COMUNE DI NETTUNO PROVINCIA DI ROMA REGOLAMENTO PER L'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E IL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI



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COMUNE DI NETTUNO PROVINCIA DI ROMA REGOLAMENTO PER L'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E IL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (Decreto Legislativo n. 446/97, art. 59) DELIBERA DI ADOZIONE n. 94 C.C. del 22 dicembre 1999 ENTRATA IN VIGORE 1 gennaio2000 AGGIORNAMENTO delibera n. 07 C.C. 25 gennaio 2001 AGGIORNAMENTO delibera n. 06 C.C. 22 febbraio 2002 AGGIORNAMENTO delibera n. 07 C.C. 20 maggio 2010 RACCOLTA STATUTI E REGOLAMENTI COMUNALI a cura dell Ufficio di Staff Studi, Ricerche e Attività Normativa

Art. 1 Oggetto 1) Le norme contenute nel presente Regolamento disciplinano, secondo la podestà e con i limiti di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/97 a riguardo delle forme di gestione del servizio ed ai fini delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni nell'ambito territoriale del Comune di Nettuno. 2) Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le norme contenute nel D.Lgs.507/93. Art. 1 bis Soggetto passivo 1) Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell imposta comunale sulla pubblicità in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo pubblicitario utilizzato per la diffusione del messaggio pubblicitario; è obbligato in solido al pagamento dell imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità. TITOLO I TARIFFE Art. 2 Classificazione del Comune tariffa ordinaria 1) Nel territorio del Comune di Nettuno si applicano, ai fini della determinazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, le tariffe stabilite dal Decreto Legislativo n. 507/93 in ordine ai Comuni appartenenti alla classe III e già analiticamente indicato dall'atto deliberativo n. 25 adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 28/02/1994. 2) Le tariffe relative all'imposta debbono essere deliberate dal Consiglio Comunale entro il 31 dicembre di ogni anno. 3) La tariffa ordinaria è fissata in euro 15,49 (quindici/49). Art. 3 Maggiorazione stagionale 1) Così come previsto dall'art. 3, comma 6 del D.Lgs. 507/93 le tariffe per la pubblicità di cui all'art. 12, comma 2 del predetto Decreto Legislativo; all'art. 14, commi 2, 3, 4, 5; all'art. 15 nonché le tariffe per le pubbliche affissioni, limitatamente a quelle di carattere commerciale, sono oggetto di una maggiorazione del 50% (cinquanta per cento) estesa ai mesi di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre; ciò in ragione della rilevanza dei flussi turistici che interessano il territorio del Comune di Nettuno nel corso dei mesi appena sopra individuati. Art. 4 Categorie delle località 1) Ai fini del pagamento dell' imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni commerciali, secondo quanto disposto dall'art. 4, commi 1 e 2, del D.Lgs. 507/93, il territorio comunale risulta essere suddiviso in zone appartenenti alla

