S T A T U T O S O C I E T À CIVICI CARABINIERI L U G A N O

Documenti analoghi
STATUTI ASSOCIAZIONE GRUPPO COMMERCIANTI CHIASSO

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE AMICI DEL CENTRO INFANZIA ARNABOLDI

STATUTI SOCIETA FEDERALE GINNASTICA LOSONE

STATUTO del Tennis Club Collina d Oro (TCCO)

Statuti del Tennis Club Melide

ASSOCIAZIONE SVIZZERA INQUILINI Federazione della Svizzera Italiana

Statuto del FotoClubLugano

STATUTO. della Società dei Commercianti di Bellinzona e dintorni (SCB)

ASSOCIAZIONE Verena. L associazione Verena non è a scopo di lucro ed è inoltre apartitica e aconfessionale.

FEDERAZIONE GOLF TICINO STATUTO

STATUTO DELLA CAMERA TICINESE DI MEDIAZIONE. Art. 1 Nome e sede

STATUTO DELLA SOCIETA NUOTO LUGANO. 1. In data 20 agosto 1928 è stata costituita l Associazione denominata SOCIETA NUOTO LUGANO

STATUTI DELLA SEZIONE TICINO DELLA FEDERAZIONE SVIZZERA DELLE LEVATRICI (FSL-TI)

STATUTI MAGGIORE SKI TEAM

STATUTI. del CLUB DI PATTINAGGIO ASCONA (CPA)

STATUTO. Art 2.2 L'associazione non ha fini lucrativi; è apolitica e aconfessionale.

Statuto della società genealogica della Svizzera Italiana (SGSI)

Statuto. Associazione Cantonale Ticinese delle Sezioni Veterani Pompieri. Edizione Faido 21 Marzo 2015

SEZIONE LIBERALE-RADICALE DI LOCARNO STATUTO (del 20 marzo 2003)

Associazione Fontanieri Ticinesi STATUTO

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE Associazione Amici del Farina Cittadella

STATUTI dell'associazione Svizzera delle Guardapesca e dei Guardapesca (ASGP)

Coro Polifonico Santa Teresa

STATUTI DELL ASSOCIAZIONE PRO ONSERNONE

Associazione della Rete di aziende formatrici del Cantone Ticino (ARAF Ticino) STATUTO. 2 dicembre Articolo Contenuto Pagina I

STATUTO DELLA REGIONE DELLE TRE VALLI

Statuto dell associazione politica Uniti x Minusio

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PSICOLOGIA GENERATIVA DELLA SVIZZERA ITALIANA

Società Ticinese delle Scienze Biomediche e Chimiche (STSBC) Statuti STSBC

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE INSIEME PER UN SORRISO - ALTA VALTELLINA

Amici del Cammino di Santiago

STATUTO DELLA MUSICA CANTONALE POMPIERI TICINO

ASSOCIAZIONE TECNICA TERMO-SANITARIA STATUTI

PROGETTO DI STATUTO SERVIZIO AMBULANZA LOCARNESE E VALLI

STATUTO Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3 Articolo 4

STATUTO DELLA CIVICA FILARMONICA DI LUGANO

STATUTO REGOLAMENTO DEL CONSORZIO ALLEVAMENTO RAZZE CAPRINE SVIZZERE

STATUTI BELLINZONA, 13 DICEMBRE Pagina 1

S T A T U T O. Valido dal 14 febbraio Art. 1 Denominazione e Sede

STATUTI DELLA MISSIONE CATTOLICA ITALIANA DI LOSANNA-RENENS Stato

STATUTO DELLA FEDERAZIONE TICINESE DEL COMMERCIO (FEDERCOMMERCIO) NOME, SEDE, SCOPO

STATUTO DEL PARTITO POPOLARE DEMOCRATICO TICINESE Sezione di Massagno

NUOVI STATUTI e revisione del 2009

ASSOCIAZIONE COMMISSIONE TERZIARIO CHIASSO STATUTI (Art. 60 e segg. del Codice civile svizzero)

STATUTO AUTRICI E AUTORI DELLA SVIZZERA, ADS

STATUTO. Dell'ASSOCIAZIONE SVIZZERA DI FISIOTERAPIA DELLO SPORT. Art.1. Nome e sede

STATUTO. 1.1 L'Associazione Svizzera Non Fumatori (ASN) è un associazione ai sensi degli articoli del Codice Civile Svizzero (CCS).

