ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 novembre 2010

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ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 novembre 2010 Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 in materia di contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico. (Ordinanza n. 3907). (10A14127) IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 225; VISTO l' articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; VISTO l' articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77; VISTO il decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e, in particolare, l' articolo 11, con il quale viene istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico; VISTA l' ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 gennaio 2010, n. 3843 e, in particolare, l' articolo 13 che, per l' attuazione del citato articolo 11, nomina un' apposita Commissione, composta da 10 membri prescelti tra esperti in materia sismica, di cui uno con funzioni di Presidente, che definisce gli obiettivi ed i criteri per l' individuazione degli interventi per la prevenzione del rischio sismico entro trenta giorni dalla nomina; VISTO il decreto del Capo Dipartimento della protezione civile del 28 gennaio 2010, che ha costituito la predetta Commissione; VISTO il documento recante gli obiettivi ed i criteri prodotto dalla predetta Commissione, che individua come interventi di riduzione del rischio sismico finanziabili gli studi di microzonazione sismica, gli interventi di riduzione del rischio su opere pubbliche strategiche e rilevanti e gli interventi di riduzione del rischio su edifici privati; VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, recante Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica, che, al comma 3 dell'articolo 2, prevede l'obbligo di verifica sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalita' durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalita' di protezione civile, sia degli edifici ed opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, con priorita' per edifici ed opere situate nelle zone sismiche 1 e 2; VISTO l'articolo 2, comma 4, della medesima ordinanza 20 marzo 2003, n. 3274, che stabilisce che il Dipartimento della protezione civile provvede, tra l'altro, ad individuare le tipologie degli edifici e delle opere che presentano le caratteristiche di cui al comma 3, ed a fornire ai soggetti competenti le necessarie

indicazioni per le relative verifiche tecniche che dovranno stabilire il livello di adeguatezza di ciascuno di essi rispetto a quanto previsto dalle norme; VISTO l'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, per leggi di settore, ha previsto la soppressione delle erogazioni di contribuiti a carico del bilancio dello Stato per le province autonome di Trento e Bolzano; VISTO il decreto del Capo Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003, n. 3685, recante Disposizioni attuative dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, con il quale, tra l'altro, sono state rispettivamente definite per quanto di competenza statale le tipologie degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalita' durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalita' di protezione civile e quelle degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, nonche' le indicazioni per le verifiche tecniche da realizzare su edifici ed opere rientranti nelle predette tipologie; VISTO il decreto 14 gennaio 2008 del Ministro delle Infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo del Dipartimento della protezione civile, con il quale e' stato approvato il testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni; VISTI gli Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 13 novembre 2008; VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 3 settembre 2010; RITENUTO necessario disciplinare la ripartizione e l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualita' 2010 ai sensi del predetto articolo 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico; SU PROPOSTA del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; ACQUISITO il concerto del Ministero dell'economia e delle Finanze; ACQUISITO il parere favorevole della Conferenza unificata nella seduta del 28 ottobre 2010 ; DISPONE ART. 1 1. La presente ordinanza disciplina i contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. 2. Gli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 costituiscono parte integrante della presente ordinanza. 3. Aspetti di maggior dettaglio concernenti le procedure, la modulistica e gli strumenti informatici necessari alla gestione locale e complessiva degli interventi previsti nella presente ordinanza potranno essere specificati in appositi decreti del Capo del Dipartimento della Protezione Civile.

ART. 2 1. La somma disponibile per l'anno 2010 e' utilizzata per finanziare le seguenti azioni nei limiti d'importo previsti dall'articolo 16: a) indagini di microzonazione sismica; b) interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalita' durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalita' di protezione civile e degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un collasso, di cui all'articolo 2, comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 ed alle Delibere regionali in materia. Sono esclusi dai contributi gli edifici scolastici, poiche' per essi sono disponibili altri contributi pubblici, ad eccezione di quegli edifici che nei piani di emergenza di protezione civile ospitano funzioni strategiche; c) interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati di cui al comma 4; d) altri interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio sismico, con particolare riferimento a situazioni di elevata vulnerabilita' ed esposizione, anche afferenti alle strutture pubbliche a carattere strategico o per assicurare la migliore attuazione dei piani di protezione civile. L'individuazione degli interventi finanziabili e' effettuata dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Presidente della Regione interessata. 2. I contributi di cui al comma 1 non possono essere destinati ad edifici o ad opere situati in Comuni nei quali l'accelerazione massima al suolo ag di cui all'allegato 2, sub 2 sia inferiore a 0,125g. Nell'allegato 7 sono riportati i valori di ag e i periodi di non classificazione sismica dei Comuni con ag non inferiore a 0,125g. Possono essere finanziati anche edifici ed opere di interesse strategico in comuni che non ricadono in tale categoria, a condizione che l'amplificazione sismica nel sito dell'opera, dimostrata attraverso studi della risposta sismica locale effettuati ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni emanate con D.M. 14/1/2008 e relativa Circolare, determini un valore massimo di accelerazione a terra di progetto S ag maggiore di 0,125g. 3. I contributi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 non possono essere destinati ad opere o edifici che siano oggetto di interventi strutturali, gia' eseguiti o in corso alla data di pubblicazione della presente ordinanza, e che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalita'. 4. I contributi di cui alla lettera c) del comma 1 sono erogati solo per edifici che non ricadano nella fattispecie di cui all'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 nei quali, alla data di pubblicazione della presente ordinanza, oltre due terzi dei millesimi di proprieta' delle unita' immobiliari sono destinati a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari, oppure all'esercizio continuativo di arte o professione o attivita' produttiva. 5. Le Regioni possono, in via sperimentale per l'annualita' 2010, attivare i contributi di cui alla lettera c) del comma 1, fino ad una

percentuale massima del 40% del finanziamento complessivo determinato all'articolo 16, con le modalita' di cui agli articoli 12, 13 e 14. 6. Per la copertura degli oneri relativi alla realizzazione, anche con modalita' informatiche, delle procedure connesse alla concessione dei contributi di cui alla presente ordinanza, gli enti locali interessati possono utilizzare fino all' 1% della quota assegnata. ART. 3 1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ripartisce i contributi tra le Regioni sulla base dell'indice medio di rischio sismico elaborato secondo i criteri riportati nell'allegato 2, a partire dai parametri di pericolosita' e rischio sismico determinati dal medesimo Dipartimento e dai centri di competenza di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 2004. 2. Le Regioni gestiscono i contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a). 3. Le Regioni predispongono i programmi per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, sentiti i comuni interessati che trasmettono una proposta di priorita' degli edifici ricadenti nel proprio ambito entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale, individuando gli interventi, le modalita' e i tempi di attuazione nel rispetto della presente ordinanza. 4. La quota del Fondo per i contributi degli interventi di prevenzione del rischio sismico, stabilita sulla base dei criteri del presente provvedimento per le Province autonome di Trento e Bolzano, e' acquisita al bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, comma 10, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. ART. 4 1. Nel caso di interventi su strutture o infrastrutture pubbliche o nel caso di interventi su edifici privati sono considerati elementi di priorita' la posizione dell'edificio in prospicienza di una via di fuga prevista nel piano di emergenza provinciale o comunale per il rischio sismico o vulcanico, oppure l'appartenenza all'infrastruttura a servizio della via di fuga o ancora l'interferenza con essa. 2. Un edificio e' ritenuto prospiciente ad una via di fuga se la facciata sulla via di fuga ha altezza superiore al doppio della distanza della facciata stessa dal ciglio opposto della via di fuga. ART. 5 1. Il finanziamento previsto nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 e' destinato allo svolgimento di studi di

