Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nell utilizzo di attrezzature a pressione

Documenti analoghi
Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nell utilizzo di attrezzature a pressione

Modifica del 22 febbraio 2017 (RU ; RS ) ventilate. Lo scarico dei gas e dell aria deve avvenire senza pericolo.

Ordinanza concernente la sicurezza nell uso delle gru

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti ferroviari

Ordinanza concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali

Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine

Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Direttiva CFSL. Attrezzature a pressione N Edizione luglio 2007

Ordinanza concernente gli emolumenti dell Ufficio federale delle strade

Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione

Legge federale sulla protezione dell ambiente

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza concernente le designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e per i prodotti agricoli trasformati

Ordinanza contro l inquinamento fonico

(Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5) del 28 settembre 2007 (Stato 1 gennaio 2008)

Ordinanza sulla sicurezza degli ascensori

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

Ordinanza sulle certificazioni in materia di protezione dei dati

Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute

Ordinanza sulla navigazione aerea

Legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell Europa dell Est

Ordinanza sulla sicurezza delle attrezzature a pressione

Ordinanza del DFE concernente l esecuzione della sorveglianza del mercato secondo la sezione 5 dell ordinanza sulla sicurezza dei prodotti

Ordinanza sulla navigazione aerea

Ordinanza contro l inquinamento fonico

Ordinanza sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Il DM 329/04 La norma per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici

Ordinanza sull assicurazione dei veicoli

Direttiva 2014/68/UE sulle Attrezzature a pressione (PED)

Ordinanza sul rilascio di concessioni per l infrastruttura ferroviaria

I L ordinanza sull energia del 7 dicembre è modificata come segue:

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Ordinanza sulla costruzione e sull esercizio di funivie e funicolari con concessione federale

Ordinanza sull assicurazione militare

Ordinanza sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Ordinanza sulla sicurezza delle attrezzature a pressione

Ordinanza sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica e di altre applicazioni di certificati digitali

Ordinanza concernente la sicurezza nell uso delle gru

Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse relativi ai compiti dell Ufficio federale dei trasporti

del 25 novembre 2015 (Stato 20 aprile 2016)

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Ordinanza concernente l assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Ordinanza concernente gli emolumenti per la vendita di pubblicazioni della Confederazione (Ordinanza sugli emolumenti per le pubblicazioni)

Ordinanza su le banche e le casse di risparmio (Ordinanza sulle banche, OBCR)

Ordinanza concernente la protezione delle opere militari

Legge sul censimento federale della popolazione

Sezione 1: Disposizioni generali. del 2 febbraio 2011

Ordinanza che modifica la tariffa doganale allegata alla legge sulla tariffa delle dogane e altri atti normativi in relazione con lo zucchero

Ordinanza sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Ordinanza sull assicurazione per l invalidità

Ordinanza sull energia

Ordinanza concernente l eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA)

Ordinanza sull energia

del 20 dicembre 1982 (Stato 1 gennaio 2008)

Ordinanza sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope

Legge federale sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici

Ordinanza concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser

Ordinanza sulle epizoozie

Ordinanza sulla sicurezza dei dispositivi di protezione individuale

Decreto federale che approva misure concernenti la tariffa delle dogane

Ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati

Gli obblighi del datore di lavoro per la messa in servizio e l utilizzo delle attrezzature

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione delle quantità di gas

Ordinanza sull attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello

Ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo

Ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale

Ordinanza concernente le agevolazioni fiscali in favore delle imprese nelle zone di rilancio economico

Ordinanza tecnica sui rifiuti

Ordinanza sulla meteorologia e la climatologia

COSTRUZIONE, INSTALLAZIONE E UTILIZZAZIONE ATTREZZATURE E INSIEMI A PRESSIONE

Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione

Ordinanza sulla riscossione di tasse e emolumenti da parte della Commissione federale delle banche

Ordinanza concernente l accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada

Ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo

Ordinanza sull assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l indennità per insolvenza

Ordinanza sul personale federale

del 19 marzo 2006 (Stato 1 gennaio 2013)

Ordinanza concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser

Ordinanza concernente la vigilanza nella previdenza professionale

Ordinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Ordinanza sulle epizoozie

Ordinanza sulla medicina della procreazione (OMP)

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per la. sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Come condurre il censimento e la valutazione delle attrezzature in pressione

Ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera

Transcript:

Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nell utilizzo di attrezzature a pressione (Ordinanza sull utilizzo di attrezzature a pressione) del 15 giugno 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 83 della legge federale del 20 marzo 1981 1 sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF); visto l articolo 40 della legge del 13 marzo 1964 2 sul lavoro, ordina: Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1 Oggetto e campo d applicazione 1 La presente ordinanza stabilisce le misure che devono essere prese per assicurare la sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nell utilizzo di attrezzature a pressione. 2 Essa si applica a: a. attrezzature a pressione con rischio di surriscaldamento, per le quali è stata fissata secondo l articolo 10 una pressione massima di esercizio (pressione di concessione [PC]) superiore a 0,5 bar e nelle quali il prodotto della pressione per il volume (bar litri) è superiore a 200; b. recipienti a pressione con contenuti gassosi e senza rischio di surriscaldamento, la cui pressione di concessione (PC) è superiore a 2 bar e il prodotto della pressione per il volume (bar litri) è superiore a 3000; c. recipienti a pressione con contenuti fluidi e senza rischio di surriscaldamento, la cui pressione di concessione (PC) è superiore a 50 bar e il prodotto della pressione per il volume (bar litri) è superiore a 10 000; d. tubazioni contenenti vapore o acqua calda con una temperatura superiore a 110 C, la cui pressione di concessione (PC) è superiore a 2 bar, la dimensione nominale (DN) è superiore a 100 e il prodotto della pressione per la dimensione nominale (bar DN) è superiore a 3500; e. accessori di sicurezza e accessori a pressione da montare su attrezzature a pressione secondo le lettere a d. RS 832.312.12 1 RS 832.20 2 RS 822.11 2003-0193 2943

3 La presente ordinanza si applica anche alle attrezzature a pressione che sottostanno all ordinanza del 29 novembre 2002 3 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR) o all ordinanza del 3 dicembre 1996 4 concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia (RSD), purché adempiano i criteri del capoverso 2 e siano utilizzate in modo fisso. Art. 2 Altro diritto applicabile Per quanto la presente ordinanza non preveda un disciplinamento speciale, si applicano in particolare l ordinanza del 19 dicembre 1983 5 sulla prevenzione degli infortuni (OPI) e l ordinanza 4 del 18 agosto 1993 6 concernente la legge sul lavoro. Art. 3 Definizioni Si applicano le definizioni contenute nell ordinanza del 20 novembre 2002 7 sulle attrezzature a pressione. Art. 4 Esigenze relative alle attrezzature a pressione 1 Possono essere impiegate soltanto attrezzature a pressione che, se utilizzate conformemente alla loro destinazione e con la dovuta cura, non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori. 2 L esigenza di cui al capoverso 1 è considerata in particolare adempiuta se l azienda utilizza attrezzi a pressione che osservano le disposizioni relative alla messa in circolazione contenute nel corrispondente atto normativo. 3 Occorre provvedere, mediante misure appropriate, affinché la pressione massima e la temperatura massima ammissibili, specificate dal fabbricante per una determinata attrezzatura a pressione, non possano essere superate durante l utilizzazione. Art. 5 Montaggio e installazione di attrezzature a pressione Le attrezzature a pressione e i relativi dispositivi devono essere montati e installati osservando le indicazioni del fabbricante e integrati nell ambiente di lavoro in maniera che: a. le sostanze che ne fuoriescono, in particolare i liquidi, i gas e i vapori, non possano accumularsi o diffondersi in maniera pericolosa; all occorrenza, i locali devono essere sufficientemente ventilati; b. le sostanze che fuoriescono dai dispositivi destinati a limitare la pressione siano evacuate senza pericolo; c. gli effetti esterni, in particolare meccanici, termici o chimici, non possano provocare pericoli. 3 RS 741.621 4 RS 742.401.6 5 RS 832.30 6 RS 822.114 7 RS 819.121 2944

Art. 6 Protezione contro le esplosioni In prossimità di attrezzature a pressione contenenti fluidi infiammabili devono essere prese misure di protezione adeguate contro il rischio d incendio e d esplosione. Art. 7 Protezione contro l accesso non autorizzato Le attrezzature a pressione e le loro valvole devono essere sufficientemente protette contro l accesso non autorizzato che può provocare pericoli. Art. 8 Manutenzione 1 Le attrezzature a pressione devono essere sottoposte a manutenzione conformemente alle istruzioni del fabbricante. A tale proposito occorre tener conto della loro destinazione e ubicazione. 2 La manutenzione dev essere eseguita secondo un piano stabilito in anticipo e i risultati vanno documentati. Art. 9 Utilizzazione di attrezzature a pressione appartenenti a terzi Chiunque ottiene che un terzo gli metta a disposizione un attrezzatura a pressione è responsabile del rispetto delle disposizioni della presente ordinanza. Art. 10 Fissazione della pressione di concessione Prima della messa in servizio di un attrezzatura a pressione, l azienda deve fissare la pressione massima di esercizio (pressione di concessione [PC]). Quest ultima non dev essere superiore alla pressione massima ammissibile (PS), specificata dal fabbricante, conformemente all articolo 2 lettera h dell ordinanza del 20 novembre 2002 8 sulle attrezzature a pressione. Sezione 2: Obbligo di notifica e ispezione Art. 11 Obbligo di notifica 1 L azienda deve notificare per scritto all Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) le attrezzature a pressione prima della loro messa in servizio nonché ogni modifica importante. 2 La notifica contiene le seguenti indicazioni: a. i dati tecnici essenziali dell attrezzatura a pressione; b. l ubicazione e lo scopo dell impiego; c. le misure di protezione; 8 RS 819.121 2945

