Dal decreto alla legge: cambiamenti di rotta e di prospettive



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Contratto a termine Dal decreto alla legge: cambiamenti di rotta e di prospettive di Pierluigi Rausei Adapt professional fellow Il passaggio parlamentare del D.L. n. 34/2014 nella legge di conversione n. 78/2014 ha richiesto tre letture e ben tre voti di fiducia. I cambiamenti di rotta e di prospettiva hanno interessato in particolar modo le novità apportate sulla disciplina del contratto a termine. Modificato il numero di proroghe ammesse, le sanzioni per il superamento dei limiti, le deroghe ai limiti, le regole sui diritti di precedenza, il campo di applicazione e persino le finalità dell'intervento legislativo. Il decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34 è intervenuto profondamente sul lavoro a tempo determinato che è stato destrutturato, abbandonando in modo radicale il modello disegnato dal d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368. Nel complesso iter parlamentare che ha portato alla legge 16 maggio 2014, n. 78, il contratto a tempo determinato ha subito accelerazioni e frenate improvvise rispetto alla disciplina delineata dal testo originario del decreto-legge, con un risultato incerto e non univoco sul piano della operatività delle misure attinenti al limite percentuale di utilizzo del contratto a termine e, soprattutto, al sistema sanzionatorio conseguente. Finalizzazione della riforma Il primo punto di confronto e di scontro fra le forze politiche e sociali si è determinato proprio sulla disamina delle finalità proprie dell intervento normativo sul contratto a tempo determinato con la generalizzazione della acausalità e l eliminazione totale della causale giustificativa, ma anche con l estensione del numero di proroghe da una a ben otto nel testo originario del d.l. n. 34/2014. Di scarsa comprensione, infatti, è apparsa da subito la motivazione che ha indotto il Governo ad occuparsi di contratto a termine, specialmente alla luce dei dati offerti dal sistema informatizzato delle comunicazioni obbligatorie, che hanno rivelato come, a fronte della acausalità del primo contratto introdotta dalla legge n. 92/2012 e della facoltà per i contratti collettivi anche aziendali di estenderne il campo di applicazione ove ritenuto opportuno o necessario, il contratto a tempo determinato rappresenti attualmente l unica tipologia contrattuale dinamica e capace di rappresentare numeri significativi in termini di lavoratori occupati. 4

Così dapprima la Camera dei Deputati si è premurata di introdurre nell art. 1 del decretolegge una disposizione preliminare, a mo di preambolo, per esplicitare che le finalità dell intervento legislativo per la semplificazione dei contratti a termine è quella di affrontare la crisi occupazionale in attesa dell approvazione di norme di riordino delle forme contrattuali, ribadendo che il contratto di lavoro a tempo indeterminato deve continuare a rappresentare la forma comune di rapporto di lavoro. In seguito il Senato della Repubblica è tornato sulla questione per modificare la disposizione introduttiva inserita dai deputati, con un richiamo espresso all incertezza del quadro economico nel quale le imprese sono chiamate ad operare, specificando che il decreto-legge è intervenuto a disciplinare il contratto a termine nelle more del testo unico semplificato dei rapporti di lavoro che si fondi sulla sperimentazione del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti e sulla salvaguardia dell odierna articolazione delle diverse tipologie contrattuali oggi esistenti. Limite del 20% Un secondo tema di intervento delle Commissioni Lavoro di Camera e Senato, forse quello su cui maggiormente si è concentrata l attenzione e la querelle politica, attiene alla portata del limite di assunzione dei lavoratori a termine, fissato dal d.l. n. 34/2014 nel 20% dell organico complessivo. Sul punto la Camera ha precisato che il tetto del 20% fissato dalla legge deve riferirsi ai soli lavoratori assunti a tempo indeterminato dallo stesso datore di lavoro e che il computo deve essere operato con riguardo ai lavoratori in forza al 1 gennaio dell anno in cui si opera la nuova assunzione a tempo determinato. Inoltre è stato chiarito che il parametro legale interessa soltanto i contratti a tempo determinato e non anche i rapporti di somministrazione di lavoro a termine. Infine, i deputati si sono concentrati sulla sanzione che deve colpire il datore di lavoro che viola il tetto legale del 20% chiarendo (secondo un portato giurisprudenziale consolidato) che il superamento del limite deve essere sanzionato con la previsione che i contratti a termine stipulati in esubero si considerano a tempo indeterminato fin dal momento della loro attivazione (introducendo nell art. 5 il nuovo comma 4-septies), con l avvertenza, peraltro, che tale sanzione ripristinatoria non si applica ai rapporti di lavoro instaurati prima della entrata in vigore del d.l. n. 34/2014. Inoltre si è sostituito il riferimento alle imprese con quello più ampio ai datori di lavoro con riguardo alla deroga dal limite del 20% per quanti occupano fino a cinque dipendenti che possono sempre stipulare un contratto a tempo determinato. Al Senato hanno trovato conferma il parametro di riferimento per il calcolo della quota di lavoratori a termine assumibili ed anche la estensione della deroga ai datori di lavoro che hanno in forza fino a cinque dipendenti, ma si è prevista una ulteriore deroga generale per gli enti e gli istituti di ricerca, con riguardo ai contratti a tempo determinato che hanno ad oggetto esclusivo lo svolgimento di attività di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione di essa, i quali possono avere durata pari al progetto di ricerca cui ineriscono. 5

