REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INTERNO DI CUI ALL ART. 47 DELLA L.R. 31/98, COSTITUITO AI SENSI DELL ART. 18 DELLA LEGGE N. 109/94, COME SOSTITUITO DALL ART. 92 COMMA 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 163/2006, E DALL ART. 12 DELLA L.R. N. 5 DEL 7/8/2007.
Indice Art. 1 Ambito di applicazione; Art. 2 Costituzione e quantificazione del Fondo; Art. 3 Caratteristiche dei progetti e degli atti di pianificazione; Art. 4 Programmazione delle attività progettuali e di pianificazione; Art. 5 Criteri di ripartizione degli incentivi per la pianificazione e loro liquidazione; Art. 7 Individuazione del Responsabile Unico del Procedimento e del gruppo di progettazione; Art. 8 Correlazione con altre voci del salario accessorio e limiti individuali; Art. 9 Disposizioni finali e transitorie; Art. 10 Iscrizione all albo professionale e assicurazione; Art. 11 Termini per le prestazioni; Art. 12 Ritardato adempimento delle prestazioni; Art. 13 Entrata in vigore.
Art. 1 Ambito di applicazione Il presente regolamento disciplina i criteri per la ripartizione del fondo costituito ai sensi dell art. 18 della Legge 11.02.1994, n. 109, così come sostituito dall art. 92, comma 5, del Decreto legislativo 12.04.2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di seguito denominato Codice) e successive modifiche ed integrazioni e si applica ai progetti e agli atti di pianificazione, comunque denominati, definiti al successivo art. 3. Art. 2 Costituzione e quantificazione del fondo Il fondo di cui all art. 92, comma 5 del Codice è così costituito: a) da una somma non superiore al 2,00% dell importo posto a base di gara di un opera o di un lavoro rientrante fra quelli definiti dall art. 3, comma 8 e nell allegato I del Codice, (e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 21.12.1999, n. 554, di seguito denominato Regolamento) e comunque non superiore alla misura definita nel successivo art. 5, per i quali l Agenzia e i suoi uffici abbiano redatto direttamente il progetto e/o svolto la direzione dei lavori, nonché, ove richiesto, il piano di sicurezza ed il collaudo. Il Fondo viene determinato secondo i parametri di cui alla Tabella A, in rapporto all entità ed alla complessità degli interventi da realizzare e tiene conto delle specifiche responsabilità professionali connesse alle prestazioni richieste. Nel costo preventivato non vanno comprese le eventuali somme a disposizione per spese tecniche accessorie inerenti al progetto o all esecuzione del lavoro. Sono esclusi dall incentivazione preventivi o perizie per la fornitura di servizi, per l acquisizione di beni mobili o immobili o per il loro acquisto e/o posa in opera. I contratti misti di lavori, forniture e servizi e i contratti di forniture o di servizi quando comprendano lavori accessori, sono considerati appalti di lavoro secondo quanto stabilito dall art. 14 del Codice, qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50 per cento. Sono inoltre esclusi dall incentivo eventuali progetti di variante, perizie suppletive e simili qualora ricorrano le ipotesi previste dall art. 132, comma 1, lett. e) del Codice; b) da una somma pari al 30% della tariffa professionale relativa agli atti di pianificazione comunque denominati, attribuiti per legge o in base alla legge alla competenza dell Agenzia, intendendosi per atti di pianificazione l attività a valenza territoriale, prevista da specifiche disposizioni di legge. Il fondo, come sopra determinato, è comprensivo di ogni onere e contributo assistenziale e previdenziale previsto dalla legge e non comprende le spese vive per la progettazione sostenute dall Agenzia. Art. 3 Caratteristiche dei progetti e degli atti di pianificazione I progetti da ammettere all incentivazione definiti dall art. 93 del Codice dovranno essere corredati degli elaborati progettuali, inerenti alle specifiche categorie di opere, determinati dal Regolamento di attuazione. Ai progetti esecutivi semplificati relativi a lavori di manutenzione di cui al comma 6 dell art. 128 del Codice, ferma restando l obbligatorietà dei requisiti minimi previsti dalle vigenti disposizioni normative, s intende applicabile l incentivazione in misura non superiore ad una percentuale dello 0,75% dell importo a base di gara.
