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D.R. n. 1209 OGGETTO: Regolamento per l attribuzione delle risorse di cui all art. 29, comma 19 della legge 30/12/2010, n. 240. Emanazione. IL RETTORE VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168; VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e, in particolare, l art. 29, comma 19; VISTO il Decreto interministeriale 21 luglio 2011, n. 314 recante Criteri e modalità per la ripartizione delle risorse e per la selezione dei professori e dei ricercatori destinatari dell intervento secondo criteri di merito accademico e scientifico art. 29, comma 19, legge 30 dicembre 2010, n. 240 per l anno 2011; VISTO il Decreto interministeriale 26 luglio 2013, n. 665 recante Criteri e modalità per la ripartizione tra gli Atenei delle risorse relative agli anni 2012 e 2013 e per la selezione dei professori e ricercatori destinatari dell intervento secondo criteri di merito accademico e scientifico, a norma dell art. 29, comma 19, legge 30 dicembre 2010, n. 240 appunto per gli anni 2012 e 2013; VISTO lo Statuto di Autonomia di questa Università ai sensi dell art. 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 emanato con D.R. n. 1604 del 29.12.2011 e successive modificazioni ed, in particolare, l art. 33; VISTA la deliberazione n. 179 del 21 ottobre 2014 con la quale il Senato Accademico ha VISTA espresso parere favorevole sul testo del Regolamento in epigrafe; la deliberazione n. 261 del 23 ottobre 2014 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato il testo del detto Regolamento; CONSIDERATO che dalle verifiche effettuate sulla base degli elenchi prodotti dalla Ripartizione Affari Finanziari Ufficio Stipendi, è risultato che il numero dei soggetti ammissibili all intervento di che trattasi differisce da quanto comunicato dal MIUR con nota prot. n. 740 del 15/5/2012 relativa all anno 2011, nota prot. n. 572 del 14/1/2014 relativa all anno 2012 e nota prot. n. 1921 del 30/1/2014 relativa all anno 2013 come di seguito indicato: Anno PO/MIUR PA/MIUR RU/MIUR TOTALI PO PA RU TOTALI 2011 85 85 128 298 86 87 129 302 2012 72 94 144 310 68 93 154 315 2013 88 102 145 335 89 99 153 341 CONSIDERATO che tali differenze incidono su quanto indicato all art. 2 Soggetti ammissibili, comma 2 e su quanto indicato all art. 5 Criteri di ripartizione e attribuzione delle risorse, comma 2 del Regolamento di che trattasi; RITENUTO necessario apportare, negli articoli succitati, le modifiche materiali conseguenti; CONSIDERATO ancora che all art. 8 Criteri di selezione, al comma 2, tra gli elementi di valutazione dell attività didattica è ricompreso il numero delle tesi magistrali ; CONSIDERATO che la dicitura potrebbe ingenerare dubbi interpretativi circa l esclusione dagli elementi di valutazione dell attività didattica delle tesi specialistiche, delle tesi magistrali a ciclo unico e delle tesi di laurea del vecchio ordinamento nonostante

l equipollenza esistente tra le stesse; RITENUTO opportuno, quindi, specificare che è elemento di valutazione anche il numero delle tesi specialistiche, delle tesi magistrali a ciclo unico e delle tesi di laurea del vecchio ordinamento; CONSIDERATO che trattasi di mera specificazione di quanto già indicato all art. 8, comma 2 del Regolamento in parola; RITENUTO che il procedimento di approvazione del Regolamento in epigrafe si è concluso e che può quindi procedersi alla sua emanazione e pubblicazione sul sito web d Ateneo; D E C R E T A 1 Apportare