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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE DECRETO 27 ottobre 2005. Criteri e modalità di accesso dei cacciatori regionali agli ambiti territoriali di caccia diversi da quello di residenza. IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FAUNISTICO-VENATORIO ED AMBIENTALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI Visto lo Statuto della Regione; Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10; Visto il decreto presidenziale n. 2755 del 21 giugno 2005, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del dipartimento interventi strutturali dell'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste all'avv. Felice Crosta; Visto il decreto n. 235 del 9 aprile 2004, di approvazione del proprio contratto individuale di lavoro; Visto il piano regionale faunistico-venatorio; Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, avente per oggetto: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione dell'esercizio venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale"; Visto l'art. 8, comma 2, lett. "s" e "t", della citata legge regionale 1 settembre 1997, n. 33; Visto l'art. 18, comma 1, secondo periodo, della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, con il quale viene determinato che l'annata venatoria decorre dal 15 giugno di ogni anno e termina il 14 giugno dell'anno successivo; Visto, in particolare, l'art. 22, comma 5, lett. "a", della predetta legge, che testualmente recita: "il cacciatore ha diritto di accesso nell'ambito territoriale di caccia in cui ricade il comune di residenza; ha altresì accesso ad altri tre ambiti della Regione, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative istanze nel caso in cui non sia raggiunta in essi la densità massima di cui al comma 3; a parità cronologica, hanno la preferenza nell'ordine i parenti fino al secondo grado, i cacciatori residenti in ambiti territoriali contigui appartenenti alla stessa provincia, i cacciatori residenti in ambiti territoriali contigui appartenenti ad altre province"; Visto, inoltre, il citato art. 22, comma 5, lett. "b"; Visto il citato art. 22, comma 9, che stabilisce per il cacciatore che consegue la licenza di caccia nel corso di un'annata venatoria l'iscrizione, su espressa richiesta, agli AA.TT.CC. scelti e assegnati al cacciatore che lo accompagna; Visto il decreto n. 1649 del 28 settembre 2001, con il quale sono stati individuati le aree, i servizi e le unità operative di base del dipartimento regionale interventi strutturali nonché le competenze ad esse assegnate; Ravvisata la necessità di aggiornare e armonizzare le direttive emanate con il decreto n. 622 del 18 marzo 1998, con il successivo decreto n. 2611 del 3 agosto 1998 di modifica e con le circolari nn. 296 e 297 del 18 maggio 2001, intervenute a seguito dell'entrata in vigore della citata legge regionale 8 maggio 2001, n. 7; Ravvisata la necessità di uniformare, migliorare e semplificare il procedimento amministrativo di formazione delle graduatorie e di individuare i criteri e le modalità di ammissione dei cacciatori regionali nei diversi ambiti territoriali di caccia della Sicilia; Considerato che, per la valutazione delle richieste di ammissione all'esercizio venatorio nei diversi ambiti territoriali di caccia della Sicilia, costituisce elemento essenziale ed indispensabile l'espressione di volontà relativa alla specificazione degli ambiti territoriali di caccia cui l'istante intende essere ammesso; Ritenuto opportuno uniformare e razionalizzare le varie fasi del procedimento amministrativo di formazione delle graduatorie adottando anche specifici modelli dell'istanza di ammissione; Ritenuto necessario acquisire, contestualmente all'istanza, una dichiarazione resa dal

cacciatore ai sensi della vigente normativa sull'autocertificazione nella quale si attesti: - che non ha presentato più di tre istanze di ammissione agli ambiti territoriali di caccia della Regione siciliana; - che non esistono a proprio carico procedimenti per i quali è prevista l'applicazione di sanzioni comportanti la sospensione, il ritiro temporaneo o la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia, la sospensione o il ritiro del tesserino venatorio; - di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 196/2003, che i dati personali forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale l'istanza è presentata; Ai sensi delle vigenti disposizioni; Decreta: Art. 1 In conformità alle premesse, l'accesso dei cacciatori