Gli atti di pianificazione dovranno avere i caratteri e i contenuti ed essere completi degli elaborati previsti dalla specifica normativa di riferimento, ivi comprese le eventuali disposizioni attuative, applicative e interpretative, e dovranno essere sviluppati in modo da consentire lo svolgimento regolare di tutte le fasi dell iter di approvazione previsto dalle norme vigenti. Il piano è costituito di norma da 3 elaborati consistenti in una parte normativa/prescrittiva, con la quale sono disposti i vincoli territoriali, in una parte grafica ed in una relazione descrittiva. Art. 4 Programmazione delle attività progettuali e di pianificazione Il programma delle opere da eseguire nel triennio e l elenco annuale delle opere sono approvati con determinazione del Direttore Generale in sede di approvazione del bilancio di previsione. L elenco annuale deve contenere l indicazione dei mezzi finanziari disponibili e individua quali tra atti di pianificazione, opere e lavori, sono redatti e progettati direttamente dal personale tecnico dell Agenzia e quali, invece, sono affidati all esterno. Art. 5 Criteri di ripartizione del fondo per l incentivazione della progettazione Il fondo per l incentivazione della progettazione viene ripartito, per ogni opera o lavoro, secondo l allegata tabella B. Nell ipotesi di appalto integrato che richieda la redazione di un progetto definitivo le percentuali indicate nella Tabella A sono ridotte di un quarto. La percentuale da applicare all importo posto a base di gara, riportate nella Tabella A, sono determinate dalla somma delle sottoelencate aliquote: 1) aliquota percentuale relativa all entità dell opera: a) 1,00% fino a 150.000,00 b) 0,95% oltre 150.000,00 e fino a 350.000,00 c) 0,90% oltre 350.000,00 e fino a 700.000,00 d) 0,85% oltre 700.000,00 e fino a 1.000.000,00 e) 0,80% oltre 1.000.000,00 e fino a 1.500.000,00 f) 0,75% oltre 1.500.000,00 2) aliquota percentuale relativa alla complessità dell opera: a) 0,95% per nuove opere o ristrutturazioni complesse; b) 0,90% per nuove opere o ristrutturazioni; c) 0,85% per manutenzione straordinaria complessa; d) 0,80% per manutenzione straordinaria; e) 0,75% per manutenzione ordinaria complessa; f) 0,70% per manutenzione ordinaria; Le aliquote di cui al punto 2) sono maggiorate di una percentuale pari allo 0,05% qualora ricorrano le seguenti cause: a) multidisciplinarietà del progetto: ipotesi in cui concorrano molteplici specializzazioni e lo stesso sia costituito da più sottoprogetti specialistici (impianti - strutture - studi - prove); b) accertamenti e indagini: ipotesi di ristrutturazione, adeguamento e completamento e in generale se gli studi preliminari eccedono quelli normalmente richiesti, o vi siano state difficoltà operative e logistiche nel corso delle indagini preliminari e degli accertamenti sopralluogo;
c) soluzioni tecnico-progettuali: ipotesi di adozione di soluzioni progettuali che hanno richiesto studi e/o articolazioni originali o impiego di materiali o tecniche costruttive sperimentali o originali sui quali sono stati effettuati studi o sperimentazioni. Alle progettazioni di particolare semplicità o avente natura ricorrente e ripetitiva le aliquote previste dalla Tabella A si applicano nella misura del 75%. Qualora l Ufficio incaricato della progettazione, non esegua tutte le operazioni previste per la redazione dell opera e siano affidate all esterno alcune prestazioni, il Fondo viene determinato in base alla percentuale corrispondente ai lavori svolti dai dipendenti secondo quanto indicato nella Tabella B. Le eventuali quote parti del fondo corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all Amministrazione, costituiscono economie. Qualora il progetto sia affidato all esterno, spetterà comunque sia al responsabile unico del procedimento che ai suoi collaboratori la percentuale di cui alla Tabella B. Eventuali incentivi relativi a progettazioni eseguite per conto o in concorso con altri Enti/Agenzie, saranno definiti nell ambito delle convenzioni o accordi di programma preordinati alla realizzazione delle progettazioni medesime e delle opere a cui si riferiscono. La ripartizione relativa all erogazione degli incentivi è certificata dal Responsabile Unico del Procedimento. La liquidazione delle quote individuali relative alla progettazione avverrà, previa determinazione del Dirigente del Servizio competente, entro 60 gg. dalla data di approvazione del progetto, debitamente validato dal Responsabile del Procedimento. La liquidazione delle quote individuali relative alla direzione dei lavori e al collaudo avverrà, previa determinazione del Dirigente del Servizio competente, entro 60 gg. dalla data di esecuzione del collaudo, conclusosi con esito positivo, e debitamente sottoscritto dal Responsabile del Procedimento, salvo recupero delle somme liquidate in caso di riscontro di errori progettuali. La ripartizione degli incentivi è certificata dal Responsabile del Procedimento. Art. 6 Criteri di ripartizione degli incentivi per la pianificazione e loro liquidazione Alla liquidazione delle quote individuali degli incentivi si provvederà, previa determinazione del Dirigente del Servizio interessato, entro 60 gg. dalla data di conclusione dell iter di approvazione del piano, debitamente validato dal Responsabile del Procedimento. Il fondo per l incentivazione viene così ripartito: a) Responsabile del Procedimento: 10% b) Progettista/i e gruppo di progettazione: 55% c) Collaboratori tecnici e amministrativi: 35% Art. 7 Individuazione del Responsabile Unico del Procedimento e del gruppo di progettazione Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento sono svolte, qualora sia in possesso dei necessari requisiti professionali, dal Direttore di Servizio competente ovvero, per motivate esigenze, dal Coordinatore del Settore tecnico cui è affidata l esecuzione dei lavori. Nell ipotesi in cui non siano applicabili le disposizioni precedenti, il Direttore del Servizio competente con provvedimento motivato conferisce l incarico di Responsabile unico del procedimento, per le fasi della progettazione, affidamento ed esecuzione dello stesso, ad altro