le modifiche formali indicate nelle premesse all art. 2 Soggetti ammissibili, comma 2, all art. 5 Criteri di ripartizione e attribuzione delle risorse, comma 2 e all art. 8 Criteri di selezione, comma 2; 2 Emanare il Regolamento per l attribuzione delle risorse di cui all art. 29, comma 19 della legge 30/12/2010, n. 240 come da testo allegato al presente Decreto (All. 1) del quale costituisce parte integrante; 3 Procedere alla pubblicazione dell All. 1 sul sito web d Ateneo; 4 Il Regolamento per l attribuzione delle risorse di cui all art. 29, comma 19 della legge 30/12/2010, n. 240 entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito web d Ateneo. Lecce, 12.11.2014 f.to Il Rettore (Prof. Vincenzo Zara)

REGOLAMENTO PER L ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE DI CUI ALL ART. 29, COMMA 19 DELLA LEGGE 30/12/2010, N. 240 Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione D.M. 21/7/2011, n. 314 D.M. 26/7/2013, n. 665 1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di attribuzione dell incentivo una tantum di cui all art. 29, comma 19 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, relativo alle risorse autorizzate per gli anni 2011, 2012 e 2013. 2. Soggetti destinatari e modalità di attribuzione sono definiti nel rispetto dei criteri fissati con D.M. 21 luglio 2011, n. 314 Criteri e modalità per la ripartizione delle risorse e per la selezione dei professori e ricercatori destinatari dell intervento secondo criteri di merito accademico e scientifico art. 29, comma 19, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e con D.M. 26 luglio 2013, n. 665 Criteri e modalità per il riparto tra gli Atenei delle risorse relative agli anni 2102 e 2013 e per la selezione dei professori e dei ricercatori destinatari dell intervento secondo criteri di merito accademico e scientifico, a norma dell art. 29, comma 19, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Art. 2 Soggetti ammissibili 1. Sono soggetti ammissibili all assegnazione dell incentivo una tantum per l anno 2011, 2012 e 2013 i professori ordinari, i professori associati e i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l Università del Salento che avrebbero maturato rispettivamente nell anno 2011, nell anno 2012 e nell anno 2013 la progressione biennale dello stipendio per classi e scatti ai sensi degli artt. 36 e 38 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in assenza delle disposizioni di cui all art. 9, comma 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito co legge 30 luglio 2012, n. 122. 2. Per l Università del Salento sono soggetti ammissibili all attribuzione dell incentivo, per l anno 2011, un numero totale di docenti pari a n. 302 di cui n. 86 professori ordinari, n. 87 professori associati e n. 129 ricercatori; per l anno 2012 un numero totale di docenti pari a n. 315, di cui n. 68 professori ordinari, n. 93 professori associati e n. 154 ricercatori e per l anno 2013 un numero totale di docenti pari a n. 341, di cui n. 89 professori ordinari, n. 99 professori associati e n. 153 ricercatori. Art. 3 Risorse disponibili 1. Le risorse complessive disponibili per l anno 2011 ammontano a 192.513,00. 2. Le risorse complessive disponibili per l anno 2012 ammontano a 515.781,00. 3. Le risorse complessive disponibili per l anno 2013 ammontano a 617.261,00. 4. Le risorse di ciascun anno saranno distribuite in misura proporzionale alla consistenza numerica dei soggetti ammissibili per ruolo e per fascia.

