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STATUTO Adottato nel corso dell Assemblea Generale del 17.05.2014

STATUTO I. DISPOSIZIONI GENERALI Articolo primo DENOMINAZIONE 1. Con il nome di Travel Professional Association, abbreviato TPA, è costituita un associazione ai sensi dell articolo 60 e successivi del Codice Civile svizzero, con sede a Cully. 2. È iscritta presso il registro del commercio. Articolo 2 SCOPO L associazione ha per scopo: 1. Garantire i pagamenti e il rimpatrio dei clienti di viaggi tutto compreso di tour operator e venditori svizzeri e del Lichtenstein che aderiscono al fondo di garanzia costituito da TPA conformemente alle disposizioni della legge federale del 18 giugno 1993 sui viaggi tutto compreso. 2. Di stabilire uno statuto di deontologia professionale per garantire un servizio e prestazioni di qualità nel settore del turismo. 3. Vegliare a difesa della professione, dei professionisti del settore del turismo e dei consumatori. II. COMPOSIZIONE Articolo 3 L associazione è composta da 3.1. Membri attivi 3.2. Membri passivi DIR/SL 2/10 17/05/2014

Articolo 4 CONDIZIONI DI AMMISSIONE Membri attivi Le agenzie di viaggio o i tour operator con in Svizzera o nel Liechtenstein possono essere ammessi in qualità di membri se le seguenti : 1. Il candidato deve essere iscritto al registro del commercio e da tale iscrizione deve risultare chiaramente che lo scopo della società è l attività di un agenzia di viaggi o l organizzazione di viaggi. 2. Deve essere beneficiario di una copertura dei fondi del cliente riconosciuta da TPA. 3. Deve esercitare in permanenza e a tempo pieno la produzione e la vendita o la rivendita di viaggi. 4. La persona responsabile dell agenzia di viaggi e/o il tour operator deve avere una formazione professionale nel settore del turismo e averelavorato a tempo pieno per almeno tre anni o, se non dispone di una tale formazione, almeno per cinque anni in un agenzia di viaggi e/o presso un tour operator. 5. La società deve disporre di risorse finanziarie sufficienti. 6. Il candidato deve essere beneficiario di un assicurazione di responsabilità civile adeguata alla propria attività e al volume d affari. 7. La società deve disporre di un locale di vendita adeguato destinato alle attività dell agenzia e facilmente accessibile al pubblico. Quest ultimo requisito non si applica né ai tour operator né alle agenzie di viaggi «virtuali». 8. I membri attivi con filiali sono tenuti a comunicarle a TPA Travel Professionnal Association. Secondo i termini del presente statuto si considera filiale qualsiasi filiale di un agenzia di viaggi giuridicamente e commercialmente integrata in quest ultima. Membri passivi Le persone, le società e le organizzazioni che, per la loro attività o scopo, abbiano stretti rapporti con il settore dei viaggi possono essere ammessi dal comitato in qualità di membri passivi. DIR/SL 3/10 17/05/2014

Articolo 5 PROCEDURA DI AMMISSIONE 1. La domanda di ammissione come membro attivo o membro passivo deve essere indirizzata alla direzione operativa per mezzo del modulo e degli allegati ed essere accompagnata da tutti i documenti necessari indicati nei regolamenti e nei moduli. 2. Il comitato decide sull'ammissione senza possibilità di ricorso. In caso di rifiuto, non è tenuto a indicare i motivi. Articolo 6 DIRITTI E DOVERI DEI MEMBRI 1. Ogni membro attivo ha diritto di voto nelle assemblee generali e può essere eletto nel comitato o fare parte di un gruppo di lavoro puntuale. 2. I rappresentanti delle filiali di un membro attivo possono partecipare alle Assemblee Generali. Tuttavia non hanno diritto di voto. 3. I membri passivi non partecipano ai dibattiti nelle Assemblee Generali e non hanno diritto di voto. 4. La qualità di membri attivi e passivi dell associazione implica automaticamente l accettazione dello statuto e dei regolamenti, nonché il pagamento della quota annuale. Articolo 7 PERDITA DELLA QUALITÀ DI MEMBRO 1. Il decesso, lo scioglimento della persona giuridica, l abbandono dell attività professionale o il fallimento provocano a pieno diritto la perdita della qualità di membro. 2. Qualsiasi membro dell associazione può presentare le proprie dimissioni, mediante lettera raccomandata, al comitato con un preavviso di almeno tre mesi rispetto alla fine dell esercizio sociale. 3. In qualsiasi momento il comitato può escludere un membro che: a. Violi i propri impegni statutari o verso i regolamenti. b. Con il suo comportamento porti pregiudizio all associazione o alla professione. Per pronunciare tale esclusione è necessaria la maggioranza assoluta dei membri. DIR/SL 4/10 17/05/2014

