini dell'eventuale variazione delle classi di merito" dei mezzi e del diritto dell Ente al risarcimento anche parziale del danno nel caso in cui il sinistro si sia concluso con l'ammissione di un concorso di colpa. I sinistri potranno essere denunciati entro 30 (trenta) giorni da quando la Contraente o l Assicurato ne abbia avuta la possibilità, a deroga dell Articolo 1913 del Codice Civile. Al di fuori delle ipotesi di applicabilità dell'indennizzo diretto ex D.P.R. 254/2006, la denuncia dovrà contenere la data, il luogo e le cause del sinistro, l'indicazione delle sue conseguenze e dell'entità - almeno approssimativa - del danno, gli estremi del mezzo dell'ente Contraente e del suo conducente, nonché gli estremi della Controparte e del veicolo che ha subito il danno (nel caso di danno R.C.A.), dell'autorità inquirente e/o di eventuali testimoni. La Società Assicuratrice si obbliga a fornire al Contraente, ad ogni scadenza annuale del contratto, il dettaglio dei sinistri così impostato per ciascuna garanzia: dell importo riservato; dell importo liquidato; della motivazione in caso di sinistro respinto. Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società assicuratrice, di data di accadimento del sinistro denunciato, dell'indicazione delle generalità della controparte e della data dell eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo. Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, ossia in modo continuo ed aggiornato, dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia la definizione di tutti i sinistri pendenti.

4 La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente e/o al Broker mediante supporto informatico, compatibile ed utilizzabile dal Contraente stessa. Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente e/o al Broker di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quella sopra indicata. La durata del contratto è fissata in un anno, con decorrenza dalle ore 24 del 15/07/2015; il contratto scadrà alle ore 24 del 15/07/2016. La presente polizza non prevede il tacito rinnovo. Fermo quanto sopra è facoltà dell Ente Contraente di chiedere alla Società Assicuratrice la proroga temporanea del contratto per la durata di ulteriori 12 mesi, dopo la scadenza originaria del servizio, in corrispettivo del solo rateo di premio determinato in base alla tariffa scontata del contratto scaduto e senza alcuna maggiorazione e/o sovrappremio per la durata temporanea della garanzia. Il pagamento del premio alla Società Assicuratrice, in rate annuali, avverrà in via anticipata entro 30 (trenta) giorni dalla data di stipula del contratto e per le rate successive entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza di ogni ricorrenza semestrale e ciò in deroga all'art. 1901 CC. Il pagamento del premio connesso ad eventuali variazioni all elenco mezzi iniziale, avvenute nel corso di ogni annualità assicurativa, avverrà con le modalità che precedono. Ai sensi dell art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che: l Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all Art. 3 del Decreto; il Pagamento effettuato dal Contraente direttamente all Agente della Riscossione ai sensi dell ari, 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell Art 1901 c.c. nei confronti della Società stessa, Ricorrendo le Ipotesi di cui al DLgs. 163/06 e s.m.i. Art. 11 la società aggiudicataria, anche provvisoriamente, si impegna a dare esecuzione al contratto nelle more della sua conclusione a semplice richiesta detta stazione appaltante e previo pagamento della prima rata di premio. Nel caso in cui, entro i termini previsti dall Art. 11 del DLgs. 163/06 e s.m.i. non sia intervenuta la stipula del contratto, la copertura si intenderà risolta e la società aggiudicataria avrà diritto al solo rateo di premio fino alla data della risoluzione, conteggiato in pro rata temporis (rispetto all importo di premio previsto in polizza) e pertanto procederà alla restituzione del restante premio pagato e non goduto dal Contraente al netto dell imposta. Entro tre giorni dalla data di decorrenza iniziale dell assicurazione di ogni mezzo, la Società Assicuratrice dovrà consegnare al domicilio dell Ente i contrassegni ed i certificati di assicurazione relativi a ciascun mezzo inizialmente compreso nell assicurazione. Per le rate successive si conviene che la consegna dei contrassegni e dei certificati di assicurazione relativi a ciascun mezzo compreso nell assicurazione dovrà avvenire dieci giorni prima della scadenza, con le modalità di cui sopra. In caso di controversie di natura amministrativa e/o contrattuale connesse al presente appalto comprese le procedure arbitrali previste dai capitolati -, è competente l Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede la Contraente. Ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i. le Parti consentono il trattamento dei dati personali derivanti dall'espletamento del servizio, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali. In ordine alla presente assicurazione, il Contraente dichiara di avvalersi della collaborazione - ai sensi del D.Lgs. n 209/2005 del broker di assicurazione sig. Alessandro Flaccomio Via XII Gennaio, 1/g Palermo - a cui è affidata la gestione e l esecuzione delle assicurazioni stipulate dal Contraente. In tal senso si da atto che ogni comunicazione fatta dall Ente Contraente al broker s'intenderà fatta come alla Società assicuratrice e viceversa. Le suddette comunicazioni dovranno essere effettuate con lettera raccomandata o telefax o e-mail o p.e.c. o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione idoneo. La Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del broker.

5 Treacciabilità dei flussi finanziari - Clausola risolutiva espressa: In conformità a quanto previsto dall Art. 3, commi 8 e 9, della Legge n 136 del 13/08/2010 ( Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al. Governo in materia di normativa antimafia ), la stazione appaltante, l impresa assicuratrice aggiudicataria, il suo coverholder o agente ed il broker dell Ente assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima L. 136/2010 con particolare riferimento alle disposizione contenute all Art. 3 commi 8 e 9. Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui al paragrafo precedente. La Stazione Appaltante, l impresa assicuratrice aggiudicataria, il suo coverholder o agente, il broker dell Ente e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla L. 136/2010 deve manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, la stazione appaltante e/o l appaltatore, e la Prefettura o l Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale si rimanda alle leggi vigenti in materia di assicurazione, di pubblici appalti, nonché alle norme generali che regolano la materia dei contratti.