RIUNIONE CONGIUNTA DELLE COMMISSIONI AFFARI STATUTARI E NORMATIVI E DIDATTICA E RICERCA SEDUTA DEL 12 SETTEMBRE 2017

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RIUNIONE CONGIUNTA DELLE COMMISSIONI AFFARI STATUTARI E NORMATIVI E DIDATTICA E RICERCA SEDUTA DEL 12 SETTEMBRE 2017 Il giorno 12 settembre 2017, alle ore 10.30, nei locali dell Università degli Studi di Roma Tor Vergata, si riuniscono, in seduta congiunta, le Commissioni Affari Statutari e Normativi e Didattica e Ricerca. Sono presenti: la Prof.ssa Donatella Morana, Presidente della Commissione Didattica e Ricerca, il Prof. Mario Stella Richter, Presidente della Commissione Affari Statutari e Normativi, il Prof. Umberto Crisalli, la Prof.ssa Rossana Marra, il Prof. Stefano Cordiner, la Prof.ssa Marina Ciccarini, il Prof. Davide Di Cave e il Prof. Lorenzo Perilli. Sono assenti: il Prof. Fabrizio Mattesini, il Prof. Renato Gavasci, la Dott.ssa Simonetta Antonaroli, la Dott.ssa Marta Mengozzi, il Sig. Francesco Posca e il Sig. Pietro Rosati. Partecipano altresì alla seduta: la Dott.ssa Adriana Isa Musanti, il Dott. Domenico Torresi, la Dott.ssa Stefania Martorelli, il Dott. Salvatore Pinca, il Sig. Angelo Sciotto e la Dott.ssa Simona Ranelli che funge da Segretario. ORDINE DEL GIORNO 1) REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DEL COMPLESSIVO IMPEGNO DIDATTICO, DI RICERCA E GESTIONALE DEI PROFESSORI E RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO AI FINI DELL ATTRIBUZIONE DEGLI SCATTI STIPENDIALI TRIENNALI, AI SENSI DELL ART. 8, DELLA LEGGE 30/12/2010, N. 240. La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione, alla quale partecipano tutti i presenti, delibera alla unanimità di proporre al Senato accademico di approvare il Regolamento di cui al presente al punto all ordine del giorno con gli emendamenti di cui al seguente testo: REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DEL COMPLESSIVO IMPEGNO DIDATTICO, DI RICERCA E GESTIONALE DEI PROFESSORI E RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO AI FINI DELL ATTRIBUZIONE DEGLI SCATTI STIPENDIALI TRIENNALI, AI SENSI DELL ART. 8 DELLA LEGGE 20/12/2010, N. 240. ART. 1 (Ambito di applicazione) 1. Il presente regolamento disciplina le modalità e i criteri per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori universitari a tempo indeterminato, ai fini dell attribuzione dello scatto stipendiale triennale di cui all art. 8 della legge 30 dicembre 2010, n.240 (d ora in poi scatto). 2. I destinatari del presente regolamento sono i professori e i ricercatori universitari a tempo indeterminato, a tempo pieno o definito, che abbiano maturato tre anni di anzianità di

servizio utile per l attribuzione dello scatto, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 4, commi 3, 4 e 7. ART. 2 (Presentazione della relazione triennale e richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale) 1. Il procedimento di verifica del possesso dei requisiti utili ai fini dell attribuzione dello scatto stipendiale ha cadenza semestrale. 2. I professori e i ricercatori che abbiano maturato i tre anni di anzianità di servizio sono tenuti a presentare una relazione triennale secondo il modello predisposto dall Amministrazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel triennio precedente unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto. Per le attività didattiche si fa riferimento al triennio accademico precedente, mentre per le attività di ricerca e gestionali si fa riferimento al triennio solare precedente. Ai fini della valutazione dell impegno in attività di ricerca vengono considerati i prodotti della ricerca che risultano dall Anagrafe della Ricerca di Ateneo (ART) alla data della presentazione della relazione triennale sulle attività svolte. A tal fine saranno altresì considerati utili alla valutazione anche i prodotti della ricerca svolta al di fuori dell Ateneo. 3. La relazione triennale, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto, deve essere inoltrata alla Direzione III - Div. I Gestione del Personale entro il sessantesimo giorno successivo alla data della pubblicazione sul sito di Ateneo di cui al comma 4. 4. Il procedimento è avviato mediante pubblicazione sul sito di Ateneo dell elenco dei professori e dei ricercatori che, nel corso del semestre precedente, abbiano maturato tre anni di anzianità di servizio utile per la richiesta di attribuzione dello scatto. L elenco è altresì trasmesso ai Direttori di Dipartimento di afferenza del citato personale mediante protocollo informatico. 5. La valutazione è effettuata da una Commissione di cui al successivo art. 3 e deve concludersi entro il semestre successivo a quello in cui è maturato il diritto allo scatto. ART. 3 (Commissione di valutazione) 1. La Commissione di valutazione è designata annualmente dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, ed è composta da tre professori ordinari, oltre a due con funzioni di supplente, scelti tra coloro che non possono presentare istanza di attribuzione dello scatto nell anno di mandato. 2. La Commissione può essere anche composta da professori ordinari di altro Ateneo. La Commissione è nominata con Decreto Rettorale. 3. La Commissione conclude i propri lavori entro 60 giorni dalla data in cui acquisisce le domande ed esprime un giudizio sull attribuzione dello scatto, redigendo apposito verbale che, a cura del Presidente, viene trasmesso all Amministrazione.