III. ORGANIZZAZIONE Articolo 8 ORGANI Gli organi dell associazione sono : a. L assemblea generale b. Il comitato c. La direzione operativa d. L organo di revisione A. ASSEMBLEA GENERALE Articolo 9 CONVOCAZIONE 1. Un assemblea generale, formata esclusivamente da membri attivi, viene convocata dal comitato in seduta ordinaria una volta all anno e in seduta straordinaria quando il comitato lo ritenga necessario o dietro richiesta di un quinto dei membri. 2. La convocazione, inviata almeno trenta giorni prima dell assemblea generale, indica l ordine del giorno. Può avere luogo mediante posta, telefax o qualsiasi altro mezzo elettronico. 3. L assemblea generale può essere sostituita da una consultazione scritta tra tutti i membri, organizzata dal comitato. 4. Ogni membro attivo ha diritto a fare proposte da portare all ordine del giorno dell assemblea generale successiva. Vengono prese in considerazione le proposte pervenute al comitato, in forma scritta, almeno dieci giorni prima della data dell assemblea. Articolo 10 COMPITI 1. L assemblea generale è l organo supremo dell associazione. 2. Si tiene esclusivamente tra i membri attivi, a porte chiuse. DIR/SL 5/10 17/05/2014

3. Ha i seguenti compiti: a. Adotta il budget e fissa la quota annuale dei membri. b. Elegge e revoca il presidente, i membri del comitato e l organo di revisione. c. Delibera sulle proposte del comitato, dell organo di revisione e dei membri. d. Approva i resoconti dell associazione. e. Approva il rapporto del comitato e dell organo di revisione. f. Decide sull esonero dei membri del comitato. g. Modifica lo statuto. h. Decide lo scioglimento dell associazione e l attribuzione del compenso di liquidazione. i. Approva il verbale dell assemblea generale precedente. j. Prende tutte le altre decisioni ad essa riservate dal presente statuto o dalla legge. Articolo 11 MODALITÀ DI DECISIONE 1. Ogni assemblea generale convocata validamente può deliberare, a prescindere dal numero dei membri presenti. 2. Salvo disposizioni contrarie dello statuto, le decisioni dell assemblea vengono prese a maggioranza semplice dei voti espressi. Le elezioni richiedono la maggioranza assoluta, calcolata come di seguito: metà dei voti espressi più uno; le schede nulle e bianche non vengono considerate. 3. È possibile la delega, solo un membro attivo può sostituire uno o più membri attivi assenti, a tale effetto è necessaria una delega. 4. Il voto si esprime per alzata di mano. Tuttavia, dietro richiesta di un quarto dei membri presenti o dietro proposta del comitato, il voto ha luogo con scrutinio segreto. 5. Le elezioni hanno luogo con scrutinio segreto se il numero dei candidati supera quello dei mandati da attribuire. Tuttavia, la maggioranza assoluta dei membri presenti può decidere per il voto per alzata di mano. 6. Il presidente partecipa alla votazione. In caso di parità, per le decisioni, la parola del presidente è prevalente; per le elezioni si estrae a sorte. 7. Non è possibile prendere decisioni su oggetti che non sono stati portati all ordine del giorno, a meno che siano presenti tutti i membri e che accettino di deliberare all unanimità. DIR/SL 6/10 17/05/2014

8. Ogni membro deve rinunciare al voto se lui stesso, un suo congiunto o suoi parenti in linea diretta sono interessati da una decisione dell assemblea. 9. Le decisioni dell assemblea vengono registrate in un verbale. B. COMITATO Articolo 12 COMPOSIZIONE 1. Il comitato è composto da almeno cinque membri, tra cui un presidente, un vicepresidente e il direttore operativo, scelti tra i membri dell associazione e/o esterni ad essa. 2. Il presidente e i membri del comitato sono designati per un anno dall assemblea generale. 3. Se un membro lascia il comitato prima della fine del mandato, il comitato può designare un sostituto che resti in carica fino all assemblea generale successiva. 4. I membri del comitato sono esonerati dal pagamento della quota annuale. Articolo 13 COMPITI 1. Il comitato adotta tutte le misure utili a raggiungere gli scopi dell associazione. 2. Esercita tutti i poteri non riservati a un altro organo secondo la legge o lo statuto, in particolare: a) Rappresenta l associazione davanti a terzi e alle autorità, mediante la firma congiunta di due dei suoi membri per gli impegni finanziari dell associazione e mediante la firma individuale del presidente, del vice-presidente o del direttore in tutti gli altri casi. b) Decide l ammissione e l esclusione dei membri. c) Convoca e dirige le assemblee generali. d) Redige e modifica ogni regolamento utile al funzionamento dell associazione. e) Tiene la contabilità dell associazione. f) Può nominare commissioni e affidare loro alcuni compiti. DIR/SL 7/10 17/05/2014