microzonazione sismica almeno di livello 1, da eseguirsi con le finalita' definite negli Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 13 novembre 2008 2. I contributi di cui al comma 1 a valere sulle risorse stanziate all'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono concessi, nel limite delle risorse disponibili, alle Regioni ed agli Enti Locali previo cofinanziamento della spesa in misura non inferiore al 50% del costo degli studi di microzonazione. 3. Le Regioni, sentiti gli Enti locali interessati, con proprio provvedimento individuano i territori nei quali e' prioritaria la realizzazione degli studi di cui al comma 1. Nel medesimo provvedimento sono definite le condizioni minime necessarie per la realizzazione degli studi di microzonazione sismica avuto riguardo alla predisposizione ed attuazione degli strumenti urbanistici e sono individuate le modalita' di recepimento degli studi di microzonazione sismica negli strumenti urbanistici vigenti. 4. Sono escluse dall'esecuzione della microzonazione sismica le zone che incidono su Aree Naturali Protette, Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Aree adibite a verde pubblico di grandi dimensioni, come indicate nello strumento urbanistico generale che: a. non presentano insediamenti abitativi esistenti alla data di pubblicazione della presente ordinanza; b. non presentano nuove edificazioni di manufatti permanenti o interventi su quelli gia' esistenti; c. rientrano in aree gia' classificate R4 dal piano per l'assetto idrogeologico (PAI). 5. La presenza nelle aree di manufatti di classe d'uso I ai sensi del punto 2.4.2 del D.M. 14.01.2008, di modeste dimensioni e strettamente connessi alla fruibilita' delle aree stesse, non determina la necessita' di effettuare le indagini di microzonazione sismica. 6. Gli Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica costituiscono il documento tecnico di riferimento. Gli standard di rappresentazione ed archiviazione informatica sono definiti dalla Commissione tecnica di cui al comma 7 al fine di rendere i risultati omogenei e interoperabili. 7. Al fine di supportare e monitorare a livello nazionale gli studi di cui al presente articolo, in attuazione degli Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica, e' istituita una Commissione Tecnica, che opera a titolo gratuito presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, composta da: a. tre rappresentanti delle Regioni, di cui due designati dalla Conferenza Unificata ed uno scelto di volta in volta in funzione delle zone interessate dallo studio; b. tre rappresentanti del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; c. un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'unione delle Province Italiane, dell'associazione Nazionale dei Comuni Italiani, dell'unione Nazionale Comuni Comunita' Enti Montani, del Consiglio Nazionale degli Architetti, del Consiglio Nazionale dei Geologi e del Consiglio Nazionale degli Ingegneri. 8. La Commissione, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e' presieduta dal Direttore dell'ufficio Valutazione, prevenzione e mitigazione del rischio sismico, che ne

dispone la convocazione e si serve di una unita' di personale come supporto tecnico per la formazione e gestione delle banche dati e delle cartografie individuata nell'ambito di una rimodulazione della convenzione tra C.N.R. e Dipartimento della protezione civile - progetto Urbisit - work package 4, senza ulteriori oneri a carico dello Stato. 9. La Commissione, di cui al comma 1 dell'articolo 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 gennaio 2010, n. 3843, cessa la propria attivita' a decorrere dalla data di emanazione della presente ordinanza. ART. 6 1. Le Regioni per gli ambiti di propria competenza predispongono le specifiche di realizzazione degli studi, sentiti gli Enti locali, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza. 2. Le Regioni, nei successivi sessanta giorni, provvedono alla selezione di soggetti realizzatori dei progetti di studi di microzonazione sismica nelle aree interessate di cui al comma 3 dell'articolo 5. 3. Gli Enti locali si adoperano per favorire tecnicamente e logisticamente le indagini sul territorio, fornendo tutti i dati utili agli studi. 4. Le Regioni informano la Commissione tecnica di cui all'articolo 4, comma 6, sull'avanzamento degli studi. 5. Le Regioni certificano, entro sessanta giorni dal ricevimento degli elaborati finali degli studi di microzonazione sismica, che i soggetti realizzatori abbiano rispettato le specifiche definite dalle Regioni e dagli Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica, nonche' le ulteriori clausole contrattuali, e ne danno comunicazione alla Commissione tecnica. 6. La Commissione tecnica puo' richiedere chiarimenti, modifiche o approfondimenti degli studi comunicati e certificati dalle Regioni, che ne assicurano l'esecuzione entro i trenta giorni successivi alla richiesta. 7. Le Regioni, sentita la Commissione tecnica, approvano in maniera definitiva gli studi effettuati redigendo un certificato di conformita', a seguito del quale viene erogato il saldo. Articolo 7 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 5, comma 2, l'entita' dei contributi per lo svolgimento degli studi di microzonazione sismica e' riportata in tabella 1, in ragione della popolazione residente sul territorio comunale alla data di pubblicazione della presente ordinanza. Il contributo di 18.000 euro si applica anche alle circoscrizioni con piu' di 100.000 abitanti. I sotto riportati importi non comprendono il cofinanziamento di cui all'articolo 5, comma 2.

Popolazione Contributo Ab < 2.500 6.000,00 2.500 < ab. < 5.000 8.000,00 5.000 < ab. < 10.000 10.000,00 10.000 < ab. < 25.000 12.000,00 25.000 < ab. < 50.000 14.000,00 50.000 < ab. < 100.000 16.000,00 100.000 < ab. 18.000,00 Tab. 1 ART. 8 1. Per gli interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, destinatari dei contributi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), il costo convenzionale di intervento, ivi inclusi i costi delle finiture e degli impianti strettamente connessi all'esecuzione delle opere infrastrutturali, e' determinato nella seguente misura massima: a. rafforzamento locale: 100 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 300 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi; b. miglioramento sismico: 150 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 450 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi; c. demolizione e ricostruzione: 200 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 600 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi. ART. 9 1. Gli interventi di rafforzamento locale, oggetto del contributo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), rientranti nella fattispecie definita come riparazioni o interventi locali nelle vigenti norme tecniche, sono finalizzati a ridurre od eliminare i comportamenti di singoli elementi o parti strutturali, che danno luogo a condizioni di fragilita' e/o innesco di collassi locali. 2. Ricadono,tra l'altro, nella categoria di cui al comma 1 gli interventi: a. volti ad aumentare la duttilita' e/o la resistenza a compressione e a taglio di pilastri, travi e nodi delle strutture in cemento armato; b. volti a ridurre il rischio di ribaltamenti di pareti o di loro porzioni nelle strutture in muratura, eliminare le spinte o ad aumentare la duttilita' di elementi murari. 3. Per gli interventi di rafforzamento locale, per i quali le vigenti

norme tecniche prevedono solo la valutazione dell'incremento di capacita' degli elementi e dei meccanismi locali su cui si opera, e non la verifica globale della struttura, occorre assicurare che il comportamento strutturale della parte di edificio su cui si interviene non sia variato in modo significativo dagli interventi locali e che l'edificio non abbia carenze gravi non risolvibili attraverso interventi di rafforzamento locale, e quindi tali da non consentire di conseguire un effettivo beneficio alla struttura nel suo complesso. 4. Gli interventi di miglioramento sismico, per i quali le vigenti norme tecniche prevedono la valutazione della sicurezza prima e dopo l'intervento, devono consentire di raggiungere un valore minimo del rapporto capacita'/domanda pari al 60% e, comunque, un aumento della capacita' non inferiore al 20% di quella corrispondente all'adeguamento sismico. 5. Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono restituire edifici conformi alle norme tecniche e caratterizzati dagli stessi parametri edilizi dell'edificio preesistente, salvo il caso in cui siano consentiti interventi di sostituzione edilizia. 6. Tutti gli interventi devono rispettare le condizioni contenute nell'articolo 11 comma 1. ART.10 1. La selezione degli interventi e' affidata alle Regioni, secondo i programmi di cui all'art.3, comma 3, tenuto conto delle verifiche tecniche eseguite ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274. Le Regioni assicurano l'omogeneita' dei criteri e delle verifiche eseguite. 2. Il contributo concesso a carico del fondo di cui all'articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e' pari ad una quota del costo convenzionale di intervento dipendente dall'esito della verifica tecnica, espresso in termini di rapporto fra capacita' e domanda secondo il criterio di seguito riportato. Piu' in particolare, definito con aslv il rapporto capacita'/domanda che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo stato limite salvaguardia della vita, con asld il rapporto capacita'/domanda che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo stato limite di danno, riscontrati a seguito della verifica sismica svolta in accordo con la vigente normativa, sara' riconosciuto un contributo pari a: - 100% del costo convenzionale se a < 0,2; - 0% del costo convenzionale se a > 0,8 ; - [(380-400 a)/3] % del costo convenzionale se 0,2 < a < 0,8 Dove per a si intende aslv, nel caso di opere rilevanti in caso di collasso e il minore tra asld ed aslv nel caso di opere strategiche. 3. I valori di a devono essere coerenti con la pericolosita' attuale, cosi' come definita dal DM 14.01.2008 ovvero dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2006, n. 3519, e pertanto i risultati delle verifiche sismiche effettuati con riferimento alla pericolosita' sismica recata dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 devono essere rivalutati in termini di domanda, anche attraverso procedure semplificate, che tengano conto del valore dell'ordinata spettrale riferita al periodo proprio al quale e' associata la massima massa