4. Il Rettore, con proprio decreto, approva gli atti della Commissione di valutazione. ART. 4 (Verifica del possesso dei requisiti utili ai fini dell attribuzione dello scatto triennale) 1. La procedura di valutazione finalizzata all attribuzione dello scatto consiste nella verifica del possesso dei requisiti indicati al successivo comma 2. 2. Conseguono il diritto all attribuzione dello scatto coloro che, avendo presentato la relazione di cui all art. 2 contenente l autodichiarazione sotto la propria responsabilità dell assolvimento delle funzioni: a) con riferimento ai compiti didattici, abbiano svolto l attività didattica curriculare loro assegnata ai sensi del Regolamento didattico di Ateneo nei tre anni accademici precedenti. Per tale requisito si fa esclusivo riferimento alle risultanze della strumentazione messa a disposizione dall Ateneo; b) con riferimento alle attività di ricerca, hanno pubblicato nel triennio solare precedente almeno 2 prodotti validi ai fini della Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR); c) con riferimento alle attività gestionali, hanno partecipato, relativamente al triennio solare precedente l anno in cui si svolge la valutazione, ai Consigli di dipartimento con una percentuale di presenza non inferiore al 51 per cento, salvo casi giustificati da motivi di servizio. Per il calcolo della percentuale delle presenze fanno fede esclusivamente i verbali ufficiali. Gli obblighi relativi alle attività gestionali sono comunque considerati assolti per il personale che ricopre incarichi istituzionali (Rettore, Prorettore, Delegato del Rettore, Senatore accademico, Consigliere di amministrazione, Direttore di dipartimento, Coordinatore di corso di studio, Direttore di centri di ateneo). 3. In caso di congedi e assenze a qualunque titolo, ad eccezione delle diverse tipologie di aspettativa senza assegni, il periodo triennale soggetto a valutazione dell attività didattica e gestionale è ridotto a quello di effettivo servizio purché pari o superiore a 12 mesi. 4. In caso di aspettativa senza assegni, il periodo triennale soggetto a valutazione dell attività didattica e gestionale è ridotto a quello di effettivo servizio purché pari o superiore a 24 mesi incluse le attività svolte presso altro ente o istituzione. 5. In caso di congedo di maternità o paternità di cui ai capi III e IV del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, il periodo triennale soggetto a valutazione dell attività didattica e gestionale è ridotto a quello di effettivo servizio purché non inferiore a 12 mesi. 6. Nei casi di assenze dal servizio di cui ai commi 3, 4 e 5, i prodotti validi ai fini della VQR sono ridotti a 1. 7. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, qualora il servizio utile sia inferiore rispettivamente a 12 e 24 mesi, il professore o ricercatore interessato matura il triennio utile all attribuzione dello scatto al completamento del periodo di servizio minimo rispettivamente di 12 e 24 mesi.

8. I periodi di congedo per motivi di studio e di ricerca di cui all art. 17, comma 1, del d.p.r. 11 luglio 1980, n. 382, di cui all art. 10 della legge 18 marzo 1958, n. 311, e di cui all art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 349, sono considerati periodi di effettivo servizio. Limitatamente a tali periodi, la relazione di cui al precedente art. 2 riguarda esclusivamente l attività di ricerca. 9. Conseguono il diritto all attribuzione dello scatto coloro che, all esito del procedimento di verifica, risultino in possesso congiuntamente dei requisiti indicati al comma 2. 10. I soggetti che, all esito del procedimento di verifica, non risultino in possesso in tutto o in parte dei requisiti indicati al comma 2, possono richiedere l attribuzione dello scatto solo dopo che sia trascorso almeno un anno solare di effettivo servizio dalla data della precedente maturazione. In caso di mancata attribuzione dello scatto stipendiale, la somma corrispondente è conferita al Fondo di ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori di cui all art. 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Art. 5 (Tempistica della verifica del possesso dei requisiti utili ai fini dell attribuzione dello scatto) 1. La verifica del possesso dei requisiti in ambito didattico, di ricerca e gestionale di cui al precedente art. 4 è effettuata con cadenza semestrale decorrente dal 1 gennaio e dal 1 luglio di ogni anno. 2. Il procedimento di verifica si conclude entro quattro mesi dalla scadenza dei termini per la presentazione della relazione di cui all art. 2, comma 3. Art. 6 (Preavviso di rigetto) 1. In caso di valutazione negativa, il responsabile del procedimento provvede a notificare, ai sensi dell art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, il preavviso di rigetto agli interessati mediante comunicazione da inviarsi tramite posta elettronica all indirizzo istituzionale presente nella rubrica dell Ateneo. Art. 7 (Attribuzione dello scatto stipendiale) 1. Entro 30 giorni dalla conclusione del procedimento di verifica di cui all art. 4 del presente regolamento, l Amministrazione dispone l attribuzione dello scatto di cui al d.p.r. 15 dicembre 2011, n. 232 a favore degli aventi diritto. L attribuzione decorre dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto. Art. 8 (Disposizioni transitorie e finali) 1. In fase di prima applicazione e per coloro che hanno maturato l anzianità di servizio utile

per la richiesta di attribuzione dello scatto nel primo semestre dell anno 2017, il procedimento di verifica del possesso dei requisiti utili ai fini dell attribuzione scatto deve concludersi entro il 31 dicembre 2017. 2. Per quanto non espressamene previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti in materia. 3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Null altro essendovi da discutere e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 12.40, e di ciò è processo verbale. IL SEGRETARIO Dott.ssa Simona Ranelli I PRESIDENTI: Prof.ssa Donatella Morana Prof. Mario Stella Richter