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REGIONE TOSCANA UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 19-02-2018 (punto N 17 ) Delibera N 141 del 19-02-2018 Proponente STEFANO CIUOFFO DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE Pubblicita /Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD) Dirigente Responsabile Stefano ROMAGNOLI Estensore FRANCESCO GUARDI Oggetto Criteri e procedure per la iscrizione dei Comuni nell'elenco regionale delle località turistiche o città d arte ai fini dell istituzione dell imposta di soggiorno, di cui all articolo 4 del d.lgs. 14 marzo 2011, n.23 Presenti VITTORIO BUGLI VINCENZO STEFANO CIUOFFO CECCARELLI FEDERICA FRATONI CRISTINA GRIECO MARCO REMASCHI STEFANIA SACCARDI MONICA BARNI Assenti ENRICO ROSSI ALLEGATI N 1 ALLEGATI Denominazion Pubblicazione Tipo di trasmissione Riferimento A Si Cartaceo+Digitale Criteri classificazione

LA GIUNTA REGIONALE Visto l articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale che disciplina l imposta di soggiorno, ed in particolare il comma 1, laddove si prevede che i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire l'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio; Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 58 del 27 settembre 2011 Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), art. 4, comma 1. Procedure per la definizione dell elenco delle località turistiche o città d arte ai fini dell applicazione dell imposta di soggiorno, con la quale si è dato mandato alla Giunta regionale di procedere alla costituzione e all aggiornamento dell elenco, indicando come requisito necessario ai fini dell iscrizione l istituzione, da parte del Comune richiedente, dell Osservatorio turistico di destinazione (OTD); Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 903 del 24 ottobre 2011 Procedure per la costituzione e l aggiornamento dell elenco delle località turistiche o città d arte ai fini dell istituzione, da parte dei comuni, dell imposta di soggiorno in attuazione della deliberazione del Consiglio regionale n. 58 del 27 settembre 2011 ; Considerato che ai sensi della predetta deliberazione della GR n.903/2011 sono stati iscritti nell Elenco i seguenti Comuni: San Gimignano, Fiesole, Sesto Fiorentino, Castagneto Carducci, Montecatini Terme, Bagno a Ripoli, Montepulciano, Colle Val d Elsa, Montaione, Calenzano, Campi Bisenzio, Campiglia Marittima, Suvereto, Rosignano Marittimo, San Vincenzo, Monteriggioni, Vinci, Piombino, Empoli, San Quirico d Orcia, Castellina in Chianti, Città di Chiusi, Montespertoli, Certaldo, Radda in Chianti, Cecina, Bibbona, San Casciano Val di Pesa, Gaiole in Chianti, Impruneta, Fucecchio, Castelfiorentino, Casole d Elsa, Capraia e Limite, Portoferraio, Tavarnelle Val di Pesa, Barberino Val d Elsa, Castelnuovo Berardenga, Rapolano Terme, Montelupo Fiorentino, Gambassi Terme, Cerreto Guidi, Greve in Chianti, Cortona, Figline Valdarno, Incisa Valdarno, Asciano, Bucine, Chianciano Terme, Follonica, Poggibonsi, Pietrasanta, Massa Marittima Pontedera, Lastra a Signa, Scarlino, Signa, Montevarchi, Cavriglia, Gavorrano, Castiglione d Orcia, Lamporecchio, Viareggio, Sarteano, Montignoso, Radicofani, Pienza, Pergine Valdarno, Castiglione della Pescaia, Sovicille, Manciano, Buonconvento, Sassetta, Palaia, Montalcino, Orbetello, Lajatico, Abbadia San Salvatore, Magliano in Toscana, Vaglia, Volterra, Cetona, San Casciano dei Bagni, Sinalunga, Torrita di Siena, Trequanda; Considerato che gli OTD, costituiti in base alla deliberazione G.R. n. 763 del 07 settembre 2009 con cui si approvava il Progetto speciale di interesse regionale Toscana Turistica Sostenibile & Competitiva, trovano oggi una nuova definizione nonché una codificazione a livello legislativo nell art. 8 della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 Testo unico del sistema turistico regionale ; Considerato in particolare che con apposita legge regionale saranno definiti, ai sensi dell art. 6 commi 2 della l.r. 86/2016, gli ambiti all interno dei quali i comuni potranno esercitare in forma associata le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale mediante la stipula di una convenzione e che tale esercizio associato comporta anche l obbligo di costituzione di un OTD di livello sovra comunale, di cui avvalersi per la programmazione e il monitoraggio delle strategie e delle attività turistiche dei territori di destinazione, ai sensi dell art.7 comma 1 lett. c) della. l.r. 86/2016;