partecipante della costruzione. ART. 11 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1 e 2, i contributi di cui all'articolo 2, comma 1, sub b) non possono essere concessi per interventi su edifici ricadenti in aree a rischio idrogeologico in zona R4, su edifici ridotti allo stato di rudere o abbandonati, su edifici realizzati o adeguati dopo il 1984 a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole 2. Per gli interventi di rafforzamento locale su edifici, la verifica di assenza di carenze gravi richiamate al comma 3 dell'articolo 9 puo' essere considerata soddisfatta se l'edificio rispetta contemporaneamente tutte le condizioni contenute nell'allegato 5 alla presente ordinanza. ART. 12 1. Per gli interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, destinatari dei contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), il contributo per il singolo edificio e' stabilito nella seguente misura massima e deve essere destinato unicamente agli interventi sulle parti strutturali: a. rafforzamento locale: 100 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 20.000 euro massimo per ogni unita' abitativa e 10.000 euro per altre unita' immobiliari; b. miglioramento sismico: 150 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 30.000 euro massimo per ogni unita' abitativa e 15.000 euro per altre unita' immobiliari; c. demolizione e ricostruzione: 200 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 40.000 euro massimo per ogni unita' abitativa e 20.000 euro per altre unita' immobiliari. ART. 13 1. Per gli interventi di rafforzamento locale sugli edifici privati, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), fermo restando quanto previsto dagli articoli 2 e 3, si applicano gli articoli 9 ed 11. 2. Nel caso di miglioramento sismico il progettista deve dimostrare che, a seguito dell'intervento, si raggiunge una soglia minima del rapporto capacita'/domanda pari al 60%, e comunque un aumento della stessa non inferiore al 20% di quella del livello corrispondente all'adeguamento sismico. 3. Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono restituire

edifici conformi alle norme tecniche e caratterizzati dagli stessi parametri edilizi dell'edificio preesistente, salvo il caso in cui siano consentiti dalle norme urbanistiche interventi di sostituzione edilizia. ART. 14 1. La ripartizione dei contributi di cui all'articolo 12 fra le Regioni si effettua con i criteri riportati nell'allegato 2. 2. Le Regioni, previa definizione dei relativi criteri, individuano i Comuni su cui attivare i contributi di cui all'articolo 12, d'intesa con i Comuni interessati. 3. I Comuni predispongono i bandi di cui al comma 5 nei limiti delle risorse ripartite ai sensi del comma 2. 4. Le richieste di contributo sono registrate dai Comuni e trasmesse alle Regioni che provvedono ad inserirle in apposita graduatoria di priorita' tenendo conto dei seguenti elementi: tipo di struttura, anno di realizzazione, occupazione giornaliera media, classificazione sismica e pericolosita' sismica, secondo i criteri riportati nell'allegato 3. Le richieste sono ammesse a contributo fino all'esaurimento delle risorse ripartite di cui al comma 2. 5. A tal fine i Comuni provvedono a pubblicizzare l'iniziativa mediante l'affissione del bando nell' Albo Pretorio e sul sito WEB istituzionale del Comune, chiedendo ai cittadini che intendono aderire all'iniziativa di presentare la richiesta di incentivo secondo la modulistica riportata nell'allegato 4, entro il termine di sessanta giorni dall'affissione del bando o dalla pubblicazione dello stesso nell'albo pretorio. 6. La Regione formula e rende pubblica la graduatoria delle richieste entro i successivi sessanta giorni: i soggetti collocati utilmente nella predetta graduatoria devono presentare un progetto di intervento sottoscritto da professionista abilitato ed iscritto all'albo, coerente con la richiesta presentata, entro il termine di novanta giorni per gli interventi di rafforzamento locale e di centottanta giorni per gli interventi di miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione. I progetti sono sottoposti allo sportello unico del Comune o degli Uffici intercomunali, ove esistenti, per il rilascio del permesso di costruire e per il controllo. 7. Per i progetti e gli interventi si applicano le procedure di controllo e vigilanza previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. 8. Gli interventi devono iniziare entro 30 giorni dalla data nella quale viene comunicata l'approvazione del progetto e del relativo contributo e devono essere completati entro 270, 360 o 450 giorni rispettivamente nei casi di rafforzamento locale, di miglioramento o di demolizione e ricostruzione; Il completamento dei lavori e' certificato dal Direttore dei Lavori e comunicato al Comune al fine dell'eventuale applicazione di riduzioni di contributo previste nelle procedure di cui al comma 9. 9. In allegato 6 sono riportate indicazioni di massima per la definizione degli edifici e per le procedure di erogazione dei

Atto Completo Page 11 of 17 contributi. ART. 15 1. I contributi concessi per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c) possono essere revocati dal Dipartimento della protezione civile, ove le somme attribuite ai sensi della presente ordinanza non vengano impegnate entro dodici mesi dalla relativa attribuzione. A tal fine le Regioni comunicano annualmente al Dipartimento della protezione civile l'avvenuto impegno o utilizzazione delle risorse stanziate per ciascuna annualita' con i relativi interventi effettuati. ART. 16 1. Per l'annualita' 2010 si provvede utilizzando le risorse - pari a 42,504 milioni di euro - di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con la seguente ripartizione: articolo 2, comma 1, lettera a): 4 milioni di euro; articolo 2, comma 1, lettere b) e c): 34 milioni di euro; articolo 2, comma 1, lettera d): 4 milioni di euro; per l'acquisto da parte del Dipartimento della protezione civile di beni e servizi strumentali all'esecuzione delle attivita' di cui alla presente ordinanza: 0,504 milioni di euro. 2. Il Dipartimento della protezione civile, l'anci e le Regioni definiscono entro 60 giorni dall'emanazione della presente ordinanza gli strumenti informatici di gestione della stessa. Roma, 13 novembre 2010 Il Presidente: Berlusconi Allegato 1 Obiettivi e criteri definiti dalla Commissione di cui all' ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3843/2010 Fermo restando l'obiettivo della riduzione del rischio sismico attraverso sia interventi sulle strutture ed infrastrutture, sia sulla migliore conoscenza dei fattori di rischio, la Commissione ha stabilito i criteri qualificanti seguenti: 1. Potranno essere finanziati interventi sia su edifici privati, sia su strutture e infrastrutture pubbliche. 2. I contributi per gli edifici privati di abitazione verranno graduati in relazione ad un indice di rischio a scala locale (ad esempio provinciale) basato su valutazioni a livello nazionale su dati del censimento ISTAT. 3. Per una programmazione piu' adeguata alle singole tipologie di

