Ordinanza del DATEC sulle licenze di determinate categorie di personale dei servizi di navigazione aerea

Documenti analoghi
Ordinanza del DATEC concernente le licenze del personale aeronavigante secondo il regolamento (UE) n. 1178/2011

Campo d applicazione e diritto applicabile

Ordinanza del DATEC sulle misure di sicurezza nell aviazione

Ordinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili

Ordinanza concernente l accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada

Odinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili

Odinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili

Ordinanza concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo

Ordinanza sulla navigazione aerea

Ordinanza sulle categorie speciali di aeromobili

Ordinanza sulla navigazione aerea

Ordinanza del DATEC concernente le norme di circolazione per aeromobili

Ordinanza concernente le licenze JAR-FCL per piloti d aeroplano e d elicottero

Oggetto e campo d applicazione

Ordinanza concernente le norme di circolazione per aeromobili

Ordinanza. del 16 novembre 2016

(Ordinanza sui periodi di volo e di servizio) del 26 settembre 2008 (Stato 1 aprile 2011)

Versione non ufficiale. Fa fede solo quella pubblicata nella Raccolta ufficiale.

del 16 novembre 2016 (Stato 15 gennaio 2017)

Corso preparatorio al conseguimento di:

Ordinanza 1 concernente le imprese di manutenzione d aeromobili

Ordinanza del DATEC sul servizio medico aeronautico dell aviazione civile

Ordinanza sul rilevamento e sul rendiconto di dati concernenti le tonnellate-chilometro percorse nelle rotte aeree

Ordinanza contro l inquinamento fonico

Regolamento del DATEC concernente le licenze del personale aeronavigante

(Ordinanza sui periodi di volo e di servizio) del 26 settembre 2008 (Stato 1 ottobre 2008)

Ordinanza sugli aiuti finanziari all istruzione aeronautica

Odinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili

Versione non ufficiale. Fa fede solo quella pubblicata nella Raccolta ufficiale.

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori e i loro rimorchi

Ordinanza dell USAV che istituisce provvedimenti per prevenire l introduzione della peste suina africana da taluni Stati membri dell Unione europea

Ordinanza concernente il servizio della sicurezza aerea

Ordinanza concernente l acquisizione di dati relativi alle tonnellate-chilometro effettuate dagli aeromobili

Decreto federale. Disegno

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Progetto. REGOLAMENTO (UE) n.../... DELLA COMMISSIONE

Ordinanza. Modifica del 13 marzo Il Consiglio federale svizzero ordina:

Ordinanza contro l inquinamento fonico

Ordinanza sul servizio medico aeronautico dell aviazione civile

Ordinanza. Modifica del 21 dicembre Il Consiglio federale svizzero ordina:

Oggetto e unità di rilevamento. I dati rilevati sono espressi in tonnellate-chilometro. Sono calcolati secondo quanto stabilito nell allegato 1.

(Ordinanza sui periodi di volo e di servizio) Art. 1 Oggetto, campo d applicazione e rapporto con il diritto internazionale

Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi

Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell Associazione europea di libero scambio (AELS)

Ordinanza contro l inquinamento fonico

Ordinanza dell UFCL sulla designazione di atti normativi d esecuzione e atti normativi delegati europei relativi a prodotti da costruzione

Ordinanza del DATEC sulle licenze del personale dei servizi di navigazione aerea

Ordinanza sull ammissione alla circolazione di persone e veicoli

Promemoria sulle procedure d immatricolazione e d ammissione alla navigazione aerea degli aeromobili

Ordinanza concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo

Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine

Regolamento concernente il rilascio delle patenti per il Reno superiore

Ordinanza concernente i requisiti tecnici per i trattori agricoli e i loro rimorchi (ORTV 2)

Ordinanza sull ammissione alla circolazione di persone e veicoli

Ordinanza concernente le esigenze per l efficienza energetica di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie

Ordinanza sugli emolumenti per l esecuzione della legislazione in materia di prodotti chimici da parte delle autorità federali

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Progetto di. REGOLAMENTO (UE) n. /2010 DELLA COMMISSIONE

Progetto. REGOLAMENTO (UE) n.../... DELLA COMMISSIONE

Legge federale sugli stranieri

Legge federale sulla libera circolazione del personale medico 1

Ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell ambito di procedimenti amministrativi

Ordinanza sugli aiuti finanziari all istruzione aeronautica

Ordinanza del DFI sui nuovi tipi di derrate alimentari

Ordinanza sul servizio di volo militare (OSVM) Sezione 1: Disposizioni generali. del 19 novembre 2003 (Stato 27 giugno 2006)

Proposta per un. REGOLAMENTO (CE) n../ DELLA COMMISSIONE

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore

del 14 novembre 1973 (Stato 1 aprile 2016)

del... Art. 1 Approvazione e attuazione della Convenzione sull assistenza amministrativa

del 12 settembre 2014 (Stato 1 maggio 2018)

Legge federale sugli stranieri

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore

Ordinanza sulla medicina della procreazione (OMP)