Visto l articolo 6 comma 3 della l.r 86/2016, ai sensi del quale sono fatte salve le convezioni tra comuni e le altre forme di esercizio associato delle funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale definite entro la data di entrata in vigore della medesima legge; Ritenuto pertanto che l adesione del Comune alla convenzione per l esercizio in forma associata delle funzioni di accoglienza e informazione turistica all interno di un ambito territoriale sovra comunale sia da apprezzare come un criterio più adeguato per l iscrizione nell Elenco, essendo ormai inattuale il criterio dell istituzione di un OTD comunale previsto dalle citate del.cr n. 58/2011 e del. GR n.903/2011; Rilevato che, in coerenza con le disposizioni del richiamato Testo unico del sistema turistico regionale di cui alla l.r. n.86/2016 e dell evoluzione registrata nell economia turistica regionale, occorra altresì individuare un ulteriore criterio, di natura statistico-economica, ai fini della classificazione dei comuni toscani in base alla loro valenza turistica; Vista la richiesta a tal fine formulata ad IRPET dal Settore Legislazione turismo e commercio. Itinerari turistici (prot. n. 472035 del 04/10/2017) e la risposta di IRPET (prot. n.489074 del 13/10/2017) recante la definizione, per mezzo di indici rappresentativi della concentrazione turistica, dei parametri per la classificazione dei comuni toscani in base alla valenza turistica, nonché l individuazione del valore soglia per la qualificazione di località turistica, sulla base delle presenze annuali ricavabili dalle ultime statistiche ufficiali disponibili; Ritenuto quindi di ridefinire i criteri per l iscrizione nell Elenco, per consentire l applicazione dell imposta di soggiorno sia da parte di comuni aderenti agli ambiti territoriali delle destinazioni turistiche che da parte di quelli classificabili località turistica in base alla loro valenza turistica; Rilevato che l iscrizione dei Comuni nell Elenco effettuate ai sensi della del. GR n.903/2011 conservano la loro validità, essendo ciascun Comune iscritto qualificabile località turistica in base alla valenza turistica, in quanto per ciascuno di essi l indice di turisticità è superiore al valore soglia individuato da IRPET in 0,049 sulla base delle presenze annuali relative all anno 2015; Rilevato inoltre che, successivamente all iscrizione in Elenco ai sensi della del. GR n.903/2011, sono avvenute le seguenti fusioni tra Comuni: Figline Valdarno e Incisa Valdarno nel comune di Figline e Incisa Valdarno; Pergine Valdarno e Laterina nel comune di Laterina Pergine Valdarno; Montalcino e San Giovanni d Asso nel comune di Montalcino; Ritenuto opportuno disciplinare l ipotesi di fusione di più Comuni, nel caso in cui almeno uno di essi è iscritto nell'elenco regionale delle località turistiche o città d arte; Rilevato che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale; Visto il parere favorevole del CD espresso nella seduta del 15/02/2018; A VOTI UNANIMI DELIBERA 1. L iscrizione dei Comuni nell Elenco regionale delle località turistiche o città d arte ai fini dell istituzione dell imposta di soggiorno di cui all articolo 4 del d.lgs. 14 marzo 2011, n.23

Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale è effettuata d ufficio al ricorrere di una delle seguenti condizioni: a) adesione da parte del Comune alla convenzione per l esercizio in forma associata delle funzioni di accoglienza e informazione turistica all interno degli ambiti territoriali che verranno individuati con legge regionale ai sensi dell art. 6 comma 2, ovvero alla convenzione o ad altre forme equivalenti già definite ai sensi dell art. 6 comma 3 della l.r. 86/2016; b) possesso da parte del Comune di un indice di turisticità superiore al valore soglia individuato periodicamente da IRPET, su richiesta del Settore regionale competente, nel rispetto dei parametri indicati nell Allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante. 2. Nel caso di fusione, l'iscrizione nell' Elenco regionale delle località turistiche o città d arte di uno dei Comuni che si fondono è condizione sufficiente per iscrivere il Comune risultante dalla fusione. 3. L iscrizione dei Comuni nell Elenco regionale delle località turistiche o città d arte, effettuate ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 903 del 24 ottobre 2011 conservano la loro validità, ricorrendo per ciascun Comune iscritto la condizione di cui al precedente punto 1) lettera b). Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 18 della L.R. 23/2007. SEGRETERIA DELLA GIUNTA IL DIRETTORE GENERALE ANTONIO DAVIDE BARRETTA Il Dirigente Stefano Romagnoli Il Direttore Albino Caporale