edifici pubblici si dovra' al piu' presto ottenere un quadro complessivo del rischio sismico associato alle diverse tipologie di costruzioni di competenza delle diverse amministrazioni (ad esempio scuole, ospedali). 4. I criteri di assegnazione delle priorita' e di graduazione degli interventi nelle diverse aree territoriali (province o regioni) per gli edifici pubblici dovranno tener conto, oltre che del rischio di danneggiamento, anche dell'esposizione e dunque del rischio di perdite umane o, per gli edifici strategici, delle conseguenze sulle attivita' di protezione civile successive a un terremoto. 5. Nella definizione delle priorita' su edifici privati e pubblici dovra' essere tenuto conto, attraverso opportuni strumenti, anche del rischio di sistema, in particolare in relazione al rischio indotto dai crolli su strade importanti ai fini dei piani di protezione civile. Particolare attenzione sara' posta su quelle situazioni critiche anche collegate ad un concomitante rischio vulcanico. 6. Per la prima annualita' ci si affidera' a stime di pericolosita' di tipo stazionario gia' disponibili (progetto DPC-INGV S1), ed a valutazioni di vulnerabilita' anch'esse gia' disponibili a livello nazionale. Le previsioni di pericolosita' a medio termine saranno prese in considerazione a partire dal 2011, previa valutazione di consenso del mondo scientifico. 7. Sempre per la prima annualita' sara' possibile finanziare, oltre agli interventi su strutture ed infrastrutture pubbliche, ed a quelli su edifici privati, anche studi di microzonazione sismica che consentono una migliore stima della severita' delle azioni sismiche a partire dalla pericolosita' di base. Inoltre gli interventi su edifici e opere pubbliche strategiche e rilevanti saranno basati sugli esiti delle verifiche di sicurezza effettuate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 o coerenti con i suoi criteri generali. E' opportuno che tali verifiche siano controllate da commissioni di esperti. 8. Ai fini del conseguimento piu' rapido degli obiettivi di riduzione della vulnerabilita', si potra' far ricorso a interventi di rafforzamento locale, cosi' come definiti nelle Norme tecniche delle costruzioni (DM14.01.08), secondo i criteri applicati in Abruzzo nel ripristino delle scuole e degli edifici privati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790; il rafforzamento locale potra' essere applicato a condizione che siano soddisfatte alcune condizioni minime essenziali relative alle caratteristiche dell'organismo strutturale, e sara' finalizzato alla eliminazione o drastica riduzione di alcune carenze strutturali tipiche delle costruzioni esistenti in c.a. o in muratura. A tal fine sara' opportuno emanare delle Linee guida per gli interventi di rafforzamento locale contenenti le caratteristiche minime delle costruzioni,le indagini di base, tipologie di intervento ammissibili, stime speditive quantitative del rischio sismico). 9. I contributi per l'intervento sulle singole opere potranno essere basati su costi parametrici calibrati per conseguire un livello minimo di miglioramento sismico, ferma restando la possibilita' di raggiungere livelli superiori di sicurezza, o di effettuare la demolizione e ricostruzione. I maggiori costi saranno a carico dell'ente beneficiario del contributo. 10. I costi parametrici dovranno essere graduati in relazione ai diversi obiettivi di sicurezza da conseguire e della tipologia d'intervento (rafforzamento o miglioramento sismico).

11. Al fine di stabilire una linea di azione in conseguenza della presa d'atto degli esiti della verifica sismica da parte dell'ente proprietario, occorre definire soglie accettabili di rischio, al di sotto delle quali non e' necessario intervenire ed i criteri di sicurezza da adottare per le costruzioni chiaramente deficitarie: ad esempio prevedere tempi rapidi per intervenire, trascorsi i quali infruttuosamente la costruzione viene resa inutilizzabile per gli scopi attuali. Ripartizione delle risorse Allegato 2 1. Le risorse disponibili sono ripartite in ragione delle condizioni di rischio sismico dei beni esposti. Obiettivo primario e' la riduzione del rischio di perdita di vite umane. A tal fine, sono considerati solo i comuni che hanno pericolosita' sismica di base riferita all'accelerazione orizzontale massima ag, cosi' come definita dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2006, n. 3519, con valori superiori o uguali a 0,125g. Il criterio di base della ripartizione e' riferito ad una valutazione del rischio effettuata secondo la procedura descritta nei commi successivi. 2. Si determinata per ciascun Comune la pericolosita' sismica di base, espressa in termini di accelerazione orizzontale massima del terreno ag per un tempo di ritorno di 475 anni in condizioni di sottosuolo rigido e pianeggiante, cosi' come riportata anche negli Allegati alle Norme Tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14.1.2008: il valore rappresentativo della pericolosita' sismica di ciascun comune e' il valore piu' elevato di ag fra i centri e nuclei ISTAT del comune. 3. Si determina il rischio sismico annuo atteso per ciascun comune, con riferimento a valutazioni effettuate dal Dipartimento della Protezione Civile e dai suoi centri di competenza, utilizzando i dati relativi alla popolazione ed agli edifici privati ad uso abitativo resi disponibili dal censimento della popolazione e delle abitazioni effettuato dall'istat nel 2001 secondo i passi seguenti: a. si determinano le perdite annue attese in termini di popolazione coinvolta nei crolli in quanto occupante gli edifici con danni gravissimi (pc), tali perdite sono utilizzate per definire l'indicatore di rischio per la vita umana. La perdita e' valutata per ciascun comune ammesso e sommata a livello di regione. la stima e' effettuata con modelli di valutazione del rischio differenti, mediandone i risultati. b. Al fine di tener conto sia della entita' assoluta delle perdite sia dell'incidenza percentuale delle stesse, si considera, oltre alla popolazione coinvolta in crolli Pc, anche il rapporto di tale numero rispetto alla popolazione residente Pcp. Entrambi gli indicatori sono normalizzati, in modo da ottenere lo stesso valore complessivo somma di quelli relativi a tutti i comuni italiani. c. I due indicatori Pc e Pcp vengono quindi mediati prima fra i diversi modelli di calcolo di cui al Sub b, e successivamente fra loro, ottenendo l'indice finale. d. Si ottiene una graduatoria in base al valore di tale indice, che determina la ripartizione delle risorse disponibili fra le regioni, determinate dal prodotto fra il valore dell'indice medio normalizzato e l'entita' del contributo complessivo disponibile.

Allegato 3 Criteri di priorita' per interventi su edifici privati 1. Nella formazione delle graduatorie di priorita' di finanziamento degli interventi su edifici privati la Regione terra' conto dei seguenti indicatori, riferiti a ciascun edificio e secondo le modalita' descritti nei successivi commi: tipo di struttura, epoca di realizzazione, occupazione giornaliera media riferita alla superficie totale lorda dell'edificio (somma di tutte le superfici coperte di tutti i piani abitabili), prospicienza su vie di fuga. 2. In tabella 1 sono riportati i punteggi base relativi alla tipologia di struttura ed all'epoca di realizzazione. 3. Tali punteggi vengono corretti moltiplicandoli per un fattore F proporzionale al rapporto fra il numero medio di occupanti giornalmente l'edificio (dimoranti stabilmente per le unita' ad uso abitativo, esercenti arte o professione e impiegati in attivita' produttive per le unita' immobiliari destinate a tali usi) e il contributo richiesto, moltiplicato per il valore dell'accelerazione di picco al suolo con periodo di ritorno pari a 475 anni espresso in g (il valore di F non puo' superare 100): F = K ag Occupanti/(contributo in ), con K = 200000 ed F <=100 Tab. 1: Punteggi relativi alla struttura ed all'epoca di realizzazione Epoca di Struttura in Struttura Struttura realizzazione Calcestruzzo in Muratura in Acciaio armato o mista Prima del 1919 100 100 90 Tra il 1920 80 90 80 ed il 1945 Tra il 1946 60 70 60 ed il 1961 Tra il 1962 50 60 40 ed il 1971 Tra il 1972 30 40 20 ed il 1981 Tra il 1982 20 30 10 ed il 1984 Dopo il 1984 0 0 0 4. Per gli edifici progettati o costruiti in assenza di classificazione sismica (v. allegato 7) del comune di appartenenza il punteggio viene maggiorato del 20%. 5. Per gli edifici prospicienti una via di fuga, secondo quanto stabilito dall'articolo 4, il punteggio viene ulteriormente maggiorato del 50%.