residenti in Sicilia, per l'esercizio dell'attività venatoria nei tre ambiti diversi da quello di residenza, è disciplinato dalle disposizioni contenute nell'allegato 1, che fa parte integrante del presente decreto. Art. 2 Le graduatorie di ammissione, una per ciascun ambito territoriale di caccia, sono predisposte dalle ripartizioni faunistico-venatorie ed ambientali territorialmente competenti. Art. 3 E' adottato il modello R che fa parte integrante del presente decreto e dovrà essere utilizzato dai cacciatori residenti in Sicilia per richiedere l'ammissione agli altri tre ambiti territoriali di caccia della Regione diversi da quello di residenza. Art. 4 Le disposizioni di cui al presente decreto, che sostituiscono ogni altra precedente disposizione in materia, si applicano a decorrere dalla stagione venatoria 2007/2008, vale a dire alle richieste di ammissione prodotte dall'1 gennaio 2006. Art. 5 Il presente decreto sarà trasmesso per gli adempimenti di competenza alle ripartizioni faunistico-venatorie ed ambientali - unità operative periferiche del servizio XI, e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Palermo, 27 ottobre 2005 ALBANESE Allegato 1 CRITERI E MODALITÀ DI ACCESSO DEI CACCIATORI REGIONALI AGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA DIVERSI DA QUELLO DI RESIDENZA Premesso che ogni cacciatore ha diritto di accedere liberamente all'ambito territoriale di caccia in cui ricade il comune di residenza e che può avere accesso fino ad un massimo di altri

tre ambiti territoriali di caccia siciliani facendo opportuna richiesta alle ripartizioni faunisticovenatorie ed ambientali territorialmente competenti; ricordando, ancora, che al momento del ritiro del tesserino venatorio può scegliere (mediante opportuno pagamento delle tasse previste) fino ad un massimo di altri due ambiti territoriali di caccia per l'esercizio venatorio sulla fauna migratoria, si riportano di seguito i criteri e le modalità di accesso per svolgere l'attività venatoria negli ambiti diversi da quello di residenza. 1. - Richieste di ammissione L'accesso agli ambiti territoriali di caccia per l'esercizio dell'attività venatoria è consentito a tutti i cacciatori residenti nella Regione siciliana in possesso di regolare licenza di porto di fucile per uso di caccia e del tesserino regionale rilasciato dalla provincia di appartenenza, che ne facciano formale richiesta. Le istanze per l'ammissione devono essere presentate in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo e, per motivi di leggibilità dei dati e per il trattamento dei dati stessi ai fini della pubblicazione delle graduatorie, devono essere redatte sull'apposito modello R in distribuzione presso il servizio XI "Faunistico-venatorio ed ambientale" e le unità operative a questo afferenti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sul sito internet dell'assessorato, nella sezione di competenza (www.regione.sicilia.it\ agricolturaeforeste\ assessorato\ faunistico_venatorio.htm). Le istanze devono pervenire presso le ripartizioni faunistico-venatorie ed ambientali competenti per territorio, nell'arco di tempo compreso tra l'1 gennaio e il 31 dicembre di ogni anno per avere diritto all'inserimento nelle graduatorie, distinte per ambiti territoriali di caccia, relative alla stagione venatoria successiva. Le istanze possono essere spedite a mezzo del servizio postale, utilizzando la forma della raccomandata (nella considerazione che trattasi di documento la cui data di spedizione rappresenta criterio di priorità per l'ammissione), possibilmente A.R. (per ottenere un documento attestante l'effettiva spedizione, indispensabile in caso di ricorso), oppure consegnate a mano, facendo apporre il timbro datario o il protocollo di arrivo all'ufficio ricevente. Al fine di consentire una trasparente applicazione del criterio cronologico di priorità e dare a ciascun cacciatore la possibilità di presentare un eventuale ricorso, ogni raccomandata dovrà contenere una sola istanza. In caso di presentazione di ricorso, infatti, verrà presa in considerazione l'istanza del richiedente soltanto se quest'ultimo corrisponde al mittente della raccomandata. Le domande consegnate o fatte pervenire in un modello diverso da quello predisposto dal servizio XI (modello R), incomplete o illeggibili, tali da non permettere la conoscenza dei dati indispensabili per l'identificazione del cacciatore, o non firmate in originale, dovranno essere escluse dalle graduatorie. 