Decreto prot. n /I/003 AA/ Oggetto: Decreto rettorale di modifica del Regolamento dei Centri di ricerca e di servizio.

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1 Decreto prot. n /I/003 AA/ Oggetto: Decreto rettorale di modifica del Regolamento dei Centri di ricerca e di servizio. IL RETTORE RICHIAMATO il Regolamento dei Centri di ricerca e di servizio già modificato con decreto rettorale prot. n /I/003 del ; VALUTATA l opportunità di introdurre alcune modifiche al fine di pervenire ad una disciplina più organica anche a seguito dell esperienza maturata negli ultimi anni nel corso dei quali sono stati attivati numerosi Centri ai diversi livelli; RICHIAMATO l art. 33 dello Statuto in materia di Centri di ricerca e di servizio; VISTO l art. 12 dello Statuto relativo all approvazione ed emanazione dei Regolamenti di Ateneo; VISTE le deliberazioni del Senato Accademico del e del Consiglio di Amministrazione del che hanno approvato le modifiche al Regolamento dei Centri di ricerca e di servizio a decorrere dal , D E C R E T A Art. 1 Sono emanate le modifiche al Regolamento dei Centri di ricerca e di Servizio come riportato negli allegati alle delibere del Senato Accademico del e del Consiglio di Amministrazione del Art. 2 Il presente decreto è pubblicato sul sito informatico dell Università nella sezione Albo di Ateneo ed entra in vigore a decorrere dal Art. 3 Il testo del Regolamento nella nuova versione integrale e modificata è pubblicato sul sito informatico dell Università nella sezione Atti e documenti > Regolamenti ed entra in vigore a decorrere dal Bergamo, IL RETTORE F.to Prof. Stefano Paleari Bergamo, via dei Caniana 2 tel fax

2 REGOLAMENTO DEI CENTRI DI RICERCA DI SERVIZIO Modificato con DR /I/003 del Art. 1 Finalità, durata 1. Con riferimento alle norme statutarie vigenti possono essere costituiti: a) Centri di Ricerca, che svolgono attività di ricerca su progetti scientifici promossi dall Università anche sulla base di partecipazione a progetti di altri Enti e di contratti e convenzioni; b) Centri di Servizio, che gestiscono servizi specifici, attrezzature e strumentazioni complesse, attività di studio, formazione e qualsiasi altra attività connessa alle proprie finalità; c) Centri di Ricerca e di Servizio per entrambe le finalità indicate nei precedenti paragrafi. 2. L atto istitutivo di ogni Centro può prevedere un termine per la durata del Centro stesso nei casi in cui la finalizzazione di esso sia specificamente legata a programmi scientifici o a servizi da attuare entro scadenze temporali definite. 3. L attività dei docenti nei Centri può avvenire anche nell ambito dei periodi di svolgimento di esclusiva attività di ricerca ai sensi dell art. 17 del D.P.R , n I corsi di formazione post-laurea dell Ateneo (Master di 1 e 2 livello Corsi di perfezionamento) sono gestiti da un Centro di Ateneo oggetto di specifica regolamentazione. Art. 2 Tipologia dei Centri e loro attività 1. I Centri sono previsti ai seguenti livelli: di Ateneo: - svolgono la propria attività con riferimento a settori di interesse di tutta l Università; - sono istituiti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico su proposta del Rettore; - afferiscono agli Organi centrali di Ateneo; - possono promuovere Dottorati di ricerca e Corsi post-laurea previa programmazione approvata dagli Organi di Ateneo; la gestione di tali iniziative avverrà attraverso le strutture e le modalità approvate dagli Organi di Ateneo. Interfacoltà o interdipartimentali: - svolgono la propria attività con riferimento a settori di interesse di più Facoltà; - sono istituiti con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico su proposta del Consiglio di Facoltà/Dipartimento che elabora il progetto al quale aderiscono le altre Facoltà/Dipartimenti interessati. di Facoltà o Dipartimento: - svolgono la propria attività con riferimento a settori di interesse di una specifica Facoltà/Dipartimento; - sono istituiti su proposta della Facoltà/Dipartimento di afferenza con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico Bergamo, via dei Caniana 2 tel fax

