CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DEGLI APPALTI DI LAVORI E SERVIZI ATTINENTI L INGEGNERIA E L ARCHITETTURADELLA FONDAZIONE ONAOSI 1. Le offerte presentate saranno irrevocabili per n. 180 giorni. 2. Tutte le spese accessorie, fiscali e non (personale, attrezzature, prodotti, trasporto, montaggio, ecc ), derivanti dal contratto sono a carico dell appaltatore. 3. L appaltatore potrà previamente visionare le strutture della Fondazione ove deve essere espletato il lavoro o il servizio. La ditta affidataria non potrà addurre in nessun caso, quale scusante di eventuali inadempimenti, la carente conoscenza delle strutture. 4. Eventuali varianti apportate dall appaltatore senza approvazione espressa - da provarsi per iscritto - del Responsabile del Procedimento non verranno in nessun caso retribuite, anche se comportino per l ONAOSI un valore maggiore di quello previsto dal progetto di lavoro o di servizio. In caso di variante unilaterale l appaltatore dovrà anche risarcire gli eventuali danni cagionati alla Fondazione. 5. Fermo restando il disposto dell art. 95, comma 12 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l ONAOSI si riserva la facoltà di non affidare l appalto anche dopo la richiesta di preventivi. 6. Ai sensi dell art. 1467, comma 2 c.c., rientra nell alea normale del contratto l eventuale variazione - in diminuzione o aumento dei costi nel caso di appalti di durata inferiore a 12 mesi. Per contratti di durata superiore a 12 mesi l appaltatore potrà richiedere, ex art. 1664 c.c., una revisione del prezzo a condizione che dimostri che: a) si è trattato di circostanze imprevedibili; b) si sono verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto o presunto. Qualora l appaltatore dimostri entrambi i requisiti di cui al punto precedente la revisione potrà essere accordata solo per la differenza che eccede il decimo del prezzo complessivo e, in ogni caso, in misura pari alla metà dell aumento. 7. Le attrezzature ed i prodotti impiegati per l espletamento dell appalto dovranno essere conformi alla normativa vigente e della migliore qualità esistente in commercio, nonché essere utilizzati in modo da evitare qualsivoglia danno a cose o persone. Il personale impiegato dall appaltatore dovrà essere di provata serietà, mantenere un contegno corretto durante l espletamento del servizio ed essere munito della tessera di riconoscimento di cui all art. 26, comma 8, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. L ONAOSI si riserva il diritto di pretendere la sostituzione dei materiali e/o degli addetti non rispondenti ai requisiti sovra indicati. L appaltatore è tenuto in tal caso a sostituire i materiali entro 24 ore ed il personale entro 72 ore.
8. Le clausole contenute nella lettera d invito e/o nel capitolato d appalto e/o nella documentazione tecnica messa disposizione degli interessati e/o nella lettera di affidamento costituiscono il contenuto minimo cui sarà tenuto l affidatario del lavoro o del servizio, cui è richiesta, in ogni caso, anche al di là di quanto previsto espressamente, ai sensi dell art. 1176 c.c., l esecuzione a regola d arte del contratto secondo la diligenza media della categoria professionale di appartenenza. 9. Le somme dovute dall ONAOSI saranno solo ed esclusivamente quelle indicate nell offerta economica che la ditta dichiara, sotto la propria responsabilità, congrue per assicurare l espletamento a regola d arte del lavoro o del servizio. 10. Fermo restando quanto stabilito dagli artt. 30 e 105 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, gli importi dovuti verranno versati dalla Fondazione sul conto dedicato indicato dall affidatario entro 60 giorni dall ultimo giorno del mese di ricezione della seguente documentazione: a. regolare fattura, b. dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà con allegato documento di riconoscimento in corso di validità con cui l appaltatore dichiari, sotto la propria responsabilità penale, di applicare ai propri dipendenti il vigente CCNL di categoria, di aver inquadrato correttamente i lavoratori, di corrispondere agli stessi le retribuzioni dovute in base all inquadramento e di versare i contributi previdenziali ed assistenziali connessi, c. ogni altro tipo di documentazione prevista in contratto Ai sensi dell art 30, comma 5-bis del menzionato decreto n. 50/2016, sull imponibile di ogni fattura dei contratti di durata dovrà essere operata una detrazione di importo pari allo 0,5% dell imponibile medesimo che verrà versata dall ONAOSI alla fine del rapporto previa acquisizione del DURC. Detta ritenuta dovrà risultare dalla fattura elettronica inviata. In mancanza di ciò la fattura verrà rifiutata e/o non posta in pagamento. 11. Gli interessi, nella misura prevista dalla normativa vigente, decorreranno dal 60 giorno dall arrivo della fattura e dei documenti di cui al punto precedente. Le fatture dovranno pervenire esclusivamente in forma elettronica come previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55. Il Codice Univoco ufficio attribuito all ONAOSI è: YBF52F. Nel caso in cui le fatture pervengano prive dei documenti di cui al punto precedente la fattura elettronica verrà rifiutata e il termine decorrerà dal giorno della ricezione della nuova fattura corredata dalla documentazione necessaria. Qualora le fatture presentino irregolarità non meramente formali, non corrispondano ai servizi eseguiti, indichino un importo non corrispondente a quello pattuito in contratto, non evidenzino la detrazione di cui al punto precedente, ecc, il termine decorre dal ricevimento della fattura regolarizzata, ovvero della relativa nota di credito.