Categoria Speciale e zone appartenenti alla Categoria Normale, nei termini qui di seguito riportati. Più precisamente appartengono alla Categoria Speciale le seguenti vie o piazze: via Giovanni Paolo II (già via Amerigo Vespucci), via Antonio Gramsci, viale Giacomo Matteotti, p.zza Giuseppe Mazzini, p.zza Cesare Battisti, Borgo Medievale (comprese le mura esterne), p.zza Colonna, via S. Maria, p.zza del Mercato, p.zza IX settembre, via E. Visca, via Cavour, via Romana, via C. Cattaneo, via V. Veneto, p.zza Oberdan, l.go Trafelli, p.zza S. Francesco, p.zza Cav. V. Veneto, p.zza Garibaldi, via Napoli, via A. De Gasperi, via D. Birago, via C. Colombo, p.le S.Rocco. Appartengono alla Categoria Normale tutte le altre vie o piazze distribuite nel territorio comunale. 2) L'aumento percentuale previsto in relazione alla Categoria Speciale è pari al 130% rispetto alla tariffa ordinaria. Art. 5 Riduzione delle tariffe 1) La riduzione delle tariffe corrispondenti all'imposta comunale sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni ha luogo nei casi previsti rispettivamente dall'art. 16 e dall'art. 20 del D.Lgs.507/93. 2) In ordine alle ipotesi di cui alla lettera a) dell'art. 16 ed alla lettera b) dell'art. 20 del Decreto Legislativo appena sopra individuato la riduzione della tariffa compete allorquando i comitati, le associazioni, le fondazioni o gli altri enti sprovvisti di fine di lucro non abbiano, quale oggetto esclusivo o principale determinato in forza dell'atto costitutivo o in ragione della situazione di fatto, l'esercizio di attività commerciale. 3) In ordine alle ipotesi di cui alla lettera b) dell' art. 16 ed alla lettera c) dell' art. 20 del Decreto Legislativo sopra richiamato la concessione della riduzione della tariffa è subordinata alla presentazione di una comunicazione con la quale l'ente pubblico territoriale partecipante o patrocinante attesti tale sua qualifica limitatamente all'oggetto dell'iniziativa pubblicitaria. Art. 5 bis Esenzioni dall imposta 1) L esenzione dal pagamento dell imposta ha luogo nei casi previsti dall art. 17 c.1 del D.Lgs. 507/93. L art. 17 c.1 bis prevede l esenzione per le insegne di esercizio delle attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l attività cui si riferiscono, aventi superfici complessive fino a cinque metri quadrati. TITOLO II PUBBLICITÀ Art. 6 Pubblicità effettuata in spazi od aree demaniali 1) Per la pubblicità effettuata in spazi od aree di proprietà o di godimento al Comune, oltre all'imposta, è dovuto un canone di affitto o di concessione la cui misura è stabilita con provvedimento della Giunta Municipale, in relazione alla centralità ed all'importanza dello spazio od area utilizzata.

Art. 7 Definizione dei mezzi pubblicitari 1) La definizione dei mezzi pubblicitari contenute nell'art. 47 del Regolamento di esecuzione del nuovo Codice della strada, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992 n. 495, sono fatte proprie in questo Regolamento come qui di seguito riprodotte. 2) E' da considerare "insegna" la scritta in carattere alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Essa può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. 3) E' da qualificare come "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminati che diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali. 4) Si definisce "cartello" quel manufatto bifacciale, supportato da una idonea struttura di sostegno, che è finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitario propagandistici, sia direttamente sia tramite sovrapposizione di altri elementi. Questo è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse e può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. 5) Si considera "manifesto" l'elemento realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici e la cui posa in opera ha luogo su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e da altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta. 6) Si considera "striscione", "locandina", "stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza nonché di una superficie di appoggio o comunque non aderente ad essa. E' finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli e può essere luminoso per luce indiretta. 7) E' da considerarsi "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. 8) E' da qualificare come "impianto di pubblicità o propaganda" qualsivoglia manufatto destinato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non riconducibili alle definizioni appena sopra enumerate. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. Art. 8 Autorizzazione pubblicità ordinaria 1) La collocazione degli strumenti pubblicitari indicati negli artt. 12 e 14 del D.Lgs. 507/93, la variazione dell'estensione della loro superficie o della qualità della pubblicità deve essere esplicitamente autorizzata dal Comune a seguito di istanza presentata dal titolare del mezzo pubblicitario e documentata anche con riferimento alle modalità ed ai limiti indicati dal vigente Regolamento edilizio. 2) La violazione delle prescrizioni contenute nel comma 1 comporta l'applicazione delle sanzioni contenute nell' articolo 33.