Art. 4 Soggetti destinatari Sono soggetti destinatari dell intervento, tra gli aventi diritto di cui all art. 2, esclusivamente i soggetti che presentino domanda alle procedure di selezione di cui all art. 6. Art. 5 Criteri di ripartizione e di attribuzione delle risorse 1. L incentivo viene concesso, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, nel limite del 50% dei soggetti ammissibili per le risorse relative all anno 2011, nel limite del 60% dei soggetti ammissibili per le risorse relative all anno 2012 e nel limite del 60% dei soggetti ammissibili per le risorse relative all anno 2013. 2. Le risorse sono pertanto distribuite ai candidati che si collocano in posizione utile nelle graduatorie stabilite sulla base delle procedure di selezione di cui all art. 6 e comunque a favore di un numero complessivo di candidati non superiore alla percentuale suindicata per ciascun ruolo e fascia e quindi non più di n. 43 professori ordinari, n. 44 professori associati e n. 65 ricercatori per l anno 2011; non più di n. 41 professori ordinari, n. 56 professori associati e n. 93 ricercatori per l anno 2012 e non più di n. 54 professori ordinari, n. 60 professori associati e n. 92 ricercatori per l anno 2013. 3. Le risorse sono attribuite a professori e ricercatori secondo i criteri di merito accademico e scientifico di cui all art. 8 e sulla base delle procedure di selezione di cui all art. 6. Art. 6 Procedure di selezione e modalità di presentazione della domanda 1. La procedura di selezione dei candidati per l attribuzione dell incentivo una tantum è distinta per ruolo e per fascia ed è basata sulla valutazione comparativa dei candidati secondo criteri di merito accademico e scientifico ed è bandita con decreto rettorale. 2. Costituisce requisito di partecipazione la presentazione, con relativa autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, della domanda alla procedura di selezione per l attribuzione dell incentivo una tantum con l indicazione dell anno di maturazione della progressione biennale dello stipendio per classi e scatti in assenza delle disposizioni di cui all art. 9, comma 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (anno per cui si concorre), unitamente alla relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte di cui all art. 6, comma 14 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e a dichiarazione di trovarsi nella condizione di ricercatore attivo. La relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte deve essere riferita al triennio antecedente l anno per il quale è presentata la domanda (2008/2009/2010 2009/2010/2011 e 2010/2011/2012 rispettivamente per le risorse relative agli anni 2011, 2012 e 2013). Parimenti si intende ricercatore attivo colui che abbia nel triennio precedente l anno per il quale è presentata la domanda, almeno due. 3. Ogni bando dovrà specificare: - le modalità, i termini, in ogni caso non inferiori a trenta giorni, di presentazione della domanda corredata dalla relazione e dalla dichiarazione di cui al comma 2; la domanda deve contenere inoltre: a) l elenco dei lavori pubblicati nel triennio precedente l anno per cui è presentata la domanda; b) l elenco delle attività didattiche espletate e specificate nel successivo art. 8 nel triennio precedente l anno per cui è presentata la domanda; c) l elenco degli incarichi gestionali e organizzativi ricoperti specificati nel successivo art. 8 nel triennio precedente l anno per cui è presentata la domanda; d) l elenco dei progetti di ricerca nazionali, europei o internazionali, di cui si è responsabili nel triennio precedente l anno per cui è presentata la domanda; - i criteri di valutazione delle candidature; - le cause di esclusione dalla selezione; - le modalità di attribuzione del beneficio economico nell ambito dei principi indicati nel presente Regolamento. 4. L Amministrazione, anche su richiesta delle Commissioni di valutazioni di cui all art. 7, potrà effettuare verifiche a campione ai sensi dell art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 5. Al bando viene data pubblicità tramite il sito web d Ateneo e mediante affissione all Albo d Ateneo. 6. Le graduatorie redatte dalle Commissioni di valutazione di cui all art. 7, sono distinte per ruolo e per fascia e per ciascun anno e sono approvate con decreto rettorale. 7. L elenco dei candidati risultati idonei sarà pubblicato sul sito web d Ateneo e mediante affissione all Albo d Ateneo.

