Ordinanza del DATEC sulle licenze di determinate categorie di personale dei servizi di navigazione aerea (OLPS) 748.222.3 del 13 gennaio 2014 (Stato 1 febbraio 2014) Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni (DATEC), visti gli articoli 24 capoverso 1, 25 capoverso 1 e 138a capoversi 1 e 2 dell ordinanza del 14 novembre 1973 1 sulla navigazione aerea, ordina: Art. 1 Campo d applicazione e oggetto 1 La presente ordinanza si applica alle seguenti categorie di personale: a. impiegati dei servizi di navigazione aerea: 1. capisala dei fornitori di servizi di navigazione aerea o dei servizi della circolazione aerea dell area di traffico (Supervisor, SPVR), 2. personale del servizio d informazione di volo (Flight Information Service Officer, FISO) delle seguenti categorie: centro d informazione di volo (Flight Information Service, FIS) centro d informazione di volo aeroportuale (Aerodrome Flight Information Service, AFIS), 3. personale addetto alla gestione del flusso del traffico aereo (Air Traffic Flow and Capacity Management, ATFCM); b. controllori dell area di traffico (Ground Movement Managers, GMMA). 2 Essa disciplina per le categorie di personale di cui al capoverso 1: a. il rilascio, il rinnovo e la revoca delle licenze (Licences); b. la formazione e gli esami; c. il riconoscimento delle licenze straniere; d. la certificazione di organizzazioni che offrono corsi di formazione e di perfezionamento (organizzazioni di formazione); e. il riconoscimento di autorizzazioni straniere (certificazioni) di organizzazioni di formazione. RU 2014 185 1 RS 748.01 1
748.222.3 Aviazione 3 Le licenze dei controllori del traffico aereo sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 216/2008 2 e dal regolamento (UE) n. 805/2011 3. I controllori del traffico aereo sottostanno tuttavia all obbligo d informazione di cui all articolo 5 capoverso 3 e alle disposizioni penali secondo l articolo 8 della presente ordinanza. Art. 2 Altro diritto applicabile 1 Per i requisiti posti alle categorie di personale ai sensi della presente ordinanza e per i relativi corsi di formazione si applicano per analogia: a. gli articoli 2 8, 12 20, 22 25 e 27 31 nonché gli allegati del regolamento (UE) n. 805/2011 4 ; b. i titolari delle licenze si assumono gli obblighi d informazione di cui all articolo 17 paragrafo 1 lettera b del regolamento (UE) n. 805/2011 nei confronti dei loro rispettivi datori di lavoro; c. l articolo 8c e l allegato Vb del regolamento (CE) n. 216/2008 5. 2 Le licenze e le iscrizioni nelle licenze dei controllori dell area di traffico rilasciate conformemente al capoverso 1 sono valide soltanto in Svizzera. Le iscrizioni sono valide per un anno. La loro validità può essere prorogata al massimo fino al 31 dicembre 2015. Art. 3 Direttive 1 Per attuare le prescrizioni di cui all articolo 2, l Ufficio federale dell aviazione civile (UFAC) può emanare direttive (Means of Compliance). 2 Se le direttive sono rispettate, si può presumere che i requisiti stabiliti dalle prescrizioni di cui all articolo 2 siano soddisfatti. 3 Chi deroga alle direttive è tenuto a provare all UFAC che i requisiti sono soddisfatti in altro modo. 2 Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell aviazione civile e che istituisce un Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE, nella versione vincolante per la Svizzera secondo il punto 3 dell allegato all Accordo del 21 giu. 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68). 3 Regolamento (UE) n. 805/2011 della Commissione, del 10 agosto 2011, che stabilisce norme dettagliate in materia di licenze e di taluni certificati dei controllori del traffico aereo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio nella versione vincolante per la Svizzera secondo il punto 3 dell allegato all Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68). 4 Cfr. nota a piè di pagina relativa all art. 1 cpv. 3. 5 Cfr. nota a piè di pagina relativa all art. 1 cpv. 3. 2