Statuto del Partito Popolare Democratico Sezione PPD di Savosa

LO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PUGLIESI A PISA

STATUTO DELLA MISSIONE CATTOLICA ITALIANA DI VEVEY

STATUTO DELLO SCI CLUB PREGASSONA

Statuto dei Giovani UDC Sezione Ticino

SCOPO DELL ASSOCIAZIONE. Articolo 1

Statuto - Associazione Genitori Muzio

Statuti dell Associazione «Archeologia Svizzera»

STATUTO SEZIONE TICINO

STATUTO ASSOCIAZIONE ENTE REGIONALE SVILUPPO MENDRISIOTTO E BASSO CERESIO (ERSMB)

Statuto centrale della Pro Ticino Statuto centrale della Pro Ticino

STATUTO. Dell Hockey Club Chiasso. I. NOME E SEDE Art. 1 NOME E SEDE. II. SCOPO Art. 2 SCOPO DELLA SOCIETÀ

Statuto Beachvolley Lugano

STATUTO FIAS SEZIONE TICINO

COMITATO MANIFESTAZIONI LOCALI SORAGA

Statuti della. comunità di interesse ricondizionamento nel settore della sanità (CI RSS)

Statuto della Associazione degli Amici della Compagnia Finzi Pasca. Lugano

Statuti dell Associazione delle banche estere in Svizzera

CLUB PESCATORI A MOSCA TICINO STATUTI

SOS Ticino può aderire ad organizzazioni nazionali e internazionali che perseguono scopi identici o simili.

ASSOCIAZIONE TICINESE PER I SENTIERI ESCURSIONISTICI

= = = = = = = = = ==============================

STATUTI della Sezione Ticino della Viscom (Associazione svizzera per la comunicazione visiva)

A questo proposito essa: a. funge da forum di discussione a tutte le cerchie interessate dal mercato dei dati giuridici;

Statuto dell Associazione Nazionale Svizzera per il Counselling professionale

IV Mezzi finanziari, patrimonio sociale e responsabilità

STATUTO della ASSOCIAZIONE MALATTIE GENETICHE RARE SVIZZERA ITALIANA con sede in Bellinzona. Art. 1

STATUTO DEL PARTITO POPOLARE DEMOCRATICO DI GORDOLA

Statuto Pro Carì e dintorni Carì

REGOLAMENTO DEL GRUPPO SPORTIVO 100 KM DEL PASSATORE

ABi Associazione Biennale dell immagine

STATUTI IPA REGIONE TICINO

STATUT0 DENOMINAZIONE SEDE DURATA

STATUTO APPROVATO ALL ASSEMBLEA: Roma, 11 Novembre 2005

STATUTI Hockey Club Ascona

ASSOCIAZIONE SVIZZERA DEI FURIERI - SEZIONE TICINO S T A T U T O

BOZZA STATUTO ASSOCIAZIONE ENTE REGIONALE SVILUPPO MENDRISIOTTO E BASSO CERESIO (ERSMB) -

STATUTO della SEZIONE VASCOLARE

REGOLAMENTO del GRUPPO ETA' d'oro.

Camperisti senza Frontiere

S T A T U T O. TENNIS CLUB LIDO LUGANO (TCLL) In vigore dal 26 aprile 2005

STATUTO DEL CONSORZIO TRASPORTI COMINO ( CTC )

STATUTO DEL GOLF CLUB PATRIZIALE ASCONA

Federazione Italiana Operatori Geriatrici F.I.O.G. STATUTO

GRUPPO AEROSTATICO TICINO

STATUTO. della Società degli impiegati del commercio sezione Ticino (SIC Ticino)