Art. 9 Pubblicità effettuata con veicoli e pubblicità varia 1) Le forme di intervento pubblicitario indicate agli artt. 13 e 15 del D.Lgs. 507/93 sono soggette ad autorizzazione comunale previa presentazione di documentata istanza che il titolare deve effettuare almeno 15 giorni prima dell'inizio della stessa. Nell'istanza devono essere indicate il tipo, la misura, il luogo, la durata della pubblicità che si intende realizzare nonché la denominazione e l'indirizzo del soggetto pubblicizzato. Art. 10 Modalità di applicazione dell'imposta 1) Le modalità di applicazione dell'imposta sono quelle indicate nell'art. 7 del D.Lgs. 507/93. La norma contenuta nel comma 3 del citato art. 7 non è applicabile qualora si tratti di mezzi pubblicitari bifacciali. In relazione ad essi, ai fini del calcolo dell'imposta, le due superfici vanno considerate in modo autonomo e distinto. 2) le maggiorazioni di imposta qualora previste sono cumulabili e si applicano alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili; 3) la pubblicità di cui agli artt. 12 e 13 del D.Lgs. 507/93 qualora venga effettuata in forma luminosa o illuminata la tariffa di riferimento è maggiorata del 100%; 4) la pubblicità ordinaria di cui all art. 12 c.1 del D.Lgs. 507/93 effettuata per un periodo non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione di esso una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista; 5) la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o da qualsiasi altro mezzo pubblicitario previsto dall art. 12 e successivi, che abbia una superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell imposta è maggiorata del 50%, per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100%. 6) Per tutto ciò non specificato nel presente articolo si rinvia al D.lgs 507 del 1993. Art. 11 Pubblicità lungo le strade comunali 1) Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo le strade comunali ed in prossimità di esse, secondo la definizione contenuta alla lettera d) del comma 6 dell'art. 2 del D.Lgs. 285/92 e successive modificazioni, è consentito nel rispetto delle distanze minime e dei divieti di cui all'art. 51 del Regolamento di attuazione del nuovo Codice della strada recepito dal D.P.R. 495/92. 2) Lungo le strade comunali ed in prossimità di esse, fuori e dentro i centri abitati, è vietata, ai sensi dell' art. 51, comma 1 del regolamento stesso. Entro i centri abitati tale affissione è consentita a distanza di almeno due metri dal limite della carreggiata e sempre in presenza di un marciapiede avente una larghezza non inferiore a due metri. Art. 12 Pubblicità entro i centri abitati 1) Il posizionamento dei cartelli e di altri mezzi pubblicitari nell'ambito dei centri abitati, secondo la definizione di cui all'art, 3 del D.Lgs. 285/92, è consentito nel rispetto dei

divieti e delle distanze minime indicate nell' art. 51 del Regolamento di attuazione del nuovo codice della strada recepito dal D.P.R. 495/92. 2) Limitatamente alle strade comunali di tipo E ed F, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 285/92, è consentita la concessione di deroghe alle distanze minime richiamate nel comma precedente, fatte salve le esigenze di sicurezza della circolazione stradale e comunque in presenza di ragioni di interesse generale e di ordine pubblico. Il provvedimento di autorizzazione in deroga è assunto previo parere vincolante espresso dal Comandante della Polizia Municipale. Art. 13 Disciplina della pubblicità sonora 1) La pubblicità sonora in forma fissa ed ambulante, anche sui veicoli, può essere effettuata soltanto durante gli orari qui di seguito indicati ed in ogni caso con intervalli di almeno dieci minuti ogni venti di pubblicità: dalle h. 9.30 alle h. 13.00 dalle h. 16.00 alle ore 20.00 2) Nel periodo compreso tra il 1 Giugno ed il 30 Agosto tale pubblicità può essere estesa fino alle h. 22.00. La pubblicità sonora è altresì sempre vietata a distanza minore di 200 metri rispetto al luogo di ubicazione di ospedali, cliniche, istituti di geriatria e scuole durante l'orario di svolgimento delle lezioni. Art. 14 Divieto di intralcio alla circolazione 1) Qualsiasi forma pubblicitaria che si avvalga dell'utilizzo di autoveicoli deve essere svolta in termini tali da non provocare intralci o limitazioni alla circolazione di altri veicoli ed a quella pedonale. Art. 15 Pubblicità luminosa su veicoli 1) La pubblicità luminosa posta su veicoli, purché non intermittente, è ammessa unicamente su veicoli adibiti al servizio taxi quando circolano entro i centri abitati. Art. 16 Dichiarazione 1) Il soggetto passivo dell'imposta è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune, ovvero, in caso di affidamento del servizio in concessione, al soggetto incaricato, apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal Comune e messo a disposizione degli interessati. 2) La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo. 3) La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta

effettuato entro il 31 gennaio dell' anno di riferimento, sempreché non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine. 4) Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1,2 e 3, del D.Lgs. 507/93 si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell' anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento. Art. 17 Pagamento dell'imposta 1) Il pagamento dell'imposta per pubblicità permanente, è effettuato al Comune mediante versamento in conto corrente postale, bancario o tramite pagamento elettronico (POS). Esso può essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno a titolo di tacita proroga della pubblicità annuale entro il termine previsto dalla Legge e la relativa attestazione deve essere conservata dal contribuente per almeno tre anni ad essere esibita a richiesta dagli agenti e del personale autorizzato. Il termine del 31 gennaio può essere posticipato con delibera di giunta comunale qualora il termine per l approvazione del bilancio comunale di previsione sia prorogato per legge. 2) La tassa, se d'importo superiore a euro millecinquecento può essere corrisposta in quattro rate anticipate senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del tributo; 3) Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere l'imposta, ricorrendone le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 9 del D.Lgs. 507/93, in rate trimestrali anticipate. 4) Le somme liquidate per imposta, sanzioni, addizionali ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse coattivamente mediante ingiunzione fiscale, salvo che non sia stato emesso provvedimento di sospensione. 5) In caso di ricevimento di uno o più avvisi di accertamento o di liquidazione (avviso di accertamento) di importo complessivo superiore a duecentocinquanta euro, il contribuente, accettando la pretesa tributaria, può richiedere al Comune il pagamento dilazionato dello stesso dietro presentazione della ricevuta dell'importo richiesto per sanzioni e interessi. Il recupero del tributo evaso avviene mediante pagamento dello stesso in non più di otto rate trimestrali maggiorate dell'importo degli interessi calcolati secondo il saggio legale. Nel caso di mancato pagamento di due rate consecutive, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della seconda rata non adempiuta. Rimane in ogni caso salvo quanto disposto dall'articolo 24, commi 2 e 3, del D.Lgs. 472/97 circa la possibilità per il Comune di applicare eccezionalmente la rateizzazione dell' importo indicato nell'avviso di accertamento ai contribuenti in condizioni economiche disagiate. 6) Fermo restando l'obbligo di autoliquidazione del tributo da parte del soggetto passivo, al fine di facilitare l'adempimento degli obblighi di versamento, il Comune invia, anche a mezzo posta ordinaria, al domicilio del contribuente avviso di scadenza contenente gli estremi relativi alla verifica del tributo richiesto (ubicazione del mezzo, tariffa applicata, mq. tassati) secondo quanto rilevabile dalle denunce presentate dal contribuente e/o dagli accertamenti d'ufficio, nonché i bollettini di conto corrente postale precompilati.

Art. 18 Sanzioni ed interessi 1) Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 16 si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di euro cinquantuno. 2) Se la dichiarazione o denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono a elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro cinquantuno a euro duecentocinquantotto. 3) Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 16, comma 3, del D.Lgs. 472/97 circa la possibilità per il trasgressore di definire la controversia con il pagamento di un quarto della sanzione indicata nell'atto di contestazione nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dello stesso. TITOLO III PUBBLICHE AFFISSIONI Art. 19 Servizio obbligatorio 1) Il servizio delle pubbliche affissioni costituisce, giusto il disposto dell'art. 18 del D.Lgs. 507/93, servizio obbligatorio per l'affissione, a cura del Comune, di manifesti di qualunque materiale contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali e sociali o comunque prive di rilevanza economica. 2) Il servizio di cui trattasi è esteso all'affissione di messaggi diffusi nell'esercizio delle attività economiche. Art. 20 Tipologia e quantità degli impianti 1) Gli impianti pubblicitari possono essere costituiti da: quadri in lamiera zincata, con cornici in mezzo tondo di ferro verniciato nelle misure adatte per ogni posizione; stendardi in ferro ad una o più piantane nella misura di cm. 70x100; cm. 100x140; cm. 200x200; cm. 200x140; cm. 140x200; cm. 140x150, utilizzati per gli annunci mortuari; posters m. 6x3. Essi devono recare in evidenza la scritta "Servizio Pubbliche Affissioni". 2) La superficie degli impianti affissionali non può essere inferiore, entro il secondo anno solare successivo quello di emanazione del presente Regolamento, a mq. 700 complessivi; ciò nel rispetto delle proporzioni e dei limiti minimi dettati dall'art. 18, comma 3, del D.Lgs. 507/93. 3) La superficie totale degli impianti affissionali di proprietà comunale è da destinare per il 75% (settantacinque per cento) alle affissioni di natura commerciale, per il restante 25% (venticinque per cento) alle affissioni di natura istituzionale, sociali o prive di rilevanza economica. Art. 21 Impianti per affissioni dirette 1) La superficie degli impianti affissionali attribuiti a soggetti privati, per l'effettuazione di affissioni dirette, non può avere un'estensione superiore al 50% (cinquanta per cento)