d. eventualmente, indicazioni sulla qualifica dell azienda per eseguire determinate ispezioni internamente all azienda. 3 L INSAI tiene un registro delle attrezzature a pressione notificate. Art. 12 Obbligo di ispezione 1 Le attrezzature a pressione vanno sottoposte periodicamente a ispezione. 2 Le ispezioni servono a stabilire lo stato di un attrezzatura a pressione dal profilo della sicurezza. Devono essere eseguite, indipendentemente dalla manutenzione di cui all articolo 8, quando l attrezzatura a pressione non è in esercizio e quando è in esercizio; i risultati delle ispezioni sono documentati. 3 I costi delle ispezioni sono a carico dell azienda. Art. 13 Esonero dall obbligo di ispezione 1 L INSAI può, su richiesta dell azienda, esonerare attrezzature a pressione dall obbligo di ispezione se la sicurezza di esercizio è garantita per quanto riguarda la perdita di materiale, le alterazioni del materiale dovute al fluido, la pressione e il funzionamento. 2 Dopo ogni modifica importante dell attrezzatura a pressione, l INSAI esamina se l esonero dall obbligo di ispezione è giustificato. Art. 14 Competenza in materia di ispezioni 1 Le ispezioni sono eseguite dall organizzazione incaricata ai sensi dell articolo 85 capoverso 3 LAINF (organizzazione qualificata). Essa le esegue d intesa con l azienda. 2 L INSAI può incaricare gli ispettorati degli utilizzatori di eseguire le ispezioni periodiche. Essi devono essere accreditati conformemente alla norma ISO/CEI 17020, tipo B 9. 3 Le ispezioni delle attrezzature a pressione senza rischio di surriscaldamento durante l esercizio possono essere eseguite dall azienda, per quanto essa sia qualificata a farlo e presenti un piano d ispezione. 4 L organizzazione qualificata e gli ispettorati degli utilizzatori devono comunicare all azienda il risultato delle ispezioni periodiche eseguite e farlo iscrivere nel registro. Art. 15 Riparazioni e modifiche Le riparazioni e le modifiche di attrezzature a pressione possono essere eseguite unicamente d intesa con l organizzazione qualificata o con l ispettorato degli utilizzatori. 9 ISO/CEI 17020: 1998, documento n. 601.dw, edizione novembre 2004, rev. 04. Questa norma può essere chiesta all Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur. 2946

Art. 16 Direttive La commissione di coordinamento prevista dall articolo 85 capoverso 2 LAINF emana, conformemente all articolo 52a OPI 10, direttive sull attuazione della presente ordinanza. Sezione 3: Disposizioni finali Art. 17 Abrogazione e modifica del diritto vigente 1 Le seguenti ordinanze sono abrogate: 1. Ordinanza del 9 aprile 1925 11 concernente l impianto e l esercizio dei generatori di vapore e dei recipienti di vapore; 2. Ordinanza del 19 marzo 1938 12 concernente l impianto e l esercizio di recipienti a pressione. 2 L OPI 13 è modificata come segue: Art. 49 cpv. 2 n. 11 2 L INSAI sorveglia inoltre l applicazione delle prescrizioni sulla prevenzione degli infortuni professionali per le attrezzature di lavoro seguenti: 11. attrezzature a pressione. Art. 18 Disposizione transitoria relativa ai controlli periodici secondo il diritto anteriore Le attrezzature a pressione che sottostanno all obbligo di autorizzazione utilizzate prima dell entrata in vigore della presente ordinanza rimangono sottoposte al diritto anteriore sino alla prossima ispezione interna dell attrezzatura a pressione da parte dell organizzazione qualificata. È possibile sottoporle anticipatamente alle disposizioni della presente ordinanza d intesa con l organizzazione qualificata. Art. 19 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1º luglio 2007. 15 giugno 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz 10 RS 832.30 11 CS 8 370; RU 1974 1381, 1999 704, 2006 2437 12 CS 8 388; RU 2006 2437 13 RS 832.30 2947

2948