3 Art. 3 Norme generali per la gestione 1. I Centri possono essere sostenuti nel loro funzionamento con risorse derivanti dalla propria attività, con finanziamenti previsti nel bilancio della struttura di afferenza o con contributi erogati da soggetti esterni per i quali dovrà essere data preventiva comunicazione al Rettore. 2. La gestione economica dei Centri dovrà rispettare le norme previste dai Regolamenti dell Ateneo. Nel caso di attività conto terzi varrà la disciplina riportata nel corrispondente Regolamento di Ateneo. In relazione alla specifica attività svolta nell ambito del conto terzi, sarà possibile prevedere che la quota di competenza del Centro prevista dal piano di riparto, venga suddivisa con altre strutture dell Ateneo (Centri, Dipartimenti, Facoltà). 3. I prodotti di ricerca sono attribuiti, ai fini della valutazione della ricerca, al Dipartimento di afferenza degli autori. 4. Il Direttore di un Centro non potrà far parte della Giunta di altri Centri. Art. 4 Centri di Ateneo Organi 1. Sono organi del Centro il Direttore e la Giunta. 2. Il Direttore del Centro è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il Senato Accademico e rimane in carica per la durata di un triennio accademico. 3. Il Direttore in particolare: - rappresenta il Centro e presiede la Giunta; - cura l organizzazione e la gestione dell attività di competenza; - dà attuazione alle deliberazioni della Giunta; - assume deliberazioni d urgenza da sottoporre alla ratifica della Giunta del Centro nella riunione immediatamente successiva; - è responsabile del budget assegnato al Centro, sottoscrive le determinazioni di impegno, emette gli ordini di acquisto, autorizza le missioni e agisce nei confronti di terzi limitatamente alla gestione dei finanziamenti del Centro; - vigila sull osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti ed esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute da tali norme; - designa un vicario che lo supplisce in caso di assenza o di temporaneo impedimento. 4. La Giunta è così composta: - Direttore del Centro che lo presiede; - un numero di componenti non inferiore a quattro da individuare con deliberazione del Senato Accademico su proposta del Rettore, tra i professori e ricercatori, appartenenti ad aree disciplinari coerenti con l attività del Centro. La Giunta è costituita con decreto del Rettore e rimane in carica per la durata di un triennio accademico. E inoltre prevista la partecipazione alle riunioni di un responsabile amministrativo con funzioni di segretario verbalizzante. 5. La Giunta è regolamentata dalle seguenti disposizioni: - per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti; - le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; - per la trattazione di specifici argomenti possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, soggetti estranei alla Giunta stessa. 6. La Giunta in particolare: - promuove le attività del Centro; Bergamo, via dei Caniana 2 tel fax

4 - stabilisce i criteri per l accesso ai servizi forniti dal Centro; - definisce la programmazione dell attività del Centro e la destinazione delle risorse assegnate dall Ateneo e da soggetti esterni; - autorizza la stipula di convenzioni e contratti per attività da svolgere a favore di terzi; - approva la relazione finale sull attività svolta, presentata dal Direttore, da trasmettere entro il 30 di marzo al Rettore per essere allegata al Rendiconto della gestione dell Ateneo; - esercita tutte le attribuzioni che le sono demandate dalle vigenti disposizioni. 7. Il Direttore del Centro potrà proporre al Rettore: - la nomina di un Presidente individuato tra docenti di ruolo o in quiescenza anche di altri Atenei o persone di chiara fama scientifica; il Presidente ha funzioni consultive e di valorizzazione dell attività del Centro ed il suo mandato scade contestualmente a quello del Direttore e della Giunta; - la costituzione di un Board of Trustees composto anche da soggetti esterni all Ateneo con funzioni consultive e di valorizzazione dell attività del Centro. Art. 5 Centri di Ateneo Gestione amministrativa e contabile 1. I Centri operano secondo i principi di autonomia, responsabilità e correttezza amministrativa sulla base delle modalità e procedure definite nel Regolamento per l Amministrazione, Finanza e Contabilità, in particolare nel Titolo III, e delle norme concernenti i responsabili dei procedimenti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n Gli organi dei Centri dispongono degli stanziamenti assegnati nel bilancio dell Università, dei finanziamenti esterni provenienti da contributi di Enti pubblici e da privati o da contratti e provvedono all impegno della spesa in autonomia. 3. La gestione contabile è inclusa nel bilancio dell Università e segue le norme previste nei titoli I e II del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità. 4. Entro il 30 settembre il Direttore predispone e trasmette al Rettore un programma delle attività da svolgere nell anno successivo corredato eventualmente dalla richiesta motivata di un finanziamento da parte dell Ateneo. Art. 6 Centri interfacoltà o interdipartimentali Organi 1. Sono organi del Centro il Direttore e la Giunta. 2. Il Direttore del Centro è nominato dalla Facoltà o Dipartimento proponente e rimane in carica per la durata di un triennio accademico. 3. Il Direttore in particolare: - rappresenta il Centro e presiede la Giunta; - cura l organizzazione e la gestione dell attività di competenza; - dà attuazione alle deliberazioni della Giunta; - assume deliberazioni d urgenza da sottoporre alla ratifica della Giunta del Centro nella riunione immediatamente successiva; - è responsabile del budget assegnato al Centro, sottoscrive le determinazioni di impegno, emette gli ordini di acquisto, autorizza le missioni e agisce nei confronti di terzi limitatamente alla gestione dei finanziamenti del Centro; - vigila sull osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti ed esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute da tali norme; Bergamo, via dei Caniana 2 tel fax