Inoltre viene totalmente modificato il quadro sanzionatorio stabilendo (riscrivendo l art. 5, comma 4-septies, tuttavia senza previsione di esclusività della sanzione) che il superamento del limite del 20% comporta l applicazione per il datore di lavoro che viola il tetto una sanzione pecuniaria amministrativa commisurata al 20% della retribuzione per il primo lavoratore in esubero e al 50% della retribuzione per ogni lavoratore successivo al primo. La sanzione si applica per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro e le somme introitate dal pagamento delle sanzioni confluiscono nel Fondo sociale per occupazione e formazione. Campo di applicazione e norma transitoria Un fondamentale intervento emendativo ha riguardato il campo di applicazione del d.l. n. 34/2014 con l introduzione di norme a carattere transitorio. La Camera ha così introdotto il nuovo art. 2-bis nel testo del decreto-legge per delimitare l ambito di applicazione del d.l. n. 34/2014 ai soli rapporti di lavoro costituiti successivamente alla data della sua entrata in vigore (facendo salvi gli effetti già prodotti dalle disposizioni del d.l. n. 34/2014) e introducendo una disciplina transitoria in base alla quale il limite legale del 20% non trova applicazione per i rapporti a termine instaurati prima dell entrata in vigore del d.l. n. 34/2014. Inoltre si è stabilito che rimangono fermi i differenti limiti quantitativi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro, mentre per i settori privi di disciplina contrattuale collettiva, i datori di lavoro che al 21 marzo 2014 (data di entrata in vigore del decreto-legge) occupano lavoratori a termine oltre il limite legale del 20% hanno l obbligo di adeguarsi entro il 31 dicembre 2014 e in caso di mancato adeguamento al limite non potranno stipulare nuovi contratti a tempo determinato. Successivamente il Senato ha mutato il campo di applicazione con riguardo a tutti i rapporti costituiti a decorrere dalla entrata in vigore del d.l. n. 34/2014 (confermando la salvaguardia degli effetti) e ha precisato che l adeguamento al tetto legale del 20%, entro il 31 dicembre 2014, non opera se un contratto collettivo applicabile nell azienda (non solo nazionale, ma anche aziendale) dispone un limite percentuale o un termine più favorevole. Proroghe La querelle sulle proroghe si è dissolta alla Camera dei Deputati dove è stato portato a cinque il numero massimo di proroghe ammesse, originariamente fissato in otto nel testo del d.l. n. 34/2014, con la specificazione che si tratta del limite massimo complessivo nei 36 mesi, indipendentemente da eventuali rinnovi. Invero, l intervento emendativo con il riferimento ai rinnovi finisce per estendere il numero massimo di proroghe all intero periodo dei 36 mesi, a prescindere dal numero dei rinnovi contrattuali, mentre nel testo originario le proroghe si riferivano a ciascun contratto a termine. Diritti di precedenza Entrambe le Camere sono intervenute sul diritto di precedenza nelle nuove assunzioni da 6