dirigente o funzionario della categoria D, o in via residuale, ad un impiegato della categoria C in possesso dei necessari requisiti. Con provvedimento formale del Direttore del Servizio interessato, su proposta del Responsabile del Procedimento, viene individuato il gruppo di progettazione nonchè tutte le altre figure richieste per l esecuzione e il collaudo del lavoro. Nelle ipotesi in cui devono essere coinvolti collaboratori appartenenti a diversi Servizi il Responsabile unico del procedimento acquisirà la loro disponibilità dal Dirigente competente. Il Direttore del servizio interessato, procede all individuazione delle figure di cui al comma precedente individuandole tra coloro che siano in possesso dei requisiti professionali e dell esperienza necessaria per lo svolgimento dell attività, osservando per quanto possibile il principio di rotazione nell attribuzione degli incarichi. Art. 8 Correlazione con altre voci del salario accessorio e limiti individuali. I compensi corrisposti ai sensi del presente regolamento, sono da considerare comprensivi degli oneri riflessi a carico dell Amministrazione e sostituiscono le retribuzioni legate al rendimento e al risultato, fatte salve eventuali integrazioni a carico del corrispondente fondo ove le somme ripartite fossero inferiori a detti compensi. L importo dell incentivazione non può, di norma, superare il 50% della retribuzione base lorda annua in godimento. Il superamento di tale quota è consentito solo in caso di comprovata carenza di personale in possesso della professionalità e specializzazioni necessarie. Qualora la redazione di atti particolarmente complessi richieda più anni di lavoro, il limite di cui sopra è rapportato alla somma del trattamento economico spettante per il periodo durante il quale l attività di progettazione o pianificazione è svolta. Art. 9 Disposizioni finali e transitorie Il Fondo si ripartisce per i progetti approvati e lavori eseguiti a far data dal 3 dicembre 1998 e prima dell entrata in vigore del presente regolamento nel limite dei cinque sesti delle risorse finanziarie appositamente accantonate con l osservanza delle modalità indicate nell allegata Tabella B con le seguenti eccezioni: (1) in deroga a quanto previsto dall art. 2, lett. a, i progetti approvati e i lavori eseguiti prima del 23 maggio 1999 concorrono alla ripartizione del Fondo per una somma non superiore all 1% dell importo posto a base di gara, e comunque nei limiti dell importo previsto nel quadro economico e con l applicazione dei criteri di cui all art. 5 del presente regolamento (2) in deroga a quanto previsto dall art. 2, lett. a, i progetti approvati e i lavori eseguiti dopo il 23 maggio 1999 e prima del 1 luglio 2006 concorrono alla ripartizione del Fondo per una somma non superiore all 1,5% dell importo posto a base di gara, e comunque nei limiti dell importo previsto nel quadro economico e con l applicazione dei criteri di cui all art. 5 del presente regolamento
(3) le somme non ripartite vengono acquisite al bilancio dell Agenzia e utilizzate per l acquisto di attrezzature informatiche e software dedicati all attività di progettazione incentivata. Art. 10 Iscrizione all albo professionale e assicurazione Ai sensi dell art. 90, comma 4, del Codice, i progetti redatti dall ufficio tecnico sono firmati da dipendenti abilitati da specifiche disposizioni di legge. L Amministrazione provvederà al rimborso delle spese di iscrizione, se richiesta da specifiche disposizioni di legge, e delle polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione nella misura e con le modalità previste dalle disposizioni del Codice e del Regolamento vigenti alla data di approvazione del progetto. Art. 11 Termini per le prestazioni Nel provvedimento di affidamento dell incarico, pena l inefficacia dello stesso, è previsto espressamente il termine entro il quale deve essere eseguita la prestazione, eventualmente suddivisa in relazione ai singoli livelli di progetto o di atto. I termini per la direzione dei lavori e per il coordinamento per la sicurezza coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all impresa per l esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli legali previsti dalla normativa vigente. I termini decorrono dalla data di conferimento dell incarico comunicata dal Responsabile unico del Procedimento e sono computati in giorni naturali successivi e contigui. Art. 12 Ritardato adempimento delle prestazioni Nel caso in cui la fase progettuale non fosse espletata entro i termini previsti dall art. 11 del presente regolamento, sulla quota parte degli incentivi relativi alla sola progettazione, così come determinati dall applicazione delle percentuali di cui alla tabella A e B, verrà applicata una detrazione del 10% per ogni settimana di ritardo. Il Responsabile unico del Procedimento dovrà comunicare formalmente al responsabile del Servizio competente l avvenuta ultimazione delle fasi di progettazione. Art. 13 Entrata in vigore Il presente regolamento, redatto ai sensi dell art. 92, comma 5 del Codice, viene adottato con determinazione del Direttore Generale dell Agenzia ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURAS.