DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE NELLA SEDUTA DEL 19/10/2005

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DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE NELLA SEDUTA DEL 19/10/2005 Presiede: Assiste: Il Sindaco - Giuseppe Pericu Il Segretario Generale - Alfredo Gracili Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori: 1 Giuseppe Pericu Sindaco P 2 Alberto Ghio V. Sindaco P 3 Luca Borzani Assessore A 4 Anna Castellano Assessore P 5 Luca Dallorto Assessore P 6 Giovanni Facco Assessore P 7 Bruno Gabrielli Assessore A 8 Giorgio Guerello Assessore P 9 Luigi Liccardo Assessore P 10 Mario Margini Assessore P 11 Arcangelo Merella Assessore A 12 Roberta Morgano Assessore A 13 Andrea Sassano Assessore P 14 Valter Seggi Assessore P 15 Gianfranco Tiezzi Assessore P 16 Paolo Veardo Assessore A 00981/2005 PRECISAZIONI IN MERITO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.709 DEL 29 LUGLIO 2004, AVENTE AD OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BANDO PER LA COSTITUZIONE E L AGGIORNAMENTO DELL ELENCO DI PROFESSIONISTI DISPONIBILI PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI TECNICI DI INGEGNERIA, DI ARCHITETTURA O SIMILARI, DI IMPORTO SINO A 100.000 EURO. Su proposta dell'assessore ai Lavori Pubblici Giorgio Guerello, di concerto con l Assessore allo Sviluppo Economico e Lavoro in relazione ai diversi Settori Comunali ed Aziende - Reti Infrastrutturali - Decentramento, Mario Margini e l Assessore alla Riqualificazione Urbana, Politiche delle Acque e Difesa del Territorio, Valter Seggi; Premesso: - che con deliberazione della Giunta Comunale n. 651/23.05.02 è stato approvato il bando di gara e la lettera d invito tipo per l affidamento,

mediante gara a licitazione privata, di servizi tecnici professionali di ingegneria e di architettura di importo compreso tra 40.000 e 100.000 euro; - che, successivamente, l art.17, comma 12, della legge 11.2.1994 n.109 è stato sostituito dall art.17, comma 1, lett. i) della legge 1.8.2002, n.166, rendendo possibile l affidamento di incarichi di progettazione e di direzione lavori, di importo inferiore a 100.000 euro, a soggetti di fiducia, previa verifica dell esperienza e capacità professionale degli stessi e con motivazione della scelta in relazione al progetto di affidare, fermo restando quanto disposto dall art. 62 D.P.R. 21.12.1994, n.554, in merito alla necessità di effettuare adeguata pubblicità dell esigenza di affidamento dell incarico; - che con deliberazione della Giunta Comunale n.709 del 29 luglio 2004 si è quindi provveduto all approvazione di un bando per la costituzione e l aggiornamento dell elenco di professionisti disponibili per l affidamento di incarichi tecnici di ingegneria, di architettura o similari di importo sino a 100.000 euro e contestualmente sono stati fissati criteri e procedure per l affidamento degli incarichi stessi; - che il Comune di Genova, attraverso la suddetta deliberazione, ha inteso puntualmente uniformarsi alle istruzioni dettate in materia dell Autorità di Vigilanza per i lavori pubblici ed a diverse pronunce della giurisprudenza amministrativa che hanno evidenziato come il carattere fiduciario degli incarichi cosiddetti sottosoglia, secondo la formulazione allora vigente all art.17, comma 12 della Legge n.109 e s.m.i., non dovesse comportare l assenza di meccanismi di tipo selettivo per la scelta dei professionisti, posto che la norma doveva essere interpretata in coerenza con i principi generale di diritto interno e comunitario che sovrintendono alla materia suddetta; - che la necessità di attivare procedure selettive viene ora ribadita dall art.24, comma 5, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004), il quale, sostituendo l art.17, comma 12, della legge 11 febbraio 1994, n.109, stabilisce che, per l affidamento di tali incarichi, le stazioni appaltanti, per il tramite del responsabile del procedimento, possano procedere all affidamento ai soggetti indicati al comma 1), lettere d), e), f), g) del medesimo art.12, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ; - che la norma così modificata, allo scopo di eliminare ogni dubbio interpretativo circa la sua corretta applicazione, non contiene più la definizione di affidamento fiduciario dell incarico professionale contemplato dalla previgente normativa, accogliendo in tal modo le censure mosse in sede comunitaria; - che la nuova norma presuppone, quindi, che la procedura selettiva sia fondata su criteri che permettano una valutazione comparativa degli elementi curriculari presentati all Amministrazione da ciascun potenziale incaricato e che la selezione, per soddisfare i principi di trasparenza, debba essere adeguatamente pubblicizzata, mediante soluzioni e strumenti che evidenzino l intento dell Amministrazione stessa di avvalersi di un professionista esterno con specifiche caratteristiche;

