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COPIA COMUNE DI VALVERDE PROVINCIA DI PV VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.10 IN DATA 09/03/2018 OGGETTO: PROVVEDIMENTI IN MERITO ALL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2018. L anno duemiladiciotto addì nove del mese di marzo alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: Cognome e Nome Presente 1. ANDRINI GIOVANNI - Presidente Sì 2. RUFFINOTTI GRAZIANO - Vice Sindaco Sì 3. BARBIERI FEDERICA - Consigliere Sì 4. RAMARI MARIA CESARINA - Consigliere Sì 5. ANDRINI LUIGI - Consigliere Sì 6. BOZZOLA MARCELLA - Consigliere Sì 7. RUGGERI SABRINA - Consigliere No 8. DEGLI ANTONI ALBERTO - Consigliere No 9. GODANO PIER PAOLO MARIA - Consigliere Sì 10. COMACCHIO PIERINA - Consigliere Sì 11. GODANO CHIARA VALENTINA - Consigliere No Totale Presenti: 8 Totale Assenti: 3 Con l intervento e l opera del Segretario Comunale Dott. FAZIA MERCADANTE UMBERTO il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ANDRINI GIOVANNI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell oggetto sopra indicato.

COMUNE DI VALVERDE PROVINCIA DI PAVIA OGGETTO: PROVVEDIMENTI IN MERITO ALL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2018. Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell art.49, 1 comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri di cui al seguente prospetto: PARERE ESITO DATA RESPONSABILE FIRMA Contabile Favorevole 09/03/2018 Degli Antoni F.to : Stefano Responsabile del servizio Favorevole 09/03/2018 Ferri Barbara F.to :

IL CONSIGLIO COMUNALE Richiamato l'art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni; Richiamata la legge di bilancio 27 dicembre 2017, n. 205 Bilancio di previsione dello Stato per l anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 302 del 29/12/2017 supplemento ordinario, n. 62, in vigore dal 01/01/2018; Dato atto che: - con decreto 29 novembre 2017 Differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali è stato prorogato il termine per l approvazione del bilancio annuale di previsione al 28 febbraio 2018; - con Decreto Ministero Interno del 07-02-2018 è stato prorogato al 31 marzo 2018 il termine per l approvazione del bilancio di previsione dell esercizio 2018, di cui all articolo 151 del Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; Richiamato l'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sul l'ordinamento degli Enti Locali", che prevede le competenze del Consiglio Comunale limitandole ad alcuni atti fondamentali; Considerato che il D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito con modificazioni con la legge 14 settembre 2011, n. 148) ha liberalizzato completamente, a decorrere dal 2012, la manovra sulle aliquote dell'addizionale IRPEF; Dato atto che: - per quanto riguarda la determinazione dell'aliquota da parte dei Comuni, risultano applicabili, a decorrere dal 2012 e senza particolari vincoli, le norme ordinarie recate dal Decreto Legislativo n. 360 del 1998, successivamente più volte modificato ed integrato; - ritorna pienamente in vigore il penultimo periodo del comma 3, articolo 1, del Decreto Legislativo n. 360/1998 per cui la variazione dell'aliquota dell'addizionale irpef applicabile dai Comuni non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali; - già il D.lgs. 360/1998, con una modifica introdotta dal 2007 per effetto del comma 142, articolo 1, della legge n. 296 del 2006 (Legge Finanziaria 2007), permetteva ai Comuni di stabilire "una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali (comma 3-bis, articolo 1, Decreto Legislativo n. 360/1998); - il Decreto Legge n. 138/2011 reca disposizioni in riferimento alle modalità di diversificazione dell'aliquota e di applicazione della fascia esente che costituiscono, insieme alla determinazione dell'aliquota unica, gli ambiti facoltativi di esercizio dell'autonomia comunale in materia di addizionale Irpef a decorrere dal 2012; - nell'ambito della scelta della diversificazione delle aliquote l' articolo 13, comma 16, del Decreto Legge n. 201 del 2011 stabilisce che i Comuni possono stabilire aliquote in maniera progressiva sulla base degli scaglioni di reddito già stabiliti per l'irpef, nel principio di progressività; - VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360 e succ. mod., riguardante l'istituzione di una addizionale comunale all'irpef con effetto dall'01/01/1999; RICHIAMATE le disposizioni di cui ai commi 142 e 143 dell art. 1 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l anno 2007) pubblicata sulla G.U. n.299 del 27.12.2006 in tema di addizionale Comunale all IRPEF; RICHIAMATO l'articolo 1, comma 169 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria per l'anno 2007) in tema di deliberazione tariffe enti locali, tale per cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; RICORDATO che: - l art. 77 bis, c.30, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e l art. 1, c.123, legge 13 dicembre 2010, n.220, hanno disposto la sospensione del potere di deliberare l aumento dell addizionale comunale all IRPEF, o la sua applicazione per i Comuni che non ne avevano mai deliberazione l applicazione; - è pertanto attribuita, dal 2011, al Consiglio comunale la competenza a determinare l aliquota di compartecipazione all Imposta sul reddito delle persone fisiche previa adozione di apposito regolamento;

