COMUNE DI TREZZO SULL ADDA Provincia di Milano Via Roma Trezzo sull Adda

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GIUNTA COMUNALE. L anno DUEMILASEI il giorno VENTITRE del mese di GENNAIO alle ore 18,30 nella solita sala delle riunioni.

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Transcript:

COMUNE DI TREZZO SULL ADDA Provincia di Milano Via Roma 5 20056 Trezzo sull Adda DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 109 del 16/07/2008 Oggetto: RICORSO ANCI RELATIVO AL DECENTRAMENTO CATASTALE - ADESIONE. PIAN. E VIGILANZA UTILIZZO RISOR. NATURALI - 5.01 COPIA L'anno DUEMILAOTTO il giorno SEDICI del mese di LUGLIO alle ore 17:00 nella solita sala riunioni, previo esaurimento delle formalità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, sono stati convocati i componenti di questa Giunta Comunale. Partecipa il Segretario Generale, Purcaro dr. Antonio Sebastiano. Il Signor Rodda Luca Giuseppe in qualità di Vice Sindaco assume la presidenza ed incarica il Segretario di effettuare l appello, dal quale risulta: Milanesi Roberto Sindaco Assente Rodda Luca Giuseppe Vice Sindaco Presente Passoni Giancarla Componente della Giunta Presente Colombo Giorgio Componente della Giunta Presente Cereda Giuseppe Componente della Giunta Presente Pesenti Maria Luisa Componente della Giunta Assente Buzzetti Katia Componente della Giunta Assente Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell oggetto sopraindicato. 1

Oggetto: RICORSO ANCI RELATIVO AL DECENTRAMENTO CATASTALE - ADESIONE. Premesso: LA GIUNTA COMUNALE - che il ricorso n. R.G. 8138 del 2007, proposto dalla CONFEDERAZIONE ITALIANA DELLA PROPRIETA EDILIZIA (CONFEDILIZIA) contro il Ministero dell economia e delle finanze, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministro per le riforme e le innovazioni della pubblica amministrazione, il Ministro per gli affari regionali ed autonomie locali e il Ministero dell interno e nei confronti dell Agenzia del territorio e del solo Comune di Nibbiano, è stato accolto dal Tar del Lazio sezione II, sede di Roma, con la sentenza n. 4259 del 2008; - che con la sentenza del Tar del Lazio, sez. II, n. 4259 del 2008 è stato annullato il d.p.c.m. del 14 giugno 2007, avente ad oggetto il decentramento delle funzioni catastali ai comuni di cui all art. 1, comma 197, l. n.296/2006 e il protocollo di intesa tra l Anci e l Agenzia del Territorio del 4 giugno 2007 con cui si sono individuate le modalità di esercizio delle funzioni catastali trasferite ai Comuni per effetto e nei limiti di quanto stabilito dall art. 66, d.lgs. n.112/98 adottati in attuazione dell art. 1, commi 196 e 197, l. n.296/2006; - che l annullamento dei predetti atti, adottati in attuazione dell art. 66, d.lgs. n.112/1998 e s.m.i. ha bloccato il processo di decentramento delle funzioni amministrative in materia di catasto; - che il ricorso n. R.G. 8138 del 2007 presentato da CONFEDILIZIA nonostante sia stato annullato anche il predetto Protocollo di intesa non è mai stato notificato all Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e agli stessi Comuni, né i giudici di prime cure hanno disposto l integrazione del contradditorio; - che, oltre al vizio inerente alla mancata integrazione del contraddittorio, sono rinvenibili altri motivi di gravame avverso la sentenza di primo grado, quali, segnatamente: la falsa rappresentazione e il travisamento dei fatti, nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 65 e 66, d.lgs. n.112/98; l erronea e falsa applicazione dell art. 3, commi 154 e 155, l. n.662/1996 e del d.p.r. n.138/1998; l erronea e falsa applicazione dell art. 3, d.p.c.m. 14 giugno 2007, nonché del Protocollo di intesa tra l Agenzia del Territorio e l ANCI del 4 giugno 2007; - che, più nello specifico: ai Comuni, ex art. 66, d.lgs. n.112/98, è attribuita la titolarità di funzioni relative alla tenuta e all aggiornamento dei dati catastali prima spettanti all Agenzia del territorio, individuate ex art. 17 e 18, R.D.L. n.652/1939; la revisione della tariffe d estimo e dei criteri di classamento, sono operazioni che il d.lgs. n.112/98 e il d.p.c.m. del 2007 hanno inteso mantenere distinte dall aggiornamento dei dati catastali, e che rimangono attribuite alla competenza dell Agenzia del Territorio; il potere dei Comuni di definire l aggiornamento della banca catastale non può che avvenire nel rispetto di quanto stabilito nei programmi di intervento di cui al comma 4 del d.p.c.m. del 14 giugno 2007, di competenza dell Agenzia del territorio, atteso che, in base all art. 11 del Protocollo di intesa spetta alla predetta Agenzia armonizzare nell ambito delle proprie competenze di presidio dell unitarietà del sistema catastale nazionale le attività di aggiornamento e di miglioramento della qualità della base dati catastali; - che l Anci ha preannunciato la proposizione di ricorso in appello avverso la sentenza più volte citata; - che l ANCI si farà dei costi di giudizio per i Comuni singoli o Associati con popolazione inferiore a 15.000 abitanti; 2

