Oggetto: Regolamento interno del Dipartimento di Lettere, Arti e Multimedialità IL RETTORE

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1 Decreto prot. n. 3397/I/003 Oggetto: Regolamento interno del Dipartimento di Lettere, Arti e Multimedialità IL RETTORE RICHIAMATO lo Statuto dell Università degli Studi di Bergamo ed in particolare l art. 13, comma 1, che dispone che i Regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche disciplinano, nell ambito delle attribuzioni e delle competenze di ciascuna di esse e nel rispetto delle norme poste al riguardo dal Regolamento generale di Ateneo, l organizzazione e le procedure di funzionamento delle strutture alle quali si riferiscono e l art. 32 che disciplina Il Dipartimento ; RICHIAMATO il Regolamento Generale di Ateneo approvato con decreto rettorale prot. n /I/003 del e successive modificazioni; RICHIAMATO il Regolamento AM.FI.CO.; RICHIAMATO l art. 13, secondo comma, dello Statuto che dispone che i Regolamenti dei Dipartimenti vengono deliberati dai rispettivi Consigli di dipartimento ed emanati con decreto del Rettore previo parere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione; VISTA VISTE la deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Lettere, Arti e Multimedialità del , di approvazione del nuovo Regolamento di Dipartimento; le deliberazioni del Senato Accademico, seduta del , e del Consiglio di Amministrazione, seduta del , che hanno espresso parere favorevole al Regolamento di Dipartimento; DECRETA Art. 1 È emanato il Regolamento interno del Dipartimento di Lettere, Arti e Multimedialità, allegato al presente Decreto. Art. 2 Il presente Decreto è pubblicato all Albo Ufficiale d Ateneo ed entra in vigore con decorrenza immediata. Bergamo, lì 23 febbraio 2006 IL RETTORE f.to Prof. Alberto Castoldi

2 REGOLAMENTO INTERNO DEL DIPARTIMENTO DI LETTERE, ARTI E MULTIMEDIALITÀ Art. 1 Composizione 1. Il Dipartimento di Lettere, Arti e Multimedialità dell Università degli Studi di Bergamo, istituito con decreto rettorale n. 1841/XV/004 del a decorrere dall , esplica la propria attività nell ambito delle aree scientifiche disciplinari di propria competenza e indicate in un apposito elenco. 2. Afferiscono al Dipartimento i professori di ruolo, i professori fuori ruolo, i ricercatori e il personale tecnico, i cui interessi scientifici ed il settore disciplinare di appartenenza sono coerenti con il progetto scientifico del Dipartimento, ai sensi dell art. 32, comma 7, dello Statuto e art. 44, comma 2, del Regolamento Generale di Ateneo. Dei docenti e ricercatori afferenti al Dipartimento è tenuto completo ed aggiornato elenco a cura del Direttore del Dipartimento. Art.2 Richieste di afferenza 1. Il Consiglio di Dipartimento esprime parere preventivo sulle richieste di afferenza dei professori e dei ricercatori di ruolo di nuova nomina, ai sensi dell art. 44, comma 4, del Regolamento generale di Ateneo. Detto parere deve essere trasmesso, tramite gli uffici dell Amministrazione centrale dell Università, al Senato Accademico per la delibera di competenza. La delibera di afferenza ha effetto immediato. 2. Le richieste di trasferimento da altro Dipartimento o per altro Dipartimento avvengono ai sensi dell art. 44, comma 5, del Regolamento Generale di Ateneo. I trasferimenti hanno effetto dal successivo primo gennaio. 3. Non è ammessa l appartenenza a più di un Dipartimento. Art.3 Professori a contratto e supplenti 1. Per le esigenze connesse alle loro attività fanno capo al Dipartimento i professori a contratto individuati dal Consiglio di Facoltà di Lettere e Filosofia all atto della delibera del contratto e per il periodo relativo al contratto stesso. Dei professori a contratto è tenuto completo ed aggiornato elenco a cura del Direttore del Dipartimento 2. Il Consiglio di Dipartimento può ammettere, su proposta di singoli docenti, studenti, borsisti, giovani laureati, visiting professors, e studiosi italiani o stranieri a frequentare temporaneamente il Dipartimento per scopi conformi alle finalità del Dipartimento stesso.