ATTESO che ai sensi della citata norma i comuni con regolamento adottato ai sensi dello articolo 52 del D.L.gs. n. 446/97 possono disporre la variazione della aliquota di compartecipazione dell addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare sul sito individuato con decreto 31 maggio 2002 dal Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell Economia e delle Finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002; CONSIDERATO che: - i Comuni con regolamento adottato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/97 possono disporre la variazione dell'aliquota di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare sul sito individuato con Decreto 31 maggio 2002 dal capo del dipartimento per le Politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle Finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002; - con Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze n. 19665/2007 del 5 ottobre 2007, sono state definite le modalità operative per l'attuazione del versamento diretto ai Comuni dell'addizionale comunale all'irpef, come previsto dall'art. 1, comma 143, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296; ATTESO che l efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico; RICHIAMATO l'articolo 1, comma 169 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria per l'anno 2007) in tema di deliberazione tariffe enti locali, tale per cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 6 in data 28/02/2000, esecutiva, con la quale è stata istituita l addizionale comunale all IRPEF e la deliberazione C.C. 6 in data 31/03/2007, esecutiva, di approvazione del relativo regolamento attuativo; RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 7 in data 13/05/2014, esecutiva, di conferma dell addizionale in argomento per l anno 2014 nella misura unica indistinta dello 0,3 %; VISTO che lo schema di Bilancio di previsione per l'anno 2018, predisposto dalla Giunta Comunale con delibera n. 17 del 31/01/2018, esecutiva, prevede di conseguire il pareggio mediante la riconferma della misura di aliquota dell'addizionale comunale all'irpef nei valori in vigore per gli anni scorsi; RITENUTO, quindi, di non prevedere nessuna modifica rispetto al triennio precedente e di determinare quindi anche per l'anno 2018 la percentuale dell'aliquota dell'addizionale comunale all'irpef nella misura dell'aliquota unica allo 0,3%; VISTO l articolo 27, comma 8 della Legge 448/2001 che dispone: il comma 16 dell articolo 53 della legge 23/12/2000, n.388 è sostituito dal seguente: il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l aliquota dell addizionale comunale all IRPEF di cui all articolo 1, comma 3 del D.Lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate del Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Il Regolamento sulle Entrate, anche se approvate successivamente all inizio dell esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell anno di riferimento ; VISTO l'art. 1, comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"; VISTO l articolo 1, comma 37, della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), il quale, modificando il comma 26 della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ha sospeso, per l anno 2018, l efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, apportando le seguenti modificazioni: 26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l anno 2018 è sospesa l efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative

ai fini dell accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. RILEVATO che, sulla base dell articolo 1, comma 37, della legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), il Comune, per l anno di imposta 2018, può unicamente: a) confermare le aliquote dell Addizionale Comunale IRPEF; b) ridurre l aliquota dell Addizionale Comunale IRPEF; c) introdurre disposizioni agevolative a favore dei contribuenti; DATO ATTO che la previsione di gettito è stata valutata sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'economia e delle Finanze riferiti al 2014, pubblicati sull apposita pagina web del sito del MEF Dipartimento Politiche Fiscali; RICHIAMATO il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 42 e 172; PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio competente per materia ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, primo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; Esperita quindi la votazione in forma palese, si riscontra quanto segue: - Presenti: 8 - Votanti: 8 - Astenuti: 0 - Favorevoli: 8 - Contrari: 0 D E L I B E R A 1) Di confermare il regolamento istitutivo dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche; 2) Di confermare, per i motivi esposti in premessa, per l'anno 2018, l'aliquota dell'addizionale comunale all'irpef nella misura dell aliquota unica indistinta dello 0,3%; 3) Di pubblicare la presente deliberazione: a) sul sito web istituzionale secondo quanto previsto dall art. 10, comma 2, lettera a), del D.L. 35/2013 convertito con modificazioni dalla legge 06/06/2013 n. 64; b) sul Portale Federalismo Fiscale sito MEF.

Letto, approvato e sottoscritto Il Presidente F.to : ANDRINI GIOVANNI Il Segretario Comunale F.to : FAZIA MERCADANTE UMBERTO CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE La presente deliberazione è pubblicata all Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi come prescritto dall art.124, 1 comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n 267. Addì, 14/03/2018 Il Funzionario Responsabile F.to FAZIA MERCADANTE UMBERTO E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. Addì, 14/03/2018 Il Segretario Comunale FAZIA MERCADANTE UMBERTO DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4 comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3 comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) Addì, / / Il Segretario Comunale F.to FAZIA MERCADANTE UMBERTO