Associazione Ex Allievi di Villa Favorita Resina

Associazione Italiana di Acustica

STATUTO del TENNIS CLUB CARONA

Statuti dell Associazione ProMuseo Amici Sostenitori del Museo d arte della Svizzera italiana Lugano

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SALERNO CANTIERI&ARCHITETTURA

Art.1 Denominazione e sede Art.2 Scopi Art.3 Membri Art.4 Ammissioni

Transcript:

S T A T U T O della S O C I E T À CIVICI CARABINIERI L U G A N O

Statuto della Società Civici Carabinieri Lugano Art. 1 La Società Civici Carabinieri di Lugano si propone, mediante la pratica e lo sviluppo del Tiro a segno, di tenere vivo il sentimento patriottico, le tradizioni militari elvetiche, di dare incremento alle istituzioni di progresso sociale sia cantonale e federale, di collaborare con le autorità alla preparazione militare dei cittadini. Art. 2 La Società è costituita nella forma dell'associazione. Sua sede è Lugano. I suoi impegni sono garantiti esclusivamente dal patrimonio sociale e non vincolano la responsabilità personale dei soci. Art. 3 La Società pratica il tiro a segno in tutte le sue specialità; essa potrà creare nel suo seno sezioni per ogni singola disciplina, con amministrazione propria. Gli utili di bilancio delle Sezioni saranno annualmente devoluti alla Società Civici Carabinieri. Per essere socio delle sezioni occorre far parte della Civici Carabinieri. I soci attivi fanno parte di diritto delle sezioni; rimane riservata a queste ultime la facoltà di esigere una tassa suppletoria oltre la tassa sociale che verrà fissata d'intesa con la direzione della S.C.C. al più tardi 10 giorni dopo l'assemblea generale ordinaria. La loro partecipazione ai concorsi, alle gare e feste di tiro, è comunque sottoposta ai regolamenti delle sezioni e alle disposizioni vincolanti stabilite dalle singole federazioni cantonali e federali. Art. 4 La Società si compone di: a) Soci attivi A e B; b) Soci sostenitori; c) Soci benemeriti; d) Soci onorari. Possono essere soci tutti i cittadini Svizzeri, d'ambo i sessi, che presentino domanda scritta di ammissione, che abbiano sottoscritto gli statuti e che siano presentati da un membro di direzione. Essi sono accolti come soci dall'assemblea generale. Sono Soci A quelli che si obbligano a partecipare ai concorsi, ai tiri militari e facoltativi, agli allenamenti, alle gare, feste di tiro e agli esercizi indetti dalle federazioni cantonali, federali e della S.C.C. anche per una sola sezione. - 2 -

Sono Soci B quelli che partecipano esclusivamente al tiri militari obbligatori e tiri in campagna. Possono essere nominati soci benemeriti quei membri che hanno meritato la riconoscenza della Società mediante generosi elargizioni. Possono essere nominati soci onorari quei membri che hanno reso segnalati servigi alla Società o agli scopi che la Società si propone. I soci benemeriti e onorari sono liberi da obblighi sociali. Essi sono nominati a voto aperto, a maggioranza dei ⅔ dei presenti alla assemblea. Art. 5 La Direzione ha facoltà di ammettere agli esercizi di tiro le persone che hanno già presentato domanda di ammissione alla Società, in attesa del voto assembleare, a condizione che abbiano adempiuto ai doveri sociali con il pagamento delle tasse dovute secondo lo statuto. Art. 6 L'assemblea generale è l'organo supremo della Società. Essa si riunisce in assemblea generale ordinaria, una volta all'anno, entro il mese di marzo su convocazione della Direzione. La Direzione potrà convocare assemblee generali straordinarie ogni qualvolta gli affari sociali lo richiedano o un quinto dei soci ne faccia domanda scritta alla Direzione. indicando gli oggetti da porre in discussione. Art. 7 Le convocazioni avvengono nella forma della comunicazione scritta ad ogni singolo socio. L'assemblea generale dev'essere convocata almeno con un preavviso di otto giorni, e con comunicazione delle trattande. L'assemblea generale è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. L'assemblea generale decide validamente su qualsiasi oggetto a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui gli statuti o la legge richiedano una maggioranza qualificata. Le votazioni avvengono per alzata di mano o appello dei presenti. Art. 8 All'assemblea generale ordinaria spettano in via principale: a) l'approvazione del rapporto morale annuale e dei rapporti tecnici; b) l'approvazione della gestione del patrimonio e degli affari sociali; c) l'ammissione di soci, l'accettazione di dimissioni; d) l'esame e l'approvazione dei preventivi e consuntivi; e) la nomina della Direzione, dei revisori, della commissione tecnica; f) la modifica parziale o totale degli statuti; g) la nomina di soci benemeriti o onorari; h) la radiazione o l'espulsione di soci; - 3 -