rispetto all'ammontare complessivo degli impianti esistenti. L'installazione di impianti affissionali da parte di soggetti privati, ferma restando la competenza propria della Commissione Edilizia, è comunque subordinata all'assenso pronunciato preventivamente dal Direttore dell'ufficio Affissioni del Comune. Questi saranno chiamati a rilevare l'esistenza di un rapporto di congruità tra la superficie propria degli impianti esistenti ed il contenuto della domanda espressa dagli utenti in relazione alle affissioni di ordine commerciale. Tutto ciò al fine di non creare situazioni di squilibrio che vadano ad inficiare le potenzialità di introito nelle casse comunali. Le determinazioni a cui addivengono nel merito il Direttore dell'ufficio Affissioni del Comune ovvero, nel caso di affidamento in concessione del servizio, il soggetto incaricato devono essere comunque motivate ed esposte per iscritto. 2) La concessione ad installare impianti per affissioni dirette è disciplinata da apposita convenzione, nella quale vengono precisati il numero e l'ubicazione degli impianti, la durata della concessione ed il relativo canone annuo dovuto al Comune; a ciò si aggiungono tutte le altre condizioni necessarie al fine di instaurare un corretto rapporto: modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione. Art. 22 Criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti 1) Il piano generale degli impianti pubblicitari è redatto in conformità ai seguenti criteri. a. Ogni centro abitato, secondo la definizione di cui all'art. 3 e del D.Lgs.285/92, esistente nel territorio comunale deve essere dotato di impianti pubblicitari destinati alle affissioni di comunicazioni istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica. b. I centri abitati di cui sopra, costituiti da non meno di cento fabbricati di tipo residenziale, sono dotati anche di impianti pubblicitari per l'affissione di messaggi diffusi nell'esercizio dell'attività commerciale e, se del caso, di impianti da attribuire a soggetti privati, per l'effettuazione delle affissioni dirette. c. Le dotazioni di impianti installati nel capoluogo e nei centri abitati diverso da esso sono effettuate in misura proporzionale agli abitanti rispettando, per quanto possibile, le percentuali richiamate nell'articolo precedente. d. L'individuazione dell'ubicazione dei singoli impianti è realizzata in planimetria di scala adeguata; in essa, grazie all'utilizzo di una opportuna simbologia, risultano essere rilevati i mezzi qui di seguito indicati: gli impianti esistenti destinati alle affissioni non commerciali; gli impianti esistenti destinati alle affissioni commerciali; gli impianti esistenti destinati all'attribuzione per affissioni dirette; gli impianti da collocare eventualmente entro il biennio successivo all'anno di approvazione di questo Regolamento per raggiungere il totale complessivo e categoriale delle superfici indicate all'art. 18 del presente Regolamento. La simbologia deve essere tale da evidenziare sempre il tipo, le dimensioni, e la destinazione degli impianti di cui trattasi. e. Nel caso di interventi edilizi che determinino modifiche sostanziali in ordine alla composizione dei centri abitati e della loro consistenza occorrerà adeguare le dotazioni di impianti in rapporto all'intervenuto incremento residenziale. f. In ordine agli impianti esistenti il piano provvede all'individuazione di quelli per i quali è necessaria la sostituzione e gli altri che necessitano di interventi di mantenimento conservativo. La rilevazione è accompagnata dai preventivi delle spese imposte da tali interventi, le quali possono essere eventualmente graduate in più esercizi.