12. Nel caso di contestazioni relativamente ad una parte del lavoro o del servizio, verranno liquidate, in attesa della risoluzione bonaria o giudiziaria della vertenza, le somme relative alle parti non contestate, previa ricezione della nota di credito relativa agli importi oggetto di contestazione; in caso contrario nessuna somma sarà corrisposta, né per la fattura contestata, né per le successive. 13. Ferma restando la possibilità di rivalersi sulla garanzia provvisoria o definitiva, dai corrispettivi verrà automaticamente detratto quanto dovuto per penali, esecuzione in danno e risarcimento danni di cui ai punti successivi, previa ricezione della nota di credito relativa a tali somme. Nel caso in cui non pervenga la predetta nota di credito nessuna somma sarà corrisposta né per la fattura su cui deve essere applicata né sulle successive. Le somme dovute per penali, esecuzione in danno e risarcimento danni di cui ai punti successivi, potranno, comunque, essere detratte da qualsivoglia importo dovuto a qualsiasi titolo dall ONAOSI alla ditta, compresi eventuali altri appalti in corso. 14. Per ogni violazione delle modalità di effettuazione del lavoro o del servizio, nel caso di mancato o ritardato pagamento delle retribuzioni ai lavoratori impiegati nell appalto, nonché nel caso di ritardata trasmissione del P.O.S. nei casi previsti, verrà automaticamente e discrezionalmente applicata dall ONAOSI, con le modalità di cui al punto 13, senza necessità di previa contestazione, una penale variante da un minimo del 0,5% ad un massimo del 5% dell importo dell appalto, IVA esclusa, a seconda della gravità dell infrazione. 15. Fatto salvo quanto previsto all art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, costituiranno cause di risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c.: a) il subappalto non autorizzato del servizio o della fornitura, ovvero al di fuori alle condizioni stabilite dall art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, b) l applicazione di oltre 10 penali complessive, c) il mancato rispetto delle norme per la sicurezza dei lavoratori, comprese quelle di cui al documento congiunto di valutazione dei rischi ex art. 26, 3 comma del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, o del P.O.S., d) il mancato rispetto delle prescrizioni del responsabile della sicurezza dell ONAOSI a salvaguardia dei dipendenti e/o degli ospiti della Fondazione, e) la mancata sostituzione dei materiali e/o del personale entro i termini di cui al punto 8, f) il mancato espletamento, anche parziale, del servizio per più di due giorni consecutivi o la mancata consegna dei beni per più di due volte consecutive, g) l interruzione del servizio nei casi di cui al punto 20, h) l accertamento della falsità anche di una delle dichiarazioni sostitutive e/o di un documento presentati,
i) la violazione di quanto stabilito dal Codice per la trasparenza e dal Codice Etico della Fondazione ONAOSI. 16. Nei casi di risoluzione del contratto, ovvero alla naturale scadenza dello stesso, l appaltatore dovrà lasciare le aree di pertinenza dell O.N.A.O.S.I. entro 24 ore dalla comunicazione; in caso contrario, oltre all applicazione di una penale di 1.000,00 al giorno, salvo altre azioni anche giudiziarie finalizzate alla riconsegna dei luoghi interessati. 17. Nelle fattispecie di cui ai punti 6, 15 e 19, nonché di cui all art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, il completamento del lavoro o del servizio verrà affidato ad altra ditta scelta dalla Fondazione, con addebito al contraente originario, tramite escussione della garanzia definitiva o trattenuta sulle somme dovute a qualsivoglia titolo, della differenza tra l importo offerto e quello pagato all impresa subentrata. 18. L appaltatore dovrà risarcire tutti i danni cagionati all ONAOSI che, in attesa dell eventuale quantificazione giudiziale, potrà rivalersi sulle somme dovute a qualsiasi titolo. 19. Anche nel caso di controversie l appaltatore non potrà mai, pena la risoluzione del contratto e l esecuzione in danno di cui al punto 17, sospendere il lavoro o il servizio. 20. Per qualsivoglia controversia tra la Fondazione ONAOSI e le ditte appaltatrici è competente il foro di Perugia. 21. La mancata trasmissione del P.O.S. nei casi previsti dalla normativa potrà comportare: a) il mancato affidamento dell appalto o la risoluzione del contratto; b) l incameramento della garanzia provvisoria di cui all art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, ovvero l applicazione delle penali nella misura massima prevista in contratto; c) l esclusione della ditta dalle future procedure d appalto dell ONAOSI. 22. I contratti stipulati scadono nel giorno indicato nel contratto medesimo, senza possibilità di proroga tacita. 23. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte dell ONAOSI, della conformità agli standard sociali minimi (Decreto 6 giugno 2012 del Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare), l appaltatore sarà tenuto a: a. informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto dell appalto, che la Fondazione ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d esecuzione dell appalto; b. fornire, su richiesta dell ONAOSI ed entro il termine stabilito, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
c. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla Fondazione o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte dell ONAOSI; d. intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti dalla Fondazione, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso dell ONAOSI, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura; e. dimostrare, tramite appropriata documentazione, che le clausole sono rispettate, e a documentare l esito delle eventuali azioni correttive effettuate. La violazione delle clausole precedenti comporterà l applicazione delle penali di cui al punto 14. Per accettazione espressa. lì (timbro e firma)