i) la tassa sociale per soci A e sostenitori; j) la ratifica degli statuti delle sottosezioni e relative modifiche. Art. 9 Possono essere radiati i soci che non adempiono agli obblighi sociali per almeno due anni. La radiazione non dispensa dall'obbligo di pagamento delle tasse arretrate. Possono essere espulsi i soci che abbiano esplicata attività contraria agli scopi sociali e in genere per motivi gravi. Per la radiazione o l'espulsione dei soci è richiesta la maggioranza dei ⅔ dei presenti. Art. 10 L'amministrazione della Società è affidata alla Direzione, eletta fra i soci, a maggioranza dei presenti e a scrutinio segreto. La nomina potrà essere fatta a voto aperto qualora l'unanimità dei presenti vi consenta. La Direzione sta in carica un anno ed è rieleggibile. La Direzione è composta di: 1. un Presidente; 2. un Vice presidente; 3. un segretario cassiere; 4. un Vice segretario; 5. un Cassiere contabile; 6. un Direttore di tiro (capo della commissione tecnica); 7. un Direttore dei tiri militari; 8. tre membri di Direzione; 9. i presidenti delle sezioni pistola, piccolo calibro e aria compressa. Art. 11 La Direzione promuove l'attuazione degli scopi sociali, veglia alla stretta osservanza dello statuto, convoca e dirige le adunanze sociali, ne esegue le decisioni, amministra il patrimonio sociale e presenta all'assemblea generale il rapporto sulle attività ed i bilanci preventivi e consuntivi. Sorveglia l'andamento delle sezioni, promuove la partecipazione ai tiri nel cantone e fuori, propone la tenuta di tiri sezionali, distrettuali o cantonali. La tenuta di questi tiri è decisa dall'assemblea a maggioranza dei ⅔ dei presenti. Art. 12 La commissione tecnica è composta di 3 membri, il cui capo è designato nella persona del direttore di tiro. E' eletta con le modalità come per la direzione, per un anno ed è rieleggibile. - 4 -

Art. 13 L'Ufficio di revisione è composto di 2 revisori, eletti per un anno dall'assemblea, fra i soci che non sono membri della Direzione. I revisori controllano l'attività amministrativa e fanno rapporto e proposte all'assemblea generale. I revisori possono praticare ispezioni intermedie alla contabilità sociale. Dei 2 revisori uno solo, a turno, è rieleggibile per un anno. Il revisore che deve ogni anno essere sostituito non è rieleggibile che a distanza di un anno. Art. 14 La tassa sociale è fissata dalla Direzione e ratificata dall'assemblea. Ogni socio è vincolato al pagamento delle tasse entro la fine dell'anno in corso. Art. 15 I soci dimissionari devono presentare la loro domanda di dimissione motivata alla Direzione entro il 31 dicembre dell'anno in corso, dopo aver adempiuto agli obblighi sociali arretrati. Art. 16 La Direzione ripartisce le mansioni che le spettano fra i propri membri, sulla base di un apposito regolamento interno, la cui compilazione è di sua competenza. Art. 17 La Società potrà sciogliersi solo con il consenso dei 4 / 5 dei soci aventi diritto di voto. Qualora una prima assemblea non riuscisse in numero, verrà convocata una nuova assemblea la quale deciderà validamente qualunque sia il numero degli intervenuti con ii voto dei 4 / 5 dei presenti. La sostanza sociale verrà devoluta, dopo la definitiva liquidazione, al Municipio di Lugano, il quale ne curerà l'attribuzione ad una nuova Società che dovesse sorgere a Lugano con gli stessi scopi e con gli stessi principi. L'assemblea che decreterà lo scioglimento nominerà una commissione di liquidazione di 7 membri, la quale chiuderà gli affari sociali e curerà la consegna del patrimonio come al presente articolo. Così approvato dall'assemblea generale straordinaria del 25 gennaio 1977, in abrogazione degli statuti precedenti del 3 marzo 1967. D Presidente: avv. Davide Enderlin il Segretario: Paolo Merlo - 5 -