1-12-2010 Supplemento ordinario n. 262 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 281 Allegato 4: Modulo per la richiesta di contributo ai sensi dell articolo 14, comma 5 Attuazione dell articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, O.P.C.M. n. XXXX del YYYY Fondo per la prevenzione del rischio sismico Schema di richiesta di incentivo per interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, di edifici privati (art. 2, comma 1, lettera c) data _ _ _ _ _ _ _ _ Regione _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Al Sindaco del Comune di : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ prov. _ _ classificato sismico dal 1 _ _ _ _ _ _ _ _ declassificato dal _ _ _ _ al _ _ _ _ Ai sensi dell art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni, il/la sottoscritto/a (nome) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (cognome) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, nato a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ prov. _ _, il _ _ _ _ _ _ _ _, residente a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ prov. _ _, via/piazza _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ n. _ _ _ _, CF: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ in qualità di 2 : proprietario di edificio singolo amministratore di edificio condominiale formalmente costituito 3 rappresentante della comunione designato all unanimità 4 CHIEDE di poter accedere agli incentivi previsti dall articolo 12 dell ordinanza per interventi strutturali di 5 : rafforzamento locale / miglioramento sismico demolizione e ricostruzione Relativi all edificio ubicato in codesto Comune in frazione/località _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 La data di prima classificazione sismica del Comune si desume dalla colonna 5 dell allegato 7, il periodo di eventuale declassificazione dalla colonna 6 dell allegato 7. 2 Barrare una sola delle tre possibilità annerendo il corrispondente cerchietto 3 vedi All. 6 punto 2 sub a) all ordinanza: nel caso di condomini costituiti formalmente, la domanda di accesso ai contributi può essere prodotta dall Amministratore in conformità al regolamento adottato dal condominio 4 vedi All. 6 punto 2 sub b) all ordinanza : Nel caso di comunioni i proprietari designano all unanimità, con apposita scrittura privata autenticata un rappresentante della comunione. Questi provvede a redigere la richiesta di incentivo di cui al comma 5 dell art. 14. Copia conforme della scrittura privata va allegata alla richiesta di incentivo. 5 Barrare una sola delle due caselle annerendo il corrispondente cerchietto 18

1-12-2010 Supplemento ordinario n. 262 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 281 via/piazza _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ n. _ _ _ _, censito Al catasto 6 fabbricati terreni foglio _ _ _ _, particelle _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ foglio _ _ _ _, particelle _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ foglio _ _ _ _, particelle _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ foglio _ _ _ _, particelle _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ DICHIARA che: 1) l edificio è composto dalle unità immobiliari riportate nella seconda colonna del seguente quadro ed ospita il numero medio di occupanti giornalmente riportato nella terza colonna 7 : Tab. 1: Numero unità immobiliari e numero occupanti stabilmente le medesime USO Numero unità immobiliari Numero occupanti ( 8 ) abitativo _ _ _ _ _ _ Eserc. arte o professione _ _ _ _ _ _ produttivo _ _ _ _ _ _ 2) l edificio per cui si chiede l incentivo ha le seguenti caratteristiche relative alla tipologia costruttiva ed all epoca di costruzione 9 : Tipologia Costruttiva calcestruzzo armato muratura o mista acciaio Epoca di realizzazione Tra il Prima 1920 ed il del 1919 1945 Tra il 1946 ed il 1961 Tra il 1962 ed il 1971 Tra il 1972 ed il 1981 Tra il 1982 ed il 1984 Dopo il 1984 3) la superficie lorda coperta complessiva 10 di edificio soggetta ad interventi è di: _ _ _ _ _ _ mq 4) l edificio non è oggetto di interventi strutturali, già eseguiti o in corso alla data di pubblicazione della presente ordinanza, che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità; 6 Scegliere uno solo dei catasti ed identificare foglio e particelle in coerenza con esso 7 Il numero di occupanti, diviso per l incentivo richiesto, influenza la posizione in graduatoria 8 numero medio di occupanti giornalmente l edificio (dimoranti stabilmente per le unità ad uso abitativo, esercenti arte o professione e impiegati in attività produttive per le unità immobiliari destinate a tali usi (allegato 3 punto 3) 9 Barrare una sola delle possibili scelte annerendo il corrispondente cerchietto 10 Per superficie lorda complessiva coperta dell edificio si intende la somma delle superfici calpestabili coperte delle unità immobiliari e delle parti comuni dell edificio e delle superfici occupate da muri portanti, setti, tamponature e tramezzi. 19

1-12-2010 Supplemento ordinario n. 262 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 281 5) l edificio non ricade in area classificata R4 dal piano per l assetto idrogeologico (PAI ), 6) l edificio non è ridotto allo stato di rudere o abbandonato e non ricade nella fattispecie di cui all art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 11 ; 7) oltre due terzi dei millesimi di proprietà delle unità immobiliari dell edificio sono destinati a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari, oppure all esercizio continuativo di arte o professione o attività produttiva. 8) L edificio è stato progettato o costruito quando il Comune: Era classificato sismico Non era classificato sismico 12 9) L edificio è prospiciente una via di fuga secondo quanto riportato nei piani di protezione civile del comune 13 Si: data piano _ _ _ _ _ _ _ _ No o il piano non individua le vie di fuga Firma del richiedente Per quanto sopra dichiarato l importo massimo dell incentivo è di 14 rafforzamento locale miglioramento demolizione e ricostruzione _ _ _ _ _ _, _ _ _ _ _ _ _ _, _ _ _ _ _ _ _ _, _ _ 11 Art.51 (Finanziamenti pubblici e sanatoria ): La concessione di indennizzi, ai sensi della legislazione sulle calamita' naturali, e' esclusa nei casi in cui gli immobili danneggiati siano stati eseguiti abusivamente in zone alluvionali; la citata concessione di indennizzi e' altresi' esclusa per gli immobili edificati in zone sismiche senza i prescritti criteri di sicurezza e senza che sia intervenuta sanatoria. 12 Il punto 4 dell Allegato 3 prevede che se l edificio è stato progettato o costruito quando il comune in cui è situato non era classificato sismico, il punteggio per la graduatoria viene maggiorato del 20%. La sussistenza del requisito si evince confrontando l epoca di costruzione con le date di classificazione sismica dei comuni riportate nell allegato 7. 13 Il punteggio per gli edifici prospicienti le vie di fuga viene maggiorato del 50%. Se il piano di protezione civile non è stato approvato o lo è stato ma non definisce le vie di fuga, la maggiorazione non si applica, non potendosi stabilire se l edificio prospetta su dette vie di fuga. Se il piano è stato approvato e definisce le vie di fuga, riportare la data di approvazione. Barrare una sola delle due possibilità annerendo il corrispondente cerchietto. 14 L importo si ottiene come il minore fra due prodotti: 1) il prodotto della superficie coperta lorda dell edificio per il contributo a metro quadrato di: 100 /m 2 nel caso di rafforzamento locale, 150 /m 2 nel caso di miglioramento sismico, 200 /m 2 nel caso di demolizione e ricostruzione; 2)la somma dei prodotti delle unità immobiliari su cui si interviene per il contributo massimo per unità immobiliare. Quest ultimo, per le u.i ad uso abitativo è pari a 20.000 per quelle soggette a rafforzamento locale, 30.000 per quelle soggette a miglioramento e 40.000, per quelle soggette a demolizione e ricostruzione; il contributo si dimezza per le u.i. destinate ad esercizio di arte o professione o ad uso produttivo. 20