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore

(Ordinanza sugli strumenti di misurazione della velocità) del 28 novembre 2008

del 21 ottobre 2014 (Stato 4 marzo 2017)

Ordinanza sulla navigazione militare

del 14 novembre 1973 (Stato 1 gennaio 2019)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 25 gennaio 2016 (OR. en)

del 10 aprile 2017 (Stato 12 aprile 2017)

Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà

Ordinanza del DFE sul controllo dell importazione e del transito di animali e prodotti animali

Ordinanza sull accreditamento dei giornalisti presso il Centro media di Palazzo federale e sull autorizzazione d accesso al Centro media

Ordinanza del DATEC concernente le norme di circolazione per aeromobili

Legge federale sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Progetto REGOLAMENTO (UE) N.../... DELLA COMMISSIONE

Ordinanza che disciplina l esercizio della professione di maestro conducente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ordinanza del DATEC concernente le norme di circolazione per aeromobili (ONCA)

Ordinanza sull assicurazione malattie

(Ordinanza sull introduzione della libera circolazione delle persone, OLCP)

Ordinanza sul traffico di rifiuti

Ordinanza sull assicurazione malattie

Ordinanza sul traffico di rifiuti

Transcript:

Ordinanza del DATEC sulle licenze di determinate categorie di personale dei servizi di navigazione aerea (OLPS) 748.222.3 del 13 gennaio 2014 (Stato 1 febbraio 2014) Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni (DATEC), visti gli articoli 24 capoverso 1, 25 capoverso 1 e 138a capoversi 1 e 2 dell ordinanza del 14 novembre 1973 1 sulla navigazione aerea, ordina: Art. 1 Campo d applicazione e oggetto 1 La presente ordinanza si applica alle seguenti categorie di personale: a. impiegati dei servizi di navigazione aerea: 1. capisala dei fornitori di servizi di navigazione aerea o dei servizi della circolazione aerea dell area di traffico (Supervisor, SPVR), 2. personale del servizio d informazione di volo (Flight Information Service Officer, FISO) delle seguenti categorie: centro d informazione di volo (Flight Information Service, FIS) centro d informazione di volo aeroportuale (Aerodrome Flight Information Service, AFIS), 3. personale addetto alla gestione del flusso del traffico aereo (Air Traffic Flow and Capacity Management, ATFCM); b. controllori dell area di traffico (Ground Movement Managers, GMMA). 2 Essa disciplina per le categorie di personale di cui al capoverso 1: a. il rilascio, il rinnovo e la revoca delle licenze (Licences); b. la formazione e gli esami; c. il riconoscimento delle licenze straniere; d. la certificazione di organizzazioni che offrono corsi di formazione e di perfezionamento (organizzazioni di formazione); e. il riconoscimento di autorizzazioni straniere (certificazioni) di organizzazioni di formazione. RU 2014 185 1 RS 748.01 1

748.222.3 Aviazione 3 Le licenze dei controllori del traffico aereo sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 216/2008 2 e dal regolamento (UE) n. 805/2011 3. I controllori del traffico aereo sottostanno tuttavia all obbligo d informazione di cui all articolo 5 capoverso 3 e alle disposizioni penali secondo l articolo 8 della presente ordinanza. Art. 2 Altro diritto applicabile 1 Per i requisiti posti alle categorie di personale ai sensi della presente ordinanza e per i relativi corsi di formazione si applicano per analogia: a. gli articoli 2 8, 12 20, 22 25 e 27 31 nonché gli allegati del regolamento (UE) n. 805/2011 4 ; b. i titolari delle licenze si assumono gli obblighi d informazione di cui all articolo 17 paragrafo 1 lettera b del regolamento (UE) n. 805/2011 nei confronti dei loro rispettivi datori di lavoro; c. l articolo 8c e l allegato Vb del regolamento (CE) n. 216/2008 5. 2 Le licenze e le iscrizioni nelle licenze dei controllori dell area di traffico rilasciate conformemente al capoverso 1 sono valide soltanto in Svizzera. Le iscrizioni sono valide per un anno. La loro validità può essere prorogata al massimo fino al 31 dicembre 2015. Art. 3 Direttive 1 Per attuare le prescrizioni di cui all articolo 2, l Ufficio federale dell aviazione civile (UFAC) può emanare direttive (Means of Compliance). 2 Se le direttive sono rispettate, si può presumere che i requisiti stabiliti dalle prescrizioni di cui all articolo 2 siano soddisfatti. 3 Chi deroga alle direttive è tenuto a provare all UFAC che i requisiti sono soddisfatti in altro modo. 2 Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell aviazione civile e che istituisce un Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE, nella versione vincolante per la Svizzera secondo il punto 3 dell allegato all Accordo del 21 giu. 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68). 3 Regolamento (UE) n. 805/2011 della Commissione, del 10 agosto 2011, che stabilisce norme dettagliate in materia di licenze e di taluni certificati dei controllori del traffico aereo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio nella versione vincolante per la Svizzera secondo il punto 3 dell allegato all Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68). 4 Cfr. nota a piè di pagina relativa all art. 1 cpv. 3. 5 Cfr. nota a piè di pagina relativa all art. 1 cpv. 3. 2