Statuto della Sezione "Piccolo Calibro" della Società Civici Carabinieri Lugano Art. 1 In seno alla Società Civici Carabinieri, Lugano, chiamata in seguito S.C.C., è stata creata una sezione "PICCOLO CALIBRO", che si prefigge in modo speciale lo sviluppo del tiro a segno con armi di piccolo calibro. La sua sede è all'indirizzo del presidente sezionale. Essa è affiliata alle Federazioni nazionale e cantonale. Art. 2 I soci attivi della S.C.C. fanno parte di diritto della sezione senza pagamento di ulteriori tasse, purché si obblighino ad adempiere le condizioni previste per i soci della sezione e ne facciano domanda per iscritto. Essa si compone di soci attivi A e B (secondo la regolamentazione della federazione nazionale di tiro al piccolo calibro), accettati da un'assemblea, che adempiono regolarmente gli esercizi di tiro indetti dalla Direzione e in modo speciale a partecipare ai tiri di sezione, comunicati nel programma annuale e con affissi all'albo. Nel caso in cui la sezione partecipi ad una gara di ti ro, i suoi soci non possono tirare con altra sezione. Art. 3 La Direzione della sezione ha la facoltà di ammettere ai concorsi di tiro le persone che hanno già presentato domanda di ammissione alla sezione, in attesa del voto assembleare, a condizione che abbiano adempiuto al pagamento delle tasse previste dello statuto della S.C.C. Art. 4 L'amministrazione della sezione è affidata alla direzione composta di: un presidente un segretario-cassiere, un direttore di tiro; quattro membri. Questi sono nominati dall'assemblea dei soci; la nomina del Presidente e del Segretario-cassiere sarà sottoposta per ratifica alla Direzione della S.C.C. Il Presidente fa parte della Direzione della S.C.C. Art. 5 La revisione dei conti sarà eseguita dal cassiere della S.C.C. Le tasse sono stabilite dalla S.C.C. Art. 6-6 -

Art. 7 L'assemblea generale ordinaria si convoca una volta all'anno ed almeno 8 giorni prima dell'assemblea ordinaria della S.C.C., ed ha le stesse competenze di quest'ultima limitatamente alla sezione. Art. 8 Attivo e passivo di ogni esercizio della sezione passano alla S.C.C., in uno con il rapporto morale e finanziario della direzione della sezione. Un fondo di riserva per manifestazioni o partecipazioni speciali può essere costituito con l'approvazione della Direzione della S.C.C., tale fondo non potrà superare i fr. 500.- (cinquecento). Art. 9 Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono le prescrizioni dello statuto della S.C.C. Approvato dall'assemblea del 3 marzo 1967 in abrogazione degli statuti del 2 novembre 1940. II Presidente: Carlo Kamin il Segretario: Ivo Huhn - 7 -