- che per i Comuni singoli o Associati con popolazione superiore a 15.000 abitanti è prevista una quota partecipativa complessiva pari a 2.500; - che appare, pertanto, opportuno contestare la legittimità della sentenza del Tar del Lazio, n. 4259 del 2008, al fine di ricercare l immediata tutela di tutte le ragioni che non si sono potute far valere in primo grado; DATO ATTO che è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica reso rispettivamente dal Responsabile del Settore 5, ai sensi e per gli effetti di cui all art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000; VISTO l art. 48 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000; VISTO lo Statuto comunale; CON VOTI unanimi espressi in forma palese DELIBERA 1. DI CONTESTARE l ammissibilità e/o legittimità della sentenza n. 4259/08 del Tar Lazio, sede di Roma, sez. II; 2. A TAL FINE, di proporre, anche congiuntamente ad altri Comuni, atto di intervento ad adiuvandum nel caso di autonoma proposizione di ricorso in appello da parte di Anci, ovvero, in caso contrario, di proporre autonomo ricorso in appello, anche unitamente ad altri Comuni, al Consiglio di Stato, per la sospensione e l annullamento della sentenza n. 4259 del 2008 resa dal Tar Lazio, sede di Roma, sez. II; 3. AI FINI DI QUANTO SOPRA, di autorizzare il Sindaco a conferire apposito mandato, nelle forme di legge, congiuntamente e disgiuntamente, agli avvocati individuati dall Anci e, cioè, agli avv.ti Harald Bonura, Prof. Andrea Maltoni e Prof. Mario Caldarera, eleggendo domicilio presso lo studio del primo in Roma, C.so Vittorio Emanuele II, 173; 4. DI PRENDERE ATTO che Anci ha stipulato apposito accordo per regolare gli aspetti di natura economica con i succitati avvocati, tanto per l ipotesi di presentazione di atto di intervento ad adiuvandum da parte dei Comuni, quanto per l ipotesi di proposizione di autonomo ricorso in appello, nei termini richiamati in premessa; Successivamente, con voti unanimi espressi nelle forme di legge: DELIBERA DI DICHIARARE la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell art.134 del D. Lgs 267 del 18.08.2000. 3

COMUNE DI TREZZO SULL ADDA Provincia di Milano Via Roma 5 20056 Trezzo sull Adda PIAN. E VIGILANZA UTILIZZO RISOR. NATURALI - 5.01 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: RICORSO ANCI RELATIVO AL DECENTRAMENTO CATASTALE - ADESIONE. Protocollo n. 15124 del 15/07/2008 PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA (art. 49, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.n. 267/2000) Vista la proposta di deliberazione in oggetto, nulla da rilevare. Trezzo sull Adda, 15/07/2008 IL RESPONSABILE F.TO ARCH. FABIO POZZI 4

Delibera G.C. n. 109 del 16/07/2008 Letto, confermato e sottoscritto. F.to Rodda Luca Giuseppe ************************************************************************************* CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 comma 1 T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267 del 18.08.2000) Si certifica che la presente deliberazione viene affissa in copia all'albo pretorio di questo Ente, in data odierna e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi. COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (art. 125 T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267 del 18.08.2000) Si dà atto che della presente deliberazione viene data comunicazione in data odierna, giorno di pubblicazione ai capigruppo consiliari 18/07/2008 IL SEGRETARIO GENERALE CERTIFICATO DI ESECUTIVITA (art. 134 T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267 del 18.08.2000) Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza ai sensi del 3 comma dell art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000; ai sensi del 4 comma dell art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000. 29/07/2008 IL SEGRETARIO GENERALE CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE (art. 124 comma 1 T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267 del 18.08.2000) Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nella forma di legge all Albo Pretorio del Comune dal 18/07/2008 al 02/08/2008 (N. Reg. Pubblic.). 03/08/2008 IL SEGRETARIO GENERALE Copia conforme all originale 18/07/2008 LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO rag. Milena Bertaglio 5