parte dello stesso datore di lavoro, nei 12 mesi successivi, riferite alle medesime mansioni oggetto del contratto a termine. La Camera dei Deputati ha rafforzato la posizione delle lavoratrici in congedo di maternità (ma non quella dei lavoratori in congedo di paternità), prevedendo che ad integrare il limite minimo di 6 mesi di durata del rapporto a termine da cui scaturisce il diritto di precedenza concorrono i periodi di astensione obbligatoria. La norma chiarisce inoltre che per le lavoratrici madri il diritto di precedenza non vale soltanto per le assunzioni con contratti a tempo indeterminato, ma anche per le assunzioni a termine. Infine si stabilisce che il datore di lavoro ha l obbligo di informare i lavoratori del diritto di precedenza, mediante comunicazione scritta da consegnare al momento dell assunzione. Il Senato della Repubblica, nel confermare le innovazioni apportate dalla Camera, ha semplificato l onere informativo a carico del datore di lavoro che ha ora l obbligo di richiamare espressamente il diritto di precedenza del lavoratore nell atto scritto con cui viene fissato il termine del contratto e non con una ulteriore apposita comunicazione. Monitoraggio Con intervento della Camera dei Deputati (confermato al Senato) si introduce nell art. 1 del d.l. n. 34/2014 il comma 2-bis, prevedendo l obbligo per il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di trasmettere al Parlamento, entro un anno dall entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, una relazione sugli effetti della riforma del contratto a tempo determinato, evidenziando gli andamenti occupazionali con riferimento all utilizzo del contratto a termine in relazione alle altre tipologie di lavoro e in considerazione delle risultanze delle comunicazioni obbligatorie anche con riferimento alle proroghe e alle trasformazioni. Proroga dei contratti a termine in asili e scuole comunali La Camera dei Deputati, inserendo il nuovo comma 2-quater nell art. 1 del d.l. n. 34/2014, ha prorogato di un anno l efficacia dell art. 4, comma 4-bis, del d.l. n. 54/2013, convertito dalla legge n. 85/2013, in base al quale per assicurare il diritto all educazione, negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia degli enti comunali, i contratti di lavoro a tempo determinato del personale educativo e scolastico, sottoscritti per esigenze temporanee o sostitutive, possono essere prorogati o rinnovati fino al 31 luglio 2015. Le considerazioni contenute nel presente intervento sono frutto esclusivo del pensiero dell Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l Amministrazione alla quale appartiene. 7

Contratto a termine L'acausalità di Giuseppe Buscema Consulente del lavoro, Commercialista e Revisore legale in Catanzaro Con la conversione in legge del D.L. 20 marzo 2014, n. 34 diventa definitivo il superamento della previgente disciplina del contratto a termine basata sulla causalità da soddisfare attraverso l'individuazione di specifiche esigenze organizzative, tecniche, produttive o sostitutive. La stipulazione dal 21 marzo scorso è possibile, infatti, a condizione che abbia una durata non superiore a trentasei mesi, comprensiva di eventuali proroghe, e potrà riguardare lo svolgimento di qualsiasi mansione e senza ulteriori esigenze giustificatrici come invece previsto secondo la disciplina previgente. Viene dunque esteso il modello di contratto a termine acausale introdotto dalla legge 28 giugno 2012, n.92 ed ampliato dal D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla legge 9 agosto 13, n. 99, regolato dal comma 1 bis inserito all'art. 1 del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368. Un'estensione che tuttavia presenta talune analogie con detta tipologia di contratto a termine, peraltro abrogato dal D. L. n.3 4/2014, ma importanti differenze in quanto tale ultimo provvedimento, entrato in vigore il 21 marzo scorso, non ha introdotto una nuova tipologia di contratto a ma ha fatto diventare regola quella che era in precedenza un'eccezione. Inoltre, il nuovo modello non prevede alcun requisito particolare come invece prevedeva il citato comma 1 bis, ma consente la conclusione del contratto se la durata non sia superiore a 36 mesi. Certamente le modificazioni vanno nella direzione di semplificare il ricorso al contratto a tempo determinato evitando rischi di contenzioso. Spesso si è infatti registrata conflittualità tra le parti in ordine alla effettiva sussistenza dell'esigenza giustificatrice del rapporto a termine secondo la previsione legislativa che il decreto legge n. 34/2014 consente di superare. I limiti alla stipula dei contratti A fronte di tale liberalizzazione, il legislatore ha però introdotto alcuni limitazioni. Viene infatti introdotto un limite legale di ricorso al contratto che non potrà eccedere il 20% rispetto all'organico aziendale. In ogni caso caso, per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti, è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. Inoltre, tale limite percentuale non si applica ai contratti di lavoro a tempo determinato 8

stipulati tra istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere in via esclusiva attività di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa. I contratti di lavoro a tempo determinato che abbiano ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attività di ricerca scientifica possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono. La limitazione legale opera laddove non via una specifica disciplina della contrattazione collettiva. Viene infatti fatta salva l'autonomia dei contratti collettivi di regolamentare la misura e le modalità di ricorso del contratto a termine, come si dirà. Da un punto di vista temporale, per calcolare il limite di contratti stipulabili occorre fare riferimento alla situazione esistente al 1 gennaio dell'anno di assunzione. Tale riferimento è stato introdotto in sede di conversione del decreto legge. La versione originaria del provvedimento non prevedeva infatti alcuna data precisa da considerare quale base di computo. Quindi, ad esempio, se l'assunzione viene effettuata nel corso del 2014, occorrerà sempre fare riferimento ad una data fissa e cioè l'inizio dell'anno. Una specificazione forse discutibile, ma certamente chiara nella sua oggettività. Da tale previsione potranno infatti derivare delle conseguenze evidentemente per i datori di lavoro che dovessero registrare nel corso dell'anno variazioni della base occupazionale ovvero che iniziano l'attività successivamente. Tuttavia, la previsione precedente avrebbe rischiato di ingenerare indubbiamente potenziali contenziosi. Com'è noto, infatti, esistono diverse interpretazioni circa le modalità di determinazione in generale della forza occupazionale; prevalentemente, secondo la giurisprudenza ma anche la più recente interpretazione amministrativa (v. circolare n. 3/2013 Ministero Lavoro), occorre fare riferimento al concetto di normale occupazione (generalmente la media degli ultimi sei mesi). Dunque con la nuova disposizione da un punto di vista legale viene previsto un momento temporale fisso senza possibili interpretazioni foriere di contenzioso. Altra questione quella relativa alle tipologie contrattuali da considerare ai fini del calcolo del limite. Il nuovo comma 1 del D.Lgs. n. 368/2001 fissa il principio secondo il quale occorre fare riferimento esclusivamente ai contratti a tempo indeterminato. 9