- che i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, a seguito delle modifiche apportate dall art.24, comma6, della legge comunitaria 2004 all art.30, comma 6 bis, della legge n.109/1994 e s.m.i., dovranno essere seguiti anche per l affidamento degli incarichi di verifica dei progetti. Considerato: - che le procedure adottate dal Comune di Genova con la citata deliberazione della Giunta Comunale n.709/2004 per la scelta dei professionisti ai quali affidare incarichi tecnici di ingegneria, di architettura o similari, di importo sino a 100.000 Euro, risultano del tutto conformi anche alla normativa risultante a seguito della riformulazione del testo dell art.17, comma 12, della legge n.109/1994 e s.m.i., posto che i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza vengono pienamente soddisfatti dal bando in quanto: non è previsto nessun termine di scadenza per la presentazione della domanda di iscrizione nell elenco in argomento; l elenco è suddiviso in diverse attività e/o tipologie di incarico e ciascun professionista può richiedere l iscrizione fino ad un massimo di cinque fra le suddette attività; l iscrizione del professionista non vincola la Civica Amministrazione ad affidare incarichi; preliminarmente all assegnazione di eventuali incarichi, l Amministrazione potrà richiedere al professionista idonea documentazione comprovante quanto dichiarato dallo stesso professionista al momento dell iscrizione; per l affidamento di ogni incarico saranno di norma interpellati, assicurando un criterio di rotazione, almeno 5 professionisti in possesso dei requisiti richiesti; l incarico sarà affidato al professionista che offrirà la percentuale di ribasso maggiore sullo sconto massimo ammesso dalle vigenti tariffe professionali per le prestazioni rese in favore di enti pubblici; a parità di ribasso offerto, l incarico verrà affidato al professionista che non abbia in corso altri incarichi per conto del Comune di Genova e/o che abbia eseguito precedenti incarichi dimostrando professionalità, qualità e rispetto dei tempi concordati. Ritenuto peraltro che il richiamo al requisito della fiduciarietà contenuto nell anzidetta deliberazione della G.C. n.709/1994 in forza della normativa in allora vigente, requisito che, come dianzi specificato, non compare più nell attuale disciplina, non infici in alcun modo la piena rispondenza a tale disciplina delle procedure individuate dal Comune con la deliberazione anzidetta. Ritenuto, tuttavia, di dover emendare da errori materiali l allegato alla deliberazione anzidetta laddove viene richiamata la normativa in materia di protezione dei dati personali, precisando che la normativa di riferimento è quella contenuta nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali, che i diritti degli interessati sono previsti

dall art.7 dell anzidetto codice, che il titolare dei dati è il Comune di Genova, in persona del suo Legale Rappresentante e che il responsabile del trattamento è il Direttore della Direzione Servizi Tecnico Patrimoniali. Preso atto che la presente deliberazione non comporta alcuna assunzione di spesa o introito o riduzione d entrate a carico del bilancio comunale, né alcun riscontro contabile, onde non viene richiesto parere di regolarità contabile ex art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, né attestazione di copertura finanziaria ex art. 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000. Visto l allegato parere in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, espresso dal Responsabile del Servizio competente nonché il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale. La Giunta, previa regolare votazione, all unanimità D E L I B E R A 1) di prendere atto che le procedure adottate dal Comune di Genova con la deliberazione della Giunta Comunale n.709/2004 per la scelta dei professionisti ai quali affidare incarichi tecnici di ingegneria, di architettura o similari, di importo sino a 100.000 Euro, risultano conformi anche alla normativa risultante a seguito della riformulazione del testo dell art.17, comma 12, della legge n.109/1994 e s.m.i., posto che i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza vengono pienamente soddisfatti dal bando; 2) di prendere atto che il richiamo al requisito della fiduciarietà contenuto nell anzidetta deliberazione della G.C. n.709/1994 in forza della normativa in allora vigente, non inficia in alcun modo la piena rispondenza nell attuale disciplina ove non compare più detto requisito; 3) di modificare, come precisato in premessa, l allegato alla deliberazione della G.C. n.709/1994 laddove viene richiamata la normativa in materia di protezione dei dati personali.

E parte integrante della proposta di Deliberazione n. 01159/2005 cod. uff. 115 OGGETTO: Precisazioni in merito alla deliberazione della Giunta Comunale n.709 del 29 luglio 2004, avente ad oggetto: Approvazione del bando per la costituzione e l aggiornamento dell elenco di professionisti disponibili per l affidamento di incarichi tecnici di ingegneria, di architettura o similari, di importo sino a 100.000 Euro. PARERE TECNICO (Art. 49 C. 1 D.Lgs. 267/2000) Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. Data 18/10/2005 IL DIRETTORE RESPONSABILE Walter Rupalti ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 C. 5 D.Lgs. 267/2000) Data IL DIRETTORE RISORSE FINANZIARIE PARERE REGOLARITA CONTABILE (Art. 49 C. 1 D.Lgs. 267/2000) Data IL DIRIGENTE DI RAGIONERIA IL VICE SEGRETARIO GENERALE giuseppe pellegrini PARERE DI LEGITTIMITA DEL SEGRETARIO GENERALE (Ordinanza Sindacale n. 185/1998) Visto, esprimo parere favorevole sulla legittimità. Il Segretario Generale Data 19/10/2005 IL SEGRETARIO GENERALE alfredo gracili