2. - Modalità di ammissione L'ammissione è consentita fino al raggiungimento del numero massimo di cacciatori ammissibili in ciascun ambito territoriale di caccia, come previsto dall'art. 22, comma 5, lett. "b", della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, come integrato e modificato dall'art. 8 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 15 e dall'art. 11 della legge regionale 8 maggio 2001, n. 7. Il numero massimo di cacciatori ammissibili in ciascun ambito territoriale di caccia è determinato annualmente, con apposito decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Con il suddetto decreto verranno annualmente indicati gli ambiti territoriali di caccia nei quali è consentito l'accesso e, in base alla densità venatoria, il numero massimo di cacciatori ammissibili. L'ammissione negli ambiti richiesti avverrà secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze. Ai fini dell'inserimento in ordine cronologico delle domande va considerata:

- nel caso di spedizione a mezzo del servizio postale, la data di spedizione della raccomandata; - nel caso di consegna a mano, la data di effettiva consegna presso la ripartizione faunisticovenatoria ed ambientale territorialmente competente, che dovrà risultare dall'apposito timbro datario o dal protocollo dell'ufficio ricevente. Le istanze devono riportare l'annata venatoria a cui si riferiscono e l'indicazione dell'ambito territoriale di caccia prescelto, condizione indispensabile per l'inserimento in graduatoria, e degli eventuali altri ambiti territoriali di caccia prescelti. Nel caso in cui il cacciatore non indichi nell'istanza, o indichi erroneamente, l'ambito territoriale di caccia prescelto e/o l'annata venatoria, è ammessa l'integrazione e/o la rettifica, oltre che nelle forme sopra indicate, anche a mezzo fax, da trasmettere alla ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale ove è stata presentata originariamente la domanda. Le istanze successivamente integrate saranno cronologicamente inserite in graduatoria con decorrenza dalla data di integrazione e/o di rettifica. I cacciatori che propongono più di tre istanze per l'ammissione agli ambiti territoriali di caccia diversi da quello di residenza, sono esclusi da ogni graduatoria. L'inserimento in graduatoria dei cacciatori che hanno conseguito la licenza di caccia nel corso della stagione venatoria, negli ambiti territoriali di caccia scelti e assegnati al cacciatore che lo accompagna nei dodici mesi successivi, avviene su richiesta e compatibilmente al numero dei posti ancora disponibili in ciascun ambito territoriale di caccia richiesto. 3. - Diritto di priorità all'ammissione A parità di data di presentazione o di spedizione dell'istanza verranno applicati i seguenti criteri di ammissione nell'ordine di priorità che segue: 1) parenti fino al secondo grado di residenti nell'ambito territoriale di caccia richiesto; 2) residenti in ambiti territoriali di caccia contigui a quello scelto e appartenenti alla stessa provincia; 3) residenti in ambiti territoriali di caccia contigui appartenenti a diverse province. In caso di ulteriore parità si prenderà in considerazione l'anzianità. L'eventuale priorità può essere presa in considerazione soltanto se il cacciatore ne dichiara la tipologia direttamente nella richiesta di ammissione. 4. - Graduatorie Dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno le ripartizioni faunistico-venatorie ed ambientali ricevono le richieste di ammissione dei cacciatori regionali e trasferiscono i dati su supporto informatico. Entro il 30 aprile dell'anno successivo le ripartizioni completano l'informatizzazione dei dati e trasmettono gli elenchi delle istanze ricevute alle altre ripartizioni per la verifica a campione ed eventuale eliminazione dei cacciatori che hanno presentato richiesta per più di tre ambiti. Dopo aver effettuato i controlli e predisposto le graduatorie definitive, le ripartizioni, entro il 30 maggio, trasmettono al servizio XI - dipartimento interventi strutturali - le graduatorie dei cacciatori regionali ammessi, una per ciascun ambito territoriale di caccia di competenza territoriale, per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sul sito internet di pertinenza. Successivamente le ripartizioni trasmettono ai comuni, insieme con i tesserini venatori, gli elenchi in ordine alfabetico dei cacciatori residenti in ciascun comune ed ammessi in altri ambiti territoriali di caccia della Regione siciliana per la pubblicazione all'albo pretorio e per l'apposizione del visto di ammissione sui tesserini degli aventi diritto.