2) Il piano deve essere corredato da una relazione illustrativa e dotato del preventivo delle spese nonché dei tempi di realizzo. Art. 23 Finanziamento del piano 1) Il Consiglio Comunale, nell'approvare il piano degli impianti, può vincolare al finanziamento delle spese necessarie per la sua realizzazione una quota parte estrapolata dall'ammontare delle riscossioni dei diritti sulle pubbliche affissioni, in aggiunta ai proventi delle sanzioni amministrative vincolate per legge ai sensi dell'art. 24, comma 5 del D.Lgs 507/93. 2) Nel bilancio di previsione sono evidenziati gli specifici stanziamenti. Art. 24 Modalità del servizio 1) Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione accompagnata dal versamento dei diritti dovuti. 2) In caso di commissioni pervenute tramite posta e nel medesimo giorno, verrà data la precedenza al committente che richieda l'affissione del maggior numero di manifesti. 3) Le eventuali variazioni od aggiunte da sovrapporre ai manifesti già affissi sono da considerare nuove e distinte affissioni. 4) L'Ufficio Affissioni provvede a contrassegnare preventivamente i manifesti affissi, a mezzo di apposito timbro portante, oltre l'indicazione dell'ufficio medesimo, la data di scadenza dell' affissione. 5) L'elenco delle posizioni ed i quantitativi dei manifesti affissi, conformemente a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 22 del D.Lgs.507/93, deve essere messo a disposizione del committente nello stesso giorno in cui l'esecuzione dell' affissione è completata. 6) In ordine alle affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle h.20:00 alle h.7:00 o nei giorni festivi, è dovuta una maggiorazione dei diritti nella misura indicata nell'art. 22, comma 9, del D.Lgs. 507/93. 7) Gli annunci mortuari relativi a decessi avvenuti nella giornata prefestiva o festiva possono essere affissi direttamente, nel corso della giornata festiva, delle Agenzie di onoranze funebri o dai parenti del deceduto negli appositi spazi riservati a tale tipo di affissioni. Coloro che si avvalgono di tale opportunità sono tenuti, nel primo giorno feriale successivo, a denunciare l'affissione all'ufficio Affissioni ed al versamento dei diritti con l'esclusione delle maggiorazioni di cui al comma 9 del predetto art. 22 del D.Lgs.507/93. Art. 25 Mantenimento della conservazione dei manifesti affissi 1) Secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 8, del D.Lgs. 507/93, l'ufficio Affissioni provvede, gratuitamente, alla sostituzione dei manifesti strappati o comunque deteriorati. 2) Qualora non disponga di una scorta di manifesti in numero corrispondente a quelli da sostituire, l'ufficio ne dà comunicazione al committente nello stesso giorno in cui viene a conoscenza di detta circostanza, mantenendo a sua disposizione, nel frattempo, i relativi spazi occupati. La disponibilità degli spazi di cui trattasi viene a cessare qualora il committente non comunichi l'invio dei manifesti richiesti nei due giorni successivi o comunque non perfezioni il

recapito degli stessi presso l'ufficio Affissioni entro cinque giorni a far data dalla comunicazione ricevuta. Art. 26 Limitazioni e divieti 1) Per esigenze di pubblico interesse ed ai fini della tutela della pubblica incolumità: a. nessuna affissione può essere effettuata fuori dagli appositi spazi a ciò destinati, b. è fatto divieto di rimuovere o danneggiare gli impianti pubblicitari, c. sugli steccati, impalcature, ponteggi e simili per qualsiasi scopo costruiti, il Comune ha diritto ad effettuare l'affissione senza che possano essere pretese nei suoi confronti l'indennità e compensi di sorta. Art. 27 Pagamento dei diritti 1) In forza del combinato disposto degli art.19, comma 7, e 9, comma 2, il pagamento del diritto dovuto per le pubbliche affissioni deve essere effettuato mediante versamento al Comune. 2) E' fatto obbligo di conservare per almeno tre anni le attestazioni dell'avvenuto pagamento, che dovranno essere esibite ad ogni richiesta degli agenti e del personale autorizzato. TITOLO IV DISPOSIZIONI COMUNI Art. 28 Adempimenti dell'ufficio Tributi 1) L'ufficio tributi conserva, tenute in ordine progressivo e di data, le originali quietanze di tutti i versamenti effettuati alla Tesoreria comunale. Art. 29 Restituzione delle riscossioni indebite 1) Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate per il pagamento dell' imposta sulla pubblicità o dei diritti sulle pubbliche affissioni e non dovute. A ciò addiviene a seguito di apposita istanza la cui presentazione deve essere effettuata entro due anni a far data dal giorno in cui è avvenuto il pagamento. Nel caso in cui l'istanza sia rimessa tramite servizio postale, la stessa deve essere effettuata a mezzo raccomandata; a tal proposito fa fede la data della ricevuta postale. 2) Laddove si verifichino le circostanze di cui al comma precedente spettano al contribuente gli interessi nella misura stabilita dalla normativa vigente. 3) La restituzione della somma non dovuta, unitamente agli interessi computati nella misura appena sopra individuata, deve aver luogo entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento dell' istanza.