Allegato 4 Parte di provvedimento in formato grafico Allegato 5 Condizioni per l'applicabilita' del rafforzamento locale (assenza di carenze gravi) - articolo 11, c.2 Per gli interventi di rafforzamento locale su edifici, la verifica di assenza di carenze gravi richiamate al comma 3 dell'articolo 9 puo' essere considerata soddisfatta se l'edificio rispetta contemporaneamente tutte le condizioni di seguito riportate. Tali condizioni sono valide solo ai fini del contributo concesso con la presente ordinanza. a. per edifici in muratura con le seguenti caratteristiche: Altezza non oltre 3 piani fuori terra, assenza di pareti portanti in falso, assenza di murature portanti costituite da elementi in laterizio non strutturale, assenza di danni strutturali medio - gravi visibili, tipologie di muratura ricomprese nella tabella C8A.2.1 dell'appendice C.8.A.2 alla circolare 2 febbraio 2009 n. 617 delle Norme Tecniche per le costruzioni emanate con d.m. 14.1.2008, con esclusione della prima tipologia di muratura - Muratura in pietrame disordinata (ciottoli, pietre erratiche e irregolari), valore della compressione media nei setti murari per effetto dei soli carichi permanenti e variabili non superiore a 1/5 della resistenza media a compressione; quest'ultima puo' essere ricavata, in mancanza di piu' accurate valutazioni, dalla tabella C8A.2.1 della citata appendice alla circolare n. 617, buone condizioni di conservazione. b. Per edifici in calcestruzzo armato, in acciaio o in combinazione con le seguenti caratteristiche: realizzazione successiva al 1970; struttura caratterizzata da un sistema resistente alle forze orizzontali in entrambe le direzioni ortogonali, altezza non oltre 4 piani fuori terra; forma in pianta relativamente compatta; assenza di danni strutturali medio - gravi visibili, tensione media di compressione negli elementi strutturali verticali portanti in cemento armato per effetto dei soli carichi permanenti e variabili inferiore a 4 MPa; tensione media di compressione negli elementi strutturali verticali portanti in acciaio per effetto dei soli carichi permanenti e variabili inferiore a 1/3 della tensione di snervamento e snellezza massima delle colonne inferiore a 100 buone condizioni di conservazione. c. Per edifici a struttura mista devono sussistere contemporaneamente le condizioni specificate in precedenza ed applicabili a ciascuna tipologia strutturale costituente la struttura.

Allegato 6 Indicazioni di massima per la definizione di edificio e per le procedure di erogazione dei contributi - articolo 14 1. I beneficiari dei contributi sono i proprietari di edifici, la cui definizione e' riportata di seguito 2. Gli edifici sono intesi come unita' strutturali minime di intervento.gli edifici possono essere isolati, ossia separati da altri edifici da spazi (strade, piazze) o da giunti sismici, come normalmente accade per le costruzioni in cemento armato o in acciaio edificate in accordo con le norme sismiche, oppure possono costituire parti di aggregati strutturali piu' ampi. In questo secondo caso piu' edifici, anche realizzati con tecnologie diverse, in qualche modo interagiscono fra di loro in caso di sisma ed essi vengono identificati dal progettista sulla base di considerazioni riguardanti il livello di interazione fra di essi: se l'interazione e' bassa e' possibile studiare l'intervento considerando l'edificio indipendente dal resto dell'aggregato. Se cosi' non e' il progettista definisce l'unita' minima di intervento che ragionevolmente puo' rappresentare il comportamento strutturale, oppure considera l'aggregato nel suo complesso. a. Nel caso di condomini costituiti formalmente, la domanda di accesso ai contributi puo' essere prodotta dall'amministratore in conformita' al regolamento adottato dal condominio. b. Nel caso di comunioni i proprietari designano all'unanimita', con apposita scrittura privata autenticata un rappresentante della comunione. Questi provvede a redigere la richiesta di incentivo di cui al comma 5 dell'articolo 14. c. L'Amministratore o il rappresentante della comunione provvedono ad individuare il professionista incaricato della progettazione e successivamente l'impresa realizzatrice dell'intervento. Il rappresentante puo' essere autorizzato a ricevere su un conto corrente dedicato i contributi erogati dalla Regione. 3. La superficie a cui si fa riferimento per la determinazione del contributo e' quella risultante alla data di emanazione del presente provvedimento; eventuali ampliamenti consentiti dal piano case sono a totale carico del beneficiario. Nel caso in cui la ricostruzione preveda una superficie inferiore a quella originaria, l'incentivo viene calcolato con riferimento alla superficie dell'edificio ricostruito. 4. I contributi sono concessi dalle Regioni, con il versamento di somme corrispondenti agli stati di avanzamento dei lavori. Una prima rata e' erogata al momento dell'esecuzione del 30% del valore delle opere strutturali previste in progetto, la seconda rata e' erogata al momento dell'esecuzione del 70% del valore delle opere strutturali previste. La rata del 30% viene erogata a saldo al completamento dei lavori. Nel caso di lavori che richiedano il collaudo statico la rata finale e' erogata al momento della presentazione del certificato di collaudo statico. 5. Il raggiungimento di ciascuno stato di avanzamento viene documentato dal beneficiario mediante presentazione delle fatture quietanzate di pagamento dell'impresa esecutrice nonche' con la presentazione del SAL redatto dal Direttore dei lavori, comprensivo della documentazione fotografica degli interventi effettuati. 6. In caso di superamento dei termini di conclusione la ditta

appaltatrice e' soggetta all'applicazione di una penale definita nel contratto in misura non superiore all'1% del corrispettivo per ogni settimana di ritardo. 7. I prezzi utilizzati per la contabilita' dei lavori sulle parti strutturali devono essere non superiori a quelli previsti nei prezziari regionali. Allegato 7 Parte di provvedimento in formato grafico 02.12.2010 Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 13:44:07 Stampa Chiudi

1-12-2010 Supplemento ordinario n. 262 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 281 07011011 011 Castelnuovo Magra 0.14846 1982 07011013 011 Follo 0.145202 2003 07011015 011 La Spezia 0.130382 2003 07011016 011 Lerici 0.129555 2003 07011018 011 Maissana 0.151911 2003 07011020 011 Ortonovo 0.147536 1982 07011021 011 Pignone 0.126775 2003 07011023 011 Riccò del Golfo di Spezia 0.131116 2003 07011025 011 Rocchetta di Vara 0.163616 1927 07011026 011 Santo Stefano di Magra 0.151632 1982 07011027 011 Sarzana 0.152242 1927 07011028 011 Sesta Godano 0.174765 2003 07011029 011 Varese Ligure 0.17104 2003 07011031 011 Vezzano Ligure 0.141619 1982 07011032 011 Zignago 0.164747 1927 08033002 033 Alseno 0.146708 2003 08033004 033 Bettola 0.133822 2003 08033012 033 Castell'Arquato 0.141927 2003 08033019 033 Farini 0.150776 2003 08033020 033 Ferriere 0.149196 2003 08033021 033 Fiorenzuola d'arda 0.129308 2003 08033025 033 Gropparello 0.126225 2003 08033026 033 Lugagnano Val d'arda 0.133402 2003 08033028 033 Morfasso 0.157897 2003 08033044 033 Vernasca 0.146938 2003 08034001 034 Albareto 0.200043 2003 08034002 034 Bardi 0.194234 2003 08034003 034 Bedonia 0.192811 2003 08034004 034 Berceto 0.19654 2003 08034005 034 Bore 0.154874 2003 08034006 034 Borgo Val di Taro 0.202229 2003 08034007 034 Busseto 0.130547 2003 08034008 034 Calestano 0.166643 2003 08034009 034 Collecchio 0.156511 2003 08034011 034 Compiano 0.19763 2003 08034012 034 Corniglio 0.199426 1927 1937-2003 08034013 034 Felino 0.157268 2003 08034014 034 Fidenza 0.15529 2003 08034015 034 Fontanellato 0.149367 2003 08034016 034 Fontevivo 0.148256 2003 08034017 034 Fornovo di Taro 0.159617 2003 08034018 034 Langhirano 0.160439 2003 08034019 034 Lesignano de' Bagni 0.157848 2003 08034020 034 Medesano 0.157055 2003 08034022 034 Monchio delle Corti 0.201358 1927 1937-1983 08034023 034 Montechiarugolo 0.155758 2003 08034024 034 Neviano degli Arduini 0.163124 1927 1937-2003 08034025 034 Noceto 0.155413 2003 44