Ad esempio, dunque, un datore di lavoro che in data 1 giugno 2014 ha in forza 20 lavoratori a tempo indeterminato di cui 2 a tempo determinato e che al 1 gennaio 2014 aveva in forza 12 lavoratori, di cui due a tempo determinato e gli altri a tempo indeterminato, non potrà stipulare nuovi contratti a tempo determinato perché ha già raggiunto il limite massimo pari al 20%. Non rileva il fatto che successivamente abbia assunto nuovi lavoratori che aumentano la base di calcolo. Eventuali regole differenti, sia per quanto concerne il momento in cui effettuare il calcolo che le tipologie contrattuali da considerare, potranno comunque essere previste dalla contrattazione collettiva la quale mantiene le prerogative per regolamentare autonomamente anche tali aspetti. È prevista una clausola di salvaguardia per i datori di lavoro che occupano fino a cinque lavoratori, i quali potranno comunque stipulare almeno un contratto a tempo determinato. Anche in questo caso, in ottica deflativa del contenzioso, un'importante modificazione al testo originario della norma è stata apportata in sede di conversione in legge. La versione originaria del decreto, che faceva riferimento alla "imprese", ingenerava il dubbio che un'interpretazione letterale della norma potesse far conseguire l'esclusione della clausola di salvaguardia per i datori di lavoro che non rivestono natura imprenditoriale (es. professionisti). Avere previsto invece che la deroga opera a favore dei "datori di lavoro" significa offrire tale possibilità a tutti i soggetti senza possibili interpretazioni estensive. La deroga Occorre intanto evidenziare che sono fatte salve le disposizioni previste dall'art. 10, comma 7, del D.Lgs. n. 368/2001. Gli effetti di tale previsione sono due. Prima di tutto, viene fatta salva l'autonomia dei contratti collettivi di modificare tali limiti. Conseguentemente, le organizzazioni sindacali avranno massima libertà di regolamentare tali limiti sia innalzando che abbassando la percentuale di lavoratori che possono essere assunti, ad esempio. Ma anche relativamente alle modalità di determinazione della base occupazionale. In sede di prima applicazione del limite percentuale legale del 20%, conservano efficacia, ove diversi, i limiti già stabiliti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il citato art. 10 comma 7 individua alcune ipotesi per le quali non sono previste limitazioni. E questo sia per quanto riguarda i limiti contrattuali che quelli legali, ovvero in ordine alla soglia del 20% di contratti a termine stipulabili. 10

Le esenzioni sono quelle relative ai contratti a tempo determinato conclusi: a) nella fase di avvio di nuove attività per i periodi che saranno definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e/o comparti merceologici; b) per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalità, ivi comprese le attività già previste nell'elenco allegato al D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525; c) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi; d) con lavoratori di età superiore a 55 anni. Le disposizioni transitorie Un'importante novità è contenuta all'art. 2 bis. Il legislatore inserisce un vero e proprio spartiacque tra la disciplina vigente prima del 21 marzo e quella successiva a seguito dell'entrata in vigore del citato decreto. In particolare, è previsto espressamente che gli effetti delle nuove disposizioni si applicano esclusivamente ai rapporti di lavoro costituiti successivamente al 21 marzo 2014. In ogni caso, sono fatti salvi gli effetti prodotti dal 21 marzo fino alla data di entrata in vigore del decreto. Le sanzioni Sempre in sede di conversione del decreto legge n. 34/2014, il legislatore decide di regolamentare gli effetti della violazione dei limiti del ricorso al lavoro a tempo determinato. Infatti, viene inserito nell art. 5 del D.Lgs. n. 368/2001 il comma b-septies, nel quale è previsto che in caso di violazione del limite percentuale, per ciascun lavoratore si applica la sanzione amministrativa pari: a) al 20 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non sia superiore a uno; b) al 50 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale sia superiore a uno. Inoltre, è previsto che per i datori di lavoro che alla data in vigore del decreto abbiano già in corso rapporti di lavoro a termine che comportino il superamento del limite percentuale, si dovrà rientrare entro i limiti entro il 31 dicembre 2014, salvo che un contratto collettivo applicabile nell azienda disponga un limite percentuale o un termine più favorevole. In caso contrario, il datore di lavoro, successivamente a tale data, non può stipulare nuovi contratti di lavoro a tempo determinato fino a quando non rientrerà nel limite percentuale di cui al citato articolo 1, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 368/2001. Un'ultima considerazione riguarda la conformità delle modifiche alla disciplina comunitaria. A tal fine, le modifiche appaiono compatibili. 11

La direttiva in materia, la n.1999/70/ce del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, infatti, recepita nel nostro Paese col D.Lgs. n. 368/2001, prevede che il termine è determinato da condizioni oggettive, quali (anche) il raggiungimento di una certa data. 12