Art. 7 Commissione di valutazione 1. Saranno costituite n. 3 Commissioni per le valutazioni comparative dei candidati per l attribuzione dell incentivo una tantum riferito alle risorse disponibili rispettivamente per l anno 2011, 2012 e 2013. 2. Ogni Commissione è composta da tre Professori Ordinari in servizio presso l Ateneo ai sensi dell art. 17 dello Statuto d Ateneo e appartenenti a ciascuna delle tre aree rappresentative dell Ateneo (art. 19 Statuto d Ateneo). 3. I commissari sono nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore tra coloro che non sono potenziali destinatari dell incentivo una tantum. 4. Ogni Commissione è coadiuvata da un unità di personale tecnico amministrativo indicata con provvedimento del Direttore Generale in qualità di segretario. 5. Ogni Commissione deve concludere i propri lavori entro 45 giorni dalla nomina prorogabili, con decreto rettorale, per una sola volta di venti giorni su richiesta dei Presidenti. 6. La partecipazione alle Commissioni di cui al presente articolo non dà diritto a compensi né indennità di alcun tipo. Art. 8 Criteri di selezione 1. Le Commissioni effettuano, per ciascun triennio precedente all anno per cui è presentata la domanda, la valutazione comparativa dei candidati sulla base di criteri volti alla verifica dell assolvimento da parte dei candidati dei compiti istituzionali loro affidati in relazione allo stato giuridico, all accertamento della produzione scientifica e alla verifica della qualità della stessa. Tali criteri devono riguardare l attività didattica, l attività di ricerca e l attività gestionale. 2. Sono elementi di valutazione dell attività didattica per ciascun triennio precedente all anno per cui è presentata la domanda di attribuzione del beneficio: - impegno dedicato alle attività di svolgimento dei corsi affidati ufficialmente dalla struttura didattica competente a condizione che il docente abbia svolto un numero di ore non inferiore al 90% di quelle assegnate e che l insegnamento non gli sia stato attribuito per bando retribuito (ex-supplenze); - impegno dedicato nello svolgimento di esami di profitto dei corsi di cui il docente è stato responsabile dell attività didattica; - numero di tesi triennali e magistrali (incluse specialistiche, magistrali a ciclo unico e tesi di laurea del vecchio ordinamento) di cui si è stati relatori; - numero di tesi di specializzazione di cui si è stati relatori; - numero di dottorandi di cui si è stati tutor per ogni anno di corso di dottorato; - attività di orientamento nell ambito del POT. 3. Sono elementi di valutazione dell attività di ricerca per ciascun triennio precedente all anno per cui è presentata la domanda di attribuzione del beneficio: - per l area economico-giuridica e l area umanistico-sociale gli articoli pubblicati su riviste, le monografie e i capitoli di libro; per l area tecnico-scientifica gli articoli su riviste; - riconoscimenti scientifici nazionali e internazionali: - incarichi presso Accademie e Società Scientifiche; - direzione di riviste, collane, enciclopedie e trattati; - componente comitato editoriale; - presidente o componente comitato programma scientifico di congresso; - coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali finanziati da fondi acquisti su base competitiva e per i quali non sia prevista per il candidato alcuna incentivazione o il candidato abbia rinunciato a percepirla; 4. Sono elementi di valutazione dell attività gestionale per ciascun triennio precedente all anno per cui è presentata la domanda di attribuzione del beneficio aver ricoperto le seguenti cariche istituzionali (l elenco è tassativo): - Rettore; - Prorettore; - Delegato del Rettore; - Preside; - Direttore di Dipartimento;

- Presidente di Corso di studi; - Carica di Consigliere di Amministrazione e Senatore Accademico; - Coordinatore della Scuola di Dottorato o di Corso di dottorato; - Componente Commissioni permanenti. Art. 9 Valutazione e attribuzione del punteggio 1. I punteggi relativi alla valutazione dell attività Didattica saranno attribuiti come da Scheda di valutazione allegata. Sulla base dei punteggi attribuiti verrà calcolato un indice di impegno didattico, D, normalizzando la somma dei punteggi ottenuti dal singolo candidato rispetto al valore mediano dei punteggi assegnati a tutti i candidati. 2. I punteggi relativi alla valutazione dell attività di Ricerca saranno attribuiti come da Scheda di valutazione allegata. Sulla base dei punteggi attribuiti verrà calcolato un indice di impegno nella ricerca, R, normalizzando la somma dei punteggi ottenuti dal singolo candidato rispetto al valore mediano dei punteggi assegnati ai candidati nei SSD relativi all area rappresentativa dell Ateneo (art. 19 dello Statuto) a cui appartiene il SSD del candidato. 3. I punteggi relativi alla valutazione dell attività Gestionale saranno attribuiti come da Scheda di valutazione allegata. Sulla base dei punteggi attribuiti verrà calcolato un indice di impegno gestionale, G, normalizzando la somma dei punteggi ottenuti dal singolo candidato rispetto al valore medio dei punteggi assegnati a tutti i candidati. 4. Ad ogni candidato sarà assegnato un punteggio finale dato dalla somma degli indicatori D, R e G. Art. 10 Disposizioni finali 1. Non essere ammesso all incentivo non costituisce in nessun caso valutazione negativa. 2. In caso di parità di punteggio sarà collocato nella posizione più alta il candidato anagraficamente più giovane. 3. Dalla data di pubblicazione sul sito web d Ateneo dell elenco degli idonei decorre il termine di 7 giorni per la proposizione di eventuali opposizioni da indirizzare al Rettore. Sull opposizione deciderà nel termine di 7 giorni dalla ricezione dell istanza la Commissione di cui all art. 7.