Art. 30 Il Funzionario Responsabile 1) Nel caso di gestione diretta il Dirigente dell Area Economica provvede con proprio atto alla designazione del Funzionario responsabile tra persona inquadrata ad una qualifica funzionale non inferiore alla D. Qualora non sia designato alcun dipendente le funzioni sono assolte dal Dirigente dell area economico finanziaria. 2) Al Funzionario responsabile sono attribuiti i poteri di esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale riconducibile all'imposta comunale sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni. Art. 31 Sanzioni amministrative 1) Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. 2) Alle violazioni di dette disposizioni conseguono le sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della Legge 24/11/1981 n.689, salvo quanto qui di seguito previsto. 3) Per le violazioni delle norme contenute nel presente Regolamento nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti pubblicitari, si applicano le seguenti Sanzioni: a. per chi contravviene al divieto di effettuare qualunque forma di pubblicità sonora a distanza di 200 (duecento) metri rispetto al luogo di ubicazione di ospedali, cliniche, istituti di pediatria e scuole durante l'orario di svolgimento delle lezioni, si applica la sanzione di euro 1.000,00 (mille); b. per chi contravviene comunque al divieto di effettuare forme di pubblicità in difformità rispetto alla normativa vigente (per esempio le affissioni abusive), nonché a quanto disposto dall'amministrazione Comunale in sede di concessione delle prescritte autorizzazioni si applica di la sanzione di euro 600,00 (seicento), indipendentemente da altre sanzioni applicabili per altre violazioni; c. per chi contravviene al divieto di effettuare le affissioni fuori dagli appositi spazi a ciò destinati si applica la sanzione di euro 750,00 (settecentocinquanta); d. per chi impedisce le affissioni sugli steccati, impalcature ponteggi e simili per qualsiasi scopo costruiti ovvero pretende indennità o compensi di sorta si applica la sanzione di euro 450,00 (quattrocentocinquanta); e. per chi contravviene agli obblighi contenuti nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti pubblicitari, oltre all'obbligo di rimozione degli impianti stessi, si applica la sanzione di euro 600,00 (seicento); f. per chi rimuove abusivamente o danneggia gli impianti pubblicitari, fermo restando il diritto del Comune di ottenere la rimessa in pristino di quanto danneggiato e di richiedere risarcimenti di qualsivoglia natura, si applica la sanzione di euro 900,00 (novecento); g. per la mancata esibizione, su richiesta degli aventi titolo, dell'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, si applica la sanzione di euro 150,00 (centocinquanta). 4) Gli estremi delle violazioni saranno riportate in apposito verbale e ne sarà data notizia agli interessati a mezzo notifica entro 150 (centocinquanta) giorni dall'avvenuto accertamento della violazione.

5) Il Comune può effettuare l'immediata copertura della pubblicità o la rimozione delle affissioni abusive, in modo che venga meno l'efficacia pubblicitaria, con successiva notifica all'interessato di apposito avviso di accertamento motivato. Art. 32 Prescrizioni 1) I termini di prescrizioni dei diritti la cui titolarità è riconducibile al Comune ed al contribuente in materia d'imposta sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni sono stabiliti dalla legge. Art. 33 Vigilanza 1) La vigilanza sulla gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità è esercitata dagli organi e secondo le modalità previste dal D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. Art. 34 Esenzioni 1) Sono esenti dall'ambito di applicazione del tributo le associazioni prive di fini di lucro per le iniziative patrocinate dalla Città di Nettuno e, comunque, le ONLUS ed i partiti politici. Art. 35 Vigenza 1) Il presente Regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2000.