Articolo 14 MODALITÀ DI DECISIONE 1. Salvo disposizioni contrarie dello statuto, le decisioni vengono prese a maggioranza semplice. In caso di parità la parola del presidente è prevalente. 2. Le decisioni del comitato vengono registrate in un verbale. 3. Per tutto quanto non indicato, il comitato si organizza autonomamente. C. DIREZIONE OPERATIVA Articolo 15 COMPETENZE 1. La gestione operativa dell associazione è affidata a un direttore nominato dal comitato o scelto tra i membri di quest ultimo. 2. Il direttore operativo ha le seguenti competenze: a. Amministra l associazione e gestisce il patrimonio in accordo con il comitato. b. È competente per la gestione solo del budget votato ogni anno dall assemblea generale. c. Assiste alle riunioni del comitato con voce deliberante. 3. Il comitato può delegare al direttore altri compiti; questi sono fissati in un quaderno degli incarichi. 4. Il comitato determina la remunerazione del direttore, nell ambito del budget. D. ORGANO DI REVISIONE Articolo 16 ELEZIONE 1. L organo di revisione è composto da due revisori e da un supplente; tale mandato può anche essere affidato a una persona giuridica. 2. I membri dell organo di revisione devono essere indipendenti dal comitato ed effettuare le valutazioni in modo obiettivo. 3. Vengono eletti ogni anno dall assemblea generale e possono essere rieletti. DIR/SL 8/10 17/05/2014

Articolo 17 COMPITI 1. L organo di revisione esamina la contabilità dell associazione e presenta annualmente un rapporto scritto all assemblea generale. 2. Il comitato invia tutti i documenti all organo di revisione e comunica ad esso tutte le informazioni di cui necessita per assolvere ai propri incarichi. IV DISPOSIZIONI FINALI Articolo 18 RESPONSABILITÀ PER GLI OBBLIGHI Gli impegni dell associazione sono coperti dai suoi attivi. Ogni responsabilità personale dei membri per gli impegni dell associazione è esclusa. Articolo 19 ESERCIZIO SOCIALE L esercizio annuale va dal 1 o gennaio al 31 dicembre. Articolo 20 MODIFICA DELLO STATUTO Il presente statuto può essere modificato in ogni momento dall assemblea generale con la maggioranza di due terzi dei membri presenti. Le proposte di modifica devono figurare sia nella convocazione sia essere inviate ai membri almeno una settimana prima della riunione dell assemblea. Articolo 21 SCIOGLIMENTO 1. Lo scioglimento dell associazione può essere deciso solo a maggioranza dei due terzi dei membri presenti a un assemblea generale straordinaria convocata a questo scopo. 2. In caso di scioglimento, la liquidazione viene effettuata dal comitato in carica. L assemblea generale decide sull allocazione del saldo attivo. DIR/SL 9/10 17/05/2014

Articolo 22 LINGUA DELLO STATUTO 1. Il presente statuto è redatto in francese, tedesco e italiano. 2. In caso di divergenza tra le tre versioni linguistiche, fa fede lo statuto in francese. Articolo 23 ABROGAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente statuto viene adottato durante l assemblea generale annuale del 30 maggio 2008, l articolo 2 è stato confermato durante l assemblea generale annuale del 30 giugno 2009. L adozione di modifiche apportate ed evidenziate in giallo verrà effettuata durante l Assemblea Generale del 17 maggio 2014. Tuttavia il presente statuto entra immediatamente in vigore. 2. Esso abroga e sostituisce lo statuto adottato durante l assemblea costitutiva del 19 gennaio 2002 a Olten. Michel Ayer Presidente Sonja Laborde Vice-Presidente DIR/SL 10/10 17/05/2014