Statuto della Sezione "Pistola" della Società Civici Carabinieri Lugano Art. 1 In seno alla Società Civici Carabinieri, Lugano, chiamata in seguito S.C.C., si è costituita una Sezione "PISTOLA" la quale si prefigge in modo speciale lo sviluppo del tiro a segno con la pistola. Art. 2 I Soci della Società Civici Carabinieri fanno parte di diritto della sezione "PISTOLA" purché si obblighino a frequentare regolarmene gli esercizi ed i concorsi di tiro indetti dalla Direzione secondo il proprio programma di tiro. Art. 3 La Direzione ha la facoltà di ammettere agli esercizi di tiro, ai concorsi e alle gare le persone che hanno già presentato domanda di ammissione alla S.C.C. in attesa del voto assembleare, a condizione che abbiano adempiuto ai doveri sociali col pagamento delle tasse previste dallo statuto. Art. 4 La Direzione della sezione è affidata a un comitato composto di: un Presidente; un Segretario cassiere; un Direttore di tiro La nomina del Presidente e del Segretario -cassiere sarà sottoposta per ratifica alla Direzione della S.C.C. Il Presidente fa parte della Direzione della S.C.C. I membri del comitato saranno nominati dall'assemblea dei soci della Sezione. Art. 5 La revisione dei conti sarà eseguita dal cassiere della S.C.C. Art. 6 Le tasse sociali sono stabilite dalla S.C.C. I soci attivi della S.C.C. fanno parte di diritto della Sezione senza ulteriore pagamento di tasse purché adempimmo agli obblighi previsti per soci della Sezione. Art. 7 L'assemblea generale ordinaria si riunisce una volta all'anno ed almeno 8 giorni prima dell'assemblea ordinaria della S.C.C. - 8 -

Art. 8 Attivo e passivo di ogni esercizio della Sezione passano alla S.C.C. II comitato della Sezione farà annualmente alla Direzione della S.C.C. un rapporto morale e finanziario. Art. 9 Per tutto quanto non è qui previsto, valgono le prescrizioni dello statuto della S.C.C. Approvato dall'assemblea del 3 marzo 1967 in abrogazione degli statuti del 9 settembre 1942. II Presidente: Adolfo Antonini II Segretario: Lando Masìna - 9 -

Statuto della Sezione "Aria Compressa" della Società Civici Carabinieri Lugano Art. 1 In seno alla Società CIVICI CARABINIERI, Lugano, chiamata in seguito S:C.C., è stata creata una sezione "ARIA COMPRESSA", che si prefigge in modo speciale lo sviluppo del tiro a segno con armi ad aria compressa. La sua sede è all'indirizzo del presidente sezionale. Essa è affiliata alle Federazioni nazionale e cantonale. Art. 2 Possono diventare soci attivi della Sezione Aria Compressa tutti coloro che fanno domanda scritta di ammissione alla S.C.C., che abbiano sottoscritto gli statuti e che siano presentati da un membro della Direzione. Essi sono accolti come soci dall'assemblea Generale della S.C.C. Art. 3 La Direzione della sezione ha facoltà di ammettere ai concorsi di tiro persone che hanno già presentato domanda di ammissione alla sezione, in attesa del voto assembleare, a condizione che abbiano adempiuto al pagamento delle tasse previste dallo statuto della S.C.C. Art. 4 L'amministrazione della sezione è affidata alla direzione composta di: un Presidente; un Segretario cassiere; un Direttore di tiro arma lunga; un Direttore di tiro per pistola Questi sono nominati dall'assemblea dei soci. Il Presidente fa parte della Direzione della S.C.C. Art. 5 La revisione dei conti sarà eseguita dal cassiere della S.C.C. Art. 6 Le tasse di appartenenza alla sezione Aria Compressa saranno determinate dall'assemblea generale della sezione, su proposta della direzione sezionale ogni qualvolta ciò sarà ritenuto utile od opportuno e ciò d'intesa con il Comitato della S.C.C. - 10 -

Art. 7 L'assemblea generale ordinaria si convoca una volta all'anno ed almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea ordinaria della S.C.C., ed ha le stesse competenze di quest'ultima, limitatamente alla sezione. Art. 8 Attivo e passivo di ogni esercizio della sezione passano alla S.C.C., in uno con il rapporto morale e finanziario della Direzione della sezione. Art. 9 Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, valgono le prescrizioni dello statuto della S.C.C. Approvato dall'assemblea costituente del 17 febbraio 1977, all'unanimità. II Presidente: il segretario: Dario Cassina Ratificato dall'assemblea generale ordinaria della Società Civici Carabinieri Lugano, tenutasi venerdì 11 marzo 1977 il Presidente: il segretario: Davide Enderlin Paolo Merlo - 11 -