Licenze di determinate categorie di personale dei servizi di navigazione aerea. O del DATEC 748.222.3 Art. 4 Età minima per l ottenimento di una licenza L età minima per l ottenimento di una licenza è la seguente: a. 18 anni per gli impiegati dei servizi di navigazione aerea; b. 20 anni per i controllori dell area di traffico. Art. 5 Requisiti medici 1 Per l esercizio della sua attività, il personale di cui all articolo 1 capoverso 1 necessita di un certificato medico in corso di validità di classe 3 secondo l articolo 15 paragrafo 3 del regolamento (UE) 805/2011 6. 2 Per i capisala e il personale addetto alla gestione del flusso del traffico aereo l UFAC può stabilire in direttive altri requisiti di ordine medico rispetto a quelli di cui al capoverso 1. Esso tiene conto in particolare della necessaria idoneità medica per l esercizio della corrispondente attività e della rilevanza di quest ultima per la sicurezza. 3 Oltre agli obblighi d informazione di cui all articolo 17 del regolamento (UE) n. 805/2011, il titolare di una licenza informa il medico di fiducia (AME) prima di riprendere la sua attività se si è verificato uno degli eventi seguenti: a. un ricovero in ospedale superiore alle 12 ore; b. un intervento chirurgico o un altro intervento invasivo; c. un assunzione regolare di medicinali; d. la necessità di una correzione della vista; e. un peggioramento dello stato di salute che si protrae nel tempo; f. un inabilità al lavoro superiore a 20 giorni; g. una gravidanza. Art. 6 Tipi di licenze 1 Gli impiegati dei servizi di navigazione aerea che soddisfano i requisiti della presente ordinanza ricevono una licenza SRT 7. 2 I controllori dell area di traffico che soddisfano i requisiti della presente ordinanza ricevono una licenza GMMA. Art. 7 Abilitazioni e specializzazioni 1 Una licenza secondo la presente ordinanza comprende le abilitazioni e specializzazioni ai sensi dell articolo 3 numeri 5 9 del regolamento (UE) n. 805/2011 8. 6 Cfr. nota a piè di pagina relativa all art. 1 cpv. 3. 7 SRT = Safety Related Task. 8 Cfr. nota a piè di pagina relativa all art. 1 cpv. 3. 3

748.222.3 Aviazione 2 Le abilitazioni e specializzazioni applicabili alle funzioni di cui all articolo 1 capoverso 1 sono riportate nell allegato. 3 Le abilitazioni FIS, AFIS e GMMA possono essere estese alla specializzazione in monitoraggio radar (Radar Monitoring, RAM) secondo l allegato. 4 I titolari di una licenza con specializzazione RAM possono utilizzare le informazioni della postazione radar per lo svolgimento della loro attività. Art. 8 Disposizioni penali È punito conformemente all articolo 91 capoverso 1 lettera i della legge federale del 21 dicembre 1948 9 sulla navigazione aerea chiunque: a. viola l articolo 5 capoverso 1 o 7 capoverso 4 della presente ordinanza; b. viola un obbligo secondo l articolo 13 paragrafo 1, 14 paragrafo 1 o 17 paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 805/2011 10 ; c. in quanto responsabile di un organizzazione di formazione viola un obbligo secondo l articolo 18 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 805/2011; d. in quanto appartenente a una categoria di personale di cui all articolo 1 capoverso 1 o in quanto fornitore di attività secondo il regolamento (UE) n. 805/2011 viola un obbligo secondo l articolo 17 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 805/2011. Art. 9 Esecuzione L UFAC esegue la presente ordinanza. Art. 10 Abrogazione di un altro atto normativo L ordinanza del DATEC del 15 settembre 2008 11 sulle licenze del personale dei servizi di navigazione aerea è abrogata. Art. 11 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 febbraio 2014. 9 RS 748.0 10 Cfr. nota a piè di pagina relativa all art. 1 cpv. 3. 11 [RU 2008 4343, 2010 4025, 2011 1155] 4

Licenze di determinate categorie di personale dei servizi di navigazione aerea. O del DATEC 748.222.3 Allegato (art. 7 cpv. 2 e 3) Iscrizioni nelle licenze valide in Svizzera relative alle categorie di personale secondo la presente ordinanza Denominazione Abilitazioni Specializzazioni 1 Capisala (Supervisor) SPVR 2 Personale del servizio d informazione di volo 2.1 Centro d informazione di volo FIS RAM (Flight Information Service) 2.2 Centro d informazione di volo aeroportuale AFIS RAM (Aerodrome Flight Information Service) 3 Personale addetto alla gestione del flusso del traffico aereo (Air Traffic Flow and Capacity Management) ATFCM 4 Controllori dell area di traffico GMMA RAM 5

748.222.3 Aviazione 6