1-12-2010 Supplemento ordinario n. 262 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 281 08034026 034 Palanzano 0.197444 1927 1937-1983 08034027 034 Parma 0.156318 2003 08034028 034 Pellegrino Parmense 0.15635 2003 08034031 034 Sala Baganza 0.156961 2003 08034032 034 Salsomaggiore Terme 0.154967 2003 08034035 034 Solignano 0.168569 2003 08034036 034 Soragna 0.137368 2003 08034038 034 Terenzo 0.16535 2003 08034039 034 Tizzano Val Parma 0.174544 1927 1937-2003 08034040 034 Tornolo 0.191976 1984 08034042 034 Traversetolo 0.157597 2003 08034043 034 Trecasali 0.125531 2003 08034044 034 Valmozzola 0.189 2003 08034045 034 Varano de' Melegari 0.158849 2003 08034046 034 Varsi 0.182024 2003 08035001 035 Albinea 0.161278 2003 08035002 035 Bagnolo in Piano 0.153044 2003 08035003 035 Baiso 0.159941 2003 08035004 035 Bibbiano 0.157486 2003 08035007 035 Busana 0.190835 1927 1937-1983 08035008 035 Cadelbosco di Sopra 0.143562 2003 08035009 035 Campagnola Emilia 0.144373 2003 08035010 035 Campegine 0.137709 2003 08035011 035 Carpineti 0.163438 2003 08035012 035 Casalgrande 0.163511 2003 08035013 035 Casina 0.158662 2003 08035014 035 Castellarano 0.162283 2003 08035015 035 Castelnovo di Sotto 0.127645 2003 08035016 035 Castelnovo ne' Monti 0.173125 1927 1937-1983 08035017 035 Cavriago 0.154871 2003 08035018 035 Canossa 0.159215 2003 08035019 035 Collagna 0.203256 1927 1937-1983 08035020 035 Correggio 0.160038 2003 08035021 035 Fabbrico 0.139572 2003 08035022 035 Gattatico 0.139091 2003 08035025 035 Ligonchio 0.20114 1927 1937-1983 08035027 035 Montecchio Emilia 0.154981 2003 08035028 035 Novellara 0.140247 2003 08035030 035 Quattro Castella 0.159233 2003 08035031 035 Ramiseto 0.199735 1927 1937-1983 08035032 035 Reggiolo 0.130072 2003 08035033 035 Reggio nell'emilia 0.161255 2003 08035034 035 Rio Saliceto 0.150276 2003 08035035 035 Rolo 0.139335 2003 08035036 035 Rubiera 0.162018 2003 08035037 035 San Martino in Rio 0.16138 2003 08035038 035 San Polo d'enza 0.158208 2003 08035039 035 Sant'Ilario d'enza 0.146267 2003 45

1-12-2010 Supplemento ordinario n. 262 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 281 08035040 035 Scandiano 0.16306 2003 08035041 035 Toano 0.170628 1927 1937-1983 08035042 035 Vetto 0.166526 1927 1937-1983 08035043 035 Vezzano sul Crostolo 0.159256 2003 08035044 035 Viano 0.160386 2003 08035045 035 Villa Minozzo 0.199375 1927 1937-1983 08036001 036 Bastiglia 0.157921 2003 08036002 036 Bomporto 0.159657 2003 08036003 036 Campogalliano 0.161536 2003 08036004 036 Camposanto 0.154605 2003 08036005 036 Carpi 0.157091 2003 08036006 036 Castelfranco Emilia 0.16418 2003 08036007 036 Castelnuovo Rangone 0.164333 2003 08036008 036 Castelvetro di Modena 0.163364 2003 08036009 036 Cavezzo 0.151619 2003 08036010 036 Concordia sulla Secchia 0.138134 2003 08036011 036 Fanano 0.196394 1927 1937-2003 08036012 036 Finale Emilia 0.153403 2003 08036013 036 Fiorano Modenese 0.163589 2003 08036014 036 Fiumalbo 0.201399 1927 1937-2003 08036015 036 Formigine 0.164501 2003 08036016 036 Frassinoro 0.203474 1927 1937-1983 08036017 036 Guiglia 0.160321 2003 08036018 036 Lama Mocogno 0.177122 1927 1937-2003 08036019 036 Maranello 0.163715 2003 08036020 036 Marano sul Panaro 0.161568 2003 08036021 036 Medolla 0.152412 2003 08036022 036 Mirandola 0.14786 2003 08036023 036 Modena 0.163453 2003 08036024 036 Montecreto 0.175342 1927 1937-2003 08036025 036 Montefiorino 0.169613 1927 1937-2003 08036026 036 Montese 0.172834 2003 08036027 036 Nonantola 0.161828 2003 08036028 036 Novi di Modena 0.151693 2003 08036029 036 Palagano 0.180384 2003 08036030 036 Pavullo nel Frignano 0.161938 2003 08036031 036 Pievepelago 0.201907 1927 1937-1983 08036032 036 Polinago 0.160872 2003 08036033 036 Prignano sulla Secchia 0.160319 2003 08036034 036 Ravarino 0.157528 2003 08036035 036 Riolunato 0.195936 1927 1937-2003 08036036 036 San Cesario sul Panaro 0.163794 2003 08036037 036 San Felice sul Panaro 0.152921 2003 08036038 036 San Possidonio 0.146904 2003 08036039 036 San Prospero 0.155779 2003 08036040 036 Sassuolo 0.163207 2003 08036041 036 Savignano sul Panaro 0.164001 2003 08036042 036 Serramazzoni 0.161175 2003 46

1-12-2010 Supplemento ordinario n. 262 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 281 08036043 036 Sestola 0.182751 1927 1937-2003 08036044 036 Soliera 0.159354 2003 08036045 036 Spilamberto 0.163927 2003 08036046 036 Vignola 0.163928 2003 08036047 036 Zocca 0.160384 2003 08037001 037 Anzola dell'emilia 0.164023 2003 08037002 037 Argelato 0.166698 2003 08037003 037 Baricella 0.161925 2003 08037004 037 Bazzano 0.163531 2003 08037005 037 Bentivoglio 0.165524 2003 08037006 037 Bologna 0.17226 2003 08037007 037 Borgo Tossignano 0.208167 1983 08037008 037 Budrio 0.179947 2003 08037009 037 Calderara di Reno 0.166247 2003 08037010 037 Camugnano 0.199254 2003 08037011 037 Casalecchio di Reno 0.165249 2003 08037012 037 Casalfiumanese 0.207222 1983 08037013 037 Castel d'aiano 0.163101 2003 08037014 037 Castel del Rio 0.205513 1983 08037015 037 Castel di Casio 0.198078 2003 08037016 037 Castel Guelfo di Bologna 0.198062 1983 08037017 037 Castello d'argile 0.158977 2003 08037018 037 Castello di Serravalle 0.162428 2003 08037019 037 Castel Maggiore 0.16854 2003 08037020 037 Castel San Pietro Terme 0.201145 2003 08037021 037 Castenaso 0.177698 2003 08037022 037 Castiglione dei Pepoli 0.199443 2003 08037023 037 Crespellano 0.163516 2003 08037024 037 Crevalcore 0.157628 2003 08037025 037 Dozza 0.204146 1983 08037026 037 Fontanelice 0.205741 1983 08037027 037 Gaggio Montano 0.183461 2003 08037028 037 Galliera 0.156466 2003 08037029 037 Granaglione 0.200115 2003 08037030 037 Granarolo dell'emilia 0.171014 2003 08037031 037 Grizzana Morandi 0.170689 2003 08037032 037 Imola 0.207057 1983 08037033 037 Lizzano in Belvedere 0.195955 2003 08037034 037 Loiano 0.182168 2003 08037035 037 Malalbergo 0.16318 2003 08037036 037 Marzabotto 0.164095 2003 08037037 037 Medicina 0.191185 1983 08037038 037 Minerbio 0.16556 2003 08037039 037 Molinella 0.173949 2003 08037040 037 Monghidoro 0.189454 2003 08037041 037 Monterenzio 0.194574 1983 08037042 037 Monte San Pietro 0.163779 2003 08037043 037 Monteveglio 0.163318 2003 47