5 - designa un vicario che lo supplisce in caso di assenza o di temporaneo impedimento. 4. La Giunta del Centro rimane in carica per la durata di un triennio accademico. La Giunta è composta: - dal Direttore del Centro, che la presiede; - da due rappresentanti per ciascuna Facoltà o Dipartimento E inoltre prevista la partecipazione alle riunioni di un responsabile amministrativo con funzioni di segretario verbalizzante. 5. La Giunta è regolamentata dalle seguenti disposizioni: - per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti; - le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; - per la trattazione di specifici argomenti possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, soggetti estranei alla Giunta stessa. 6. La Giunta in particolare: - promuove le attività del Centro; - stabilisce i criteri per l accesso ai servizi forniti dal Centro; - definisce la programmazione dell attività del Centro e la destinazione delle risorse assegnate dall Ateneo e da soggetti esterni; - autorizza la stipula di convenzioni e contratti per attività da svolgere a favore di terzi; - approva la relazione finale sull attività svolta, presentata dal Direttore, da trasmettere entro il 28 febbraio al Preside della Facoltà o al Direttore del Dipartimento proponente per essere allegata al Rendiconto della Facoltà o Dipartimento e per conoscenza ai Presidi delle altre Facoltà e agli altri Direttori di Dipartimento partecipanti; - esercita tutte le attribuzioni che le sono demandate dalle vigenti disposizioni. Art. 7 Centri interfacoltà o interdipartimentali Gestione amministrativa e contabile 1. I Centri operano secondo i principi di autonomia, responsabilità e correttezza amministrativa sulla base delle modalità e procedure definite nel Regolamento per l Amministrazione, Finanza e Contabilità, in particolare nel Titolo III, e delle norme concernenti i responsabili dei procedimenti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n Gli organi dei Centri dispongono degli stanziamenti assegnati nel bilancio della Facoltà o del Dipartimento proponente, dei finanziamenti esterni provenienti da contributi di Enti pubblici e da privati o da contratti e provvedono all impegno della spesa in autonomia. 3. La gestione contabile è inclusa nel bilancio della Facoltà o Dipartimento proponente e segue le norme previste nei titoli I e II del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità. 4. Entro il 30 settembre il Direttore predispone un programma delle attività da svolgere nell anno successivo e la eventuale richiesta di finanziamento da trasmettere al Preside della Facoltà o al Direttore del Dipartimento proponente. 5. Entro il 28 febbraio il Direttore trasmette al Preside della Facoltà o al Direttore del Dipartimento proponente, e per conoscenza ai Preside delle altre Facoltà o ai Direttori degli altri Dipartimenti partecipanti, una relazione sull attività svolta nell anno precedente approvata dalla Giunta Bergamo, via dei Caniana 2 tel fax

6 Art. 8 Centri di Facoltà o Dipartimento Gestione 1. Il Direttore del Centro è nominato dal Consiglio di Facoltà o di Dipartimento a seconda del livello del Centro stesso. 2. I Centri non hanno autonomia amministrativa. Il Direttore provvede a formulare una programmazione delle attività e un piano finanziario da sottoporre all approvazione del Consiglio della struttura cui afferisce. 3. Nell ambito del programma di spesa approvato, il Responsabile della struttura di afferenza (Preside o Direttore di Dipartimento) impegna la spesa su proposta del Direttore del Centro. 4. Entro il 28 febbraio il Direttore del Centro sottopone al Consiglio cui afferisce una relazione sull'attività svolta che verrà inclusa nella relazione al Bilancio della Facoltà o Dipartimento. Art. 9 Comitato Tecnico o Scientifico 1. Il Direttore del Centro potrà, se ritenuto utile per le azioni da svolgere, nominare un Comitato tecnico o scientifico che possa affiancarlo nella definizione delle attività da progettare e realizzare. 2. Il Comitato tecnico o scientifico potrà essere composto anche da soggetti esterni all Università purché esperti nelle materie di interesse del Centro. 3. Per economia del procedimento le riunioni della Giunta e del Comitato tecnico o scientifico potranno essere anche congiunte su argomenti di comune interesse. Sugli argomenti di specifica competenza della Giunta, delibereranno unicamente i componenti della stessa. Art. 10 Norme finali di rinvio 1. La partecipazione agli Organi dei Centri previsti dal presente Regolamento dovrà avvenire in forma gratuita. 2. Le modifiche al presente Regolamento non comportano variazioni nelle cariche in essere che mantengono la loro normale scadenza. 3. Le modifiche introdotte al Regolamento entreranno in vigore a decorrere dal Gli Organi di Governo dell Ateneo, con cadenza triennale, esprimeranno una valutazione sulle ragioni che giustificano il mantenimento dei Centri; la prima verifica avverrà decorso un triennio dal Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni regolamentari, statutarie e legislative e quelle operanti nell'ambito dell'ateneo Bergamo, via dei Caniana 2 tel fax

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