Scheda Valutazione didattica A ciascun insegnamento proposto per la valutazione verrà assegnato un punteggio corrispondente al numero complessivo delle ore di insegnamento affidategli ufficialmente delle quali abbia svolto almeno il 90%. Si aggiunga il termine additivo corrispondente al numero degli studenti regolarmente iscritti all anno del corso di studio al quale viene erogato l insegnamento diviso 6. A ciascun insegnamento proposto per la valutazione verrà attribuito un punteggio pari a: numero di esami annuali verbalizzati diviso 2. Sia N il numero delle tesi triennali di cui si è stati relatori, verrà assegnato un punteggio pari a numero CFU x N sino a un massimo di N=15 nel triennio. Oltre le 15 tesi triennali vi è un abbattimento del 50% sino ad un valore massimo di 100 ore. Sia M il numero delle tesi magistrali (incluse specialistiche, magistrali a ciclo unico e tesi di laurea del vecchio ordinamento) di cui si è stati relatori, verrà assegnato un punteggio pari a numero di CFU x M sino ad un valore massimo di 100 ore. Verrà attribuito un punteggio di 30 per anno per ogni studente di dottorato seguito dal docente in qualità di tutore per un massimo di tre anni. Sia Y il numero delle tesi di specializzazione di cui si è stati relatori cui verrà assegnato un punteggio di Y x numero di CFU di ogni tesi fino ad un massimo di 50 ore. Verrà attribuito un punteggio di 20 ore per anno ai componenti del comitato tecnico-scientifico del CORT o SORT. La somma dei punteggi ricevuti da ogni candidato verrà normalizzato al valore mediano dei punteggi ottenuti da tutti i candidati alla valutazione della didattica. Il punteggio normalizzato viene indicato con D. Scheda di valutazione della ricerca AREA ECONOMICO- GIURIDICA E UMANISTICO-SOCIALE Ad ogni articolo pubblicato su rivista verrà attribuito un punteggio come indicato dalla seguente tabella considerando la classificazione delle riviste per fasce elaborate dai GEV dell ANVUR nell ambito della VQR 2004/2010. Numero autori Punti per fascia A Punti per fascia B Punti per fascia C 1-3 1.5 1.2 0.80 0.30 4-10 1.2 1 0.65 0.25 11-49 0.80 0.70 0.45 0.15 50 e superiore 0.35 0.30 0.20 0.08 Punti per su riviste di fascia D Nel caso di rivista non censita essa sarà valutata di fascia C se straniera e di fascia D se italiana. Nel caso di Monografie il punteggio attribuibile fino a 2. Nel caso di capitoli di libro il punteggio attribuibile è quello indicato nella tabella relativamente alla fascia C in relazione al numero di autori.