1-12-2010 Supplemento ordinario n. 262 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 281 08037044 037 Monzuno 0.167968 2003 08037045 037 Mordano 0.196164 1983 08037046 037 Ozzano dell'emilia 0.188102 2003 08037047 037 Pianoro 0.177461 2003 08037048 037 Pieve di Cento 0.157623 2003 08037049 037 Porretta Terme 0.193586 2003 08037050 037 Sala Bolognese 0.164822 2003 08037051 037 San Benedetto Val di Sambro 0.183857 2003 08037052 037 San Giorgio di Piano 0.163031 2003 08037053 037 San Giovanni in Persiceto 0.163237 2003 08037054 037 San Lazzaro di Savena 0.180483 2003 08037055 037 San Pietro in Casale 0.158696 2003 08037056 037 Sant'Agata Bolognese 0.160987 2003 08037057 037 Sasso Marconi 0.166277 2003 08037058 037 Savigno 0.160225 2003 08037059 037 Vergato 0.168734 2003 08037060 037 Zola Predosa 0.163954 2003 08038001 038 Argenta 0.165724 2003 08038003 038 Bondeno 0.147689 2003 08038004 038 Cento 0.157407 2003 08038008 038 Ferrara 0.156021 2003 08038012 038 Masi Torello 0.140128 2003 08038015 038 Migliarino 0.13198 2003 08038016 038 Mirabello 0.1493 2003 08038017 038 Ostellato 0.144158 2003 08038018 038 Poggio Renatico 0.155858 2003 08038019 038 Portomaggiore 0.154582 2003 08038021 038 Sant'Agostino 0.155202 2003 08038022 038 Vigarano Mainarda 0.146506 2003 08038023 038 Voghiera 0.152474 2003 08038024 038 Tresigallo 0.12567 2003 08039001 039 Alfonsine 0.163365 2003 08039002 039 Bagnacavallo 0.184646 1983 08039003 039 Bagnara di Romagna 0.197175 1983 08039004 039 Brisighella 0.21054 1927 08039005 039 Casola Valsenio 0.20989 1983 08039006 039 Castel Bolognese 0.206385 1983 08039007 039 Cervia 0.188003 1983 08039008 039 Conselice 0.178822 1983 08039009 039 Cotignola 0.197206 1983 08039010 039 Faenza 0.20871 1983 08039011 039 Fusignano 0.174651 1983 08039012 039 Lugo 0.187387 1983 08039013 039 Massa Lombarda 0.1859 1983 08039014 039 Ravenna 0.192339 2003 08039015 039 Riolo Terme 0.20918 1983 08039016 039 Russi 0.189477 1983 08039017 039 Sant'Agata sul Santerno 0.18325 1983 48

1-12-2010 Supplemento ordinario n. 262 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 281 08039018 039 Solarolo 0.201102 1983 08040001 040 Bagno di Romagna 0.208366 1927 08040003 040 Bertinoro 0.206915 1983 08040004 040 Borghi 0.188337 1983 08040005 040 Castrocaro Terme e Terra del Sole 0.209598 1983 08040007 040 Cesena 0.205344 1983 08040008 040 Cesenatico 0.186397 1983 08040009 040 Civitella di Romagna 0.210098 1927 08040011 040 Dovadola 0.210507 1983 08040012 040 Forlì 0.20823 1983 08040013 040 Forlimpopoli 0.205782 1983 08040014 040 Galeata 0.210325 1927 08040015 040 Gambettola 0.190425 1983 08040016 040 Gatteo 0.186776 1983 08040018 040 Longiano 0.19259 1983 08040019 040 Meldola 0.209333 1983 08040020 040 Mercato Saraceno 0.205112 1927 1938-1983 08040022 040 Modigliana 0.210498 1983 08040028 040 Montiano 0.194129 1983 08040031 040 Portico e San Benedetto 0.209759 1983 08040032 040 Predappio 0.210299 1983 08040033 040 Premilcuore 0.210083 1927 08040036 040 Rocca San Casciano 0.210573 1927 08040037 040 Roncofreddo 0.200186 1983 08040041 040 San Mauro Pascoli 0.185575 1983 08040043 040 Santa Sofia 0.209336 1927 08040044 040 Sarsina 0.20817 1927 1938-1983 08040045 040 Savignano sul Rubicone 0.187714 1983 08040046 040 Sogliano al Rubicone 0.197193 1927 1938-1983 08040049 040 Tredozio 0.210526 1983 08040050 040 Verghereto 0.209533 1927 08099001 099 Bellaria-Igea Marina 0.183398 1983 08099002 099 Cattolica 0.18398 1927 1938-1983 08099003 099 Coriano 0.184236 1927 08099004 099 Gemmano 0.181972 1983 08099005 099 Misano Adriatico 0.18453 1927 1938-1983 08099006 099 Mondaino 0.183663 1983 08099007 099 Monte Colombo 0.184816 1983 08099008 099 Montefiore Conca 0.184161 1983 08099009 099 Montegridolfo 0.185225 1927 08099010 099 Montescudo 0.182815 1983 08099011 099 Morciano di Romagna 0.184626 1927 08099012 099 Poggio Berni 0.185234 1983 08099013 099 Riccione 0.184022 1927 1938-1983 08099014 099 Rimini 0.184531 1927 1938-1983 08099015 099 Saludecio 0.18539 1927 08099016 099 San Clemente 0.184769 1927 1938-1983 08099017 099 San Giovanni in Marignano 0.184474 1927 1938-1983 49

1-12-2010 Supplemento ordinario n. 262 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 281 08099018 099 Santarcangelo di Romagna 0.186409 1983 08099019 099 Torriana 0.182774 1983 08099020 099 Verucchio 0.184076 1983 08099021 099 Casteldelci 0.203353 1927 1941-1983 08099022 099 Maiolo 0.182598 1983 08099023 099 Novafeltria 0.189913 1927 1941-1983 08099024 099 Pennabilli 0.197115 1927 1941-1983 08099025 099 San Leo 0.180396 1983 08099026 099 Sant'Agata Feltria 0.196709 1927 1941-1983 08099027 099 Talamello 0.186171 1983 09045001 045 Aulla 0.194176 1927 09045002 045 Bagnone 0.203159 1927 09045003 045 Carrara 0.160208 1927 1929-1982 09045004 045 Casola in Lunigiana 0.203254 1927 09045005 045 Comano 0.203974 1927 09045006 045 Filattiera 0.202968 1927 09045007 045 Fivizzano 0.204408 1927 09045008 045 Fosdinovo 0.175819 1927 09045009 045 Licciana Nardi 0.202747 1927 09045010 045 Massa 0.173572 1927 1929-1982 09045011 045 Montignoso 0.14523 1927 1934-1982 09045012 045 Mulazzo 0.196961 1927 09045013 045 Podenzana 0.170047 1927 09045014 045 Pontremoli 0.203443 1927 09045015 045 Tresana 0.185764 1927 09045016 045 Villafranca in Lunigiana 0.200555 1927 09045017 045 Zeri 0.198221 1927 09046001 046 Altopascio 0.131591 2003 09046002 046 Bagni di Lucca 0.19725 2003 09046003 046 Barga 0.201862 1927 09046004 046 Borgo a Mozzano 0.183974 2003 09046005 046 Camaiore 0.147642 2003 09046006 046 Camporgiano 0.202057 1927 09046007 046 Capannori 0.147127 2003 09046008 046 Careggine 0.195536 1927 09046009 046 Castelnuovo di Garfagnana 0.201326 1927 09046010 046 Castiglione di Garfagnana 0.203901 1927 09046011 046 Coreglia Antelminelli 0.201869 2003 09046012 046 Fabbriche di Vallico 0.180179 1927 09046013 046 Forte dei Marmi 0.132054 2003 09046014 046 Fosciandora 0.201732 1927 09046015 046 Gallicano 0.199612 1927 09046016 046 Giuncugnano 0.20406 1927 09046017 046 Lucca 0.156078 2003 09046018 046 Massarosa 0.133017 2003 09046019 046 Minucciano 0.200037 1927 09046020 046 Molazzana 0.198976 1927 09046021 046 Montecarlo 0.134423 2003 50