Licenze di determinate categorie di personale dei servizi di navigazione aerea. O del DATEC 748.222.3 Art. 4 Età minima per l ottenimento di una licenza L età minima per l ottenimento di una licenza è la seguente: a. 18 anni per gli impiegati dei servizi di navigazione aerea; b. 20 anni per i controllori dell area di traffico. Art. 5 Requisiti medici 1 Per l esercizio della sua attività, il personale di cui all articolo 1 capoverso 1 necessita di un certificato medico in corso di validità di classe 3 secondo l articolo 15 paragrafo 3 del regolamento (UE) 805/2011 6. 2 Per i capisala e il personale addetto alla gestione del flusso del traffico aereo l UFAC può stabilire in direttive altri requisiti di ordine medico rispetto a quelli di cui al capoverso 1. Esso tiene conto in particolare della necessaria idoneità medica per l esercizio della corrispondente attività e della rilevanza di quest ultima per la sicurezza. 3 Oltre agli obblighi d informazione di cui all articolo 17 del regolamento (UE) n. 805/2011, il titolare di una licenza informa il medico di fiducia (AME) prima di riprendere la sua attività se si è verificato uno degli eventi seguenti: a. un ricovero in ospedale superiore alle 12 ore; b. un intervento chirurgico o un altro intervento invasivo; c. un assunzione regolare di medicinali; d. la necessità di una correzione della vista; e. un peggioramento dello stato di salute che si protrae nel tempo; f. un inabilità al lavoro superiore a 20 giorni; g. una gravidanza. Art. 6 Tipi di licenze 1 Gli impiegati dei servizi di navigazione aerea che soddisfano i requisiti della presente ordinanza ricevono una licenza SRT 7. 2 I controllori dell area di traffico che soddisfano i requisiti della presente ordinanza ricevono una licenza GMMA. Art. 7 Abilitazioni e specializzazioni 1 Una licenza secondo la presente ordinanza comprende le abilitazioni e specializzazioni ai sensi dell articolo 3 numeri 5 9 del regolamento (UE) n. 805/2011 8. 6 Cfr. nota a piè di pagina relativa all art. 1 cpv. 3. 7 SRT = Safety Related Task. 8 Cfr. nota a piè di pagina relativa all art. 1 cpv. 3. 3
748.222.3 Aviazione 2 Le abilitazioni e specializzazioni applicabili alle funzioni di cui all articolo 1 capoverso 1 sono riportate nell allegato. 3 Le abilitazioni FIS, AFIS e GMMA possono essere estese alla specializzazione in monitoraggio radar (Radar Monitoring, RAM) secondo l allegato. 4 I titolari di una licenza con specializzazione RAM possono utilizzare le informazioni della postazione radar per lo svolgimento della loro attività. Art. 8 Disposizioni penali È punito conformemente all articolo 91 capoverso 1 lettera i della legge federale del 21 dicembre 1948 9 sulla navigazione aerea chiunque: a. viola l articolo 5 capoverso 1 o 7 capoverso 4 della presente ordinanza; b. viola un obbligo secondo l articolo 13 paragrafo 1, 14 paragrafo 1 o 17 paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 805/2011 10 ; c. in quanto responsabile di un organizzazione di formazione viola un obbligo secondo l articolo 18 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 805/2011; d. in quanto appartenente a una categoria di personale di cui all articolo 1 capoverso 1 o in quanto fornitore di attività secondo il regolamento (UE) n. 805/2011 viola un obbligo secondo l articolo 17 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 805/2011. Art. 9 Esecuzione L UFAC esegue la presente ordinanza. Art. 10 Abrogazione di un altro atto normativo L ordinanza del DATEC del 15 settembre 2008 11 sulle licenze del personale dei servizi di navigazione aerea è abrogata. Art. 11 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 febbraio 2014. 9 RS 748.0 10 Cfr. nota a piè di pagina relativa all art. 1 cpv. 3. 11 [RU 2008 4343, 2010 4025, 2011 1155] 4
Licenze di determinate categorie di personale dei servizi di navigazione aerea. O del DATEC 748.222.3 Allegato (art. 7 cpv. 2 e 3) Iscrizioni nelle licenze valide in Svizzera relative alle categorie di personale secondo la presente ordinanza Denominazione Abilitazioni Specializzazioni 1 Capisala (Supervisor) SPVR 2 Personale del servizio d informazione di volo 2.1 Centro d informazione di volo FIS RAM (Flight Information Service) 2.2 Centro d informazione di volo aeroportuale AFIS RAM (Aerodrome Flight Information Service) 3 Personale addetto alla gestione del flusso del traffico aereo (Air Traffic Flow and Capacity Management) ATFCM 4 Controllori dell area di traffico GMMA RAM 5
748.222.3 Aviazione 6