AREA TECNICO-SCIENTIFICA Ad ogni articolo pubblicato su rivista verrà attribuito un punteggio come indicato dalla seguente tabella considerando la classificazione delle riviste in quartili per impact factor, per subject categories ISI come risulta dal Web of Science. Per la classificazione si considererà l anno di pubblicazione dell articolo. Nel caso in cui la rivista sia presente in più subject categories si considererà la classificazione più favorevole. Numero Punti per Punti per Punti per Punti per autori fascia Q1 fascia Q2 fascia Q3 su riviste di fascia Q4 1-3 1.5 1.2 0.80 0.30 4-10 1.2 1 0.65 0.25 11-49 0.80 0.70 0.45 0.15 50 e 0.35 0.30 0.20 0.08 superiore Per ogni riconoscimento scientifico nazionale o internazionale e per ogni incarico presso accademie e società Scientifiche verrà attribuito 0.5 fino ad un massimo di 1.5Per la direzione di riviste, collane, enciclopedie e trattati classificati verrà attribuito un punteggio di 3 punti se si tratta di rivista, collana, enciclopedia o trattato classificato in fascia A dall Anvur, 2 punti se classificato in fascia B e 1 punto se classificato in fascia C. Per la presenza nel comitato editoriale di riviste, collane, enciclopedie e trattati classificati verrà attribuito un punteggio di 1.5 punti se si tratta di rivista, collana, enciclopedia o trattato classificato in fascia A dall Anvur, 1 punto se classificato in fascia B e 0.5 se classificato in fascia C. Presidente o componente comitato programma scientifico di congresso internazionale tenutosi presso l Università del Salento fino ad un massimo di 1.5 punti e organizzati da altre Università per il quale il Dipartimento abbia fornito il patrocinio fino a un massimo di 1 punto. Per il coordinamento di progetti di ricerca internazionali finanziati ai sensi dell art.8, c.3 del presente Regolamento, 3 punti fino ad un massimo di 6. Per il coordinamento di progetti di ricerca nazionale finanziati ai sensi dell art.8, c.3 del presente Regolamento, 2 punti ciascuno fino ad massimo di 4. La somma dei punteggi ricevuti da ogni candidato verrà normalizzato al valore mediano dei punteggi ottenuti da tutti i candidati appartenenti alla stessa area rappresentativa di Ateneo nella valutazione della ricerca. Il punteggio normalizzato viene indicato con R. Scheda della valutazione attività gestionali Rettore: punti 1 per ogni mese; Prorettore Vicario: punti 0,7 per ogni mese; Prorettori: 0,5 per ogni mese; Delegato del Rettore: 0,5 per ogni mese; Preside: punti 0,5 per ogni mese prima delle nomine secondo il nuovo Statuto, 0,2 per ogni mese successivo alle nomine secondo il nuovo Statuto;

Direttore di Dipartimento: punti 0,4 per ogni mese prima delle nomine secondo il nuovo Statuto, 0,6 per ogni mese successivo alle nomine secondo il nuovo Statuto; Presidente di Corso di studi e Direttore della Scuola di Specializzazione: 0,2 per ogni mese prima delle nomine secondo il nuovo Statuto, 0,3 per ogni mese successivo alle nomine secondo il nuovo Statuto; Carica di Consigliere di Amministrazione: 0,2 per ogni mese prima delle nomine secondo nuovo Statuto, 0,3 per ogni mese successivo alle nomine secondo il nuovo Statuto; Senatore Accademico: 0,2 per ogni mese (esclusi Rettore, Presidi per i periodi antecedenti le nomine secondo il nuovo Statuto, Direttori di Dipartimento per i periodi successivi alle nomine secondo il nuovo Statuto); Coordinatore della Scuola di Dottorato: 0,2 punti per ogni mese; Coordinatore Corso di dottorato: 0,1 punti per ogni mese; Componente Commissioni d Ateneo permanenti: 0,05 per ogni mese; Componente Commissioni nominate dal Rettore: 0,6 per il solo anno in cui è stata effettuata la nomina. I punteggi precedenti vengono dimezzati se è stata percepita un indennità o un gettone di presenza. La somma dei punteggi ricevuti da ogni candidato verrà normalizzata al valore dato dal rapporto tra la somma di tutti i punteggi attribuiti (senza dimezzamento) e il numero di candidati che hanno ricevuto un punteggio positivo nella valutazione delle attività gestionali. Il punteggio normalizzato viene indicato con G.