3 Anche di queste persone deve essere tenuto completo ed aggiornato elenco a cura del Direttore del Dipartimento. Art. 4 Struttura amministrativa 1. A supporto del Dipartimento vi è una struttura, dotata di autonomia organizzativa e gestionale, che risponde alla Direzione Amministrativa, denominata Presidio di Facoltà e Dipartimenti, alla quale è preposto un responsabile di posizione organizzativa denominato Responsabile del Presidio di Facoltà e Dipartimenti, che esercita le funzioni previste dall art.32 del Regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi. 2. Al predetto Presidio è assegnato il personale amministrativo e tecnico con provvedimento a cura del Direttore Amministrativo. Art.5 Attribuzioni 1. Nell'ambito dei propri settori disciplinari il Dipartimento: - promuove, organizza e coordina le attività di ricerca, ferma restando l'autonomia di ogni singolo docente e ricercatore e del diritto di questi di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca; - organizza le strutture per la ricerca e svolge i programmi di ricerca affidati; - stipula contratti e convenzioni e svolge prestazioni di ricerca e di servizio anche per conto terzi, escluse le materie riservate alla propria competenza dal Consiglio di Amministrazione; - collabora con le Facoltà ed i corsi di studio all attività didattica relativa a settori di ricerca di proprio interesse; - è responsabile diretto delle attività didattiche relative ai dottorati di ricerca; - provvede alla pubblicazione e alla diffusione dei risultati conseguiti nelle ricerche e dei lavori originali svolti nell'ambito e per i fini istituzionali del Dipartimento, secondo le modalità previste dall art. 59 del Regolamento AM.FI.CO; - organizza o concorre alla organizzazione di collaborazioni scientifiche e didattiche internazionali, secondo le modalità previste dall art. 76 del Regolamento AM.FI.CO; - organizza o concorre alla organizzazione di scambi culturali, congressi, convegni, simposi, tavole rotonde seminari ed altre consimili manifestazioni riferibili ai fini istituzionali del Dipartimento, secondo le modalità previste dall'art. 85 del Regolamento AM.FI.CO; 2. Nell'espletamento di tali compiti il Dipartimento mette a disposizione di tutti i componenti le proprie strutture scientifiche e didattiche, le apparecchiature ed i servizi in dotazione. Art. 6 Organi dipartimentali

4 Sono organi del Dipartimento il Direttore, il Consiglio e la Giunta. Art. 7 Il Direttore di Dipartimento 1. Il Direttore di Dipartimento rappresenta il Dipartimento e agisce nei confronti di terzi limitatamente ai casi previsti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti, fermo restando che la rappresentanza legale spetta al Rettore. Convoca e presiede il Consiglio e la Giunta; cura, in attuazione delle deliberazioni di detti organi, l organizzazione e la gestione dell attività del Dipartimento; vigila, nell ambito di detta attività, sull osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle norme vigenti, ed esercita tutte le altre funzioni attribuitegli da tali norme. In particolare: - provvede all esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta; - tiene i rapporti con gli altri organi accademici dell Ateneo; - provvede in via provvisoria, con proprio decreto, in casi straordinari di necessità e di urgenza, in materia di competenza del Consiglio e della Giunta di Dipartimento, da sottoporre a ratifica dell organo competente nella seduta immediatamente successiva; - è responsabile della gestione amministrativo-contabile e finanziaria del Dipartimento, ai sensi degli artt. 4 e 53 del Regolamento AM.FI.CO, - stipula contratti e convenzioni di competenza del Dipartimento, ai sensi dell art. 71, comma 7, del Regolamento AM.FI.CO; - sottoscrive le determinazioni di impegno di spesa e di accertamento di entrata attuative degli indirizzi approvati dal Consiglio e dalla Giunta di Dipartimento, ai sensi dell art. 6 del Regolamento AM.FI.CO; - è consegnatario dei beni immobili occupati e dei relativi beni mobili e ne cura la corretta ed appropriata utilizzazione, ai sensi dell art. 60 del Regolamento AM.FI.CO; - autorizza le missioni del personale docente e ricercatore del Dipartimento, anche se per scopi di ricerca comunque finanziata, nonché quelle del personale esterno coinvolto nelle attività di Ateneo, in applicazione dell art. 86 del Regolamento AM.FI.CO. Per le proprie missioni compila apposita dichiarazione; - predispone la proposta di finanziamento per l anno successivo, unitamente ad una breve relazione illustrativa, la sottopone al Consiglio di dipartimento entro il 30 settembre e la trasmette al Direttore Amministrativo per la predisposizione del bilancio preventivo dell Università, ai sensi dell art. 54, comma 3, del Regolamento AM.FI.CO; - predispone il bilancio di previsione del dipartimento, con l allegata relazione, lo sottopone al Consiglio di Dipartimento entro il 30 dicembre e lo trasmette immediatamente al Direttore Amministrativo, ai sensi dell art. 54, comma 4, del Regolamento AM.FI.CO; - predispone il rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, lo sottopone all approvazione del Consiglio di dipartimento entro il 15 aprile e lo trasmette al Direttore Amministrativo, ai sensi dell art. 61 del Regolamento AM.FI.CO;

5 - predispone i relativi necessari strumenti organizzativi per la collaborazione ed eventualmente promuove convenzioni tra le Università e gli enti interessati; - invia periodicamente al Nucleo di Valutazione le relazioni sulla produzione scientifica, ai sensi dell art. 32 dello Statuto; - mette a disposizione del personale docente i mezzi e le attrezzature necessarie per la preparazione dei dottorandi di ricerca. 2. Il Direttore nomina, con proprio decreto, tra i professori di ruolo un vicario, che lo supplisce in caso di impedimento o di assenza. Il vicario fa parte di diritto della Giunta di dipartimento Art. 8 Elezione del Direttore di Dipartimento 1. All elezione del Direttore di Dipartimento ed alla durata in carica si applicano le disposizioni dell art. art.32, comma 12, dello Statuto e del capo III e V del titolo I Regolamento Generale di Ateneo. Almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato del direttore di dipartimento, ovvero immediatamente in caso di dimissioni dello stesso accettate dal Rettore, il Decano dei professori ordinari del Dipartimento convoca, con proprio decreto, due adunanze del Consiglio di Dipartimento per l elezione del Direttore. Le predette adunanze possono essere stabilite anche nello stesso giorno in successione. Le date delle votazioni sono rese pubbliche mediante affissione all albo del Dipartimento del decreto che indice le elezioni. Gli aventi diritto al voto riceveranno una comunicazione scritta. 2. L elezione avviene a scrutinio, segreto, a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione e a maggioranza relativa nella successiva. Per la validità delle elezioni è necessario che abbia partecipato al voto almeno 1/3 degli aventi diritto. Art. 9 Consiglio di Dipartimento 1. ll Consiglio di Dipartimento delibera sulle materie di competenza del Dipartimento ed esercita tutte le attribuzioni previste dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti. In particolare: - approva entro il 30 settembre la proposta di finanziamento per l anno successivo; - approva entro il 30 dicembre il bilancio di previsione; - approva entro il 15 aprile il rendiconto; - esprime parere sulle richieste di afferenza dei docenti e ricercatori di ruolo. 2. Il Consiglio di Dipartimento è composto: - dal Direttore del Dipartimento, che lo presiede;

6 - dai professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori di ruolo afferenti al Dipartimento; - da un rappresentante degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca organizzati dal Dipartimento, che rimane in carica fino alla durata legale del corso e che viene eletto dagli studenti stessi. 3. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore quando occorra o quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei suoi membri, con le modalità previste dal regolamento generale di ateneo. Il Direttore di Dipartimento, che presiede il Consiglio, nomina, all inizio di ogni seduta, tra i professori di ruolo e i ricercatori di ruolo il segretario verbalizzante. E inoltre prevista la partecipazione del responsabile amministrativo del Presidio o di un suo delegato, che coadiuva il segretario verbalizzante. Per la trattazione di specifici argomenti il Direttore di Dipartimento può invitare a partecipare al Consiglio i professori a contratto e il personale tecnico che fanno capo al Dipartimento. Art. 10 Giunta di Dipartimento 1. La Giunta di Dipartimento è l organo che può essere attivato per coadiuvare il Direttore nella gestione del Dipartimento ed è costituita con decreto del Direttore stesso. 2. La Giunta è composta: - dal Direttore del Dipartimento, che la presiede; - dal vicario del Direttore; - da un professore di I fascia; - da un professore di II fascia; - da un ricercatore. Il Direttore di Dipartimento, nomina, all inizio di ogni seduta, tra i componenti della Giunta il segretario verbalizzante. E inoltre prevista la partecipazione del responsabile amministrativo del Presidio o di un suo delegato, che coadiuva il segretario verbalizzante. Per la trattazione di specifici argomenti il Direttore di Dipartimento può invitare a partecipare alla Giunta soggetti estranei alla Giunta stessa. 3. Nel caso in cui si decida di costituirla, i componenti della Giunta vengono eletti nell ambito del primo Consiglio di Dipartimento convocato dal nuovo Direttore. Il Direttore, accertata la validità dell adunanza, nomina due scrutatori che procedono alle operazioni elettorali del rappresentante delle tre categorie. In ciascuna categoria ha elettorato attivo e passivo il personale di ruolo appartenente alla categoria stessa alla data in cui si svolge la votazione. Per ciascuna categoria potrà essere espresso un solo voto. L elezione avviene a scrutinio segreto a maggioranza relativa dei votanti per ciascuna categoria.

7 I componenti della Giunta vengono proclamati eletti appena concluse le operazioni di voto. La mancata elezione di una rappresentanza non inficia la validità della costituzione della Giunta. I membri della Giunta restano in carica fino alla cessazione del mandato del Direttore. In caso di cessazione anticipata del Direttore, rispetto alla scadenza quadriennale, si dovrà procedere ad una nuova elezione dei componenti della Giunta. 4. La Giunta: - collabora con il Direttore del Dipartimento per dare esecuzione alle delibere prese dal Consiglio; - coadiuva il Direttore per l'esercizio delle attribuzioni che gli spettano; - acquisisce gli elementi informativi per la discussione e la formulazione delle delibere inerenti agli ordini del giorno delle riunioni del Consiglio; - esercita tutte le attribuzioni che le sono demandate dalle vigenti disposizioni. Art. 11 Sezioni dipartimentali 1. Il Dipartimento può articolarsi in Sezioni, identificate con riferimento ai programmi di ricerca o a specifiche aree disciplinari. 2. Le Sezioni sono costituite, su deliberazione del Consiglio, con decreto del Direttore che indica l'elenco dei membri aderenti alla Sezione stessa ed il suo coordinatore. 3. Le Sezioni non hanno autonomia amministrativa. Formulano le richieste di finanziamento e gestiscono i programmi di spesa, approvati dal Consiglio del Dipartimento, sempre nell'ambito di fondi finalizzati per le attività di ricerca comunque amministrati dal Dipartimento stesso. 4. Al termine di ogni anno finanziario ogni Sezione sottoporrà al Consiglio di Dipartimento una relazione sull'attività svolta e un eventuale piano preventivo di attività per l'anno successivo, sulla base dei quali il Consiglio delibererà, nel quadro generale della programmazione dipartimentale, circa il proseguimento e i mezzi per l'ulteriore attività. Art.12 Centri di ricerca e servizio Su proposta del Dipartimento e con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, possono essere istituiti presso il Dipartimento stesso Centri di ricerca e/o di Servizio, che svolgono la propria attività con riferimento a settori di interesse del Dipartimento stesso. Ai predetti Centri si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento dei Centri di ricerca e di servizio di Ateneo.

8 Art. 13 Gestione amministrativo-contabile 1. Al Dipartimento è attribuita piena autonomia finanziaria, amministrativa e gestionale e le norme che ne regolano le responsabilità patrimoniali e le procedure amministrative e contabili sono stabilite dai corrispondenti articoli del Regolamento AM.FI.CO. 2. Per i fondi assegnati con destinazione specifica (contratti e contributi CNR, assegnazioni per progetti di ricerca MIUR e comunitari, contratti e convenzioni con Enti vari, ecc.) l'utilizzazione compete all'assegnatario dei medesimi con l'obbligo di sottoporre al Direttore del Dipartimento ed al Responsabile amministrativo del Presidio di Facoltà e Dipartimenti tutti i documenti necessari e quelli giustificativi delle spese sostenute. Art. 14 Rinvio Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni operanti nell'ambito dell'ateneo e quelle regolamentari, statutarie e legislative. Art. 15 Modificazioni del Regolamento Il presente Regolamento è immediatamente modificato ed integrato a seguito di eventuali modifiche dello Statuto, del Regolamento Generale d Ateneo, del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità che dovessero variare norme in esso contenute.

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